Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2025, proposto da
Eurofor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Marsala Fanara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
provvedimento del Comune di Palermo, prot. n. AREG/869799/2025 del 2 luglio 2025, pervenuto a mezzo pec in pari data, con il quale è stato denegato l’accesso alle schede tecniche e certificazioni relative ai prodotti offerti dall'aggiudicataria, nonché della documentazione comprovante la conformità dei capi alla normativa CAM, in ragione dell’opposizione frapposta dalla controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. CO IA LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Visto l’art. 116, comma 4 c.p.a. a mente del quale “ il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità ”;
Considerato che, con provvedimento del 2 luglio 2025, il Comune di Palermo denegava l’accesso alla terza classificata, odierna ricorrente, rispetto agli atti di gara della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della “ fornitura di uniformi e buffetteria per il Comando di Polizia Municipale ”, CIG B49A62E7BB, con importo a base d’asta di euro 570.195,00, con specifico riferimento all’offerta dell’aggiudicataria, in quanto la “ ditta IN, individuata quale <controinteressata> ex art.22, comma 1, lett. c) della legge 241/90, ha formalmente esercitato il proprio diritto alla tutela della riservatezza e del segreto d’impresa, evidenziando come tutta la documentazione tecnica e i campioni presentati in sede di gara contengano elementi rilevanti del proprio know-how aziendale del processo produttivo, la cui diffusione costituirebbe pregiudizio concreto alla propria posizione concorrenziale ”;
Rilevato che, “ l’opposizione formulabile in sede procedimentale […] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata […] , spettando al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione ”; inoltre, “ resta comunque fermo l’onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ” (da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055);
Ritenuto che, nel caso di specie, le opposizioni della controinteressata risultano non giustificate perché non motivate dall’esistenza di diritti di privativa (nemmeno citati) ma solo da labiali e assertive ragioni relative a peculiarità del processo produttivo, riassunte a pp. 2 e 3 delle osservazioni: “ verrebbero inoltre divulgati contro la volontà di IN spa conoscenze, caratteristiche e metodi di lavoro di esclusiva proprietà di IN come: 1) Competenze necessarie: Conoscenza dei tessuti sue Caratteristiche e proprietà di comportamento alla lavorazione. 2)Capacità di lettura dei cartamodelli: Per comprendere al meglio le istruzioni di cucitura e assemblaggio. 3)Abilità manuale: Per utilizzare con efficienza e risultato gli strumenti e i macchinari ed eseguire le cuciture e le rifiniture al meglio. 4)Conoscenza delle tecniche di confezione: Taglio, cucitura, stampa, termosaldatura, ecc. 5) Capacità di problem solving: Per risolvere eventuali problemi che si presentano durante il processo produttivo ”; com’è agevole notare, tali dichiarazioni non sono idonee, già sul piano formale, a integrare l’onere di puntuale motivazione del diniego che la giurisprudenza pone in capo all’operatore economico che formula la richiesta perché non esiste un segreto industriale da bilanciare con il diritto di accesso del ricorrente; né ragionevolmente può esistervi trattando la procedura in esame di fornitura di uniformi e non essendo la società controinteressata nemmeno produttrice di tessuti speciali, ma solo assemblatrice di materiale di altri fornitori;
Ritenuto, dunque, il ricorso fondato, per cui deve essere ordinata al Comune di Palermo, a norma dell’art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, l’immediata ostensione sulla piattaforma telematica di tutti gli atti di gara della procedura in esame, compresi anche tutti gli allegati dell’offerta dell’aggiudicataria;
Ritenuto, infine, di dover regolare le spese secondo il principio della soccombenza, con solidarietà dal lato passivo tra stazione appaltante e società controinteressata che, ancorché non costituita, è stata ritualmente evocata in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Palermo l’ostensione della documentazione, nei termini e modalità indicati nella parte motiva.
Condanna il Comune di Palermo e la controinteressata, in solido tra loro, a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
EL SA US, Primo Referendario
CO IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IA LI | RT LE |
IL SEGRETARIO