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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 945/2022 promossa
Da rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Ferro . Parte_1
- APPELLANTE - Contro
in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Accardi.
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Santo Zanghì Parte_2
e rappresentati e difesi CP_3 Parte_3 Controparte_4 dall'avv. Antonino Russo.
- APPELLATI -
, e Controparte_5 CP_6 Controparte_7
- CONTUMACI -
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti. IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 4/3/2022 il Tribunale di Palermo G.L. ha rigettato l'azione di risarcimento dei danni proposta da contro il Parte_1 Controparte_1 ed i soggetti sopra indicati sul presupposto di condotte lesive poste in essere nei
[...] suo confronti tra il 1993 ed il 2005. Aveva dedotto il ricorrente : di essere stato assunto nel Maggio 1987 dal Comune di con la Controparte_1 qualifica di funzionario architetto, ex 8° livello, n.q. di Unico Responsabile dell'Ufficio Tecnico Sanatorie;
-che dopo l'assunzione, attraverso ordini verbali e scritti del sindaco pro tempore, si erano aggiunte ulteriori compiti, oltre alle mansioni previste nel contratto di assunzione;
- che nel 1990, a seguito dell'espletamento di concorso pubblico, era stato nominato un nuovo responsabile capo dell'UTC e, successivamente, a seguito della divisione della gestione dell'UTC, il ricorrente era stato incaricato di gestire ulteriori pratiche;
- che nel 1993 il clima lavorativo aveva iniziato a deteriorarsi, facendo sorgere dei dissidi con il Capo dell'UTC;
- per tale ragione aveva informato il Sindaco p.t. dell'attribuzione di compiti estranei all'oggetto del proprio contratto di assunzione;
- che, per effetto dei fatti succitati, aveva iniziato a manifestare uno stato ansioso di insonnia e cefalea, e, pertanto, aveva richiesto periodi di aspettativa per motivi di salute;
- che a seguito di vista medico collegale, effettuata in data 08.07.1995, era stato giudicato dal medico competente soggetto inidoneo al lavoro fino al 11.07.1995; che nell'agosto 1995 il clima di tensione all'interno dell'Amministrazione Comunale era aumentato, concretizzandosi in due diverse contestazioni di addebito prot. n. 9473 del 21.08.1995 e prot. n. 11049 del 02.10.1995. In particolare, tale ultimo provvedimento aveva disposto il trasferimento dello stesso in un locale sito al primo piano dell'asilo infantile del Comune di , con decorrenza dal 09.10.1995; Controparte_1
- che il Sindaco p.t. e il Capo dell'UTC, con lettera prot. n. 8366 del 09.07.1998, avevano chiesto al ricorrente la restituzione di fascicoli e pratiche a lui affidategli, lasciandolo senza alcun compito da svolgere;
- che con delibera della Giunta Municipale n. 159 del 23.12.1999 era stato sospeso in via cautelare dal servizio e dalla retribuzione, in quanto imputato per il reato di cui agli artt. 81 e 368 c.p., e con successiva delibera n. 34 del 02.03.2004 era stato licenziato, all'esito del procedimento disciplinare;
- che dopo cinque anni di sospensione, in data 24.12.2004 era stato riammesso in servizio e che dal 2005 era rimasto senza una stanza e senza carico di lavoro. Ciò premesso aveva lamentato il carattere mobbizzante delle condotte sopra riportate, e di avere subito, per effetto delle stesse, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sicchè aveva chiesto di dichiarare tutte le parti convenute responsabili dei danni sofferti per le condotte mobbizzanti subite nel corso del rapporto di lavoro e culminate nel provvedimento di licenziamento e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni subiti.
Nel contraddittorio delle parti, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha ritenuto che tutte le condotte lesive asseritamente compiute fino al 2002 erano state oggetto del giudizio definito dallo stesso tribunale con sentenza n. 4357/2011 passata in autorità di cosa giudicata la quale aveva rigettato la domanda dell' avendo escluso l'esistenza Pt_1 di condotte dolosamente orientate a danneggiare il dipendente e che, di contro, era risultato che lo stesso era stato , almeno in parte, artefice della condizione Pt_1 stressogena e dell'atmosfera conflittuale venutasi a creare , avendo lo stesso presentato molte denunce nei confronti degli amministratori pubblici del Comune datore di lavoro per abusi edilizi che si rilevavano poi insussistenti”. Quanto alla temperie successiva al 2002 , contrassegnata dal licenziamento disposto con delibera n. 34 del 2004 – del quale era stato decretato l'annullamento con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3185/2007 in quanto adottato in violazione della norma sul conflitto di interessi – dalla supposta assegnazione di locali insalubri inidonei e dalla procurata inattività dell' il G.L. osservava che dall'accertamento compiuto nel Pt_1 giudizio di licenziamento non fosse emerso in nessun modo il carattere discriminatorio e/o ritrosivo della misura e, che la stesso non poteva comunque configurare da sola prova di una condotta mobbizzante.
Sotto il secondo profilo ha ritenuto che l'assunto del ricorrente fosse privo di specifiche allegazioni e dei mezzi istruttori destinati a comprovarlo. La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte del ricorrente il quale, ripercorsa la genesi storica dei contrasti intercorsi con l'amministrazione comunale di
[...]
e con i funzionari preposti, insiste nel sottolineare la portata lesiva: CP_1
- del licenziamento illegittimo dovuta alla posizione di incompatibilità di alcuni dei componenti della Giunta comunale autori della delibera di espulsione ( e CP_4
); Parte_3
-delle condotte emerse dalla sentenza penale del 2/11/2007 della Corte di Appello di Palermo la quale, avendo mandato assolto l' dal reato di calunnia del quale era Pt_1 imputato, aveva conosciuto delle condotte antigiuridiche poste in essere in particolare dalla , quale Capo Ufficio tecnico facente funzioni e di quale CP_7 Persona_1
Dirigente Tecnico del gruppo ell'Assessorato Territorio e Ambiente con riferimento CP_8 ai presunti favoritismi posti in essere dal Sindaco nell'ambito di una pratica Pt_2 edilizia riguardante tale Persona_2
- del provvedimento del 28/12/2004 , successivo all'accogliento del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di reintegrazione del ricorrente, con il quale il Direttore Genale aveva comunicato all' il trasferimento in un ambiente non CP_6 Pt_1 idoneo di dieci metri quadrati già assegnato con delibera di Giunta n.151 del 4/10/2004 composta dal Sindaco e dagli Assessori , , Parte_3 Parte_2 CP_3
e alla Guardia Costiera Ausiliare gestita dal Persona_3 Persona_4 [...]
, assegnazione rinnovata con Delibera di Giunta n.167 del 7/11/2005 CP_9 composta dal Sindaco e dagli assessori , Parte_3 CP_3 Persona_3
, , e .
[...] Persona_4 Parte_4 Persona_5
Resistono in questo grado di giudizio il , e Controparte_1 Parte_2
, nella qualità di Sindaci pro-tempore, e ancora gli ex assessori Parte_3 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Non si sono costituiti i funzionari , e Controparte_5 CP_6 CP_7
, onde degli stessi va dichiarata la contumacia.
[...]
Tanto premesso l'appello non ha pregio.
Riguardo l'annosa vicenda che ha visto contrapposti per oltre un decennio
[...] dipendente del e rappresentanti insieme a Pt_1 Controparte_1 funzionari dell'amministrazione comunale, si sono espresse diverse AA.GG. con pronunce orientate a ricondurre ad una escalation polemica di matrice stressogena i contrasti sorti rispetto alla gestione di pratiche ammnistrative culminati nella defenestrazione dell' disposta con delibera n. 34 del 2/3/2004. Pt_1
Come correttamente osservato dal Tribunale di prime cure, tuttavia, su tutte le condotte ascrivibili in tesi in capo agli odierni appellati in base alla prospettazione di parte ricorrente e poste in essere fino al 2002 , la sentenza n. 4357/2011 del Tribunale di Palermo, passata in autorità di giudicato, ha detto la parola definitiva avendo negato loro ogni connotato mobbizzante inteso come strategia preordinata al compimento di una pluralità di atti diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni sessuale, morale, psicologica o fisica (Cass. 18093 del 25/07/2013). Anche i fatti oggetto del processo penale in cui l' era stato imputato del reato di Pt_1 calunnia e dal quale è stato mandato assolto giusta sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2927/2007 del 2/11/2007, sono stati oggetto in quella sede di valutazione al solo scopo di individuare una scriminante nella errata convinzione maturata dall' Pt_1 di una responsabilità penale dei soggetti a suo tempo falsamente accusati.
Residuano pertanto come isolati indizi della macchinazione cospirativa architettata dagli organi del i soli episodi del licenziamento illegittimo del Controparte_1
2004 e della successiva procurata inattività dell' tradotta nell'assegnazione ad un Pt_1 ufficio privo delle condizioni logistiche ed operative minime necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del funzionario. Quanto alla prima vicenda, l'indiscusso esito favorevole del giudizio di impugnazione definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3185/2007 - che ha accertato l'illegittimità del licenziamento in ragione della violazione del divieto di conflitto di interessi (art. 78 D. Lgs n. 267/2000) – ha stigmatizzato il comportamento di due dei convenuti ( e ) coautori della delibera di Giunta quantunque in CP_4 Parte_3 precedenza indicati dall' in alcuni esposti indirizzati all'Assessorato Territorio e Pt_1
Ambiente quali responsabili di reati edilizi, e tuttavia, la sentenza, non ha esplorato i prospettati retroscena e i moventi di stampo discriminatorio e/o ritorsivo che potenzialmente ne erano posti a fondamento.
Né d'altra parte può tributarsi autonoma valenza persecutoria ad un provvedimento collegiale che ha visto la partecipazione di altro soggetto non colpito da analoga causa di illiceità. Considerazione troncante è, in ogni caso, quella che muove dalla costatazione che trattandosi di una condotta coagulatasi nel solo provvedimento espulsivo, essa non appare idonea a integrare l'elemento costitutivo della fattispecie del mobbing siccome contrassegnata da una sequenza progressiva di atti e condotte sintomatiche di una strategia persecutoria tesa ad emarginare ed avvilire la vittima nel suo ambiente lavorativo. In tale quadro avrebbe potuto iscriversi l'ulteriore addebito formulato dal ricorrente riguardo la destinazione successiva alla reintegra nel posto di lavoro, caratterizzata dalla assegnazione in un ufficio costituito da un locale angusto e privo di strumenti oprativi. Trattasi tuttavia dell' allegazione di una condotta lesiva non meglio definita e circostanziata che avrebbe imposto la deduzione di elementi di prova a riscontro, in carenza dei quali essa degrada a mera illazione . Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di ciascuna parte appellata costituita. Nei riguardi dei soggetti contumaci ne va disposta la compensazione. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_5 CP_6
e , che dichiara, conferma la sentenza n. 661/2022 emessa dal
[...] Controparte_7
Tribunale di Palermo in data 4 marzo 2022. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Compensa le spese del grado nei riguardi degli appellati contumaci. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002. Palermo 10 aprile 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco