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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI UA ER - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PASQUARIELLO DANIELE, presso il quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TARTAGLIONE GIACOMO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI UA ER.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Portico di Caserta (CE) in data 18/05/2002 e che dal matrimonio era nata una figlia ( , nata il [...]), con Per_1 ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. , rimarrà assegnata allo Parte_2 stesso;
la sig.ra trasferirà la propria residenza altrove;
Pt_1
3. La sig.ra rinuncia espressamente a qualsiasi diritto all'assegno Parte_1 di mantenimento o altro sostegno economico da parte del sig. ; Parte_2
4. La figlia, , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 attualmente collocata presso il padre, continuerà ad essere finanziariamente mantenuta da costui, il quale si impegna a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia, anche in caso di cambio di collocazione;
5. Qualora decidesse di trasferirsi presso la madre, il Per_1 Parte_2 provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie;
6. potrà far visita alla madre ogniqualvolta lo desideri e avrà la possibilità di Per_1 pernottare presso la stessa previa tempestiva comunicazione al;
Parte_2
7. I ricorrenti, dunque, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno anche reciprocamente atto di non aver altro da ripartire.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 7, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Così deciso in S. RI UA ER nella Camera di Consiglio del 04/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI UA ER - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PASQUARIELLO DANIELE, presso il quale elettivamente domicilia
, nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TARTAGLIONE GIACOMO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. RI UA ER.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Portico di Caserta (CE) in data 18/05/2002 e che dal matrimonio era nata una figlia ( , nata il [...]), con Per_1 ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. , rimarrà assegnata allo Parte_2 stesso;
la sig.ra trasferirà la propria residenza altrove;
Pt_1
3. La sig.ra rinuncia espressamente a qualsiasi diritto all'assegno Parte_1 di mantenimento o altro sostegno economico da parte del sig. ; Parte_2
4. La figlia, , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 attualmente collocata presso il padre, continuerà ad essere finanziariamente mantenuta da costui, il quale si impegna a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla figlia, anche in caso di cambio di collocazione;
5. Qualora decidesse di trasferirsi presso la madre, il Per_1 Parte_2 provvederà a corrispondere un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie;
6. potrà far visita alla madre ogniqualvolta lo desideri e avrà la possibilità di Per_1 pernottare presso la stessa previa tempestiva comunicazione al;
Parte_2
7. I ricorrenti, dunque, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno anche reciprocamente atto di non aver altro da ripartire.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 7, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Così deciso in S. RI UA ER nella Camera di Consiglio del 04/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso