Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6141/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di GI
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6141 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 02.04.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in GI alla via D. Caldara n.4, presso lo studio dell'avv. Tonti
Anna Maria (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 02.04.2025 il procuratore della sola parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da “note di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 14.12.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con il resistente in GI in data 20.06.1992 (atto n. 316, parte
II, serie A, anno 1992); che dall'unione coniugale sono stati adottati due figli
(nt. a Kiev il 28.03.1999) e (nt. a Trani il 08.08.2000), Per_1 Per_2 quest'ultimo portatore di handicap nella misura del 40%, entrambi studenti universitari non economicamente autosufficienti;
che con decreto di omologa del 18.04.2007 il Tribunale di GI ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e maggiorenni Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti, nella misura di euro 400,00 mensili
(200,00 euro in favore di ciascun figlio), oltre al 50% dalle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
La ricorrente ha dedotto che: il non ha provveduto a corrispondere il CP_1
mantenimento concordato in sede di separazione nei confronti della moglie e
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dei figli, all'epoca minori, omettendo anche di contribuire al pagamento delle spese straordinarie;
che a garanzia dei crediti maturati si è vista costretta ad iscrivere ipoteca sulla quota di proprietà dell'immobile del coniuge, oltre che ad agire in via monitoria mediante richiesta di un decreto ingiuntivo;
che il
[...]
non ha mantenuto fede altresì agli impegni assunti in sede di CP_1
separazione che prevedevano la donazione in favore dei figli della propria quota di proprietà della casa coniugale, ad oggi gravata anche da ipoteche iscritte da terzi creditori;
che il svolge l'attività di giornalista, in CP_1
particolare ricopre la carica di direttore della emittente Sharing TV, inoltre collabora con la Università Popolare Luce ed ha sempre avuto una attività imprenditoriale tra GI e Roma (dove domicilia), oltre ad essere ambasciatore delle Nazioni Unite Academic Impact dal 2016, attività per le quali soventemente deve recarsi all'estero (New York, Egitto).
Con proprio decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c. il Presidente ha designato il
Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti alla prima udienza del
24.03.2024, successivamente rinviata al 03.04.2024. In tale udienza, il
Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del resistente, rimasto contumace, ha emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione essendo superflua ogni attività istruttoria, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.04.2025.
All'udienza del 02.04.2025, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella pronuncia di divorzio previa conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza del
8.4.2024; il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
Preliminarmente sulla contumacia del resistente.
La regolarità della notifica di era già stata oggetto di Controparte_1 valutazione da parte del Giudice all'udienza del 03.04.2024, che ne ha
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dichiarato la contumacia, che in questa sede si conferma. Va, infatti, ribadita la contumacia del resistente stante la regolarità della notifica.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati con omologa del Tribunale di GI del 18.04.2007, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte e l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio
è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'assegnazione della casa familiare.
Si ribadisce che la coppia ha adottato due figli, e quest'ultimo Per_1 Per_2 tra l'altro portatore di handicap nella misura nel 40%, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, in quanto ancora impegnati nel proprio percorso di formazione post-scolastica, oltre ad essere gli stessi ancora conviventi con la madre nella casa coniugale.
Va pertanto confermata, ex art 337 sexies cpc, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, trattandosi di provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass.
Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
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4. Sul mantenimento dei figli.
L'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente avente ad oggetto il mantenimento dei figli maggiorenni, ex art 337 ter c.c., va accolta per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ha dedotto come entrambi i figli seppur maggiorenni non hanno ancora concluso il proprio percorso di studi universitari. In particolare, frequenta l'Università D'Annunzio di Chieti, dove ha condotto in Per_1 locazione un immobile, mentre tra l'altro portatore di handicap nella Per_2
misura del 40%, sta conseguendo il corso professionale da OSS presso la Job
Road Accademy società cooperativa.
Con l'ordinanza del 08.04.2024, il Giudice Istruttore “tenuto conto degli attuali redditi risultanti dagli atti e considerate anche le condizioni già in essere tra le parti quali condizioni di separazione nonché la mancanza di deduzioni da parte del resistente non costituitosi” ha disposto provvisoriamente l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli con complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli.
La ricorrente, con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del
02.04.2025, ha chiesto confermarsi tale statuizione, nulla dichiarando in merito all'effettiva corresponsione, dopo l'ordinanza in oggetto, degli assegni di mantenimento.
Va precisato, prima di definire il quantum del mantenimento che, entrambi i figli, rispettivamente di di anni 26 e di anni 24, non hanno Per_1 Per_2
ancora raggiunto la propria autosufficienza economica;
per questo e, considerata anche la loro età, si ritiene che siano i genitori a doversi occupare ancora del loro mantenimento, essendo i predetti impegnati in un valido percorso di studi.
Ciò posto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'ordinanza del 8.4.2024, che in parte ha richiamato le medesime condizioni
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economiche della separazione, appare equo confermare l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a , entro il 27 di ogni mese, la Per_1 Per_2 Parte_1 somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei predetti figli.
4. Le spese processuali.
Le spese processuali devono restare a carico della ricorrente posta la necessarietà della pronuncia sullo status attesa l'assenza di contrasto determinata dalla mancata costituzione del resistente e non risultando prova in atti che il resistente sia stato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, contattato al fine di addivenire ad un divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
GI in data 20.06.1992 tra , nata a [...] il Parte_1
06.08.1965 e , nato a [...] il [...] Controparte_1
(atto n. 316, p. II s. A, anno 1992);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. accoglie la domanda della ricorrente ed assegna la casa coniugale, sita in V.le Candelaro n.14 GI, a in favore dei figli Parte_1
maggiorenni non autosufficienti e seco conviventi;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli e maggiorenni economicamente Per_1 Per_2
non indipendenti, mediante il versamento a , entro il Parte_1
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giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 400,00
(200,00 euro in favore di ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di GI ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GI;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in GI l'08 aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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