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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
in qualità di coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Santoro, Massimo Spagnulo, Ciro Santoro
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Papalato
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler Persona_1
dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1
dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
Nel merito, la domanda è risultata infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico esaminata la documentazione versata in atti,ha così affermato:
“1 - Il Signor è deceduto per "Polmonite – Insufficienza respiratoria – shock Persona_1
settico – exitus", così come riportato nella scheda ISTAT di morte redatta dal dirigente medico pneumologo dell'Ospedale San G. Moscati.
2 – La Polmonite, patologia acuta di origine infettiva causata da un agente eziologico virale e/o batterico, non riconosce quale causa o concausa un'esposizione professionale del de cuius ed è anche da escludere l'esistenza di un nesso eziologico, tra la genesi del decesso e le già riconosciute malattie professionali, rappresentate dagli esiti della "neoplasia laringea" e dagli esiti della
"lobectomia superiore dx", che non possono neanche essere considerati quali fattori condizionanti
o influenzanti l'evento morte.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, opina dunque questo giudice che il c. t. u. non abbia accertato l'esistenza di un nesso certo né altamente probabile tra il decesso e la malattia professionale da cui era affetto il de cuius, non essendo configurabile “un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17 gennaio
2005 n° 753).
Risulta del resto pacifico che: “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (sic Cass. Lav. 23 giugno 2016 n° 13060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto alla rendita dei superstiti di lavoratore esposto all'inalazione di polveri nocive - affetto da pneumoconiosi complicata da bronco pneumopatia cronico ostruttiva - e deceduto per neoplasia del pancreas, ritenendo che non vi fosse collegamento causale o concausale con la malattia professionale).
Appare rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da Cass. Lav. 3 gennaio 2017 n° 47, Cass. Lav. 27 aprile 2017 n° 10430 e Cass.
2
Sez. III, 27 settembre 2018 n° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto, quantomeno sub specie di “con-causalità” (cfr. Cass. Lav. 4 giugno 2008 n° 14770, Cass. Lav. 17 giugno 2011 n° 13361 e Cass. Lav. 26 ottobre 2012 n° 18472).
Pertanto, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U., in considerazione della predetta esenzione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
3
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
in qualità di coniuge superstite di Parte_1 Persona_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Maria Santoro, Massimo Spagnulo, Ciro Santoro
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Papalato
- Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler Persona_1
dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1
dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza di patologia contratta in occasione ed a causa delle prestazioni lavorative.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Nel merito, la domanda è risultata infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Il consulente tecnico esaminata la documentazione versata in atti,ha così affermato:
“1 - Il Signor è deceduto per "Polmonite – Insufficienza respiratoria – shock Persona_1
settico – exitus", così come riportato nella scheda ISTAT di morte redatta dal dirigente medico pneumologo dell'Ospedale San G. Moscati.
2 – La Polmonite, patologia acuta di origine infettiva causata da un agente eziologico virale e/o batterico, non riconosce quale causa o concausa un'esposizione professionale del de cuius ed è anche da escludere l'esistenza di un nesso eziologico, tra la genesi del decesso e le già riconosciute malattie professionali, rappresentate dagli esiti della "neoplasia laringea" e dagli esiti della
"lobectomia superiore dx", che non possono neanche essere considerati quali fattori condizionanti
o influenzanti l'evento morte.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, opina dunque questo giudice che il c. t. u. non abbia accertato l'esistenza di un nesso certo né altamente probabile tra il decesso e la malattia professionale da cui era affetto il de cuius, non essendo configurabile “un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17 gennaio
2005 n° 753).
Risulta del resto pacifico che: “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (sic Cass. Lav. 23 giugno 2016 n° 13060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto alla rendita dei superstiti di lavoratore esposto all'inalazione di polveri nocive - affetto da pneumoconiosi complicata da bronco pneumopatia cronico ostruttiva - e deceduto per neoplasia del pancreas, ritenendo che non vi fosse collegamento causale o concausale con la malattia professionale).
Appare rispettato anche il criterio valutativo in termini di c.d. probabilità logica in relazione al caso concreto (suggerito da Cass. Lav. 3 gennaio 2017 n° 47, Cass. Lav. 27 aprile 2017 n° 10430 e Cass.
2
Sez. III, 27 settembre 2018 n° 23197), non avendo il CTU manifestato un approccio rigidamente deterministico ma, al contrario, avendo congruamente verificato (nondimeno escludendola, nella fattispecie) una relazione di tipo probabilistico che attingesse ad un livello di "alta probabilità logica" nel singolo caso concreto, quantomeno sub specie di “con-causalità” (cfr. Cass. Lav. 4 giugno 2008 n° 14770, Cass. Lav. 17 giugno 2011 n° 13361 e Cass. Lav. 26 ottobre 2012 n° 18472).
Pertanto, non può che concludersi per il rigetto nel merito della domanda attorea.
Circa le spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U., in considerazione della predetta esenzione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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