Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1952, n. 2993
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1953
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18.800.000.000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino del parco del materiale rotabile.
La relativa spesa gravera' sul bilancio del Ministero del tesoro, in ragione di lire 14 miliardi 100.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51 e di lire 4.700.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1953