Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato all’istanza presentata dal ricorrente in data 02.01.2024 volta a ottenere la revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente ha esposto che, con decreto n. Prot.-OMISSIS-Sic Citt del 5 settembre 2012, il Prefetto della Provincia di Napoli aveva emesso nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. reputando essere venuto meno il requisito dell’affidabilità in ragione della mancata denunzia all’Autorità di PS circa la detenzione di 1 Kg di polvere sa sparo senza fumi, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 679 c.p. e 38 T.U.L.P., nonché per la commissione dei reati di cui agli artt 30 lett. e-h legge 157/97.
Essendo trascorso un notevole lasso di tempo dall’adozione del provvedimento ed essendo nelle more mutate le condizioni in forza delle quali era stato emesso il decreto prefettizio, tenuto conto che, con sentenza n. 3624/2017 il tribunale di Napoli ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti, ha domandato alla competente Prefettura, con istanza presentata in data 2 gennaio 2024, di riesaminare il provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., rappresentando la sopravvenuta carenza del summenzionato presupposto ostativo. La relativa istanza, tuttavia, è rimasta inevasa. Stante l’inerzia dell’amministrazione resistente, il ricorrente ha agito nella presente sede, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito alla domanda di riesame presentata.
In punto di diritto, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per errore nei presupposti e omessa considerazione di circostanze di risolutivo rilievo.
Si è costituita l’Amministrazione che ha depositato, unitamente alla memoria difensiva, nella quale ha rilevato l’insussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di agire in autotutela su provvedimento pregresso consolidato, specifica relazione inerente gli esiti degli approfondimenti istruttori eseguiti in relazione alla richiesta di revoca del decreto.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che può configurarsi una situazione di silenzio-inadempimento dell’Amministrazione soltanto quando a monte sussista, in capo alla medesima, un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del privato.
Tale obbligo non sorge, ordinariamente, per le istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, data la natura ufficiosa a ampiamente discrezionale (anche nell’an) del potere di autotutela (cfr., da ultimo, TAR Sicilia – Catania, sez, IV, n. 558/2025), rispetto al cui esercizio il privato potrebbe avanzare esclusivamente mere sollecitazioni, prive di valore giuridico cogente.
Nel caso di specie, tuttavia, possono formularsi considerazioni in parte differenti, alla luce delle sopravvenienze dedotte e del tempo trascorso dai fatti che avevano determinato l’adozione del diniego e della sua durata potenzialmente illimitata, in difformità al generale principio di temporaneità dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario.
Invero, il ricorrente è stato sottoposto al divieto di detenzioni armi nel 2012 e nel 2017 si è concluso, con sentenza di non doversi procedere, l’unico procedimento penale a suo carico che aveva determinato il precedente giudizio di inaffidabilità.
E’ inoltre rilevante considerare che gli esiti degli approfondimenti istruttori svolti dalla Questura di Napoli successivamente all’istanza evidenziano l’assenza di nuovi elementi che possano incidere sul giudizio di affidabilità del ricorrente, attestando che lo stesso non risulta essere socialmente pericoloso.
Orbene, questa Sezione ritiene condivisibile e ha già seguito in passato l’orientamento secondo cui l’attivazione del procedimento di riesame dell’atto amministrativo fonda l’obbligo dell’amministrazione di provvedere quante volte sia decorso un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze astrattamente idonee a mutare la pregressa valutazione di assenza di affidabilità (cfr., in questo senso, TAR Campania – Napoli, V, n. 616/2025).
Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti in base ai quali il procedimento di riesame è dovuto, ossia il decorso del tempo e la sopravvenienza procedimentale.
Si ritiene, quindi, che, nel caso di specie, possa riconoscersi in capo al ricorrente un interesse giuridicamente protetto ad ottenere un aggiornamento della sua posizione mediante l’attivazione del procedimento di riesame e la sua conclusione con provvedimento espresso e motivato.
Data la situazione di inerzia dell’amministrazione, ferma restando l’ampia discrezionalità riservata in materia all’Autorità prefettizia, cui è rimesso il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti segnalate dall’interessato nonché di quelle, ulteriori, acquisibili d’ufficio dalle forze di polizia (cfr. Cons. di Stato, III, nn. 5039/2014 e 1521/2014), nella fattispecie all’esame trova applicazione il generale obbligo di pronunciarsi sull’istanza di revisione del privato, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 (TAR Campania, Napoli, V, n. 2859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riesame di parte ricorrente, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90 entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento, con riserva di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che hanno avanzato specifica istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura resistente sull’istanza in motivazione indicata e l'obbligo della stessa di concludere il procedimento di cui in motivazione con provvedimento espresso e motivato entro e non oltre il termine indicato in parte motiva.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.