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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1546/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202200003921000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 08/11/2022, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la sopra indicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui era richiesto il pagamento della somma di € 105.597,22 per l'omesso versamento di crediti di diversa natura;
2) in particolare, con un unico motivo, il ricorrente ritiene inesistente/nulla la notifica dell'atto, comunque impugnato entro il termine di 60 giorni, perché eseguito a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata inequivocabilmente riconducibile alla Agenzia, anche se non risultante dai pubblici elenchi;
3) controparte ritiene, infatti, invalido l'indirizzo con cui l'ADER notifica tutti gli atti di sua competenza ai contribuenti residenti in [...], ossia l'indirizzo pec
“Email_3”, con conseguente invalidità derivata dell'atto impugnato. Si è cstituita la riscossione concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che il sig. Nominativo_1 ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1546/2022 depositato il 09/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202200003921000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 08/11/2022, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava la sopra indicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui era richiesto il pagamento della somma di € 105.597,22 per l'omesso versamento di crediti di diversa natura;
2) in particolare, con un unico motivo, il ricorrente ritiene inesistente/nulla la notifica dell'atto, comunque impugnato entro il termine di 60 giorni, perché eseguito a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata inequivocabilmente riconducibile alla Agenzia, anche se non risultante dai pubblici elenchi;
3) controparte ritiene, infatti, invalido l'indirizzo con cui l'ADER notifica tutti gli atti di sua competenza ai contribuenti residenti in [...], ossia l'indirizzo pec
“Email_3”, con conseguente invalidità derivata dell'atto impugnato. Si è cstituita la riscossione concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che il sig. Nominativo_1 ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.