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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/04/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4156/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BROLIS Dante Benedetto) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore Avv. PISANO Nicoletta Stefania
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlio nato fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso e da verbale d'udienza del 25/3/2025: “In via principale e nel merito: fermo l'affidamento del minore agli assistenti sociali territorialmente Persona_1 competenti (di Gussago) con pedissequo collocamento presso la madre, così come disposto dal
Tribunale dei Minorenni di Brescia con provvedimento del 20/06/23 (doc.9), disporre e prevedersi in capo al sig. nato in [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (doc.14) l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nato a [...] il [...] nella misura non inferiore a € 400,00 Per_1 mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni
1 mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra . Disporre e prevedersi altresì che le spese straordinarie saranno Parte_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno come da Protocollo di intesa del
Tribunale di Brescia. Disporre e prevedersi infine che il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota a carico dell'altro genitore entro dieci giorni dall'invio della documentazione giustificativa dell'esborso”. Vinte le spese.
Per il Curatore speciale del minore, come da memoria e da verbale del 25/3/2025: “Nel merito: - in considerazione delle argomentazioni ut sopra svolte, disporre che il signor Controparte_1 corrisponda alla signora GN , a titolo di contributo nel mantenimento del Parte_1 figlio, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia nell'interesse del minore , rivalutabile annualmente Persona_1 in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e sino al raggiungimento della indipendenza economica e lavorativa del figlio, salvo le risultanze dell'accertamento dello stato economico-patrimoniale delle parti al termine della fase istruttoria;
- disporre che il contributo di mantenimento a carico del padre venga riconosciuto dalla domanda, detratte eventualmente le somme già corrisposte a tale titolo;
- disporre che entrambi i genitori sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, come da
Protocollo in essere presso Codesto Tribunale che si intende integralmente richiamato;
- disporre che il signor versi/riconosca alla madre la propria quota dell'assegno unico Controparte_1 universale per il figlio, se percepito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con il resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 9/6/2018), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A seguito della denuncia di un grave episodio di violenza domestica (doc. 3-4), la ricorrente ha lasciato l'abitazione familiare ed è stata accolta in Casa Rifugio con il figlio (doc. 5), iniziativa alla quale ha fatto seguito l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
È stato quindi introdotto un procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia (n. 119/2023 R.G. - doc. 6-7) e in tale sede, stante le fragilità della coppia, è stato disposto l'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre e la nomina di un Curatore speciale, adottando prescrizioni nei confronti di entrambi i genitori (doc. 9).
Parte ricorrente ha dato atto di risiedere presso un proprio connazionale, tale e Persona_2 di non svolgere attività lavorativa, ragione per cui le sue entrate sono limitate a quanto percepito a titolo di assegno unico e agli sporadici versamenti del resistente a titolo di mantenimento del figlio.
Ha quindi chiesto: i) prendersi atto dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, con collocamento dello stesso presso la madre;
ii) porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e iii) disporsi l'attribuzione del 100% dell'assegno unico alla madre.
Integrato il contraddittorio con il Curatore speciale questi, costituitosi con comparsa del 22/8/2024, ha rilevato che i Servizi sociali hanno evidenziato una scarsa collaborazione tra le parti, le quali hanno tuttavia iniziato a gestire in autonomia gli incontri padre-figlio. Quanto al minore, ha specificato che quest'ultimo è affetto da un disturbo dello spettro autistico, avendo quindi necessità di attenzioni e cure particolari spesso non fornite dai genitori.
2 Ha quindi concluso chiedendo: i) disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 350,00 a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo e ii) riconoscersi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale.
All'udienza dell'8/10/2024 la ricorrente ha dedotto che il resistente svolge regolare attività lavorativa e ha versato sporadiche somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Disposta la rinnovazione della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, all'udienza del 25/3/2025 parte ricorrente ha rideterminato la richiesta di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 e ha insistito per l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico.
Il Curatore speciale del minore ha aderito alle domande svolte dalla sig.ra e la causa è stata Pt_1 quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione senza assegnazione dei termini per gli atti conclusivi in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sull'affidamento e collocamento del minore
Parte ricorrente ha chiesto prendersi atto dell'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre così come disposto dal Tribunale per i minorenni, soluzione peraltro condivisa dal
Curatore speciale e avallata dalle risultanze del monitoraggio in corso (cfr. relazione 13/12/2024).
Parte resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, nulla ha dedotto sul punto.
In relazione a tale domanda si osserva quanto segue. Va, in primo luogo, rilevato che pende tuttora il procedimento n. 119/2023 radicato avanti il Tribunale per i minorenni e in essere per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare (cfr. deposito 26/3/2025).
Il Collegio non ritiene operante la «vis attractiva» sancita dal novellato art. 38 disp. att. c.c. e ciò in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto la disciplina del rapporto di filiazione ex art. 316 c.c., ma esclusivamente gli aspetti economici connessi al mantenimento del figlio minore la cui cognizione
è appunto riservata al Tribunale Ordinario ai sensi del penultimo comma della norma in esame.
La giurisprudenza, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla questione statuendo quanto segue: “nessuna disposizione normativa prevede che questa speciale vis attractiva operi […] per le domande di mantenimento del minore che siano proposte, come nel caso in esame, davanti al tribunale ordinario qualora sia già pendente tra le stesse parti un procedimento de potestate davanti al tribunale minorile” (cfr. Cass. Civ., n. 1660/2022).
Ne deriva la possibilità per il Tribunale Ordinario successivamente adito di pronunciarsi sulle sole questioni economiche senza attrarre a sé la competenza a decidere le ulteriori questioni connesse alla disciplina della filiazione che restano perciò devolute al Tribunale per i minorenni.
Si prende quindi atto dell'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre così come disposto con ordinanza del Tribunale per i minorenni del 20/6/2023 (doc. 9).
2. Sul mantenimento del minore
Considerato che risulta collocato prevalentemente presso la madre e che, stando alla relazione Per_3 depositata dai Servizi sociali in data 13/12/2024, frequenta il padre solo occasionalmente, deve essere previsto a carico del resistente l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio.
3 Al riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.
Ebbene, rispetto alla capacità reddituale della ricorrente si osserva quanto segue. La sig.ra Pt_1 ha dichiarato di “essersi autodimessa dalla comunità avendo la necessità di lavorare, anche per poter mandare i soldi nel proprio paese d'origine per mantenere gli altri suoi due figli” (cfr. doc. 9 ricorso).
Tuttavia, pur non allegando alcuna effettiva ragione ostativa al reperimento di un impiego, neppure ha dimostrato di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione, fatta eccezione per un breve periodo risalente al 2020 durante il quale ha prestato attività di lavoro somministrato (cfr. doc. 15 note scritte del 12/9/2024), con ciò comprovando la propria idoneità occupazionale.
Ancora, la ricorrente ha dichiarato di avere avuto un figlio dall'attuale compagno (cfr. verbale udienza del 25/3/2025), circostanza che, seppur provvisoriamente impeditiva allo svolgimento di un impiego, non appare comunque preclusiva di un futuro graduale inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla capacità reddituale del resistente, questi svolge regolare attività lavorativa presso la
Manpower s.r.l. con una retribuzione netta di € 1.495,33/mese da cui detrarre un canone di locazione di € 500,00/mese, con una conseguente disponibilità residua di € 995,33 (cfr. doc. 3 comparsa del curatore). Stante la contumacia del convenuto non risultano ulteriori oneri documentati.
Per quanto sopra, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'onere di corrispondere in favore del figlio la somma di € 300,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sull'assegno unico universale
Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre, come disposto dal Tribunale per i minorenni, e la sostanziale assenza di rapporti con il padre (cfr. relazione dei Servizi sociali del
13/12/2024), appare rispondente agli interessi di disporre che la madre percepisca il 100% Per_3 dell'assegno unico universale, essendo quest'ultima a provvedere ai bisogni e alle esigenze quotidiane della prole (cfr. Cass. Civ., n. 4672/2025).
4. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano in favore dell'Erario (cfr. Delibera di ammissione al PSS n. 549- GPC/2024) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a
€ 52.000,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 4156/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) prende atto dell'affido del minore ai Servizi sociali, con collocamento prevalente presso la madre, così come disposto dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento n. 119/2023;
2) dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale erogato dall' ; CP_2
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.206,00
(i.e. € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione assorbita la fase decisionale), da corrispondere in favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24/04/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4156/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BROLIS Dante Benedetto) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore Avv. PISANO Nicoletta Stefania
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlio nato fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da ricorso e da verbale d'udienza del 25/3/2025: “In via principale e nel merito: fermo l'affidamento del minore agli assistenti sociali territorialmente Persona_1 competenti (di Gussago) con pedissequo collocamento presso la madre, così come disposto dal
Tribunale dei Minorenni di Brescia con provvedimento del 20/06/23 (doc.9), disporre e prevedersi in capo al sig. nato in [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (doc.14) l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nato a [...] il [...] nella misura non inferiore a € 400,00 Per_1 mensili, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni
1 mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra . Disporre e prevedersi altresì che le spese straordinarie saranno Parte_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno come da Protocollo di intesa del
Tribunale di Brescia. Disporre e prevedersi infine che il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota a carico dell'altro genitore entro dieci giorni dall'invio della documentazione giustificativa dell'esborso”. Vinte le spese.
Per il Curatore speciale del minore, come da memoria e da verbale del 25/3/2025: “Nel merito: - in considerazione delle argomentazioni ut sopra svolte, disporre che il signor Controparte_1 corrisponda alla signora GN , a titolo di contributo nel mantenimento del Parte_1 figlio, la somma mensile di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), ovvero la maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia nell'interesse del minore , rivalutabile annualmente Persona_1 in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e sino al raggiungimento della indipendenza economica e lavorativa del figlio, salvo le risultanze dell'accertamento dello stato economico-patrimoniale delle parti al termine della fase istruttoria;
- disporre che il contributo di mantenimento a carico del padre venga riconosciuto dalla domanda, detratte eventualmente le somme già corrisposte a tale titolo;
- disporre che entrambi i genitori sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, come da
Protocollo in essere presso Codesto Tribunale che si intende integralmente richiamato;
- disporre che il signor versi/riconosca alla madre la propria quota dell'assegno unico Controparte_1 universale per il figlio, se percepito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con il resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 9/6/2018), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
A seguito della denuncia di un grave episodio di violenza domestica (doc. 3-4), la ricorrente ha lasciato l'abitazione familiare ed è stata accolta in Casa Rifugio con il figlio (doc. 5), iniziativa alla quale ha fatto seguito l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi sociali.
È stato quindi introdotto un procedimento ex artt. 330 e ss. c.c. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia (n. 119/2023 R.G. - doc. 6-7) e in tale sede, stante le fragilità della coppia, è stato disposto l'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre e la nomina di un Curatore speciale, adottando prescrizioni nei confronti di entrambi i genitori (doc. 9).
Parte ricorrente ha dato atto di risiedere presso un proprio connazionale, tale e Persona_2 di non svolgere attività lavorativa, ragione per cui le sue entrate sono limitate a quanto percepito a titolo di assegno unico e agli sporadici versamenti del resistente a titolo di mantenimento del figlio.
Ha quindi chiesto: i) prendersi atto dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, con collocamento dello stesso presso la madre;
ii) porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e iii) disporsi l'attribuzione del 100% dell'assegno unico alla madre.
Integrato il contraddittorio con il Curatore speciale questi, costituitosi con comparsa del 22/8/2024, ha rilevato che i Servizi sociali hanno evidenziato una scarsa collaborazione tra le parti, le quali hanno tuttavia iniziato a gestire in autonomia gli incontri padre-figlio. Quanto al minore, ha specificato che quest'ultimo è affetto da un disturbo dello spettro autistico, avendo quindi necessità di attenzioni e cure particolari spesso non fornite dai genitori.
2 Ha quindi concluso chiedendo: i) disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 350,00 a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo e ii) riconoscersi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico universale.
All'udienza dell'8/10/2024 la ricorrente ha dedotto che il resistente svolge regolare attività lavorativa e ha versato sporadiche somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Disposta la rinnovazione della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, all'udienza del 25/3/2025 parte ricorrente ha rideterminato la richiesta di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 300,00 e ha insistito per l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico.
Il Curatore speciale del minore ha aderito alle domande svolte dalla sig.ra e la causa è stata Pt_1 quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione senza assegnazione dei termini per gli atti conclusivi in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sull'affidamento e collocamento del minore
Parte ricorrente ha chiesto prendersi atto dell'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre così come disposto dal Tribunale per i minorenni, soluzione peraltro condivisa dal
Curatore speciale e avallata dalle risultanze del monitoraggio in corso (cfr. relazione 13/12/2024).
Parte resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, nulla ha dedotto sul punto.
In relazione a tale domanda si osserva quanto segue. Va, in primo luogo, rilevato che pende tuttora il procedimento n. 119/2023 radicato avanti il Tribunale per i minorenni e in essere per la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare (cfr. deposito 26/3/2025).
Il Collegio non ritiene operante la «vis attractiva» sancita dal novellato art. 38 disp. att. c.c. e ciò in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto la disciplina del rapporto di filiazione ex art. 316 c.c., ma esclusivamente gli aspetti economici connessi al mantenimento del figlio minore la cui cognizione
è appunto riservata al Tribunale Ordinario ai sensi del penultimo comma della norma in esame.
La giurisprudenza, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c., aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla questione statuendo quanto segue: “nessuna disposizione normativa prevede che questa speciale vis attractiva operi […] per le domande di mantenimento del minore che siano proposte, come nel caso in esame, davanti al tribunale ordinario qualora sia già pendente tra le stesse parti un procedimento de potestate davanti al tribunale minorile” (cfr. Cass. Civ., n. 1660/2022).
Ne deriva la possibilità per il Tribunale Ordinario successivamente adito di pronunciarsi sulle sole questioni economiche senza attrarre a sé la competenza a decidere le ulteriori questioni connesse alla disciplina della filiazione che restano perciò devolute al Tribunale per i minorenni.
Si prende quindi atto dell'affido del minore ai Servizi sociali con collocamento presso la madre così come disposto con ordinanza del Tribunale per i minorenni del 20/6/2023 (doc. 9).
2. Sul mantenimento del minore
Considerato che risulta collocato prevalentemente presso la madre e che, stando alla relazione Per_3 depositata dai Servizi sociali in data 13/12/2024, frequenta il padre solo occasionalmente, deve essere previsto a carico del resistente l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio.
3 Al riguardo, si rileva che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.
Ebbene, rispetto alla capacità reddituale della ricorrente si osserva quanto segue. La sig.ra Pt_1 ha dichiarato di “essersi autodimessa dalla comunità avendo la necessità di lavorare, anche per poter mandare i soldi nel proprio paese d'origine per mantenere gli altri suoi due figli” (cfr. doc. 9 ricorso).
Tuttavia, pur non allegando alcuna effettiva ragione ostativa al reperimento di un impiego, neppure ha dimostrato di essersi attivamente impegnata nella ricerca di un'occupazione, fatta eccezione per un breve periodo risalente al 2020 durante il quale ha prestato attività di lavoro somministrato (cfr. doc. 15 note scritte del 12/9/2024), con ciò comprovando la propria idoneità occupazionale.
Ancora, la ricorrente ha dichiarato di avere avuto un figlio dall'attuale compagno (cfr. verbale udienza del 25/3/2025), circostanza che, seppur provvisoriamente impeditiva allo svolgimento di un impiego, non appare comunque preclusiva di un futuro graduale inserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla capacità reddituale del resistente, questi svolge regolare attività lavorativa presso la
Manpower s.r.l. con una retribuzione netta di € 1.495,33/mese da cui detrarre un canone di locazione di € 500,00/mese, con una conseguente disponibilità residua di € 995,33 (cfr. doc. 3 comparsa del curatore). Stante la contumacia del convenuto non risultano ulteriori oneri documentati.
Per quanto sopra, il Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'onere di corrispondere in favore del figlio la somma di € 300,00/mese, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sull'assegno unico universale
Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre, come disposto dal Tribunale per i minorenni, e la sostanziale assenza di rapporti con il padre (cfr. relazione dei Servizi sociali del
13/12/2024), appare rispondente agli interessi di disporre che la madre percepisca il 100% Per_3 dell'assegno unico universale, essendo quest'ultima a provvedere ai bisogni e alle esigenze quotidiane della prole (cfr. Cass. Civ., n. 4672/2025).
4. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano in favore dell'Erario (cfr. Delibera di ammissione al PSS n. 549- GPC/2024) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a
€ 52.000,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 4156/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) prende atto dell'affido del minore ai Servizi sociali, con collocamento prevalente presso la madre, così come disposto dal Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento n. 119/2023;
2) dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) dispone che, con decorrenza dalla data della presente sentenza, la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico universale erogato dall' ; CP_2
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.206,00
(i.e. € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione assorbita la fase decisionale), da corrispondere in favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24/04/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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