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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25655 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI DOMENICA IDA e Parte_1 con la stessa elettivamente domiciliata a VIA SUSA 1 00183 ROMA, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 02/04/2022, con cui si CP_1 rappresentava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 17/02/2016 al 31/07/2016, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
[...]
. 941402/2016 per un importo complessivo pari ad € 1.272,81, Parte_2 per la seguente motivazione: corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, deduceva di essere stata disoccupata dal 20 del mese di febbraio 2016 sino al 03/05/2016, quando ha trovato una nuova occupazione, come risulta dall'estratto conto previdenziale (cfr. doc. 1 CP_1 allegato) per cui, correttamente, la medesima ha usufruito dell'indennità di disoccupazione, cd. concessale dall' specificava di aver lavorato presso la Ditta S.N.C. Style Pt_2 CP_1
For You con sede in Roma al Viale Tito Labieno n. 72, dal Controparte_2 19/03/2015 sino al 20/02/2016, quando, precisamente in data 08/02/2016, è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, con cessazione del rapporto di lavoro al
20/02/2016. Eccepiva, inoltre, l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens, e chiedeva, quindi, di voler
“Accertare e dichiarare, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, che l'odierna ricorrente sig.ra
dal 20/02/2016 al 03/05/2016 riversava nello stato di disoccupazione, Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare, la legittimità dell'indennità di disoccupazione erogata dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, insistendo per la piena CP_1 legittimità e correttezza del provvedimento impugnato in quanto la ricorrente non versava ancora in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di deduceva inoltre che la ricorrente aveva lavorato sino al 20.2.2016 ed aveva Pt_2 presentato all' domanda di disoccupazione in data 11.02.2016 dichiarando CP_1 Pt_2
l'avvenuta cessazione del rapporto il 9.2.16 (cfr. domanda, all. 1), laddove invece a tale data il rapporto non era cessato e pertanto, alla data di presentazione della domanda, non si era verificato lo stato di disoccupazione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
L'art. 3 d.lgs. 22/2015, prevede che “
1. La riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto Pt_2 involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il tenore letterale della norma su citata evidenzia come lo stato di disoccupazione sia un requisito essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento dell'indennità che Pt_2 deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 11/02/2016 dichiarando “data cessazione attività lavorativa: 09/02/2016” (All. 1 memoria
, a seguito di licenziamento. CP_1
Conseguentemente l' sulla base delle dichiarazioni fornita dalla ricorrente, ha accolto CP_1 la domanda. Dall'estratto UNILAV in atti (Doc. 3 memoria - sez. 4 cessazione) e così come CP_1 riferito dalla stessa ricorrente nei propri scritti difensivi, la Sig.ra ha ricevuto in Pt_1 data 09.02.2016 la lettera di preavviso di licenziamento dalla Ditta S.N.C. “Style For You”, con conseguente effettiva cessazione dell'impiego di lavoro il giorno 20.02.2016, in seguito al periodo di 10 giorni previsti dalla legge.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il periodo di preavviso costituisce una prosecuzione del rapporto di lavoro, avendo il licenziamento efficacia dal termine dello stesso (ex multis Cass. 17334/2004; Cass. 4249/2005).
Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro si è concretizzata e resa effettiva solo in data 20/02/2016 non potendosi computare in alcun modo il periodo di preavviso che, come detto, costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il lavoratore ha effettivamente presentato la domanda di n data precedente alla efficacia del licenziamento, dichiarando invece, Pt_2 nella domanda amministrativa, di essere in condizione di disoccupazione già alla data del 09/02/2016.
La domanda così come presentata dalla ricorrente risulta carente dei presupposti previsti dalla legge per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione Naspi ex art. 3 d.lgs. 22/2015 poiché presentata in assenza del requisito dello stato di disoccupazione - prescritto dalla legge per il riconoscimento di tale indennità - avendo la stessa dichiarato di essere in stato di disoccupazione, ancora prima della cessazione del rapporto di lavoro, sia pure durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Relativamente all'eccezione di irripetibilità delle somme sollevata dalla ricorrente con le note di trattazione del 04/03/2024, si osserva come in relazione alla natura dell'indebito oggetto di causa si premette che l'indirizzo più recente espresso dalla Suprema Corte (Sentenza del 30 aprile) 2024 n. 11659 è del seguente tenore: “La nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego ( è una prestazione previdenziale non Pt_2 pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.”
Ne consegue che le deduzioni poste a fondamento del ricorso non meritano di essere condivise, rilevando a mente dell'art. 2033 cc, l'assenza di dolo dell'accipiens solo al fine di escludere l'obbligo di restituzione degli interessi legali, importo tuttavia non oggetto di richiesta da parte dell' nella comunicazione di indebito del 02/04/2022. CP_1 A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la natura dell'indebito non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema dell'indebito Pt_2 assistenziale né di quello previdenziale, ma comporta il riespandersi della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Stante la presenza della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma, 27/03/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25655 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI DOMENICA IDA e Parte_1 con la stessa elettivamente domiciliata a VIA SUSA 1 00183 ROMA, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/07/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 02/04/2022, con cui si CP_1 rappresentava che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 17/02/2016 al 31/07/2016, un pagamento non dovuto sulla prestazione di
[...]
. 941402/2016 per un importo complessivo pari ad € 1.272,81, Parte_2 per la seguente motivazione: corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, deduceva di essere stata disoccupata dal 20 del mese di febbraio 2016 sino al 03/05/2016, quando ha trovato una nuova occupazione, come risulta dall'estratto conto previdenziale (cfr. doc. 1 CP_1 allegato) per cui, correttamente, la medesima ha usufruito dell'indennità di disoccupazione, cd. concessale dall' specificava di aver lavorato presso la Ditta S.N.C. Style Pt_2 CP_1
For You con sede in Roma al Viale Tito Labieno n. 72, dal Controparte_2 19/03/2015 sino al 20/02/2016, quando, precisamente in data 08/02/2016, è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, con cessazione del rapporto di lavoro al
20/02/2016. Eccepiva, inoltre, l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens, e chiedeva, quindi, di voler
“Accertare e dichiarare, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, che l'odierna ricorrente sig.ra
dal 20/02/2016 al 03/05/2016 riversava nello stato di disoccupazione, Parte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare, la legittimità dell'indennità di disoccupazione erogata dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, insistendo per la piena CP_1 legittimità e correttezza del provvedimento impugnato in quanto la ricorrente non versava ancora in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di deduceva inoltre che la ricorrente aveva lavorato sino al 20.2.2016 ed aveva Pt_2 presentato all' domanda di disoccupazione in data 11.02.2016 dichiarando CP_1 Pt_2
l'avvenuta cessazione del rapporto il 9.2.16 (cfr. domanda, all. 1), laddove invece a tale data il rapporto non era cessato e pertanto, alla data di presentazione della domanda, non si era verificato lo stato di disoccupazione.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
L'art. 3 d.lgs. 22/2015, prevede che “
1. La riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto Pt_2 involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
Il tenore letterale della norma su citata evidenzia come lo stato di disoccupazione sia un requisito essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento dell'indennità che Pt_2 deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 11/02/2016 dichiarando “data cessazione attività lavorativa: 09/02/2016” (All. 1 memoria
, a seguito di licenziamento. CP_1
Conseguentemente l' sulla base delle dichiarazioni fornita dalla ricorrente, ha accolto CP_1 la domanda. Dall'estratto UNILAV in atti (Doc. 3 memoria - sez. 4 cessazione) e così come CP_1 riferito dalla stessa ricorrente nei propri scritti difensivi, la Sig.ra ha ricevuto in Pt_1 data 09.02.2016 la lettera di preavviso di licenziamento dalla Ditta S.N.C. “Style For You”, con conseguente effettiva cessazione dell'impiego di lavoro il giorno 20.02.2016, in seguito al periodo di 10 giorni previsti dalla legge.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il periodo di preavviso costituisce una prosecuzione del rapporto di lavoro, avendo il licenziamento efficacia dal termine dello stesso (ex multis Cass. 17334/2004; Cass. 4249/2005).
Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro si è concretizzata e resa effettiva solo in data 20/02/2016 non potendosi computare in alcun modo il periodo di preavviso che, come detto, costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il lavoratore ha effettivamente presentato la domanda di n data precedente alla efficacia del licenziamento, dichiarando invece, Pt_2 nella domanda amministrativa, di essere in condizione di disoccupazione già alla data del 09/02/2016.
La domanda così come presentata dalla ricorrente risulta carente dei presupposti previsti dalla legge per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione Naspi ex art. 3 d.lgs. 22/2015 poiché presentata in assenza del requisito dello stato di disoccupazione - prescritto dalla legge per il riconoscimento di tale indennità - avendo la stessa dichiarato di essere in stato di disoccupazione, ancora prima della cessazione del rapporto di lavoro, sia pure durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Relativamente all'eccezione di irripetibilità delle somme sollevata dalla ricorrente con le note di trattazione del 04/03/2024, si osserva come in relazione alla natura dell'indebito oggetto di causa si premette che l'indirizzo più recente espresso dalla Suprema Corte (Sentenza del 30 aprile) 2024 n. 11659 è del seguente tenore: “La nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego ( è una prestazione previdenziale non Pt_2 pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.”
Ne consegue che le deduzioni poste a fondamento del ricorso non meritano di essere condivise, rilevando a mente dell'art. 2033 cc, l'assenza di dolo dell'accipiens solo al fine di escludere l'obbligo di restituzione degli interessi legali, importo tuttavia non oggetto di richiesta da parte dell' nella comunicazione di indebito del 02/04/2022. CP_1 A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la natura dell'indebito non consente di applicare le disposizioni proprie del sottosistema dell'indebito Pt_2 assistenziale né di quello previdenziale, ma comporta il riespandersi della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Stante la presenza della dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma, 27/03/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina