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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 591/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GABARDINI NICOLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 17/04/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 10/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente : “La IG.ra , come sopra rappresentata e Pt_1 Parte_1 difesa rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA, in data 17.07.2010, tra la IG.ra ed il sig. trascritto nel registro di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di MA al n.9 P.II, Serie A, anno 2010, mandando all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di MA di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio,
e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- ordinare ad di corrispondere alla IG.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutato di euro 448,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale IS da dicembre 2021, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori da determinarsi come da protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese;
- ordinare ad di corrispondere alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile rivalutato di euro 112,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale
ISTAT;
- disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori Persona_1
(14.6.2011), (26.11.2013) e (13.5.2017), con Persona_2 Persona_3 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di ottenere i documenti di identità validi per l'espatrio per i minori anche in difetto dell'assenso del padre e, dunque, senza limitazione alcuna.
Con vittoria di spese e compensi.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte
[...] resistente sig. matrimonio contratto in MA (VA) in data Controparte_1
17/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte I, serie /, dell'anno 2010; da tale Per_ unione sono nati i figli (14.06.2011), (26.11.2013) e (13.05.2017). Per_1 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto, in sostanza, l'integrale conferma delle condizioni di separazione personale, di cui alla sentenza n. 826 pubblicata in data 31/07/2023.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha infatti allegato che il padre, trasferitosi in Toscana, si è limitato a corrispondere con gran ritardo il solo contributo economico ordinario, senza rimborsare alcuna spesa straordinaria né corrispondere la rivalutazione ex lege, né attivarsi o interessarsi in favore dei figli, che non vede né sente più dall'aprile 2023.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per parte resistente, nonostante regolare e tempestiva notifica.
All'esito della prima udienza di comparizione 16/10/2024 è pervenuta missiva manoscritta in Tribunale da parte del resistente, allegata agli atti, in cui los tesso di fatto confermava la conoscenza del giudizio e non si opponeva alla conferma delle statuizioni economiche, manifestando però l'intenzione di riattivarsi con i Servizi Sociali territorialmente competenti di Carmignano (PO) per rivedere i figli, esprimendo però dissenso all'espatrio dei minori, temendone la sottrazione.
Con i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. è stata confermata integralmente la separazione personale, con richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate e
INPS sulla situazione economica del resistente, nonché aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali incaricati in fase separativa;
è stata dichiarata la formale contumacia del resistente e stilato calendario del processo, poi rispettato.
Acquisito quanto richiesto e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 3 di 7 parte ricorrente ha depositato regolari note di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale.
All'udienza 10/06/2025 la causa è passata in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]. C.F._2
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno anche processuale delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 02/12/2020 per la separazione personale.
2) Le ulteriori pronunce
Ritiene il Collegio che in questa sede possano trovare integrale conferma le statuizioni di cui alla separazione personale.
Ed infatti, l'atteggiamento del tutto disinteressato del resistente, che non vede né sente i figli da oltre due anni, nonostante le intenzioni positive espresse nella comunicazione peraltro informale e irregolare pervenuta, è tale da giustificare la conferma del regime di affidamento c.d. super-esclusivo della prole alla madre ricorrente, come già stabilito nella sentenza di separazione.
Per l'effetto, ogni decisione, nessuna esclusa, anche le più importanti per la vita della prole, saranno prese dalla sola madre ricorrente.
Il collocamento dei minori segue il regime di affidamento, ed è disposto presso la madre.
pagina 4 di 7 Il padre avrà facoltà di visita della prole, esclusivamente previa attivazione dei rispettivi
Servizi Sociali competenti, i quali organizzeranno gli incontri, sentiti i minori e la madre affidataria, qualora ciò non sia di pregiudizio per i minori e previo vaglio di serietà degli intenti paterni.
Tali statuizioni sono corroborate dalle deduzioni e conclusioni di cui alla relazione del
Servizio Sociale 17/12/2024, nonché 10/01/2025, acquisite in atti.
Quanto agli aspetti economici, parimenti ritiene il Collegio di confermare gli importi di cui alla separazione personale, con le relative decorrenze (l'importo originariamente dovuto a assegno di mantenimento è in questa sede riconosciuto a titolo di assegno divorzile per la sua quota alimentare).
Ed invero, al di là della volontà pervenuta dal resistente personalmente nella lettera informale invita al Tribunale, è comunque emersa dalle indagini disposte quantomeno una buona capacità lavorativa generica, avendo il resistente rinvenuto occupazione lavorativa presso una società e avendo guadagnato somme non irrisorie (dal 21.11.2023 al 30.09.2024 per circa €
22.000,00); al contrario, la situazione della ricorrente è rimasta sostanzialmente invariata e difficoltosa.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, in uno alla sostanziale non opposizione del resistente, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella forma di dichiarazione dell'irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
pagina 5 di 7 (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 contratto in MA (VA), in data 17/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte I, serie /, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido della prole minorenne in via c.d. super- esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutte le decisioni, nessuna esclusa, anche quelle di maggiore interesse per la prole, relative, a mero titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed a tutte le pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole stessa;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano previa attivazione dei rispettivi Servizi Sociali competenti, i quali organizzeranno gli eventuali incontri in spazio neutro, sentiti i minori e la madre affidataria, qualora ciò non sia di pregiudizio per i minori e previo vaglio di serietà degli intenti paterni;
5) DISPONE che il padre continui a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole secondo quanto stabilito nella sentenza di separazione, e quindi mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Parte_1
400,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2020 compresa, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione dicembre 2021); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare ex lege integralmente in favore della madre, affidataria esclusiva;
6) DISPONE che il marito continui a contribuire a versare alla Controparte_1 moglie l'importo di cui alla sentenza di separazione, qui stabilito Parte_1
a titolo di assegno divorzile alimentare, per € 100,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo il deposito del ricorso divorzile, e quindi dall'aprile 2024 compreso, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione aprile 2025);
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
pagina 6 di 7 Si comunichi alle parti, nonché ai Servizi Sociali.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 591/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GABARDINI NICOLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 17/04/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 10/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente : “La IG.ra , come sopra rappresentata e Pt_1 Parte_1 difesa rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA, in data 17.07.2010, tra la IG.ra ed il sig. trascritto nel registro di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di MA al n.9 P.II, Serie A, anno 2010, mandando all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di MA di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio,
e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- ordinare ad di corrispondere alla IG.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutato di euro 448,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale IS da dicembre 2021, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori da determinarsi come da protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese;
- ordinare ad di corrispondere alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile rivalutato di euro 112,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale
ISTAT;
- disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori Persona_1
(14.6.2011), (26.11.2013) e (13.5.2017), con Persona_2 Persona_3 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di ottenere i documenti di identità validi per l'espatrio per i minori anche in difetto dell'assenso del padre e, dunque, senza limitazione alcuna.
Con vittoria di spese e compensi.”;
Per parte resistente , contumace: “/”. CP_1
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti della parte
[...] resistente sig. matrimonio contratto in MA (VA) in data Controparte_1
17/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte I, serie /, dell'anno 2010; da tale Per_ unione sono nati i figli (14.06.2011), (26.11.2013) e (13.05.2017). Per_1 Per_3
La parte ricorrente ha chiesto, in sostanza, l'integrale conferma delle condizioni di separazione personale, di cui alla sentenza n. 826 pubblicata in data 31/07/2023.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha infatti allegato che il padre, trasferitosi in Toscana, si è limitato a corrispondere con gran ritardo il solo contributo economico ordinario, senza rimborsare alcuna spesa straordinaria né corrispondere la rivalutazione ex lege, né attivarsi o interessarsi in favore dei figli, che non vede né sente più dall'aprile 2023.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per parte resistente, nonostante regolare e tempestiva notifica.
All'esito della prima udienza di comparizione 16/10/2024 è pervenuta missiva manoscritta in Tribunale da parte del resistente, allegata agli atti, in cui los tesso di fatto confermava la conoscenza del giudizio e non si opponeva alla conferma delle statuizioni economiche, manifestando però l'intenzione di riattivarsi con i Servizi Sociali territorialmente competenti di Carmignano (PO) per rivedere i figli, esprimendo però dissenso all'espatrio dei minori, temendone la sottrazione.
Con i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. è stata confermata integralmente la separazione personale, con richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate e
INPS sulla situazione economica del resistente, nonché aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali incaricati in fase separativa;
è stata dichiarata la formale contumacia del resistente e stilato calendario del processo, poi rispettato.
Acquisito quanto richiesto e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c.
pagina 3 di 7 parte ricorrente ha depositato regolari note di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale.
All'udienza 10/06/2025 la causa è passata in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]. C.F._2
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno anche processuale delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 02/12/2020 per la separazione personale.
2) Le ulteriori pronunce
Ritiene il Collegio che in questa sede possano trovare integrale conferma le statuizioni di cui alla separazione personale.
Ed infatti, l'atteggiamento del tutto disinteressato del resistente, che non vede né sente i figli da oltre due anni, nonostante le intenzioni positive espresse nella comunicazione peraltro informale e irregolare pervenuta, è tale da giustificare la conferma del regime di affidamento c.d. super-esclusivo della prole alla madre ricorrente, come già stabilito nella sentenza di separazione.
Per l'effetto, ogni decisione, nessuna esclusa, anche le più importanti per la vita della prole, saranno prese dalla sola madre ricorrente.
Il collocamento dei minori segue il regime di affidamento, ed è disposto presso la madre.
pagina 4 di 7 Il padre avrà facoltà di visita della prole, esclusivamente previa attivazione dei rispettivi
Servizi Sociali competenti, i quali organizzeranno gli incontri, sentiti i minori e la madre affidataria, qualora ciò non sia di pregiudizio per i minori e previo vaglio di serietà degli intenti paterni.
Tali statuizioni sono corroborate dalle deduzioni e conclusioni di cui alla relazione del
Servizio Sociale 17/12/2024, nonché 10/01/2025, acquisite in atti.
Quanto agli aspetti economici, parimenti ritiene il Collegio di confermare gli importi di cui alla separazione personale, con le relative decorrenze (l'importo originariamente dovuto a assegno di mantenimento è in questa sede riconosciuto a titolo di assegno divorzile per la sua quota alimentare).
Ed invero, al di là della volontà pervenuta dal resistente personalmente nella lettera informale invita al Tribunale, è comunque emersa dalle indagini disposte quantomeno una buona capacità lavorativa generica, avendo il resistente rinvenuto occupazione lavorativa presso una società e avendo guadagnato somme non irrisorie (dal 21.11.2023 al 30.09.2024 per circa €
22.000,00); al contrario, la situazione della ricorrente è rimasta sostanzialmente invariata e difficoltosa.
3) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, in uno alla sostanziale non opposizione del resistente, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella forma di dichiarazione dell'irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
pagina 5 di 7 (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 contratto in MA (VA), in data 17/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 9, parte I, serie /, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido della prole minorenne in via c.d. super- esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutte le decisioni, nessuna esclusa, anche quelle di maggiore interesse per la prole, relative, a mero titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed a tutte le pratiche amministrative, ivi compresa la possibilità di ottenere documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole stessa;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano previa attivazione dei rispettivi Servizi Sociali competenti, i quali organizzeranno gli eventuali incontri in spazio neutro, sentiti i minori e la madre affidataria, qualora ciò non sia di pregiudizio per i minori e previo vaglio di serietà degli intenti paterni;
5) DISPONE che il padre continui a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole secondo quanto stabilito nella sentenza di separazione, e quindi mediante la corresponsione alla madre dell'importo di € Parte_1
400,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di dicembre 2020 compresa, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione dicembre 2021); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare ex lege integralmente in favore della madre, affidataria esclusiva;
6) DISPONE che il marito continui a contribuire a versare alla Controparte_1 moglie l'importo di cui alla sentenza di separazione, qui stabilito Parte_1
a titolo di assegno divorzile alimentare, per € 100,00 entro il giorno 05 di ogni mese, decorrente dalla prima mensilità in scadenza dopo il deposito del ricorso divorzile, e quindi dall'aprile 2024 compreso, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione aprile 2025);
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite di parte ricorrente.
pagina 6 di 7 Si comunichi alle parti, nonché ai Servizi Sociali.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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