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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona del Dott. Arturo Pizzella, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 169/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.,
A
[...]
(CF: ), parte rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 come in atti dall'Avv. Elvio De Luca, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Marina di Camerota (SA), in via G. Cesare, n.4;
CONTRO il ( ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1 PREMESSO
-che ha proposto ricorso, iscritto a ruolo in data 15.02.2025, Parte_1 con il quale ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, ivi indicato, introdotto con atto di citazione notificato in data 30.08.2004 e definito con sentenza del
Tribunale di Vallo della Lucania n.1110/2024, pubblicata in data 08.10.2024, non ancora passata in giudicato per mancato decorso del termine c.d. “lungo” ex art. 327
c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto;
RILEVATO
- che il ricorso è stato ritualmente proposto poiché, alla luce degli elementi di fatto di cui sopra, e in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.88/2018 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 4 della legge 24.3.2001 n°89, la domanda in questione può essere azionata anche prima che la sentenza che ha definito il giudizio presupposto passi in giudicato;
- che non sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo (l'art. 6 Norme Transitorie afferma che" nei processi la cui durata dal 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli o siano stati assunti in decisione non si applica il comma 1 dell'art 2" ovvero c.d. rimedi preventivi);
- che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod in tre anni per il giudizio di primo grado ed in due anni per il giudizio di secondo grado e complessivamente (arg. ex C. cost. n. 36/2016) in cinque anni per il doppio grado, oltre ad un anno per l'eventuale giudizio di cassazione e un anno per le ulteriori fasi di rinvio anche in considerazione della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- che si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;
- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n.
89/2001 e ss. mod., dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero di notificazione dell'atto di citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, fatte le opportune detrazioni con riferimento ad allungamenti del processo imputabili alle parti;
- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata irragionevole, essendo intercorsi dal 30.08.2024, data di notifica dell'atto di citazione, al 08.10.2024, data di pubblicazione della sentenza che ha definito il relativo giudizio, complessivi anni
20, mesi 1 e giorni 9;
- che da tale ultimo computo devono essere tuttavia sottratti i seguenti periodi di tempo:
1 ---il periodo di mesi 3 e giorni 15, ossia dal 25.11.09 al 10.02.10, per rinvio disposto a causa della mancata presentazione della parte odierna ricorrente cui doveva essere deferito interrogatorio formale;
--- il periodo di giorni 18, ossia dal 24.04.13 al 10.05.13, nonché il periodo di mesi 3 e giorni 27, ossia dal 11.02.15 al 10.06.15, per rinvii richiesti congiuntamente dai procuratori delle parti e non imputabile alla macchina giudiziaria;
--- il periodo di mesi 3 e giorni 30, ossia dal 20.01.16 al 19.05.16, per rinvio disposto per impedimento del difensore della parte odierna ricorrente;
--- il periodo di mesi 3 e giorni 22, ossia dal 08.03.2020 al 30.06.2020, per sospensione straordinaria - emergenza Coronavirus - ex. art.83, comma 10, DL. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, come modificato da art.3 DL. 28/2020 cov. In legge n.70/2020;
--- il periodo di mesi 9 e giorni 27, ossia dal 29.11.21 al 26.09.22, per rinvio disposto a causa della rinuncia al mandato da parte del difensore dell'odierna ricorrente;
-che, infatti, come più volte affermato dalla S.C., nel computo dell'irragionevole durata vanno sottratti tutti i periodi in cui il processo è sospeso, non solo per l'ipotesi di cui all'art. 295 c.p.c., e quando sia stato pronunciato formale provvedimento di sospensione, ma anche quando lo stesso abbia subito un periodo di stasi latu sensu intesa, sicché i rinvii di cui sopra risultano certamente detraibili atteso che non sono riferibili a ragioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743/2014), né ad obiettive disfunzioni ed insufficienze del sistema (Cass. n. 24356/2006; Cass. n. 12161/2012), né, a fortiori, al malgoverno degli strumenti processuali imputabile alla responsabilità personale del magistrato
- che, pertanto, il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni 17, mesi
11 e giorni 29, sicché sottratto da tale ultimo computo il termine triennale di ragionevole durata come sopra richiamato, la durata irragionevole suscettibile di indennizzo è pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 20;
- che non ricorrono cause di esclusione dall'indennizzo come individuate dall'art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall'art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod.;
- che non ricorrono gli estremi per le diminuzioni di cui all'art. 2bis, co. 1bis e co.1 ter della L. n. 89/2001 e ss. mod., rispettivamente in ordine al numero delle parti ed alla ipotesi di integrale rigetto delle richieste della parte nel procedimento presupposto;
- che, quanto ai criteri per la quantificazione del danno, è doveroso utilizzare il criterio equitativo - ex art. 2bis L. n. 89/2001 e ss. mod. e 2056 c.c., a sua volta richiamante l'art. 1226 c.c. - tenendo anche conto delle indicazioni rivenienti dai parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: con l'ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il Giudice interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell'ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla Corte Europea in casi simili (cfr., sul punto, Cass. S.U., 26.1.2004 n. 1340 e Cass. 30.9.2004 n. 19638);
-che la riparazione pecuniaria la quale, nella fattispecie, per il solo danno non patrimoniale, deve competere alla parte ricorrente a titolo indennitario va quindi determinata ex art. 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod. nella somma di € 400,00 per ciascun anno o frazione semestrale di anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo, tenuto conto anche della rilevanza della causa in verifica, dell'esito del processo, del comportamento del giudice e delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti;
- che nel caso di specie, l'importo così individuato risulta sicuramente congruo alla luce delle complessive circostanze del caso in esame, quali si evincono dalle allegazioni di parte e dalla documentazione allegata agli atti, e, tenuto anche conto dell'esito del giudizio (conclusosi un parziale accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell'odierna ricorrente, per effetto del quale controparte è stata dichiarata proprietaria esclusiva del fondo oggetto di giudizio e del relativo manufatto ivi edificato),degli
2 interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, delle condizioni personali delle parti, del comportamento del giudice e delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti, donde non si ritiene di applicare le maggiorazioni normativamente previste, peraltro facoltative e che nel caso di specie non si ritengono concedibili, tenuto conto che la stessa parte ricorrente non ha provveduto in alcun modo ad allegare circostanze di fatto o diritto, diverse da quelle di cui all'art. 2 bis, utili a fondare la decisione di incremento, atteso che non è la mera durata dal terzo anno in poi che può consentire l'applicazione delle maggiorazioni, ma l'allegazione di eventi specifici e diversi (anche dai parametri rilevanti per la forbice tra € 400 ed € 800) che sola giustifica l'esercizio del potere discrezionale;
- che, in base al conteggio del ritardo che precede, l'indennizzo dovuto alla parte ricorrente va quindi determinato in € 6.000,00 [(400 x 15 = 6000)], evidenziandosi anche:
---- che tale liquidazione è rispettosa del limite stabilito dall'art. 2bis, co. 3 della L. n. 89/2001 e ss. mod. in relazione al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice (valore della controversia qualificato come “indeterminabile” – cfr. atto di citazione);
---- che, ai sensi dell'art. 2 bis, primo comma, della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione spetta, oltre che per ciascun anno di ritardo, soltanto per le frazioni di anno (eccedenti la ragionevole durata) superiori a sei mesi;
---- che gli interessi legali vanno riconosciuti dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al soddisfo, in ossequio all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 10096 del 17/04/2023);
---- che alla parte ricorrente non spetta alcuna rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8712 del 13/4/2006, nonché Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18150 del 5/9/2011);
---- che nulla è dovuto alla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stato, fra l'altro, provato alcun pregiudizio per tale voce [cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, n. 5213 del 7/3/2007, la quale ha affermato che il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16837 del 19/7/2010], laddove nel caso in esame difetta almeno la prova del nesso causale richiesto fra eventuali danni patrimoniali e ritardo;
- che, in ordine alle spese del presente procedimento, il va Controparte_1 condannato al pagamento delle stesse (anche in ragione dell'accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, del ricorso) nella misura, ritenuta congrua alla luce dei parametri ex
D.M. 55/2014, specificata in dispositivo, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi documentate e collegate con la presente procedura;
- che, in particolare, per quanto attiene gli onorari, vanno liquidati in base ai parametri introdotti con il D.M. 55/2014, precisamente nei limiti di cui alla tabella 8 (per i procedimenti monitori) allegata al D.M. 10 marzo 2014 n° 55, il tutto in quanto, benché si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rileva, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale – decreto
– del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege”
3 Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (i principi in questione risultano espressi di recente anche da Cass. 16512/2020)
- che al riguardo va applicata la disciplina attualmente vigente in virtù della riforma introdotta con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, giacché le disposizioni di tale ultimo regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (che, peraltro, coincide con il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022); preso atto, infine, della richiesta di attribuzione ex art. 93 c.p.c. da parte del difensore della ricorrente;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere Dott.
Arturo Pizzella, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti più sopra specificati e, per l'effetto, ingiunge al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in Controparte_1 favore di della somma di € 6.000,00 (periodo dal 30.08.2004 Parte_1 al 08.10.2024), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
-rigetta ogni ulteriore domanda formulata nell'interesse della parte ricorrente;
-ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, Controparte_1 in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in
€70,26 per esborsi ed in € 567,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull'imponibile, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- manda la Cancelleria per le comunicazioni. Salerno, 17 marzo 2025
Il CONSIGLIERE
Dott. Arturo Pizzella
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