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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
VG N. 17522/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA ZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di volontaria giurisdizione iscritta al n. 18375/2025 promossa congiuntamente da:
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Pisana n. 54 (codice fiscale ), difeso e rappresentato dall'avv. Fabiola Iannuzzi C.F._1 del Foro di S. Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in
Capua alla via Porta Roma n. 14
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Stagnacci n.25 (codice fiscale ), difesa e rappresentata dall'avv. Marina Grasso C.F._2 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Prato, Viale della
Repubblica n.153
RICORRENTI
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del P.M. (visto del 07/11/2025)
Posta in decisione sulle Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 7/10/2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di OMOLOGARE le seguenti condizioni: “1) il figlio minore , resterà congiuntamente affidato ai genitori, Persona_1 con residenza e domicilio preferenziale presso la madre, attualmente in Scandicci (FI), alla via degli pagina 1 di 6 Stagnacci n.25; 2) La casa familiare sita in Scandicci (FI), alla via degli Stagnacci n.25 rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale ha già volturato a sé le utenze ed è subentrata in via Pt_2 esclusiva nel contratto di locazione il cui canone è pari ad € 700,00 (Settecento/00) mensili. 3) Il sig.
ha già reperito nuovo alloggio in locazione in Scandicci (FI), Via Pisana n. 54 dove Parte_1 attualmente dimora stabilmente, dove ha trasferito la residenza e ove paga un canone di locazione di
€680,00 oltre spese condominiali per euro 80,00 mensili per un totale mensile di euro 760,00
(Settecentosessanta/00). Il sig. ha provveduto a inviare alla locatrice una pec, comunicando Parte_1 la sua volontà di recedere dal contratto di locazione con subentro della sig.ra in toto. 4) Il Pt_2 sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese della mensa scolastica e dei pasti dei centri estivi e delle spese extra assegno relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Firenze e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche pagina 2 di 6 (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Le parti concordano che l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito da ciascun genitore al 50 %. 7) Le parti danno atto che il libretto smart emesso dalle e alimentato da entrambe le parti, in data CP_1
06/06/2025 è stato chiuso e la somma è stata divisa al 50 % tra le parti. 8) Le parti si danno atto che il sig. ha già ritirato tutti i suoi effetti personali dall'abitazione di Scandicci, Via degli Parte_1
Stagnacci n.25. Le parti danno atto di avere diviso tra loro i beni mobili comuni, secondo un elenco che di comune accordo hanno redatto e sottoscritto e quelli spettanti al sig. sono stati già Parte_1 ritirati dallo stesso. 9) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il bimbo, ogni 15 giorni, per l'intero week end prelevandolo da casa il sabato mattina dalle ore 07.45 tenendolo con sé sino al lunedì mattina traducendolo a scuola alle ore 08.30. Nella settimana in cui il bimbo trascorrerà appunto il fine settimana con il padre, quest'ultimo eserciterà il suo diritto di visita infrasettimanale per due giorni e precisamente il martedì ed il giovedì, prelevandolo da scuola alle ore 16,00 e riconducendolo alla madre alle ore 20.30 curandone i pasti e l'igiene, salvo diversi accordi tra i genitori. Nelle settimane in cui il fine settimana il bimbo lo passerà con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni a settimana e precisamente il lunedì-mercoledì- venerdì prelevandolo dalla scuola alle ore 16,00, e riconducendolo dalla madre alle ore 20,30, curandone i pasti e l'igiene.
Ferma restando la clausola n.14 per i weekends e i periodi di ferie, nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, quando il minore è affidato alla madre, il padre avrà la possibilità di chiamare o videochiamare il figlio non più tardi delle ore 21 e per una durata non superiore a 10 minuti, salvo cause di impedimento da parte della minore o della madre stessa. 10) Per le vacanze estive entrambi i genitori, potranno tenere con sé il bimbo 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando e concordando tra loro in ogni caso il piano ferie entro la scadenza indicata nell'ordine di servizio del piano ferie estivo dell'Istituto Penitenziario dove lavorano. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 11) Per le vacanze Natalizie e Pasquali seguirà il principio dell'alternanza annuale, per ciascun genitore, da trascorrere con il figlio. Precisamente durante le pagina 3 di 6 vacanze natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi per uno, tenendolo con sé una settimana tra il 21 e il 29 dicembre e tra il 31 dicembre e il 7 gennaio, ad anni alterni. A cominciare dal Natale 2025, il bimbo lo trascorrerà con la madre, che lo terrà 7 giorni tra il
21 e il 29 dicembre, mentre il Capodanno, lo trascorrerà con il padre che lo terrà 7 giorni tra il 31 dicembre e il 07 gennaio. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 12) Il 30 dicembre, essendo il compleanno del piccolo, entrambi i genitori staranno con lui e con i nonni materni e paterni presso la residenza del bambino in un locale pubblico scelto da entrambi i genitori. 13) Ciascun genitore starà col figlio per le vacanze pasquali 7 giorni ad anni alterni, a partire da Pasqua 2026 che starà con il padre. Il genitore che non ha passato la Pasqua col figlio, potrà condurlo o tenerlo con sé in vacanza per 7 giorni consecutivi tra i Ponti del 25 aprile e del
1 maggio sin tanto che il bimbo non frequenterà la scuola primaria. Con l'inizio della frequentazione della scuola primaria, il genitore che non ha passato la Pasqua col figlio, potrà tenerlo con sé durante i Ponti Festivi del 25 aprile e 1° maggio. Ciascun genitore starà col figlio ad anni alterni anche per le altre festività e per gli altri Ponti (ad esempio 1° novembre, 8 dicembre 2 giugno), a partire dal Ponte del 1 novembre che starà con la madre e dal Ponte dell'8 dicembre 2025 che starà col padre. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 14) Durante i week end, e i periodi di ferie con ciascun genitore, l'altro avrà il diritto/dovere, salvo cause di forza maggiore, di chiamare o videochiamare il figlio una volta al giorno per salutarlo. 15) Da quando il bambino andrà alla scuola primaria, ciascun genitore si assume il dovere di far eseguire al figlio i compiti scolastici durante i giorni in cui è con lo stesso. 16) Nessun genitore potrà trasferire altrove, e a molta distanza, la propria residenza e del figlio, senza previa consultazione reciproca e con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto di visita e della continuazione dei rapporti tra genitori e figlio. 17) Ciascun genitore festeggerà con il figlio il proprio compleanno con possibilità di tradurre il piccolo dai rispettivi nonni o in altri luoghi per i festeggiamenti per un periodo non superiore ai 7 giorni. Il bambino festeggerà il proprio onomastico che cade il 2 ottobre, ad anni alterni con la madre o con il padre, partendo a festeggiarlo con la madre per l'anno 2025. 18) Entrambi i genitori si obbligano a non ostacolare il rapporto del figlio con l'altro genitore ed a recarsi reciproco rispetto, obbligandosi a non denigrare l'altro genitore assente o presente, concordando l'educazione del figlio e le scelte della scuola e delle attività ludiche ed extrascolastiche. 19) Entrambi i genitori non ostacoleranno la continuazione dei rapporti affettivi con i rispettivi nonni e familiari, rispettandoli reciprocamente e facendoli rispettare ai propri familiari. 20) Ciascuna parte si obbliga a non far frequentare al figlio pagina 4 di 6 il/la proprio/a partner futuro/a finchè non sia diventata una relazione stabile. 21) Le parti si obbligano a non pubblicare e a non far pubblicare a parenti ed amici e a non nascondere agli stessi ricorrenti, foto del minore sui social network (es. Facebook, Instagram, TikTok, X ecc.) senza il consenso di entrambi i genitori, a tutela della privacy del minore. 22) Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti per se e per il figlio, collaborando per ogni eventuale superamento di ostacoli burocratici. 23) Nessun genitore potrà tradurre il minore, all'estero senza il consenso dell'altro. 24)
Le parti si impegnano a mantenere rapporti civili e collaborativi nell'interesse del minore e a proseguire un valido e fattivo percorso di mediazione familiare, nonché di sostegno alla genitorialità, che hanno già intrapreso per evitare ogni conflitto e conservare un dialogo e una collaborazione per la sana crescita del figlio”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore , Persona_1 nato in data [...] nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore
. Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 7/10/2025, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese di lite.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 5 di 6 La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA ZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel.
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di volontaria giurisdizione iscritta al n. 18375/2025 promossa congiuntamente da:
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Pisana n. 54 (codice fiscale ), difeso e rappresentato dall'avv. Fabiola Iannuzzi C.F._1 del Foro di S. Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in
Capua alla via Porta Roma n. 14
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Stagnacci n.25 (codice fiscale ), difesa e rappresentata dall'avv. Marina Grasso C.F._2 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Prato, Viale della
Repubblica n.153
RICORRENTI
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del P.M. (visto del 07/11/2025)
Posta in decisione sulle Posta in decisione sulle CONCLUSIONI di cui al ricorso congiunto depositato in data 7/10/2025 con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di OMOLOGARE le seguenti condizioni: “1) il figlio minore , resterà congiuntamente affidato ai genitori, Persona_1 con residenza e domicilio preferenziale presso la madre, attualmente in Scandicci (FI), alla via degli pagina 1 di 6 Stagnacci n.25; 2) La casa familiare sita in Scandicci (FI), alla via degli Stagnacci n.25 rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale ha già volturato a sé le utenze ed è subentrata in via Pt_2 esclusiva nel contratto di locazione il cui canone è pari ad € 700,00 (Settecento/00) mensili. 3) Il sig.
ha già reperito nuovo alloggio in locazione in Scandicci (FI), Via Pisana n. 54 dove Parte_1 attualmente dimora stabilmente, dove ha trasferito la residenza e ove paga un canone di locazione di
€680,00 oltre spese condominiali per euro 80,00 mensili per un totale mensile di euro 760,00
(Settecentosessanta/00). Il sig. ha provveduto a inviare alla locatrice una pec, comunicando Parte_1 la sua volontà di recedere dal contratto di locazione con subentro della sig.ra in toto. 4) Il Pt_2 sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio la somma di € 250,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese della mensa scolastica e dei pasti dei centri estivi e delle spese extra assegno relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Firenze e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche pagina 2 di 6 (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Le parti concordano che l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito da ciascun genitore al 50 %. 7) Le parti danno atto che il libretto smart emesso dalle e alimentato da entrambe le parti, in data CP_1
06/06/2025 è stato chiuso e la somma è stata divisa al 50 % tra le parti. 8) Le parti si danno atto che il sig. ha già ritirato tutti i suoi effetti personali dall'abitazione di Scandicci, Via degli Parte_1
Stagnacci n.25. Le parti danno atto di avere diviso tra loro i beni mobili comuni, secondo un elenco che di comune accordo hanno redatto e sottoscritto e quelli spettanti al sig. sono stati già Parte_1 ritirati dallo stesso. 9) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il bimbo, ogni 15 giorni, per l'intero week end prelevandolo da casa il sabato mattina dalle ore 07.45 tenendolo con sé sino al lunedì mattina traducendolo a scuola alle ore 08.30. Nella settimana in cui il bimbo trascorrerà appunto il fine settimana con il padre, quest'ultimo eserciterà il suo diritto di visita infrasettimanale per due giorni e precisamente il martedì ed il giovedì, prelevandolo da scuola alle ore 16,00 e riconducendolo alla madre alle ore 20.30 curandone i pasti e l'igiene, salvo diversi accordi tra i genitori. Nelle settimane in cui il fine settimana il bimbo lo passerà con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre giorni a settimana e precisamente il lunedì-mercoledì- venerdì prelevandolo dalla scuola alle ore 16,00, e riconducendolo dalla madre alle ore 20,30, curandone i pasti e l'igiene.
Ferma restando la clausola n.14 per i weekends e i periodi di ferie, nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, quando il minore è affidato alla madre, il padre avrà la possibilità di chiamare o videochiamare il figlio non più tardi delle ore 21 e per una durata non superiore a 10 minuti, salvo cause di impedimento da parte della minore o della madre stessa. 10) Per le vacanze estive entrambi i genitori, potranno tenere con sé il bimbo 15 giorni, anche non consecutivi, comunicando e concordando tra loro in ogni caso il piano ferie entro la scadenza indicata nell'ordine di servizio del piano ferie estivo dell'Istituto Penitenziario dove lavorano. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 11) Per le vacanze Natalizie e Pasquali seguirà il principio dell'alternanza annuale, per ciascun genitore, da trascorrere con il figlio. Precisamente durante le pagina 3 di 6 vacanze natalizie ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi per uno, tenendolo con sé una settimana tra il 21 e il 29 dicembre e tra il 31 dicembre e il 7 gennaio, ad anni alterni. A cominciare dal Natale 2025, il bimbo lo trascorrerà con la madre, che lo terrà 7 giorni tra il
21 e il 29 dicembre, mentre il Capodanno, lo trascorrerà con il padre che lo terrà 7 giorni tra il 31 dicembre e il 07 gennaio. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 12) Il 30 dicembre, essendo il compleanno del piccolo, entrambi i genitori staranno con lui e con i nonni materni e paterni presso la residenza del bambino in un locale pubblico scelto da entrambi i genitori. 13) Ciascun genitore starà col figlio per le vacanze pasquali 7 giorni ad anni alterni, a partire da Pasqua 2026 che starà con il padre. Il genitore che non ha passato la Pasqua col figlio, potrà condurlo o tenerlo con sé in vacanza per 7 giorni consecutivi tra i Ponti del 25 aprile e del
1 maggio sin tanto che il bimbo non frequenterà la scuola primaria. Con l'inizio della frequentazione della scuola primaria, il genitore che non ha passato la Pasqua col figlio, potrà tenerlo con sé durante i Ponti Festivi del 25 aprile e 1° maggio. Ciascun genitore starà col figlio ad anni alterni anche per le altre festività e per gli altri Ponti (ad esempio 1° novembre, 8 dicembre 2 giugno), a partire dal Ponte del 1 novembre che starà con la madre e dal Ponte dell'8 dicembre 2025 che starà col padre. Ciascun genitore comunicherà la località di vacanza, in cui tradurrà il minore, nonché nome, indirizzo e recapiti telefonici della struttura ospitante subito dopo la prenotazione. 14) Durante i week end, e i periodi di ferie con ciascun genitore, l'altro avrà il diritto/dovere, salvo cause di forza maggiore, di chiamare o videochiamare il figlio una volta al giorno per salutarlo. 15) Da quando il bambino andrà alla scuola primaria, ciascun genitore si assume il dovere di far eseguire al figlio i compiti scolastici durante i giorni in cui è con lo stesso. 16) Nessun genitore potrà trasferire altrove, e a molta distanza, la propria residenza e del figlio, senza previa consultazione reciproca e con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto di visita e della continuazione dei rapporti tra genitori e figlio. 17) Ciascun genitore festeggerà con il figlio il proprio compleanno con possibilità di tradurre il piccolo dai rispettivi nonni o in altri luoghi per i festeggiamenti per un periodo non superiore ai 7 giorni. Il bambino festeggerà il proprio onomastico che cade il 2 ottobre, ad anni alterni con la madre o con il padre, partendo a festeggiarlo con la madre per l'anno 2025. 18) Entrambi i genitori si obbligano a non ostacolare il rapporto del figlio con l'altro genitore ed a recarsi reciproco rispetto, obbligandosi a non denigrare l'altro genitore assente o presente, concordando l'educazione del figlio e le scelte della scuola e delle attività ludiche ed extrascolastiche. 19) Entrambi i genitori non ostacoleranno la continuazione dei rapporti affettivi con i rispettivi nonni e familiari, rispettandoli reciprocamente e facendoli rispettare ai propri familiari. 20) Ciascuna parte si obbliga a non far frequentare al figlio pagina 4 di 6 il/la proprio/a partner futuro/a finchè non sia diventata una relazione stabile. 21) Le parti si obbligano a non pubblicare e a non far pubblicare a parenti ed amici e a non nascondere agli stessi ricorrenti, foto del minore sui social network (es. Facebook, Instagram, TikTok, X ecc.) senza il consenso di entrambi i genitori, a tutela della privacy del minore. 22) Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti per se e per il figlio, collaborando per ogni eventuale superamento di ostacoli burocratici. 23) Nessun genitore potrà tradurre il minore, all'estero senza il consenso dell'altro. 24)
Le parti si impegnano a mantenere rapporti civili e collaborativi nell'interesse del minore e a proseguire un valido e fattivo percorso di mediazione familiare, nonché di sostegno alla genitorialità, che hanno già intrapreso per evitare ogni conflitto e conservare un dialogo e una collaborazione per la sana crescita del figlio”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore , Persona_1 nato in data [...] nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti e ad oggi cessata;
le parti hanno, quindi, chiesto al Tribunale il recepimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come in epigrafe riportate, rinunziando alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore
. Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 7/10/2025, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese di lite.
Manca alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 5 di 6 La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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