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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5260/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Simone Labonia e Pier Francesco Sena, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Andrea Baratta, come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
QUALE Controparte_2
PROCURATRICE SPECIALE DI , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, come da procura in atti
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
nonché facevano opposizione Parte_1 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 1139/2015 loro notificato in data 17.09.2015 dal per il pagamento in solido della somma di euro Controparte_1
138.111,54 oltre accessori in virtù del saldo debitore del conto corrente n.
1890/4420 al 13.11.2013, deducendo a motivi: 1) l'illegittima ed arbitraria applicazione delle condizioni economiche, nonché, l'usurarietà del tasso degli interessi debitori;
2) l'illegittima violazione del divieto di anatocismo;
3) l'illegittima applicazione degli oneri commissionali e degli oneri di gestione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 conto;
4) l'illegittima antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito relativamente alle valute;
5) il superamento del TSU ex L. n. 108/96, con configurazione, relativamente al rapporto oggetto di causa, anche dell'usura originaria;
6) l'invalidità dei rapporti di garanzia. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente contabilizzato e ricevuto in pagamento sul suddetto rapporto di conto corrente nonché la condanna al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, il chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, avendo la banca contabilizzato le poste attive e passive secondo quanto previsto da clausole valide e conformi alle norme imperative.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente la Controparte_2 quale mandataria della cessionaria della posizione creditoria oggetto di causa, che si riportava alle deduzioni e richieste del Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e successivamente, a seguito del rituale deposito delle relative memorie, veniva espletata ctu, all'esito della quale, precisate la conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero il ctu dott. con relazione che si condivide Persona_1 integralmente in fatto e in diritto e che qui richiama anche per le risposte alle osservazioni delle parti, ha prospettato due ipotesi conclusive. Questo giudice Con ritiene corretta quella indicata come 2, atteso che con essa ha depurato il conto corrente dall'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto nulla per indeterminatezza del contenuto, perché non sono indicati i criteri di calcolo della stessa. Anche per le commissioni sostitutive della CMS, il ctu correttamente le ha eliminate in quanto non sottoscritte dalla società correntista.
In accoglimento della seconda ipotesi conclusiva del ctu, va dichiarato che alla data di passaggio a sofferenza del credito azionato in monitorio,
l'esposizione debitoria della società opponente correntista, come ricostruita con l'esclusione delle voci passive non dovute, era di euro 131.691,58 a credito della banca in luogo di euro 147.481,00 risultante dal saldo banca, con una differenza a vantaggio della correntista di euro 15.789,42.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Non fondata a e non provata risulta, invece, la domanda di risarcimento danni, atteso che gli opponenti mai hanno contestato alla banca l'illegittimo addebito di poste passive non dovute.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito da una condanna degli opponenti al pagamento in solido in favore dell'opposta – ora della cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c. - della minor somma di euro
131.691,58 oltre interessi convenzionali dalla data di passaggio a sofferenza fino all'effettivo soddisfo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta – ora della cessionaria del credito interventrice – della minor somma di euro 131.691,58 oltre interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza fino all'effettivo soddisfo
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 31.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5260/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
Parte_1
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Simone Labonia e Pier Francesco Sena, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Andrea Baratta, come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
QUALE Controparte_2
PROCURATRICE SPECIALE DI , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, come da procura in atti
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/04/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
nonché facevano opposizione Parte_1 Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 1139/2015 loro notificato in data 17.09.2015 dal per il pagamento in solido della somma di euro Controparte_1
138.111,54 oltre accessori in virtù del saldo debitore del conto corrente n.
1890/4420 al 13.11.2013, deducendo a motivi: 1) l'illegittima ed arbitraria applicazione delle condizioni economiche, nonché, l'usurarietà del tasso degli interessi debitori;
2) l'illegittima violazione del divieto di anatocismo;
3) l'illegittima applicazione degli oneri commissionali e degli oneri di gestione
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 conto;
4) l'illegittima antergazione delle operazioni in addebito e postergazione delle operazioni in accredito relativamente alle valute;
5) il superamento del TSU ex L. n. 108/96, con configurazione, relativamente al rapporto oggetto di causa, anche dell'usura originaria;
6) l'invalidità dei rapporti di garanzia. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente contabilizzato e ricevuto in pagamento sul suddetto rapporto di conto corrente nonché la condanna al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, il chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, avendo la banca contabilizzato le poste attive e passive secondo quanto previsto da clausole valide e conformi alle norme imperative.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente la Controparte_2 quale mandataria della cessionaria della posizione creditoria oggetto di causa, che si riportava alle deduzioni e richieste del Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e successivamente, a seguito del rituale deposito delle relative memorie, veniva espletata ctu, all'esito della quale, precisate la conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero il ctu dott. con relazione che si condivide Persona_1 integralmente in fatto e in diritto e che qui richiama anche per le risposte alle osservazioni delle parti, ha prospettato due ipotesi conclusive. Questo giudice Con ritiene corretta quella indicata come 2, atteso che con essa ha depurato il conto corrente dall'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto nulla per indeterminatezza del contenuto, perché non sono indicati i criteri di calcolo della stessa. Anche per le commissioni sostitutive della CMS, il ctu correttamente le ha eliminate in quanto non sottoscritte dalla società correntista.
In accoglimento della seconda ipotesi conclusiva del ctu, va dichiarato che alla data di passaggio a sofferenza del credito azionato in monitorio,
l'esposizione debitoria della società opponente correntista, come ricostruita con l'esclusione delle voci passive non dovute, era di euro 131.691,58 a credito della banca in luogo di euro 147.481,00 risultante dal saldo banca, con una differenza a vantaggio della correntista di euro 15.789,42.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Non fondata a e non provata risulta, invece, la domanda di risarcimento danni, atteso che gli opponenti mai hanno contestato alla banca l'illegittimo addebito di poste passive non dovute.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito da una condanna degli opponenti al pagamento in solido in favore dell'opposta – ora della cessionaria interventrice ex art. 111 c.p.c. - della minor somma di euro
131.691,58 oltre interessi convenzionali dalla data di passaggio a sofferenza fino all'effettivo soddisfo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande attoree, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta – ora della cessionaria del credito interventrice – della minor somma di euro 131.691,58 oltre interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza fino all'effettivo soddisfo
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 31.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3