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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
SEZIONE LAVORO CIVILE
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc dell'8/7/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 739/2024 avente per oggetto "assegno ordinario di invalidità" promossa da
difesa dall'avv. Giordano PIERLUIGI Parte_1
RICORRENTE contro persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, coltivatrice diretta, presentava domanda amministrativa per a.o.i. con esito negativo e successivamente adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con domanda ex art. 445 bis c.p.c. ai fini dell'accertamento del requisito sanitario.
Il CTU nominato, nell'evidenziare le patologie dalle quali la ricorrente è affetta, individuandole in:
Spondilodiscoartrosi in soggetto con eccedenza ponderale;
- Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
- Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico>>, escludeva la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della richiesta prestazione, argomentando che <<… le infermità psico-fisiche - considerate nel loro complesso - NON incidono sulla capacità di lavoro della ricorrente, intesa come capacità generica estesa ad ogni eventuale occupazione confacente alle sue attitudini, eseguibile
pagina 1 di 8 senza ulteriore danno per la salute e senza declassamento né necessità di riqualificazione professionale, in misura superiore ai due terzi>>, ritenendo, dunque, la ricorrente soggetto
<<non invalido ai sensi della normativa vigente (art. 1 legge 12 giugno 1984, n. < i>
222)>>.
Nella presente sede di merito, la ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario, nonché la condanna dell al pagamento dell'AOI. CP_1
Contesta la valutazione del CTU rilevando:
- che il CTU ha valutato in maniera superficiale la situazione psicofisica della ricorrente esprimendo, conseguentemente, un giudizio non particolareggiato che non consente in alcun modo di comprendere il percorso di indagine medico – legale;
- che il CTU non ha correttamente valutato l'incidenza dell'aspetto menomativo delle patologie dalle quali è affetta la ricorrente sull'espletamento di attività di tipo esclusivamente manuale espletata, asseritamente comportante una compromissione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, così come previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- che l'elaborato peritale si presenta carente e lacunoso sotto il profilo della raccolta anamnestica, nonché sotto il profilo clinico, poiché non considera adeguatamente gli esiti dall'esame obiettivo, le risultanze cliniche dell'esame RM della colonna lombosacrale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.) e dall'esame Rx del ginocchio in ortostatismo (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.);
- che il CTU, nel proprio percorso argomentativo, non avrebbe proceduto alla valutazione della capacità lavorativa semispecifica. CP_ L' replica:
- che nel proposto ricorso non vengono esplicitati specifici motivi di contestazione riducendosi le deduzioni della ricorrente a mero dissenso diagnostico;
- l'inammissibilità della proposta domanda di condanna di esso alla corresponsione del CP_1 trattamento;
- che il CTU, in maniera puntuale, con riferimento alla capacità lavorativa specifica della ricorrente, evidenzia come la stessa sia da considerare “NON INVALIDA”, non essendo il quadro patologico idoneo ad incidere nella misura richiesta dalla legge sulla capacità di lavoro anche con riguardo ad occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente.
_____________
pagina 2 di 8 1. Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, estranea alla procedura di cui all'art.445 bis cpc. Invero, è indubbio che non rientra nell'oggetto del giudizio di ATP la valutazione dei requisiti socio-economici.
Infatti, l'ultima parte del 5° comma dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
<subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente>> provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che <abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …>> e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità <i motivi della contestazione>> che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma della richiamata disposizione codicistica che sancisce l'inappellabilità per la <sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente …>> che non può essere diverso dal giudizio relativo a <domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto … alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma>>.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Deve essere, infatti, rilevato che le censure sollevate dalla ricorrente all'elaborato peritale, lungi dall'evidenziare vizi logico – formali che si concretino nella devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, configurano un mero dissenso diagnostico (cfr. Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-
07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Parte ricorrente, infatti, ha contestato le conclusioni del CTU assumendo in maniera apodittica che le affezioni di cui la ricorrente è portatrice sono idonee e sufficienti nel loro complesso ad integrare il requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. E,
pagina 3 di 8 dunque, da tale contegno processuale non possono trarsi argomenti di convincimento utili a scalfire l'operato del CTU.
In particolare:
2.1. Quanto alla presunta superficialità della valutazione psico fisica del CTU, che avrebbe reso “un giudizio non particolareggiato che non consente in alcun modo di comprendere il percorso di indagine medico – legale”, tale censura appare infondata e smentita dalla mera lettura dell'elaborato, dato che il tecnico, dopo una completa disamina del materiale documentale, una adeguata anamnesi familiare, fisiologica e patologica ed un approfondito esame obiettivo della ricorrente, ha riferito: La signora da 7/8 anni è affetta da Parte_1 diabete mellito in buon compenso metabolico e in trattamento con ipoglicemizzanti orali e da due/tre anni da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Da dieci anni è comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie, soprattutto a carico delle ginocchia e del rachide. Nel mese di febbraio 2023 veniva sottoposta a intervento di artroprotesi ginocchio sinistro e successiva terapia riabilitativa. All'atto della visita medica esperita dalla scrivente la ricorrente è persona lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio. Obiettivamente si rilevano eccedenza ponderale, spinalgia plessica diffusa in assenza di contrattura della muscolatura paravertebrale lombare, nell'antiflessione del tronco l'apice delle dita lunghe si arresta a livello del terzo inferiore delle gambe, anche per la presenza di abbondante pannicolo adiposo, cicatrice chirurgica stabilizzata a livello della faccia anteriore ginocchio sinistro, il ginocchio destro è deviato in varo con scrosci articolari e deficit della flessione;
la deambulazione avviene autonomamente, non necessita di aiuto nelle variazioni posturali.
Inoltre, il ctu ha reso complete conclusioni medico legali, nel senso di rilevare che
[...]
è affetta da: Parte_1
• Gonartrosi destra in soggetto con esiti stabilizzati di protesi di ginocchio a sinistra.
• Spondilodiscoartrosi in soggetto con eccedenza ponderale
• Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
• Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico
Il ctu ha quindi concluso che le sopra indicate infermità psico-fisiche – considerate nel loro complesso- NON incidono sulla capacità di lavoro della ricorrente, intesa come capacità generica estesa ad ogni eventuale occupazione confacente alle sue attitudini, eseguibile senza ulteriore danno per la salute e senza declassamento né necessità di riqualificazione professionale, in misura superiore ai due terzi, con conseguente conclusione che la ricorrente pagina 4 di 8 è da ritenersi non invalida ai sensi della normativa vigente (Art. 1 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222) poiché le stesse non riducono, in modo permanente, la capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
2.2.Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito al fatto che la CTU sarebbe carente e lacunosa sotto il profilo della raccolta anamnestica ed in cui si contestano gli esiti dell'esame obiettivo e le risultanze degli esami strumentali RM ed RX in atti appaiono prive di pregio e di qualsivoglia utilità ai fini del decidere, poiché la svalutazione dell'operato del CTU e del percorso motivazionale sotteso all'elaborato peritale non si traduce in alcuna concreta confutazione di carattere medico-legale, limitandosi esclusivamente a prospettare che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il diritto della ricorrente a fruire della prestazione.
In ogni caso, le contestazioni circa la carenza della anamnesi sono smentite dalla lettura dell'elaborato peritale, in cui è esattamente riportata: l'anamnesi familiare (in cui nulla di rilevante ai fini medico legali viene riportato); l'anamnesi fisiologica, in cui è indicato “Nato a termine da parto eutocico, ebbe allattamento materno. Regolare sviluppo psico-fisico.
Scolarità: V elementare. Coniugata, è madre di due figli che godono apparente buona salute.
Dieta libera, non beve alcolici, non fuma Alvo regolare, diuresi fisiologica”; l'anamnesi lavorativa, in cui è indicato: Ha lavorato come coltivatrice diretta dal 1990 in azienda dell'estensione di sei ettari di terreno, dedita a coltivazione cura e custode di animali (bovini e suini); l'anamnesi patologica, in cui si rileva Non ricorda i comuni esantemi dell'infanzia. Da
7/8 anni è affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e da due/tre anni da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Riferisce che da dieci anni è comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie, soprattutto a carico delle ginocchia e del rachide. Ricovero dal 15.02 al 04.03.2023 presso la Casa di Cura Villa Esther di Bojano: durante la degenza veniva sottoposta a intervento di artroprotesi ginocchio sinistro e successiva terapia riabilitativa, per cui il profilo dell'anamnesi appare completo, anche perché non è neppure allegato in cosa sarebbe stato carente.
Il CTU ha poi effettuato un esame obiettivo della ricorrente, indicando:
Soggetto di sesso femminile dell'età di 61 anni. Cute e mucose visibili di colorito naturale.
Pupille isocoriche ed eucicliche con normale reattività alla luce ed all'accomodazione.
Sistema tegumentario ed annessi cutanei senza variazioni ascrivibili a patologie in atto.
Peso 100 Kg Altezza 156 cm pagina 5 di 8 APPARATO RESPIRATORIO
Attività respiratoria ritmica. FVT normotrasmesso, murmure vescicolare a carattere fisiologico in assenza di rumori aggiunti a carattere patologico. Alla percussione suono chiaro polmonare.
APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO
Attività cardiaca ritmica. Toni puri, pause apparentemente libere. Non edemi declivi, assenza di reticoli venosi superficiali.
CP_2
, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Cicatrice ombelicale
[...] normointroflessa. Assenza di versamenti liberi e/o saccati nella cavità peritoneale.
APPARATO Parte_2
Manovra di Giordano negativa bilateralmente. Punti ureterali non dolenti.
Controparte_3
Spinalgia plessica diffusa. Non contrattura della muscolatura paravertebrale lombare.
Nell'antiflessione del tronco l'apice delle dita lunghe si arresta a livello del terzo inferiore delle gambe, anche per la presenza di abbondante pannicolo adiposo. Cicatrice chirurgica faccia anteriore ginocchio sinistro. Ginocchio destro varo, scrosci articolari, deficit della flessione.
Deambulazione autonoma.
SISTEMA NERVOSO E PSICHE
L'esame obiettivo neurologico è negativo per lesioni focali e/o diffuse a carico del sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. , orientata nel tempo e nello spazio. Pt_3
Anche sotto questo profilo non si rilevano carenze o lacune di sorta, che non sono neppure adeguatamente allegate o specificate dalla parte.
2.3.Quanto alla dedotta carenza della ctu sotto il profilo clinico, poiché non avrebbe considerato adeguatamente gli esiti dall'esame obiettivo, le risultanze cliniche dell'esame RM della colonna lombosacrale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.) e dall'esame Rx del ginocchio in ortostatismo (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo del ricorso per
A.T.P.), risulta invece dalla risposta fornita dal ctu alle osservazioni del ctp che il tecnico abbia compiutamente valutato gli esami strumentali effettuati (rx delle ginocchia in ortostatismo del 20.03.2023 ed esame RM della colonna lombosacrale del 18.11.2022), precisando che la valutazione medico legale viene effettuata sulla compromissione funzionale pagina 6 di 8 dei vari organi e apparati, tenuti in debito conto gli esami strumentali che consentono di formulare la diagnosi di certezza e confermando la propria valutazione.
2.4 Relativamente alla censura opposta dalla ricorrente in merito al fatto che il CTU non avrebbe proceduto alla valutazione della capacità lavorativa semispecifica, essa appare infondata, oltre che contraddittoriamente articolata.
Difatti, la ricorrente dapprima lamenta tale presunta omissione argomentativa per poi sostenere che
SI.ra ha 61 anni, possiede un basso grado di istruzione (licenza elementare) ed Parte_1 ha avuto esperienze lavorative solo di tipo manuale;
ne consegue che non si hanno altre attività lavorative confacenti e, ove queste ci fossero, sarebbero solo ed esclusivamente di tipo manuale che, come ben delineato, sono incompatibili con il quadro clinico menomativo della ricorrente>>.
Dunque, le conclusioni alle quali perviene la ricorrente rispetto all'individuazione delle attività confacenti non divergono affatto da quanto illustrato nell'elaborato peritale dal CTU sulla medesima tematica: un giudizio medico-legale in tema di invalidità pensionabile , è necessario accertare le CP_1 infermità dalle quali l'assicurato è affetto e l'entità della riduzione della capacità lavorativa, in relazione alle occupazioni confacenti le sue attitudini, provocata da tali patologie. In sede di raccolta anamnestica la signora riferisce di aver conseguito il diploma di licenza Parte_1 media e di aver svolto attività di coltivatrice diretta. La ricorrente, dunque, possiede un basso grado di istruzione e le esperienze lavorative della stessa sono sostanzialmente riconducibili
a un solo tipo di occupazione, cioè di coltivatore diretto>>.
Compito del CTU era, quindi, quello di valutare l'incidenza delle patologie riscontrate con specifico riferimento sia all'attività svolta dalla ricorrente ma anche in relazione ad ogni altra che sia confacente alle sue attitudini in base all'età ed alla formazione professionale in base ai principi affermati dalla Cassazione (cfr. nn. 11185/19, 16141/18, 6443/17, 23522/16);
l'ausiliare ha fatto buon governo dei predetti principi, rilevando che, atteso il basso grado di istruzione e le esperienze lavorative della ricorrente, le occupazioni confacenti <<…sono sostanzialmente riconducibili a un solo tipo di occupazione, cioè di coltivatore diretto>>
Per cui, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di pagina 7 di 8 accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere condivise, con conseguente reiezione del ricorso.
3.La ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Dichiara che la ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2)Nulla per le spese di lite;
3) Liquida in favore della dott.ssa , a titolo di onorario, la somma di euro 290,00 ai Pt_4
CP_ sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell' .
Campobasso, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
SEZIONE LAVORO CIVILE
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc dell'8/7/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 739/2024 avente per oggetto "assegno ordinario di invalidità" promossa da
difesa dall'avv. Giordano PIERLUIGI Parte_1
RICORRENTE contro persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, coltivatrice diretta, presentava domanda amministrativa per a.o.i. con esito negativo e successivamente adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con domanda ex art. 445 bis c.p.c. ai fini dell'accertamento del requisito sanitario.
Il CTU nominato, nell'evidenziare le patologie dalle quali la ricorrente è affetta, individuandole in:
Spondilodiscoartrosi in soggetto con eccedenza ponderale;
- Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
- Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico>>, escludeva la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della richiesta prestazione, argomentando che <<… le infermità psico-fisiche - considerate nel loro complesso - NON incidono sulla capacità di lavoro della ricorrente, intesa come capacità generica estesa ad ogni eventuale occupazione confacente alle sue attitudini, eseguibile
pagina 1 di 8 senza ulteriore danno per la salute e senza declassamento né necessità di riqualificazione professionale, in misura superiore ai due terzi>>, ritenendo, dunque, la ricorrente soggetto
<<non invalido ai sensi della normativa vigente (art. 1 legge 12 giugno 1984, n. < i>
222)>>.
Nella presente sede di merito, la ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario, nonché la condanna dell al pagamento dell'AOI. CP_1
Contesta la valutazione del CTU rilevando:
- che il CTU ha valutato in maniera superficiale la situazione psicofisica della ricorrente esprimendo, conseguentemente, un giudizio non particolareggiato che non consente in alcun modo di comprendere il percorso di indagine medico – legale;
- che il CTU non ha correttamente valutato l'incidenza dell'aspetto menomativo delle patologie dalle quali è affetta la ricorrente sull'espletamento di attività di tipo esclusivamente manuale espletata, asseritamente comportante una compromissione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, così come previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
- che l'elaborato peritale si presenta carente e lacunoso sotto il profilo della raccolta anamnestica, nonché sotto il profilo clinico, poiché non considera adeguatamente gli esiti dall'esame obiettivo, le risultanze cliniche dell'esame RM della colonna lombosacrale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.) e dall'esame Rx del ginocchio in ortostatismo (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.);
- che il CTU, nel proprio percorso argomentativo, non avrebbe proceduto alla valutazione della capacità lavorativa semispecifica. CP_ L' replica:
- che nel proposto ricorso non vengono esplicitati specifici motivi di contestazione riducendosi le deduzioni della ricorrente a mero dissenso diagnostico;
- l'inammissibilità della proposta domanda di condanna di esso alla corresponsione del CP_1 trattamento;
- che il CTU, in maniera puntuale, con riferimento alla capacità lavorativa specifica della ricorrente, evidenzia come la stessa sia da considerare “NON INVALIDA”, non essendo il quadro patologico idoneo ad incidere nella misura richiesta dalla legge sulla capacità di lavoro anche con riguardo ad occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente.
_____________
pagina 2 di 8 1. Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, estranea alla procedura di cui all'art.445 bis cpc. Invero, è indubbio che non rientra nell'oggetto del giudizio di ATP la valutazione dei requisiti socio-economici.
Infatti, l'ultima parte del 5° comma dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
<subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente>> provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che <abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …>> e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità <i motivi della contestazione>> che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma della richiamata disposizione codicistica che sancisce l'inappellabilità per la <sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente …>> che non può essere diverso dal giudizio relativo a <domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto … alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma>>.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Deve essere, infatti, rilevato che le censure sollevate dalla ricorrente all'elaborato peritale, lungi dall'evidenziare vizi logico – formali che si concretino nella devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, configurano un mero dissenso diagnostico (cfr. Cassazione n.12429/19; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10-
07-2020, n. 14789); trattasi infatti di censure che non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione della CTU (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Parte ricorrente, infatti, ha contestato le conclusioni del CTU assumendo in maniera apodittica che le affezioni di cui la ricorrente è portatrice sono idonee e sufficienti nel loro complesso ad integrare il requisito per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. E,
pagina 3 di 8 dunque, da tale contegno processuale non possono trarsi argomenti di convincimento utili a scalfire l'operato del CTU.
In particolare:
2.1. Quanto alla presunta superficialità della valutazione psico fisica del CTU, che avrebbe reso “un giudizio non particolareggiato che non consente in alcun modo di comprendere il percorso di indagine medico – legale”, tale censura appare infondata e smentita dalla mera lettura dell'elaborato, dato che il tecnico, dopo una completa disamina del materiale documentale, una adeguata anamnesi familiare, fisiologica e patologica ed un approfondito esame obiettivo della ricorrente, ha riferito: La signora da 7/8 anni è affetta da Parte_1 diabete mellito in buon compenso metabolico e in trattamento con ipoglicemizzanti orali e da due/tre anni da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Da dieci anni è comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie, soprattutto a carico delle ginocchia e del rachide. Nel mese di febbraio 2023 veniva sottoposta a intervento di artroprotesi ginocchio sinistro e successiva terapia riabilitativa. All'atto della visita medica esperita dalla scrivente la ricorrente è persona lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio. Obiettivamente si rilevano eccedenza ponderale, spinalgia plessica diffusa in assenza di contrattura della muscolatura paravertebrale lombare, nell'antiflessione del tronco l'apice delle dita lunghe si arresta a livello del terzo inferiore delle gambe, anche per la presenza di abbondante pannicolo adiposo, cicatrice chirurgica stabilizzata a livello della faccia anteriore ginocchio sinistro, il ginocchio destro è deviato in varo con scrosci articolari e deficit della flessione;
la deambulazione avviene autonomamente, non necessita di aiuto nelle variazioni posturali.
Inoltre, il ctu ha reso complete conclusioni medico legali, nel senso di rilevare che
[...]
è affetta da: Parte_1
• Gonartrosi destra in soggetto con esiti stabilizzati di protesi di ginocchio a sinistra.
• Spondilodiscoartrosi in soggetto con eccedenza ponderale
• Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali
• Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico
Il ctu ha quindi concluso che le sopra indicate infermità psico-fisiche – considerate nel loro complesso- NON incidono sulla capacità di lavoro della ricorrente, intesa come capacità generica estesa ad ogni eventuale occupazione confacente alle sue attitudini, eseguibile senza ulteriore danno per la salute e senza declassamento né necessità di riqualificazione professionale, in misura superiore ai due terzi, con conseguente conclusione che la ricorrente pagina 4 di 8 è da ritenersi non invalida ai sensi della normativa vigente (Art. 1 della Legge 12 giugno 1984,
n. 222) poiché le stesse non riducono, in modo permanente, la capacità di lavoro della ricorrente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
2.2.Le contestazioni sollevate dalla ricorrente in merito al fatto che la CTU sarebbe carente e lacunosa sotto il profilo della raccolta anamnestica ed in cui si contestano gli esiti dell'esame obiettivo e le risultanze degli esami strumentali RM ed RX in atti appaiono prive di pregio e di qualsivoglia utilità ai fini del decidere, poiché la svalutazione dell'operato del CTU e del percorso motivazionale sotteso all'elaborato peritale non si traduce in alcuna concreta confutazione di carattere medico-legale, limitandosi esclusivamente a prospettare che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il diritto della ricorrente a fruire della prestazione.
In ogni caso, le contestazioni circa la carenza della anamnesi sono smentite dalla lettura dell'elaborato peritale, in cui è esattamente riportata: l'anamnesi familiare (in cui nulla di rilevante ai fini medico legali viene riportato); l'anamnesi fisiologica, in cui è indicato “Nato a termine da parto eutocico, ebbe allattamento materno. Regolare sviluppo psico-fisico.
Scolarità: V elementare. Coniugata, è madre di due figli che godono apparente buona salute.
Dieta libera, non beve alcolici, non fuma Alvo regolare, diuresi fisiologica”; l'anamnesi lavorativa, in cui è indicato: Ha lavorato come coltivatrice diretta dal 1990 in azienda dell'estensione di sei ettari di terreno, dedita a coltivazione cura e custode di animali (bovini e suini); l'anamnesi patologica, in cui si rileva Non ricorda i comuni esantemi dell'infanzia. Da
7/8 anni è affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e da due/tre anni da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Riferisce che da dieci anni è comparsa sintomatologia caratterizzata da poliartralgie, soprattutto a carico delle ginocchia e del rachide. Ricovero dal 15.02 al 04.03.2023 presso la Casa di Cura Villa Esther di Bojano: durante la degenza veniva sottoposta a intervento di artroprotesi ginocchio sinistro e successiva terapia riabilitativa, per cui il profilo dell'anamnesi appare completo, anche perché non è neppure allegato in cosa sarebbe stato carente.
Il CTU ha poi effettuato un esame obiettivo della ricorrente, indicando:
Soggetto di sesso femminile dell'età di 61 anni. Cute e mucose visibili di colorito naturale.
Pupille isocoriche ed eucicliche con normale reattività alla luce ed all'accomodazione.
Sistema tegumentario ed annessi cutanei senza variazioni ascrivibili a patologie in atto.
Peso 100 Kg Altezza 156 cm pagina 5 di 8 APPARATO RESPIRATORIO
Attività respiratoria ritmica. FVT normotrasmesso, murmure vescicolare a carattere fisiologico in assenza di rumori aggiunti a carattere patologico. Alla percussione suono chiaro polmonare.
APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO
Attività cardiaca ritmica. Toni puri, pause apparentemente libere. Non edemi declivi, assenza di reticoli venosi superficiali.
CP_2
, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Cicatrice ombelicale
[...] normointroflessa. Assenza di versamenti liberi e/o saccati nella cavità peritoneale.
APPARATO Parte_2
Manovra di Giordano negativa bilateralmente. Punti ureterali non dolenti.
Controparte_3
Spinalgia plessica diffusa. Non contrattura della muscolatura paravertebrale lombare.
Nell'antiflessione del tronco l'apice delle dita lunghe si arresta a livello del terzo inferiore delle gambe, anche per la presenza di abbondante pannicolo adiposo. Cicatrice chirurgica faccia anteriore ginocchio sinistro. Ginocchio destro varo, scrosci articolari, deficit della flessione.
Deambulazione autonoma.
SISTEMA NERVOSO E PSICHE
L'esame obiettivo neurologico è negativo per lesioni focali e/o diffuse a carico del sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. , orientata nel tempo e nello spazio. Pt_3
Anche sotto questo profilo non si rilevano carenze o lacune di sorta, che non sono neppure adeguatamente allegate o specificate dalla parte.
2.3.Quanto alla dedotta carenza della ctu sotto il profilo clinico, poiché non avrebbe considerato adeguatamente gli esiti dall'esame obiettivo, le risultanze cliniche dell'esame RM della colonna lombosacrale (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo del ricorso per A.T.P.) e dall'esame Rx del ginocchio in ortostatismo (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo del ricorso per
A.T.P.), risulta invece dalla risposta fornita dal ctu alle osservazioni del ctp che il tecnico abbia compiutamente valutato gli esami strumentali effettuati (rx delle ginocchia in ortostatismo del 20.03.2023 ed esame RM della colonna lombosacrale del 18.11.2022), precisando che la valutazione medico legale viene effettuata sulla compromissione funzionale pagina 6 di 8 dei vari organi e apparati, tenuti in debito conto gli esami strumentali che consentono di formulare la diagnosi di certezza e confermando la propria valutazione.
2.4 Relativamente alla censura opposta dalla ricorrente in merito al fatto che il CTU non avrebbe proceduto alla valutazione della capacità lavorativa semispecifica, essa appare infondata, oltre che contraddittoriamente articolata.
Difatti, la ricorrente dapprima lamenta tale presunta omissione argomentativa per poi sostenere che
SI.ra ha 61 anni, possiede un basso grado di istruzione (licenza elementare) ed Parte_1 ha avuto esperienze lavorative solo di tipo manuale;
ne consegue che non si hanno altre attività lavorative confacenti e, ove queste ci fossero, sarebbero solo ed esclusivamente di tipo manuale che, come ben delineato, sono incompatibili con il quadro clinico menomativo della ricorrente>>.
Dunque, le conclusioni alle quali perviene la ricorrente rispetto all'individuazione delle attività confacenti non divergono affatto da quanto illustrato nell'elaborato peritale dal CTU sulla medesima tematica: un giudizio medico-legale in tema di invalidità pensionabile , è necessario accertare le CP_1 infermità dalle quali l'assicurato è affetto e l'entità della riduzione della capacità lavorativa, in relazione alle occupazioni confacenti le sue attitudini, provocata da tali patologie. In sede di raccolta anamnestica la signora riferisce di aver conseguito il diploma di licenza Parte_1 media e di aver svolto attività di coltivatrice diretta. La ricorrente, dunque, possiede un basso grado di istruzione e le esperienze lavorative della stessa sono sostanzialmente riconducibili
a un solo tipo di occupazione, cioè di coltivatore diretto>>.
Compito del CTU era, quindi, quello di valutare l'incidenza delle patologie riscontrate con specifico riferimento sia all'attività svolta dalla ricorrente ma anche in relazione ad ogni altra che sia confacente alle sue attitudini in base all'età ed alla formazione professionale in base ai principi affermati dalla Cassazione (cfr. nn. 11185/19, 16141/18, 6443/17, 23522/16);
l'ausiliare ha fatto buon governo dei predetti principi, rilevando che, atteso il basso grado di istruzione e le esperienze lavorative della ricorrente, le occupazioni confacenti <<…sono sostanzialmente riconducibili a un solo tipo di occupazione, cioè di coltivatore diretto>>
Per cui, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di pagina 7 di 8 accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere condivise, con conseguente reiezione del ricorso.
3.La ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Dichiara che la ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per il godimento dell'assegno ordinario di invalidità;
2)Nulla per le spese di lite;
3) Liquida in favore della dott.ssa , a titolo di onorario, la somma di euro 290,00 ai Pt_4
CP_ sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell' .
Campobasso, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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