Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N. 4595/2024 R.G. promosso da:
AVV. C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70 Controparte_1
OGGETTO : opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso ribadite nel verbale dell'udienza del 11.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 l'avv.to proponeva opposizione al decreto Parte_1 emesso in data 27.8.2024, notificato in data 30.8.2024, dal giudice penale in composizione monocratica, dr.ssa G. Leso, con il quale era stato liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta dal ricorrente , quale difensore di fiducia del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, imputato Parte_2 nell'ambito del procedimento penale n. 853/2021 R.G.N.R. e 710/2022 R.G. avanti il Tribunale di Padova.
Contestava in particolare la liquidazione operata dal giudice dei compensi in quanto, come scritto nel decreto opposto, “ ridotti attestandosi poco al di sopra dei parametri minimi attesa la semplicità dell'istruttoria effettivamente svolta”, nonché l'omessa liquidazione degli stessi per la fase del riesame della misura cautelare svoltasi innanzi al Tribunale di Venezia, avendo il giudice ritenuto di dover liquidare solo i compensi relativi alla fase dibattimentale celebrata avanti a lui.
Premesso che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del predetto giudice in data 12.7.2024; che l'istanza di ammissione era stata depositata solo il 29.5.2024 dal momento che
che il 15.7.2024 il ricorrente aveva depositato, tramite l'applicativo SIAMM, l'istanza di liquidazione dei propri compensi ex art. 82 DPR 115/2002, unitamente alla nota spese, per complessivi € 3.214,00, già diminuito di un terzo ex art. 106 bis DPR cit., oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre il rimborso delle spese anticipate per € 13,60; che il ricorrente, nel quantificare i compensi, sebbene non rientrasse nell'attività svolta successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, aveva tenuto conto del procedimento ex art. 17 T.U.I. relativo alla richiesta al Questore dell'autorizzazione all'ingresso in Italia dell'imputato al fine della sua partecipazione al processo penale, nonché delle opposizioni resesi necessarie;
che in particolare il 24.5.2024 il ricorrente aveva depositato al giudice del dibattimento , dr.ssa Leso, un atto di opposizione ex art. 17 T.U.I. avverso il provvedimento con il quale la Questura di Padova aveva rigettato l'istanza di integrazione dell'autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale che consentisse all'imputato di permanere in Italia fino alla definizione del procedimento di riesame della misura cautelare personale e del procedimento penale in oggetto, nell'ambito del quale erano state già calendarizzate tutte le udienze in tempi brevi;
che tale attività era stata necessaria a consentire la celebrazione di entrambi i procedimenti;
che inoltre il ricorrente aveva domandato la liquidazione delle fasi di studio e di discussione del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale del riesame di Venezia, definito in data 29.5.2024; che i compensi erano stati chiesti sulla base dei valori medi della tabella n. 15 del D.M. 44/2014 e s.m.; che con il decreto opposto il Tribunale di Padova aveva liquidato complessivamente la somma di € 1.374,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, limitatamente alla fase dibattimentale, ritenendo che i compensi della fase del riesame dovevano essere liquidati dal Tribunale di
Venezia; che, reiterata la richiesta di liquidazione dei compensi anche per la fase cautelare, il giudice con provvedimento 19.9.2024 aveva dichiarato il non luogo a provvedere, in quanto sull'istanza aveva già provveduto con il decreto impugnato;
tutto ciò premesso sosteneva l'illegittimità del decreto opposto.
Affermava innanzitutto l'erroneità del provvedimento in oggetto là ove aveva liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta nel dibattimento con riferimento ai parametri minimi. Richiamati i tre capi d'imputazione contestati al proprio cliente per i reati di cui agli artt. 612 bis , 387 bis , 81, comma 2, 387 bis c.p. nei confronti della moglie, della figlia di quest'ultima e della figlia comune minorenne, sottolineava come non solo le condotte ascritte all'imputato fossero complesse e molteplici, ma anche che il processo si era articolato in dieci udienze, di cui le prime sette di rinvio per la difficoltà di ottenere l'autorizzazione all'ingresso in Italia del ricorrente, due udienze istruttorie e una di discussione, con l'esame di molteplici testi.
Inoltre, data esecuzione il 18.5.2024, all'ingresso dell'imputato in Italia, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla figlia comminata in data 27.1.2024 dal giudice del Persona_1 dibattimento, il ricorrente aveva presentato istanza di riesame in data 20.5.2024, istanza accolta dal
Tribunale di Venezia che, con provvedimento del 29.5.2024, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura. Attesa quindi la complessità dell'attività svolta sosteneva che i compensi in applicazione degli artt. 2
e 12 del D.M. 55/2014 non potevano essere determinati in misura poco al di sopra dei valori minimi come sostenuto dal giudice e dovevano quindi essere rideterminati. Sottolineava come il giudice avesse omesso di liquidare le spese documentate per € 13,60 nonché i compensi spettanti per la fase del riesame svoltasi innanzi il Tribunale i Venezia, come da giurisprudenza costante sul punto che richiamava.
Concludeva pertanto chiedendo che, previo annullamento o comunque in riforma del provvedimento impugnato, venisse liquidato il compenso ritenuto di giustizia per l'attività svolta dal ricorrente sia nella fase dibattimentale che in quella del riesame, con condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_1 processuali.
Nonostante la ritualità della notifica in data 16.10.2024, il convenuto non si costituiva in giudizio e CP_1 rimaneva contumace. All'udienza dell'11.12.2024 compariva pertanto solo parte ricorrente. Precisate quindi le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Va innanzitutto precisato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'imputato, sig.
è stata presentata in data 29.5.2024 e quindi solo da tale data, ex art. 109 T.U. Parte_2
115/2002, decorrono gli effetti del beneficio.
Quindi nel caso di specie in relazione al procedimento penale dibattimentale svoltosi innanzi il Tribunale di
Padova vengono in considerazione, oltre all'attività di studio, l'attività svolta dal difensore nelle udienze del
10.6.2024 e del 13.6.2024 e, in relazione al procedimento di riesame della misura cautelare personale innanzi il Tribunale di Venezia, l'attività svolta all'udienza camerale del 29.5.2024.
Pertanto tutta l'attività compiuta dal ricorrente nelle otto ( 9.3.2023, 23.6.2023, 29.6.2023, 27.10.2023,
9.11.2023, 29.1.2024, 26.2.2024, 20.5.2024) udienze dibattimentali precedenti – anzi nove per l'esattezza in quanto la prima udienza si è tenuta il 27.6.2022 –, dirette a dimostrare il legittimo impedimento dell'assenza dell'imputato nelle more di ottenere dalla Questura di Padova l'autorizzazione all'ingresso in Italia per partecipare al processo, così come le opposizioni presentate avverso i provvedimenti di diniego del questore,
l'ultima delle quali in data 24.5.2024 al fine di ottenere l'autorizzazione a rimanere in Italia oltre il 26.5.2024
-giorno previsto per il rientro in Algeria che avrebbe impedito all'imputato di partecipare all'udienze già calendarizzate nel mese di giugno per il dibattimento e il 29 maggio per il riesame-, fino appunto alla definizione del processo, rileva soltanto indirettamente per valutare la minore o maggior complessità del procedimento e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Del resto nell'istanza di liquidazione depositata il 15.7.2024 il ricorrente non ha chiesto, né in relazione alla fase dibattimentale né in relazione alla fase di riesame, alcun compenso per la fase introduttiva, erroneamente pertanto liquidata dal giudice con il decreto impugnato sia pure nel valore minimo di € 290,00.
Precisamente nella predetta istanza è stato chiesto, in relazione al dibattimento, la liquidazione del compenso per la fase di studio, per la fase istruttoria e per la fase decisionale secondo i valori medi della tariffa di cui alla tabella 15 del D.M. 55/2014, come successivamente aggiornata dal D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale monocratico per complessivi € 3.025,00 ( € 473,00 per la fase di studio, € 1134,00 per la fase istruttoria ed € 1418,00 per la fase decisionale); parimenti in relazione alla fase di riesame il ricorrente ha domandato la liquidazione del compenso per la fase di studio e per la fase decisionale per i procedimenti cautelari personali sempre secondo i valori medi della predetta tariffa per complessivi €
1.796,00 ( € 378,00 per la fase di studio ed € 1418,00 per la fase decisionale). All'importo complessivo di €
4.821,00 è stata poi operata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis DPR cit., con conseguente richiesta della somma di € 3.214,00, oltre accessori e rimborso spese per € 13,60.
Orbene, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto nel decreto impugnato, anche la liquidazione del compenso per il procedimento del riesame è di competenza del giudice del processo principale e quindi, nel caso di specie, del giudice del dibattimento.
Ed invero è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui:” in tema di patrocinio a spese dello
Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, in ordine ai procedimenti incidentali de libertate, spetti al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta
l'attività difensiva da remunerare. ( Cass. pen. Sez.1 4506/2023; Cass. pen., sez.
1.n. 8801/2022; Cass. pen. , sez. 1, 49139/2018; Cass.pen. sez. 1, n. 13588/2016, dep. 2017; Cass. pen. Sez. 1, n. 37361 del 6.6.2014; Cass. pen. sez. 1, n. 44362 del 18.11.2008; Cass. , sez. 1 n. 21 605/2004).
Il principio si fonda sul rilievo, d'indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato dal DPR 115/2002 tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo stato e quello della fase o del grado principale di merito, che è quello competente a deliberare sull'ammissione al relativo patrocinio. A diversa conclusione non induce la sopravvenienza normativa, rappresentata dal DPR n. 115 citato, art. 83, comma 3 bis aggiunto dalla legge n. 208 del 2015, art. 1, comma
783, a mente del quale “il decreto di pagamento è emesso al giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” Tale disposizione d'ordine generale, che attiene unicamente al “tempo” della liquidazione, muove esattamente dal corollario implicito nel presupposto già evidenziato – quello della tendenziale concentrazione di attribuzioni tra il giudice che definisce il procedimento, in cui si è registrata l'ammissione al patrocinio, e il giudice che liquida i conseguenti compensi
– e riveste al riguardo carattere acceleratorio. Il suo scopo è quello di abbreviare, in tale normale evenienza, la durata del sub procedimento di liquidazione. Tale norma quindi non incide, di per sé, sull'individuazione del giudice designato in ordine a quest'ultimo. Né l'anzidetto criterio finalistico autorizza un'esegesi volta a immutare la diversa regola di competenza, rispetto al grado di legittimità, o alle fasi incidentali del riesame e dell'appello cautelare, che il sistema intesta al giudice autore del provvedimento impugnato;
esito che avrebbe richiesto una volontà legislativa a ciò univocamente diretta ed esplicitamente manifestata, che non
è dato riscontrare (Cass. pen. Sez.1 4506/2023; Cass. pen., sez.
1.n. 8801/2022; Cass. pe. , sez. 1,
49139/2018).
Ciò precisato, ritiene il giudicante che nella fattispecie i compensi debbano essere liquidati secondo i valori medi di tariffa.
Invero come risulta dalla lettura dei capi di imputazione i reati contestati sono quelli di atti persecutori commessi in violazione degli obblighi imposti da una precedente misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia a danno della moglie anche in presenza della figlia minore. Tali atti persecutori sono consistiti in plurime specifiche condotte contestate all'imputato ( 5 per l'esattezza) comportanti minacce, offese, molestie e percosse compiute presso l'abitazione familiare o tramite telefono.
Orbene se le questioni giuridiche non appaiono particolarmente complesse certamente articolata è stata la ricostruzione dei fatti che ha richiesto un'ampia istruttoria con l'audizione di numerosi testi sia introdotti dal
P.M, che dalla difesa e dalla parte civile, di cui il ricorrente ha chiesto e svolto anche il controesame, come risulta dai verbali stenotipici delle udienze del 10 e del 13 giugno 2024, nonché l'esame della documentazione acquisita agli atti.
Ugualmente il procedimento di riesame della misura cautelare adottata ha comportato lo studio e l'esame di questioni anche giuridiche sicuramente rilevanti e non banali concernenti la permanenza, nel caso di specie, dei presupposti necessari per l'applicazione della misura cautelare, quali i gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità dell'imputato, trattandosi di provvedimenti limitativi della libertà personale, requisiti ritenuti dal Tribunale del riesame in via preliminare non sussistenti per difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata e mancata trasmissione della documentazione decisiva a tal fine.
Nessun dubbio poi vi può essere in ordine al fatto che l'attività concretamente svolta dal ricorrete si riferisca a tutte le fasi oggetto dell'istanza di liquidazione e precisamente alle fasi di studio, istruttoria e decisionale per il dibattimento e di studio e decisionale per il riesame. Il compenso dovuto pertanto all'avv.to va quindi rideterminato in complessivi € 4.821,00, di Parte_1 cui € 3.025,00 per la fase dibattimentale ed € 1.796,00 per la fase di riesame, ridotto ad € 3.214,00 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Va altresì riconosciuto ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 il rimborso delle spese anticipate e documentate ( vedi citazione testi per l'udienza del 13.6.2024) in complessivi € 13,60.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in misura superiore ai minimi ma inferiore ai valori medi
(€ 300,00 per ciascuna fase di studio ed introduttiva ed € 500,00 per ciascuna fase di trattazione e decisionale), tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte, specie per le fasi di trattazione e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie l'opposizione e conseguentemente determina in complessivi € 3.214,00 il compenso dovuto all'avv.to er l'attività svolta nel procedimento penale n. 710/2022 R.G. Trib. Parte_1
Monocratico e nel procedimento per riesame n. 319/2024 TLMCP, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA ed oltre ad € 13,60 per rimborso spese anticipate;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € CP_1
1.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Padova, 25.1.2025
Il Presidente
Caterina Santinello