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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/08/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 104/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2024 da
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher
- appellante - contro
(C.F. , P. IVA: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pippo Sanna
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
In punto: riforma della sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13 agosto 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 2488/2022, resa inter partes dal 2
Tribunale di Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data 08.04.2024, per tutte le ragioni esposte;
- in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G.
2488/2022, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data 08.04.2024, per tutte le ragioni esposte.
NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 2488/2022, resa inter partes dal Tribunale di
Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data
08.04.2024,
- dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
497/2022 del 29.07.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Trento, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Barbato, su ricorso dell'Arch.
[...]
per tutte le ragioni esposte;
CP_1
- in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da in Parte_1 persona dell'Amministratore Unico all'Arch. Controparte_2 [...]
per tutte le ragioni esposte. CP_1
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere tutti i documenti prodotti in corso di causa e le prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con rigetto delle istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi già esposti in corso di causa, o, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno appellato, essere ammessi a prova contraria.” per l'Appellato:
“contrariis reiectis voglia ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via pregiudiziale 3
dichiarare inammissibile l'appello per non aver l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. in via principale e nel merito respingere la domanda dell'attore perché l'opposizione al decreto ingiuntivo
è stata meramente pretestuosa e dilatoria, e confermare la sentenza appellata n. 386/2024, emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile,
Giudice Dott. Giuseppe Barbato, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2488/2022, depositata in cancelleria in data 02/04/2024.
In considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Trento, accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, decidendo sulla presente impugnazione, disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine in via istruttoria: ammettersi i seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “è vero che”:
1. nell'estate del 2021 si è rivolto a Parte_2 Parte_1 per la riqualificazione energetica dell'immobile sito in via Gianella, 3, Zuclo
Borgo Lares (TN);
2. ha detto a inizialmente che poteva Parte_1 Parte_2 usufruire del bonus del 110% successivamente che poteva usufruire solo del bonus del 90% ;
3. in data 19/08/21 ha fatto sottoscrivere a Parte_1 Parte_2 delega (v. doc. 08 che si rammostra) a favore dell'Arch.
[...] CP_1 per lo svolgimento delle pratiche comunali e catastali;
4. in data 30/08/21 Requalifica nella persona di ha Pt_1 CP_3 sottoscritto contratto (doc. 1 che si rammostra) con l'Arch. CP_1 relativo all'immobile sito in via Gianeiia, 3, Zuclo Borgo Lares (TN);
5. l'Arch. ha richiesto ed ottenuto i vari permessi comunali;
CP_1 4
6. terminato il lavoro l'Arch. ha chiesto il pagamento del suo CP_1 compenso;
7. nella primavera del 2023 è stato comunicato ad il Parte_2 cambio di rappresentanza della ed i nuovi recapiti a cui Parte_1 rivolgersi;
8. ha organizzato un incontro presso la propria sede tra Parte_1
e l'Arch. per l'aggiornamento sulla sua Parte_2 CP_1 posizione (v. doc. 09 che si rammostra);
9. nel maggio 2023 l'Arch. si è recato negli uffici di CP_1 in Trento, in via S. Croce 40, per chiedere a il Parte_1 CP_4 suo compenso.
10. nel maggio 2023 nella persona di Parte_1 CP_4 propone un pagamento a forfait.
Si indicano a testi:
via Gianella, 3, 38079 Zuclo Borgo Lares (TN) Parte_2
renatoklaser@pec.it CP_3
: ” Controparte_5 Email_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale le era stato
[...] ingiunto di pagare all'arch. la somma di Euro 9.145,19, pretesa CP_1 per prestazioni professionali espletate in esecuzione del contratto datato 30 agosto 2021 e concernenti opere di efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche di un edificio unifamiliare sito in Zuclo
Borgo Lares (TN).
Eccepiva l'opponente che non risultava alcun contratto stipulato con l'arch. né alcun rapporto fra e il committente dei lavori CP_1 Parte_1 sul detto edificio , con il quale erano avvenuti solo alcuni Parte_2 incontri preliminari senza che venisse concluso alcun contratto;
che il regolamento negoziale prodotto ex adverso non le era riferibile;
che l'arch. non aveva svolto i lavori a cui si riferiva il richiesto compenso, non CP_1 avendo l'opponente ricevuto alcuno degli elaborati redatti dal professionista;
5
che lo stesso ingiungente in una mail del 22 marzo 2022 aveva indicato, quale committente, il detto . Parte_2
Chiedeva quindi di dichiarare nullo o di annullare o di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare che nulla era da essa dovuto all'arch. CP_1
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, e comunque la condanna dell'opponente a versargli la somma di cui al decreto.
Rappresentava che l'ingiunta non aveva ritualmente disconosciuto il contratto del 30 agosto 2021; che l'effettivo svolgimento del lavoro commissionato era documentato in atti;
che aveva manifestato Parte_1 con mail del 23 maggio 2022 la volontà di provvedere al pagamento del compenso, seppur in misura inferiore a quella concordata.
2. - Con sentenza pubblicata in data 2 aprile 2024 il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione, compensando fra le parti le spese di lite in ragione della contraddittorietà delle risultanze istruttorie.
Richiamava, con riguardo al contratto del 30 agosto 2021, il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da contro di esso, osservando che non era stata contestata la Parte_1 sottoscrizione ivi apposta da , all'epoca legale rappresentante, CP_3 sicchè la scrittura doveva considerarsi tacitamente riconosciuta.
Negava di poter dare rilievo alle incongruenze evidenziate da in Parte_1 ordine al modulo impiegato e all'impronta del timbro ivi apposta, poichè contava unicamente che il contratto in questione fosse stato effettivamente sottoscritto dal soggetto che all'epoca era legittimato ad agire in nome e conto di e, quindi, a manifestarne la volontà nei rapporti con i Parte_1 terzi.
Né la forza probatoria della scrittura appariva pregiudicata dal contenuto della mail 23 marzo 2022 (doc. 3 di parte opponente), in cui il professionista, nel dolersi con la società opponente di non aver ancora ricevuto alcun compenso pur avendo “completato la pratica ad ottobre”, aveva affermato che
“il sig. che mi ha dato incarico dice di aver voi come referenti”, poichè Pt_2 tale risultanza documentale non poteva privare di rilevanza giuridica il regolamento negoziale. Neppure aveva decisiva importanza la delega 6
rilasciata dal all'arch. (doc. 8 di parte opposta), avendo Pt_2 CP_1 questa a oggetto il mero ritiro di copia di atti (planimetrie catastali e autorizzazioni amministrative relative all'edificio) presso i pubblici uffici.
L'espletamento dell'incarico, dimostrato dall'elaborato progettuale prodotto da parte opposta (doc. 5), ove il figurava come committente perché Pt_2 beneficiario dell'attività progettuale quale proprietario dell'immobile, appariva, quindi, riconducibile al detto regolamento negoziale.
A conferma vi era l'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente il messaggio datato 24 marzo 2022 (quindi il giorno successivo alla mail sopra menzionata), con cui il personale di assistenza di Parte_1 si impegnava a fornire al “nel più breve tempo possibile le risposte Pt_2 necessarie a definire la possibilità di poter eseguire gli interventi preventivati per la sua unità immobiliare”, per poi far presente che a breve sarebbe stato contattato per un incontro in sede con l'arch. con ciò implicitamente CP_1 ammettendo la sussistenza di un proprio rapporto contrattuale con il destinatario e con il professionista.
Osservava il Tribunale che, diversamente opinando, ove cioè si fosse ritenuto che non ebbe a conferire alcun incarico al non Parte_1 CP_1 troverebbe spiegazione il messaggio inviato il 23 maggio 2022 dalla stessa, che recitava: “guardando i costi che indica immagino che abbia utilizzato i prezzi standard. La mia idea era più un rimborso a forfait per serietà nei suoi confronti quindi avevo in mente cifre completamente slegate da una pratica qualsiasi e di conseguenza più vicine ad 1/5 (fino ad 1/4) di quanto propone”
(doc. 6 di parte opposta). Tale messaggio, in risposta a precedente mail in cui l'arch. aveva fatto presente di aver quantificato il corrispettivo CP_1 richiesto assumendo come base di calcolo gli onorari pattuiti in contratto e di aver poi applicato una riduzione, , lungi dal negare il vincolo Parte_1 contrattuale con il professionista, proponeva il versamento di un importo a titolo di corrispettivo, seppure significativamente inferiore a quello richiesto, con ciò manifestando la disponibilità al pagamento di un onorario che non avrebbe avuto ragion d'essere in difetto di qualsivoglia rapporto con l'interlocutore. 7
Rilevava infine il Tribunale che Requalifica non aveva formulato specifiche e articolate contestazione in punto quantum debeatur.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
3.1 – Con l'unico motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, ritenendo che la proposizione della querela di falso comporti il disconoscimento dell'intera scrittura, che non poteva quindi essere posta a fondamento della decisione, e che comunque andava valutata assieme agli altri elementi che ne dimostravano la falsità.
Il Tribunale ha ritenuto veritiere le considerazioni relative al modulo impiegato e all'impronta del timbro ivi apposta, ed ha anche richiamato la mail del 23 marzo 2022, in cui l'Arch. individuava nel il CP_1 Pt_2 proprio committente, e riconosciuto che la delega al professionista era stata rilasciata dal Avrebbe dovuto, di conseguenza, concludere che Pt_2 nessun contratto era mai stato stipulato con , ed individuare il Parte_1 committente proprio nel Pt_2
Erroneamente poi il Tribunale avrebbe ritenuto rilevante la corrispondenza intercorsa fra le parti. Alla mail inviata al il 24 marzo 2022 non è Pt_2 stato dato seguito;
mentre la mail del 23 maggio 2022, relativa ad un rimborso a forfait, era intesa solo ad una definizione bonaria della controversia, dato che non aveva rinvenuto fra la propria Parte_1 documentazione alcun contratto o incarico affidato al professionista.
Requalifica, pur avendo partecipato ad alcuni incontri preliminari con il non aveva poi stipulato alcun contratto con lo stesso e non aveva Pt_2 alcun cantiere sul terreno, sicchè non potrebbe ritenersi tenuta ad alcun pagamento in favore dell'Arch. CP_1
All'accoglimento delle eccezioni dell'appellante e al rigetto della domanda del professionista sarebbe dovuta seguire la condanna di quest'ultimo a rimborsare interamente le spese di lite, che sono state invece compensate.
4. - L'arch. si è costituito, proponendo appello incidentale CP_1 avverso il capo di sentenza che ha deciso per la compensazione delle spese, che, ritiene l'appellante, dovevano essere poste a carico di controparte in forza del principio della soccombenza. 8
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – L'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
La querela di falso presentata all'udienza dell'8 marzo 2023 avverso il contratto del 30 agosto 2021 va ritenuta nulla ai sensi dell'art. 221, secondo comma c.p.c., non essendo stati indicati gli elementi e le prove della falsità, come eccepito dall'appellato; e, quand'anche la si volesse intendere anche quale disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta, essa risulta tardiva, stante l'obbligo, posto dall'art. 215, primo comma, n. 2 c.p.c., di procedere al disconoscimento nella prima risposta successiva alla produzione, e quindi, nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione.
A fronte di tale evidenza documentale non giova opporre il contenuto della mail del 23 marzo 2022, in cui l'Arch. si rivolge a con CP_1 Parte_1
l'espressione “finora non ho ancora ricevuto alcun compenso e il sig Pt_2 che mi ha dato incarico dice di avere voi come referenti”. Tale formulazione ben potrebbe essere riferita al fatto che l'Arch. in data 19 agosto CP_1
2021 aveva ottenuto dal proprietario delega per rapportarsi con il Pt_2
Comune e richiedere copia degli atti;
e, in ogni caso, il contratto viene richiamato dall'Arch. in altra corrispondenza di poche settimane CP_1 successiva (17 maggio 2022), e chiede semplicemente una Parte_1 riduzione della pretesa senza mostrare alcuna sorpresa o contestarla, cosa che esclude che alla base della richiesta vi fosse solo l'intento di evitare un contenzioso.
In perfetta coerenza con il contenuto del contratto vi è poi il messaggio di
Requalifica datato 24 marzo 2022, correttamente valorizzato dal Tribunale. Il riferimento agli “interventi preventivati” per l'unità immobiliare del e Pt_2
l'annuncio di un incontro in sede con l'arch. conferma la tesi della CP_1 sussistenza di un rapporto contrattuale con il professionista.
Posto quindi che validità ed efficacia del contratto 30 agosto 2021 non possono essere messe in discussione, poichè esso fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni che si leggono da chi le ha sottoscritte;
che non è in questione che rivestiva all'epoca la qualità di legale CP_3 rappresentante di;
che neppure è contestato che le prestazioni di Parte_1 cui al contratto siano state regolarmente eseguite dall'arch. che il CP_1 9
corrispettivo da questi preteso è conforme al contenuto degli accordi, la sentenza impugnata, che ha rigettato l'opposizione di , non può Parte_1 che essere confermata.
6. – Fondato è invece l'appello proposto in via incidentale dall'arch. CP_1
La contraddittorietà delle risultanze istruttorie non può costituire una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018), possano fondare una compensazione delle spese di lite, quando tale contraddittorietà sia stata così agilmente superata in motivazione: nel caso di specie, unica contraddizione era data dall'espressione della mail del 23 marzo 2022 (“il sig che mi ha dato incarico”), che ha dovuto cedere di fronte ad un Pt_2 accordo scritto di ben diverso ed inequivoco contenuto.
Le spese del primo grado di giudizio vanno quindi poste a carico di
. Parte_1
7. - Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento di quello incidentale segue la condanna di a rimborsare le spese del grado, alla cui Parte_1 liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale dall'arch. avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Trento, rigetta il primo ed accoglie il secondo, e, per l'effetto, condanna a rifondere all'arch. Parte_1
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado CP_1 in Euro 4.835,00 per onorari, per il presente grado di appello in Euro
4.885,50 per onorari ed Euro 335,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto da Parte_1
Trento, 13 agosto 2025 Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini
10
La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2024 da
(P. IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher
- appellante - contro
(C.F. , P. IVA: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pippo Sanna
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
In punto: riforma della sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 13 agosto 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 2488/2022, resa inter partes dal 2
Tribunale di Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data 08.04.2024, per tutte le ragioni esposte;
- in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G.
2488/2022, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data 08.04.2024, per tutte le ragioni esposte.
NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 386/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 2488/2022, resa inter partes dal Tribunale di
Trento in data 02.04.2024, pubblicata nella stessa data e notificata in data
08.04.2024,
- dichiarare nullo, annullabile o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
497/2022 del 29.07.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Trento, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Barbato, su ricorso dell'Arch.
[...]
per tutte le ragioni esposte;
CP_1
- in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da in Parte_1 persona dell'Amministratore Unico all'Arch. Controparte_2 [...]
per tutte le ragioni esposte. CP_1
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere tutti i documenti prodotti in corso di causa e le prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con rigetto delle istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi già esposti in corso di causa, o, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno appellato, essere ammessi a prova contraria.” per l'Appellato:
“contrariis reiectis voglia ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via pregiudiziale 3
dichiarare inammissibile l'appello per non aver l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. in via principale e nel merito respingere la domanda dell'attore perché l'opposizione al decreto ingiuntivo
è stata meramente pretestuosa e dilatoria, e confermare la sentenza appellata n. 386/2024, emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile,
Giudice Dott. Giuseppe Barbato, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2488/2022, depositata in cancelleria in data 02/04/2024.
In considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Trento, accogliere l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, decidendo sulla presente impugnazione, disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine in via istruttoria: ammettersi i seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “è vero che”:
1. nell'estate del 2021 si è rivolto a Parte_2 Parte_1 per la riqualificazione energetica dell'immobile sito in via Gianella, 3, Zuclo
Borgo Lares (TN);
2. ha detto a inizialmente che poteva Parte_1 Parte_2 usufruire del bonus del 110% successivamente che poteva usufruire solo del bonus del 90% ;
3. in data 19/08/21 ha fatto sottoscrivere a Parte_1 Parte_2 delega (v. doc. 08 che si rammostra) a favore dell'Arch.
[...] CP_1 per lo svolgimento delle pratiche comunali e catastali;
4. in data 30/08/21 Requalifica nella persona di ha Pt_1 CP_3 sottoscritto contratto (doc. 1 che si rammostra) con l'Arch. CP_1 relativo all'immobile sito in via Gianeiia, 3, Zuclo Borgo Lares (TN);
5. l'Arch. ha richiesto ed ottenuto i vari permessi comunali;
CP_1 4
6. terminato il lavoro l'Arch. ha chiesto il pagamento del suo CP_1 compenso;
7. nella primavera del 2023 è stato comunicato ad il Parte_2 cambio di rappresentanza della ed i nuovi recapiti a cui Parte_1 rivolgersi;
8. ha organizzato un incontro presso la propria sede tra Parte_1
e l'Arch. per l'aggiornamento sulla sua Parte_2 CP_1 posizione (v. doc. 09 che si rammostra);
9. nel maggio 2023 l'Arch. si è recato negli uffici di CP_1 in Trento, in via S. Croce 40, per chiedere a il Parte_1 CP_4 suo compenso.
10. nel maggio 2023 nella persona di Parte_1 CP_4 propone un pagamento a forfait.
Si indicano a testi:
via Gianella, 3, 38079 Zuclo Borgo Lares (TN) Parte_2
renatoklaser@pec.it CP_3
: ” Controparte_5 Email_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale le era stato
[...] ingiunto di pagare all'arch. la somma di Euro 9.145,19, pretesa CP_1 per prestazioni professionali espletate in esecuzione del contratto datato 30 agosto 2021 e concernenti opere di efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche di un edificio unifamiliare sito in Zuclo
Borgo Lares (TN).
Eccepiva l'opponente che non risultava alcun contratto stipulato con l'arch. né alcun rapporto fra e il committente dei lavori CP_1 Parte_1 sul detto edificio , con il quale erano avvenuti solo alcuni Parte_2 incontri preliminari senza che venisse concluso alcun contratto;
che il regolamento negoziale prodotto ex adverso non le era riferibile;
che l'arch. non aveva svolto i lavori a cui si riferiva il richiesto compenso, non CP_1 avendo l'opponente ricevuto alcuno degli elaborati redatti dal professionista;
5
che lo stesso ingiungente in una mail del 22 marzo 2022 aveva indicato, quale committente, il detto . Parte_2
Chiedeva quindi di dichiarare nullo o di annullare o di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare che nulla era da essa dovuto all'arch. CP_1
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, e comunque la condanna dell'opponente a versargli la somma di cui al decreto.
Rappresentava che l'ingiunta non aveva ritualmente disconosciuto il contratto del 30 agosto 2021; che l'effettivo svolgimento del lavoro commissionato era documentato in atti;
che aveva manifestato Parte_1 con mail del 23 maggio 2022 la volontà di provvedere al pagamento del compenso, seppur in misura inferiore a quella concordata.
2. - Con sentenza pubblicata in data 2 aprile 2024 il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione, compensando fra le parti le spese di lite in ragione della contraddittorietà delle risultanze istruttorie.
Richiamava, con riguardo al contratto del 30 agosto 2021, il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da contro di esso, osservando che non era stata contestata la Parte_1 sottoscrizione ivi apposta da , all'epoca legale rappresentante, CP_3 sicchè la scrittura doveva considerarsi tacitamente riconosciuta.
Negava di poter dare rilievo alle incongruenze evidenziate da in Parte_1 ordine al modulo impiegato e all'impronta del timbro ivi apposta, poichè contava unicamente che il contratto in questione fosse stato effettivamente sottoscritto dal soggetto che all'epoca era legittimato ad agire in nome e conto di e, quindi, a manifestarne la volontà nei rapporti con i Parte_1 terzi.
Né la forza probatoria della scrittura appariva pregiudicata dal contenuto della mail 23 marzo 2022 (doc. 3 di parte opponente), in cui il professionista, nel dolersi con la società opponente di non aver ancora ricevuto alcun compenso pur avendo “completato la pratica ad ottobre”, aveva affermato che
“il sig. che mi ha dato incarico dice di aver voi come referenti”, poichè Pt_2 tale risultanza documentale non poteva privare di rilevanza giuridica il regolamento negoziale. Neppure aveva decisiva importanza la delega 6
rilasciata dal all'arch. (doc. 8 di parte opposta), avendo Pt_2 CP_1 questa a oggetto il mero ritiro di copia di atti (planimetrie catastali e autorizzazioni amministrative relative all'edificio) presso i pubblici uffici.
L'espletamento dell'incarico, dimostrato dall'elaborato progettuale prodotto da parte opposta (doc. 5), ove il figurava come committente perché Pt_2 beneficiario dell'attività progettuale quale proprietario dell'immobile, appariva, quindi, riconducibile al detto regolamento negoziale.
A conferma vi era l'ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti, e segnatamente il messaggio datato 24 marzo 2022 (quindi il giorno successivo alla mail sopra menzionata), con cui il personale di assistenza di Parte_1 si impegnava a fornire al “nel più breve tempo possibile le risposte Pt_2 necessarie a definire la possibilità di poter eseguire gli interventi preventivati per la sua unità immobiliare”, per poi far presente che a breve sarebbe stato contattato per un incontro in sede con l'arch. con ciò implicitamente CP_1 ammettendo la sussistenza di un proprio rapporto contrattuale con il destinatario e con il professionista.
Osservava il Tribunale che, diversamente opinando, ove cioè si fosse ritenuto che non ebbe a conferire alcun incarico al non Parte_1 CP_1 troverebbe spiegazione il messaggio inviato il 23 maggio 2022 dalla stessa, che recitava: “guardando i costi che indica immagino che abbia utilizzato i prezzi standard. La mia idea era più un rimborso a forfait per serietà nei suoi confronti quindi avevo in mente cifre completamente slegate da una pratica qualsiasi e di conseguenza più vicine ad 1/5 (fino ad 1/4) di quanto propone”
(doc. 6 di parte opposta). Tale messaggio, in risposta a precedente mail in cui l'arch. aveva fatto presente di aver quantificato il corrispettivo CP_1 richiesto assumendo come base di calcolo gli onorari pattuiti in contratto e di aver poi applicato una riduzione, , lungi dal negare il vincolo Parte_1 contrattuale con il professionista, proponeva il versamento di un importo a titolo di corrispettivo, seppure significativamente inferiore a quello richiesto, con ciò manifestando la disponibilità al pagamento di un onorario che non avrebbe avuto ragion d'essere in difetto di qualsivoglia rapporto con l'interlocutore. 7
Rilevava infine il Tribunale che Requalifica non aveva formulato specifiche e articolate contestazione in punto quantum debeatur.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
3.1 – Con l'unico motivo, l'appellante contesta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, ritenendo che la proposizione della querela di falso comporti il disconoscimento dell'intera scrittura, che non poteva quindi essere posta a fondamento della decisione, e che comunque andava valutata assieme agli altri elementi che ne dimostravano la falsità.
Il Tribunale ha ritenuto veritiere le considerazioni relative al modulo impiegato e all'impronta del timbro ivi apposta, ed ha anche richiamato la mail del 23 marzo 2022, in cui l'Arch. individuava nel il CP_1 Pt_2 proprio committente, e riconosciuto che la delega al professionista era stata rilasciata dal Avrebbe dovuto, di conseguenza, concludere che Pt_2 nessun contratto era mai stato stipulato con , ed individuare il Parte_1 committente proprio nel Pt_2
Erroneamente poi il Tribunale avrebbe ritenuto rilevante la corrispondenza intercorsa fra le parti. Alla mail inviata al il 24 marzo 2022 non è Pt_2 stato dato seguito;
mentre la mail del 23 maggio 2022, relativa ad un rimborso a forfait, era intesa solo ad una definizione bonaria della controversia, dato che non aveva rinvenuto fra la propria Parte_1 documentazione alcun contratto o incarico affidato al professionista.
Requalifica, pur avendo partecipato ad alcuni incontri preliminari con il non aveva poi stipulato alcun contratto con lo stesso e non aveva Pt_2 alcun cantiere sul terreno, sicchè non potrebbe ritenersi tenuta ad alcun pagamento in favore dell'Arch. CP_1
All'accoglimento delle eccezioni dell'appellante e al rigetto della domanda del professionista sarebbe dovuta seguire la condanna di quest'ultimo a rimborsare interamente le spese di lite, che sono state invece compensate.
4. - L'arch. si è costituito, proponendo appello incidentale CP_1 avverso il capo di sentenza che ha deciso per la compensazione delle spese, che, ritiene l'appellante, dovevano essere poste a carico di controparte in forza del principio della soccombenza. 8
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – L'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
La querela di falso presentata all'udienza dell'8 marzo 2023 avverso il contratto del 30 agosto 2021 va ritenuta nulla ai sensi dell'art. 221, secondo comma c.p.c., non essendo stati indicati gli elementi e le prove della falsità, come eccepito dall'appellato; e, quand'anche la si volesse intendere anche quale disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta, essa risulta tardiva, stante l'obbligo, posto dall'art. 215, primo comma, n. 2 c.p.c., di procedere al disconoscimento nella prima risposta successiva alla produzione, e quindi, nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione.
A fronte di tale evidenza documentale non giova opporre il contenuto della mail del 23 marzo 2022, in cui l'Arch. si rivolge a con CP_1 Parte_1
l'espressione “finora non ho ancora ricevuto alcun compenso e il sig Pt_2 che mi ha dato incarico dice di avere voi come referenti”. Tale formulazione ben potrebbe essere riferita al fatto che l'Arch. in data 19 agosto CP_1
2021 aveva ottenuto dal proprietario delega per rapportarsi con il Pt_2
Comune e richiedere copia degli atti;
e, in ogni caso, il contratto viene richiamato dall'Arch. in altra corrispondenza di poche settimane CP_1 successiva (17 maggio 2022), e chiede semplicemente una Parte_1 riduzione della pretesa senza mostrare alcuna sorpresa o contestarla, cosa che esclude che alla base della richiesta vi fosse solo l'intento di evitare un contenzioso.
In perfetta coerenza con il contenuto del contratto vi è poi il messaggio di
Requalifica datato 24 marzo 2022, correttamente valorizzato dal Tribunale. Il riferimento agli “interventi preventivati” per l'unità immobiliare del e Pt_2
l'annuncio di un incontro in sede con l'arch. conferma la tesi della CP_1 sussistenza di un rapporto contrattuale con il professionista.
Posto quindi che validità ed efficacia del contratto 30 agosto 2021 non possono essere messe in discussione, poichè esso fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni che si leggono da chi le ha sottoscritte;
che non è in questione che rivestiva all'epoca la qualità di legale CP_3 rappresentante di;
che neppure è contestato che le prestazioni di Parte_1 cui al contratto siano state regolarmente eseguite dall'arch. che il CP_1 9
corrispettivo da questi preteso è conforme al contenuto degli accordi, la sentenza impugnata, che ha rigettato l'opposizione di , non può Parte_1 che essere confermata.
6. – Fondato è invece l'appello proposto in via incidentale dall'arch. CP_1
La contraddittorietà delle risultanze istruttorie non può costituire una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018), possano fondare una compensazione delle spese di lite, quando tale contraddittorietà sia stata così agilmente superata in motivazione: nel caso di specie, unica contraddizione era data dall'espressione della mail del 23 marzo 2022 (“il sig che mi ha dato incarico”), che ha dovuto cedere di fronte ad un Pt_2 accordo scritto di ben diverso ed inequivoco contenuto.
Le spese del primo grado di giudizio vanno quindi poste a carico di
. Parte_1
7. - Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento di quello incidentale segue la condanna di a rimborsare le spese del grado, alla cui Parte_1 liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale dall'arch. avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 386/2024 del Tribunale di Trento, rigetta il primo ed accoglie il secondo, e, per l'effetto, condanna a rifondere all'arch. Parte_1
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado CP_1 in Euro 4.835,00 per onorari, per il presente grado di appello in Euro
4.885,50 per onorari ed Euro 335,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto da Parte_1
Trento, 13 agosto 2025 Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini
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La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo