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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3471/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3471/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via
Gorizia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pilar Maria Dolores Castiglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente posta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 15/07/2021, ha chiesto la pronuncia di separazione Parte_1
personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito Controparte_1
concordatario, nel Comune di Biancavilla in data 12/09/2011 (Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 8 2011), con addebito al marito per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale sono nati i figli: (a Siracusa, 07/10/2013) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, 04/02/2019), ad oggi entrambi minorenni;
che il matrimonio si è deteriorato a causa della condotta lesiva dei comportamenti offensivi del che l'anno indotta nel 2020 a dover CP_1
lasciare unitamente ai figli la casa coniugale per ritornare a vivere con i propri genitori in Biancavilla.
Ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso di lei in Biancavilla (CT),
Via Delle Margherite n.47; disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità specificate nel ricorso;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del di Euro CP_1
300,00 per lei e di Euro 1.300,00 per i figli, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del e CP_1
del restante 30% a suo carico.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU psicologica al fine di accertare la condizione psichiatrica del e di valutare le sue capacità genitoriali nonché un'indagine della Polizia Tributaria sulla CP_1
situazione economico-reddituale del CP_1
Il resistente si è costituito, con memoria difensiva depositata in data 29/10/2021, Controparte_1
contestando le richieste inerenti ai rapporti personali e patrimoniali della moglie e imputando alla stessa la crisi coniugale.
Ha chiesto quindi la pronuncia di addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
la regolamentazione del diritto di visita;
la non corresponsione del mantenimento alla moglie;
la determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ove le spese per i viaggi da
Siracusa a Biancavilla siano poste a suo carico e nella misura di Euro 300,00 mensili, qualora, invece, le spese di viaggio siano divise al 50% tra i genitori.
All'udienza dell'8/11/2021, il Giudice delegato ha proposto alle parti di regolamentare la separazione alle stesse condizioni stabilite nel ricorso per separazione consensuale presentato dalle stesse parti nell'ambito del procedimento R.G. 4191/2020 e dichiarato senza effetto, prevedendo il contributo a titolo di mantenimento dei figli nella misura di Euro 300,00 mensili a carico del padre, ponendo a carico dello stesso il costo delle spese di viaggio Biancavilla/Siracusa, e modificando la parte inerente all'esercizio del diritto di visita del padre.
E' stato pertanto disposto il differimento all'udienza del 29/10/2021 per l'esame della proposta del
Giudice che tuttavia non è stata accettata.
pagina 2 di 8 All'esito della predetta udienza, il Giudice, con ordinanza del 29/11/2021, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati.
In particolare, ha disposto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in Biancavilla (CT); il diritto di visita del padre in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, secondo il criterio dell'alternanza, con le modalità specificate nella stessa ordinanza;
il contributo a titolo di mantenimento dei figli minori da parte del nella CP_1
misura di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare alla
, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie da sostenere per i figli.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio nella quale sono state ammesse le prove orali e disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza.
Conclusasi la fase istruttoria, con ordinanza dell'1/02/2024, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a detta udienza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi
è provata dalla cessazione della convivenza a far data dall'anno 2020 con il conseguente trasferimento della nella città di Biancavilla (CT) presso l'abitazione dei genitori. Parte_1
Da allora i coniugi non hanno mai ripreso il consortium vitae così inequivocabilmente dimostrando l'intollerabilità della loro convivenza.
pagina 3 di 8 Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domande reciproche di addebito
Entrambe le parti hanno formulato domanda reciproca di addebito della separazione.
La , infatti, imputa al “comportamenti svalutanti, irrispettosi dei sentimenti Parte_1 CP_1
della moglie… aggravati da un comportamento collerico e offensivo, assunto dallo stesso, diretto a sminuire costantemente non solo la figura della moglie quale tale, ma anche la dignità personale della stessa” e che solo “grazie al sostegno familiare, è finalmente riuscita a svincolarsi da un legame che era diventato patologico e malato”.
Il di contro, riconduce il fallimento del matrimonio “al legame ancestrale che stringe la CP_1
ricorrente alla propria famiglia, al cordone ombelicale che la lega alla madre, che ha soffocato il rapporto con il marito, al punto da annientarlo”.
E, tuttavia, le prove testimoniali assunte non offrono adeguato riscontro di comportamenti delle parti tali da integrare una violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e da giustificare la pronuncia di addebito della separazione all'una o all'altro.
Ed invero, quanto al rapporto tra la e i genitori, la teste amica di Parte_1 Testimone_1 entrambi i coniugi, sentita all'udienza del 12/09/2023, ha riferito che, in occasione della festa patronale di Sant'Anna del 2/9/2018, si trovava presso l'abitazione dei coniugi e “la Controparte_2 madre della IG.ra si lamentava che quest'ultima non abitasse più con lei adducendo che il Parte_1 matrimonio non era un buon motivo per andare via di casa” e “la IG.ra , alle Parte_1 parole della madre, rimaneva inerte, teneva lo sguardo basso, assecondando la genitrice”.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a far ritenere che il legame tra la madre e la figlia sia stata la causa determinante del fallimento del matrimonio.
Prescindendo dal singolo episodio riferito, il silenzio della rispetto alle opinioni della madre Parte_1
non può valere, infatti, a provare il condizionamento deleterio della madre sulla figlia tale da compromettere il matrimonio della stessa.
E d'altra parte il legame affettivo tra la ricorrente e la madre non giustifica da solo la pronuncia di addebito alla ricorrente, stante la mancanza di elementi che dimostrino che la crisi coniugale è stata causata dall'ingerenza della suocera e/o dalla condotta succube della ricorrente.
Quanto agli asseriti comportamenti aggressivi del nei confronti della , le CP_1 Parte_1
circostanze - riferite dalla ricorrente e confermate dalla di lei madre – confliggono con le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi.
pagina 4 di 8 Ed infatti, mentre la teste madre della ricorrente, sentita all'udienza del 13/06/2023, Testimone_2 ha riferito: “confermo che il in varie occasioni ha minacciato la moglie dicendole “Ti CP_1 ammazzo” simulando il taglio della gola. Mia figlia era terrorizzata. Non sempre sono stata presente quando questa minaccia è stata formulata dal a volte ero presente ed altre no e mi è CP_1
stato riferito da mia figlia e da altre persone amici della coppia, perché questa minaccia è stata proferita a casa di amici. Gli amici della coppia, di cui non ricordo il nome, che conosco mi incontravano e mi dicevano di recarmi più spesso a casa loro e senza avvisare perché in quella casa succedevano delle cose strane”, di opposto tenore sono state del deposizioni degli altri testi.
In particolare, la teste , vicina di casa del sentita all'udienza del Testimone_3 CP_1
19/09/2023, ha riferito che: “Non ho mai visto il in gesti aggressivi ai danni della moglie CP_1
o andare in urli”; la teste , vicina di casa e amica di famiglia, sentita all'udienza del Testimone_4
3/10/2023, ha riferito: “Non è vero che il abbia in varie occasioni minacciato la moglie CP_1
simulando il taglio della gola. Non ho mai assistito a tale comportamento e mai una parola fuori posto.
Non ho mai assistito a comportamenti di urli e gesti aggressivi, ho sempre visto carinerie del
[...] nei confronti della moglie”. CP_1
Solo la madre della ha confermato, quindi, la tesi delle minacce del alla figlia Parte_1 CP_1
–peraltro in modo del tutto generico-, mentre gli altri testi hanno escluso di avere mai assistito a condotte aggressive dello stesso nei riguardi della moglie.
Ne consegue che la contraddittorietà delle testimonianze assunte non consente di ritenere raggiunta la prova dell'imputabilità al marito della intollerabilità della convivenza coniugale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
La separazione va, dunque, pronunciata senza addebito né alla ricorrente né al resistente.
I) Sui rapporti personali
Sull'affidamento e collocazione dei figli minori e sul diritto di visita del padre
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso dei figli, formulata da entrambe le parti, la stessa è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale dell'uno o dell'altro genitore cosicchè deve seguirsi la scelta dell'affidamento condiviso della prole quale opzione privilegiata dal legislatore in assenza di elementi ostativi.
In particolare, il padre ha dimostrato il concreto interesse a partecipare alla vita dei figli sia sotto il profilo dell'accudimento sia sotto il profilo del mantenimento, mostrando un comportamento collaborativo nel superiore interesse degli stessi.
pagina 5 di 8 D'altra parte i timori della ricorrente sulla condotta del marito che, a suo dire, ha consentito alla figlioletta, quando era in età da seggiolino, di stare seduta sulle sue ginocchia mentre era alla guida sono stati smentiti dai testi e . Testimone_5 Testimone_6
Non vi sono pertanto inadeguatezze genitoriali che possano giustificare una scelta diversa da quella dell'affidamento condiviso, su cui peraltro le parti concordano.
Ne consegue che va confermata l'ordinanza presidenziale circa l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori.
Inoltre, va confermata la collocazione dei figli presso la residenza della madre nel comune di
Biancavilla (CT), Via delle Margherite n.47.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario, tenuto conto della circostanza che il vive nella città di Siracusa, mentre i figli vivono insieme CP_1
alla madre nella città di Biancavilla (CT), il collegio reputa di dover confermare la regolamentazione già disposta con l'ordinanza presidenziale del 29/11/2021con le seguenti integrazioni (in parziale accoglimento delle richieste delle parti) e salvi diversi accordi tra le parti:
- le vacanze pasquali devono intendersi coincidenti con quelle scolastiche e le stesse dovranno essere divise tra i genitori, ad anni alterni dalle ore 10,00 del Venerdì Santo alla domenica e/o dal lunedì mattina ore 10,00 alle ore 21,00 del martedì;
- le vacanze natalizie devono intendersi coincidenti con quelle scolastiche e dovranno essere divise tra i genitori ad anni alterni in due periodi, dal 23/12, ore 10,00 al 30/12, ore 20,00 e/o dal 31/12, ore 10,00, alle ore 20,00 del 6/01;
- le altre festività dovranno essere alternate tra i genitori, ovvero il 25/4, l'1/5, il 2/6, l'1 e 2/11, quelle di carnevale, ecc.;
- i giorni 15 assegnati al padre, per trascorrere le vacanze estive con i figli, potranno essere anche non consecutivi;
- durante la stagione estiva il padre, nei weekend di sua spettanza, potrà prelevare i figli alle ore
10,00, attesa l'assenza dell'impegno scolastico;
- il padre potrà mantenere contatti telefonici e/o videochiamate con i figli in orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, da concordarsi liberamente tra le parti.
II) Sui rapporti patrimoniali
Sulla richiesta di mantenimento dei figli
Dalla relazione redatta dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi e depositata in data 14/04/2023, è emerso che la vive a Biancavilla (CT), non è Parte_1 proprietaria di immobili né di autoveicoli, che nell'anno 2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente pagina 6 di 8 pari ad Euro 11.237,00, oltre all' assegno unico per la prole, ed il reddito di cittadinanza per il periodo compreso da marzo a dicembre 2022 per un totale di Euro 4.255,20 (v. all. 2, 3, 4, dell' informativa inerente alla ), mentre il è proprietario di due immobili (da lui utilizzati) e di un Parte_1 CP_1
autoveicolo ed ha percepito nell'anno 2022 la somma di Euro 4.160,52 quale reddito di cittadinanza per il periodo compreso da gennaio ad ottobre 2022. Nell'anno 2021 ha avuto un reddito di € 1.222 per due mesi di lavoro (v. CU 2022).
Pertanto, posto il dovere di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il
Collegio ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento per i due figli di Euro 300,00 mensili ( pari a € 150 per ogni figlio che costituisce per prassi del Tribunale il cosiddetto minimo vitale) a carico del ed in favore della , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi CP_1 Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico, ove vi sia diritto, sarà interamente percepito dalla madre anche a titolo di integrazione del mantenimento dal parte del padre, per la quota di sua spettanza.
Sulla richiesta di mantenimento della Parte_1
Le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi, sopra richiamate, non evidenziano uno squilibrio economico in danno della ricorrente.
I testi assunti, d'altra parte, non hanno reso dichiarazioni che possano provare allo stato un sostanziale divario di mezzi economici tra le parti.
Secondo quanto riferito dal teste –il quale ha svolto l'attività investigativa su incarico Testimone_7
della il svolge attività di doposcuola presso la propria abitazione. Parte_1 CP_1
Gli altri testi escussi hanno fatto riferimento alla collaborazione prestata in passato al CP_1
specie con riguardo all'attività giornalistica di un giornale on line non più esistente.
Alla luce del complessivo compendio probatorio deve, quindi, ritenersi che non vi siano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento a carico del marito posto che non si evidenzia una sproporzione nella condizione economica attuale del resistente rispetto alla ricorrente la quale, anche alla luce delle informazioni della Guardia di Finanza, è in grado di provvedere al proprio fabbisogno. E d'altra parte non vi sono elementi certi che possano far presumere entrate del resistente sensibilmente più consistenti di quelle dichiarate, anche tenuto conto che i testi hanno fatto riferimento a fatti collocati temporalmente in epoca più risalente rispetto alla separazione e della genericità dell'attività di doposcuola riferita dal teste . Tes_7
pagina 7 di 8 In definitiva la situazione economica attuale delle parti appare diversa da quella che le stesse avevano durante la convivenza matrimoniale cosicché non è pertinente il riferimento al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio attesa la non corrispondenza con la situazione economica attuale del marito e della moglie.
Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza sull'addebito le spese della causa vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito concordatario, nel Comune di Biancavilla Controparte_1
(Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2011); dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Biancavilla (CT), via delle Margherite n.47; conferma l'ordinanza presidenziale con riguardo al diritto di visita del padre, con le integrazioni e precisazioni di cui in parte motiva;
conferma l'ordinanza presidenziale con riguardo al contributo posto a carico del per il CP_1
mantenimento dei figli minori ed versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di
Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa, con decorrenza dalla data della domanda;
dispone che l'assegno unico sia interamente percepito dalla madre anche a titolo di integrazione del mantenimento dal parte del padre, per la quota di sua spettanza;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BIANCAVILLA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 10.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3471/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via
Gorizia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pilar Maria Dolores Castiglia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente posta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 15/07/2021, ha chiesto la pronuncia di separazione Parte_1
personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito Controparte_1
concordatario, nel Comune di Biancavilla in data 12/09/2011 (Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 8 2011), con addebito al marito per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio.
Ha precisato che dall'unione coniugale sono nati i figli: (a Siracusa, 07/10/2013) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, 04/02/2019), ad oggi entrambi minorenni;
che il matrimonio si è deteriorato a causa della condotta lesiva dei comportamenti offensivi del che l'anno indotta nel 2020 a dover CP_1
lasciare unitamente ai figli la casa coniugale per ritornare a vivere con i propri genitori in Biancavilla.
Ciò premesso, ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso di lei in Biancavilla (CT),
Via Delle Margherite n.47; disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità specificate nel ricorso;
stabilire un assegno di mantenimento a carico del di Euro CP_1
300,00 per lei e di Euro 1.300,00 per i figli, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, oltre alle spese straordinarie in ragione del 70% a carico del e CP_1
del restante 30% a suo carico.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU psicologica al fine di accertare la condizione psichiatrica del e di valutare le sue capacità genitoriali nonché un'indagine della Polizia Tributaria sulla CP_1
situazione economico-reddituale del CP_1
Il resistente si è costituito, con memoria difensiva depositata in data 29/10/2021, Controparte_1
contestando le richieste inerenti ai rapporti personali e patrimoniali della moglie e imputando alla stessa la crisi coniugale.
Ha chiesto quindi la pronuncia di addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
la regolamentazione del diritto di visita;
la non corresponsione del mantenimento alla moglie;
la determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento dei figli nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ove le spese per i viaggi da
Siracusa a Biancavilla siano poste a suo carico e nella misura di Euro 300,00 mensili, qualora, invece, le spese di viaggio siano divise al 50% tra i genitori.
All'udienza dell'8/11/2021, il Giudice delegato ha proposto alle parti di regolamentare la separazione alle stesse condizioni stabilite nel ricorso per separazione consensuale presentato dalle stesse parti nell'ambito del procedimento R.G. 4191/2020 e dichiarato senza effetto, prevedendo il contributo a titolo di mantenimento dei figli nella misura di Euro 300,00 mensili a carico del padre, ponendo a carico dello stesso il costo delle spese di viaggio Biancavilla/Siracusa, e modificando la parte inerente all'esercizio del diritto di visita del padre.
E' stato pertanto disposto il differimento all'udienza del 29/10/2021 per l'esame della proposta del
Giudice che tuttavia non è stata accettata.
pagina 2 di 8 All'esito della predetta udienza, il Giudice, con ordinanza del 29/11/2021, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati.
In particolare, ha disposto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in Biancavilla (CT); il diritto di visita del padre in base a liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, secondo il criterio dell'alternanza, con le modalità specificate nella stessa ordinanza;
il contributo a titolo di mantenimento dei figli minori da parte del nella CP_1
misura di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare alla
, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al pagamento del 50% delle spese Parte_1
straordinarie da sostenere per i figli.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio nella quale sono state ammesse le prove orali e disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza.
Conclusasi la fase istruttoria, con ordinanza dell'1/02/2024, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In esito a detta udienza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi
è provata dalla cessazione della convivenza a far data dall'anno 2020 con il conseguente trasferimento della nella città di Biancavilla (CT) presso l'abitazione dei genitori. Parte_1
Da allora i coniugi non hanno mai ripreso il consortium vitae così inequivocabilmente dimostrando l'intollerabilità della loro convivenza.
pagina 3 di 8 Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domande reciproche di addebito
Entrambe le parti hanno formulato domanda reciproca di addebito della separazione.
La , infatti, imputa al “comportamenti svalutanti, irrispettosi dei sentimenti Parte_1 CP_1
della moglie… aggravati da un comportamento collerico e offensivo, assunto dallo stesso, diretto a sminuire costantemente non solo la figura della moglie quale tale, ma anche la dignità personale della stessa” e che solo “grazie al sostegno familiare, è finalmente riuscita a svincolarsi da un legame che era diventato patologico e malato”.
Il di contro, riconduce il fallimento del matrimonio “al legame ancestrale che stringe la CP_1
ricorrente alla propria famiglia, al cordone ombelicale che la lega alla madre, che ha soffocato il rapporto con il marito, al punto da annientarlo”.
E, tuttavia, le prove testimoniali assunte non offrono adeguato riscontro di comportamenti delle parti tali da integrare una violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e da giustificare la pronuncia di addebito della separazione all'una o all'altro.
Ed invero, quanto al rapporto tra la e i genitori, la teste amica di Parte_1 Testimone_1 entrambi i coniugi, sentita all'udienza del 12/09/2023, ha riferito che, in occasione della festa patronale di Sant'Anna del 2/9/2018, si trovava presso l'abitazione dei coniugi e “la Controparte_2 madre della IG.ra si lamentava che quest'ultima non abitasse più con lei adducendo che il Parte_1 matrimonio non era un buon motivo per andare via di casa” e “la IG.ra , alle Parte_1 parole della madre, rimaneva inerte, teneva lo sguardo basso, assecondando la genitrice”.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a far ritenere che il legame tra la madre e la figlia sia stata la causa determinante del fallimento del matrimonio.
Prescindendo dal singolo episodio riferito, il silenzio della rispetto alle opinioni della madre Parte_1
non può valere, infatti, a provare il condizionamento deleterio della madre sulla figlia tale da compromettere il matrimonio della stessa.
E d'altra parte il legame affettivo tra la ricorrente e la madre non giustifica da solo la pronuncia di addebito alla ricorrente, stante la mancanza di elementi che dimostrino che la crisi coniugale è stata causata dall'ingerenza della suocera e/o dalla condotta succube della ricorrente.
Quanto agli asseriti comportamenti aggressivi del nei confronti della , le CP_1 Parte_1
circostanze - riferite dalla ricorrente e confermate dalla di lei madre – confliggono con le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi.
pagina 4 di 8 Ed infatti, mentre la teste madre della ricorrente, sentita all'udienza del 13/06/2023, Testimone_2 ha riferito: “confermo che il in varie occasioni ha minacciato la moglie dicendole “Ti CP_1 ammazzo” simulando il taglio della gola. Mia figlia era terrorizzata. Non sempre sono stata presente quando questa minaccia è stata formulata dal a volte ero presente ed altre no e mi è CP_1
stato riferito da mia figlia e da altre persone amici della coppia, perché questa minaccia è stata proferita a casa di amici. Gli amici della coppia, di cui non ricordo il nome, che conosco mi incontravano e mi dicevano di recarmi più spesso a casa loro e senza avvisare perché in quella casa succedevano delle cose strane”, di opposto tenore sono state del deposizioni degli altri testi.
In particolare, la teste , vicina di casa del sentita all'udienza del Testimone_3 CP_1
19/09/2023, ha riferito che: “Non ho mai visto il in gesti aggressivi ai danni della moglie CP_1
o andare in urli”; la teste , vicina di casa e amica di famiglia, sentita all'udienza del Testimone_4
3/10/2023, ha riferito: “Non è vero che il abbia in varie occasioni minacciato la moglie CP_1
simulando il taglio della gola. Non ho mai assistito a tale comportamento e mai una parola fuori posto.
Non ho mai assistito a comportamenti di urli e gesti aggressivi, ho sempre visto carinerie del
[...] nei confronti della moglie”. CP_1
Solo la madre della ha confermato, quindi, la tesi delle minacce del alla figlia Parte_1 CP_1
–peraltro in modo del tutto generico-, mentre gli altri testi hanno escluso di avere mai assistito a condotte aggressive dello stesso nei riguardi della moglie.
Ne consegue che la contraddittorietà delle testimonianze assunte non consente di ritenere raggiunta la prova dell'imputabilità al marito della intollerabilità della convivenza coniugale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
La separazione va, dunque, pronunciata senza addebito né alla ricorrente né al resistente.
I) Sui rapporti personali
Sull'affidamento e collocazione dei figli minori e sul diritto di visita del padre
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso dei figli, formulata da entrambe le parti, la stessa è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale dell'uno o dell'altro genitore cosicchè deve seguirsi la scelta dell'affidamento condiviso della prole quale opzione privilegiata dal legislatore in assenza di elementi ostativi.
In particolare, il padre ha dimostrato il concreto interesse a partecipare alla vita dei figli sia sotto il profilo dell'accudimento sia sotto il profilo del mantenimento, mostrando un comportamento collaborativo nel superiore interesse degli stessi.
pagina 5 di 8 D'altra parte i timori della ricorrente sulla condotta del marito che, a suo dire, ha consentito alla figlioletta, quando era in età da seggiolino, di stare seduta sulle sue ginocchia mentre era alla guida sono stati smentiti dai testi e . Testimone_5 Testimone_6
Non vi sono pertanto inadeguatezze genitoriali che possano giustificare una scelta diversa da quella dell'affidamento condiviso, su cui peraltro le parti concordano.
Ne consegue che va confermata l'ordinanza presidenziale circa l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori.
Inoltre, va confermata la collocazione dei figli presso la residenza della madre nel comune di
Biancavilla (CT), Via delle Margherite n.47.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario, tenuto conto della circostanza che il vive nella città di Siracusa, mentre i figli vivono insieme CP_1
alla madre nella città di Biancavilla (CT), il collegio reputa di dover confermare la regolamentazione già disposta con l'ordinanza presidenziale del 29/11/2021con le seguenti integrazioni (in parziale accoglimento delle richieste delle parti) e salvi diversi accordi tra le parti:
- le vacanze pasquali devono intendersi coincidenti con quelle scolastiche e le stesse dovranno essere divise tra i genitori, ad anni alterni dalle ore 10,00 del Venerdì Santo alla domenica e/o dal lunedì mattina ore 10,00 alle ore 21,00 del martedì;
- le vacanze natalizie devono intendersi coincidenti con quelle scolastiche e dovranno essere divise tra i genitori ad anni alterni in due periodi, dal 23/12, ore 10,00 al 30/12, ore 20,00 e/o dal 31/12, ore 10,00, alle ore 20,00 del 6/01;
- le altre festività dovranno essere alternate tra i genitori, ovvero il 25/4, l'1/5, il 2/6, l'1 e 2/11, quelle di carnevale, ecc.;
- i giorni 15 assegnati al padre, per trascorrere le vacanze estive con i figli, potranno essere anche non consecutivi;
- durante la stagione estiva il padre, nei weekend di sua spettanza, potrà prelevare i figli alle ore
10,00, attesa l'assenza dell'impegno scolastico;
- il padre potrà mantenere contatti telefonici e/o videochiamate con i figli in orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, da concordarsi liberamente tra le parti.
II) Sui rapporti patrimoniali
Sulla richiesta di mantenimento dei figli
Dalla relazione redatta dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi e depositata in data 14/04/2023, è emerso che la vive a Biancavilla (CT), non è Parte_1 proprietaria di immobili né di autoveicoli, che nell'anno 2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente pagina 6 di 8 pari ad Euro 11.237,00, oltre all' assegno unico per la prole, ed il reddito di cittadinanza per il periodo compreso da marzo a dicembre 2022 per un totale di Euro 4.255,20 (v. all. 2, 3, 4, dell' informativa inerente alla ), mentre il è proprietario di due immobili (da lui utilizzati) e di un Parte_1 CP_1
autoveicolo ed ha percepito nell'anno 2022 la somma di Euro 4.160,52 quale reddito di cittadinanza per il periodo compreso da gennaio ad ottobre 2022. Nell'anno 2021 ha avuto un reddito di € 1.222 per due mesi di lavoro (v. CU 2022).
Pertanto, posto il dovere di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il
Collegio ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento per i due figli di Euro 300,00 mensili ( pari a € 150 per ogni figlio che costituisce per prassi del Tribunale il cosiddetto minimo vitale) a carico del ed in favore della , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi CP_1 Parte_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico, ove vi sia diritto, sarà interamente percepito dalla madre anche a titolo di integrazione del mantenimento dal parte del padre, per la quota di sua spettanza.
Sulla richiesta di mantenimento della Parte_1
Le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi, sopra richiamate, non evidenziano uno squilibrio economico in danno della ricorrente.
I testi assunti, d'altra parte, non hanno reso dichiarazioni che possano provare allo stato un sostanziale divario di mezzi economici tra le parti.
Secondo quanto riferito dal teste –il quale ha svolto l'attività investigativa su incarico Testimone_7
della il svolge attività di doposcuola presso la propria abitazione. Parte_1 CP_1
Gli altri testi escussi hanno fatto riferimento alla collaborazione prestata in passato al CP_1
specie con riguardo all'attività giornalistica di un giornale on line non più esistente.
Alla luce del complessivo compendio probatorio deve, quindi, ritenersi che non vi siano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento a carico del marito posto che non si evidenzia una sproporzione nella condizione economica attuale del resistente rispetto alla ricorrente la quale, anche alla luce delle informazioni della Guardia di Finanza, è in grado di provvedere al proprio fabbisogno. E d'altra parte non vi sono elementi certi che possano far presumere entrate del resistente sensibilmente più consistenti di quelle dichiarate, anche tenuto conto che i testi hanno fatto riferimento a fatti collocati temporalmente in epoca più risalente rispetto alla separazione e della genericità dell'attività di doposcuola riferita dal teste . Tes_7
pagina 7 di 8 In definitiva la situazione economica attuale delle parti appare diversa da quella che le stesse avevano durante la convivenza matrimoniale cosicché non è pertinente il riferimento al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio attesa la non corrispondenza con la situazione economica attuale del marito e della moglie.
Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza sull'addebito le spese della causa vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito concordatario, nel Comune di Biancavilla Controparte_1
(Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2011); dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Biancavilla (CT), via delle Margherite n.47; conferma l'ordinanza presidenziale con riguardo al diritto di visita del padre, con le integrazioni e precisazioni di cui in parte motiva;
conferma l'ordinanza presidenziale con riguardo al contributo posto a carico del per il CP_1
mantenimento dei figli minori ed versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'assegno di
Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa, con decorrenza dalla data della domanda;
dispone che l'assegno unico sia interamente percepito dalla madre anche a titolo di integrazione del mantenimento dal parte del padre, per la quota di sua spettanza;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BIANCAVILLA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 10.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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