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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5825 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 2506/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Benevento, n. 543/2025 pubblicata in data 30
aprile 2025 e pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1
Chiusolo
-appellante-
E
1 , , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_2 Controparte_2
-appellati- Controparte_3
NONCHÉ
Controparte_4
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento, n. 543/2025, pubblicata il 30 aprile 2025.
Non si costituivano in giudizio gli appellati, né i né la . Parte_2 Controparte_4
Senonchè, nelle more del giudizio, in vista della prima udienza del 13 novembre 2025, da celebrarsi con le modalità dell'udienza cartolare, in data 26 agosto 2025, l'appellante,
a mezzo del suo difensore, depositava telematicamente “atto
di rinuncia all'appello” con cui rappresentava che avendo ricevuto dalle controparti il dovuto pagamento “l'appellante
non ha più interesse a coltivare il presente Parte_1
giudizio di appello” pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, senza pronuncia sulle spese, perché la rinuncia era intervenuta prima della costituzione degli appellati.
2 In data 10 e 13 novembre 2025, le parti appellate, benchè non formalmente costituite in giudizio, depositavano rispettivamente note con cui accettavano la rinuncia agli atti del giudizio, da parte dell'appellante, e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e dichiararsi estinto il giudizio.
Sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, il
Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
L'appellante, infatti, dopo la proposizione dell'appello, in vista della prima udienza, ha depositato in data 26 agosto
2025 “ atto di rinuncia all'appello”, in cui ha rappresentato che, avendo ricevuto il dovuto pagamento dalle controparti, non ha più interesse a coltivare il giudizio di appello, pertanto ha concluso chiedendo di dichiararsi l'estinzione del processo.
Le controparti, benchè non formalmente costituite, hanno deposito note con cui hanno dichiarato di accettare la rinuncia all'appello da parte dell'appellante.
3 In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione,
diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di
impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel
4 procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a
pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, n. 33731/2019).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado)
va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale
5 accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante con la formula adottata (“rinuncia all'appello”)
abbia inteso rinunciare alla proposta impugnazione, cui è
6 seguita da parte degli appellati, ancorchè non formalmente costituiti, accettazione alla rinuncia ( “atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio”).
Quanto al governo delle spese processuali, nulla va disposto a carico dell'appellante rinunciante stante la mancata costituzione delle parti appellate. Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) nulla per le spese alle parti appellate.
Così deciso in data 18 novembre 2025.
7 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei
Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 2506/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Benevento, n. 543/2025 pubblicata in data 30
aprile 2025 e pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1
Chiusolo
-appellante-
E
1 , , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_2 Controparte_2
-appellati- Controparte_3
NONCHÉ
Controparte_4
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento, n. 543/2025, pubblicata il 30 aprile 2025.
Non si costituivano in giudizio gli appellati, né i né la . Parte_2 Controparte_4
Senonchè, nelle more del giudizio, in vista della prima udienza del 13 novembre 2025, da celebrarsi con le modalità dell'udienza cartolare, in data 26 agosto 2025, l'appellante,
a mezzo del suo difensore, depositava telematicamente “atto
di rinuncia all'appello” con cui rappresentava che avendo ricevuto dalle controparti il dovuto pagamento “l'appellante
non ha più interesse a coltivare il presente Parte_1
giudizio di appello” pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, senza pronuncia sulle spese, perché la rinuncia era intervenuta prima della costituzione degli appellati.
2 In data 10 e 13 novembre 2025, le parti appellate, benchè non formalmente costituite in giudizio, depositavano rispettivamente note con cui accettavano la rinuncia agli atti del giudizio, da parte dell'appellante, e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere e dichiararsi estinto il giudizio.
Sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, il
Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
L'appellante, infatti, dopo la proposizione dell'appello, in vista della prima udienza, ha depositato in data 26 agosto
2025 “ atto di rinuncia all'appello”, in cui ha rappresentato che, avendo ricevuto il dovuto pagamento dalle controparti, non ha più interesse a coltivare il giudizio di appello, pertanto ha concluso chiedendo di dichiararsi l'estinzione del processo.
Le controparti, benchè non formalmente costituite, hanno deposito note con cui hanno dichiarato di accettare la rinuncia all'appello da parte dell'appellante.
3 In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema
Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione,
diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di
impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel
4 procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a
pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass.
n. 18255/2004, n. 33731/2019).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado)
va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale
5 accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti (in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass.
n. 5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante con la formula adottata (“rinuncia all'appello”)
abbia inteso rinunciare alla proposta impugnazione, cui è
6 seguita da parte degli appellati, ancorchè non formalmente costituiti, accettazione alla rinuncia ( “atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio”).
Quanto al governo delle spese processuali, nulla va disposto a carico dell'appellante rinunciante stante la mancata costituzione delle parti appellate. Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr.
Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) nulla per le spese alle parti appellate.
Così deciso in data 18 novembre 2025.
7 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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