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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/07/2024, n. 31152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31152 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN nat" SA LU il 10/04/1971 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che conclude per il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato TRISCIUOGLIO NICOLA del foro di ORISTANO in difesa di LE AN che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 31152 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.2.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta da EL NO avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen. con cui il Gip del locale Tribunale in data 9.2.2024, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Gup del Tribunale di Messina, gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazione ed il presidio del braccialetto elettronico, ritenuto sussistente il grave quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, commessi tra marzo e giugno 2022 (capi 18, 24 e 40 della contestazione). 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 268, commi 1 e 2, cod.proc.pen. ovvero "l'inutilizzabilità patologica" delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 cod.proc.pen. Si rappresenta che la difesa dell'indagato aveva richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina i verbali di ascolto e Ci trascrizione delle intercettazioni eseguite, i tabulati telefonici acquisiti ed files audio delle predette intercettazioni e che in data 15.1.2024 veniva fissato il ritiro che avveniva il giorno successivo. Il Gip del Tribunale di Messina aveva quindi disposto lo stralcio della posizione del EL al fine di permettere alla difesa del medesimo di consultare i files audio e confrontarli con i brogliacci. La difesa, tuttavia, visionata la chiavetta USB rilasciata ed il fascicolo processuale TIAP, constatava che risultavano mancanti non solo i tabulati telefonici acquisiti ma anche i verbali di ascolto e di trascrizione nei quali sono certificate le relative operazioni eseguite dagli operatori di polizia giudiziaria. Ed inoltre all'udienza fissata del 30.1.2024 il Gup del Tribunale di Messina aveva disposto con sentenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria sicché in quella sede non era stato possibile sollevare la questione della inutilizzabilità di dette intercettazioni. Aggiungeva che con memoria ex art. 121 cod.proc.pen. aveva rappresentato al Tribunale di Reggio Calabria come non fossero stati redatti i verbali delle operazioni di intercettazioni telefoniche (o comunque che non fossero presenti agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e del Gip procedente). Si censura quindi l'ordinanza del Tribunale del riesame oggi impugnata laddove ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità relativa gli atti mancanti e richiesti 2 alla precedente autorità giudiziaria non possa trovare ingresso, concludendo poi che la mancata allegazione di detti atti non comporti l'inutilizzabilità di tale forma di captazione. Si evidenzia infine che nella specie non si tratta di mera mancata allegazione dei verbali delle operazioni di intercettazione ma di inesistenza dei verbali stessi da cui consegue un'inutilizzabilità assoluta e patologica delle intercettazioni. 4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Il tema introdotto con l'odierno ricorso afferisce alla mancata trasmissione alla difesa dell'indagato dei verbali di ascolto e trascrizione relativi alle intercettazioni eseguite nel presente procedimento e poste a base dell'ordinanza cautelare da cui si fa derivare l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime ex art. 271 cod. proc. pen. Detta questione é stata sollevata nei medesimi termini dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, e compendiata nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. presentata al Tribunale medesimo. 2. Va premesso che in tema di intercettazioni l'art. 268 cod. proc. pen. prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale nel quale è sommariamente descritto il contenuto delle conversazioni: la redazione del verbale delle operazioni, che documenta l'attività di polizia giudiziaria, è prescritta a pena di inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni stesse (art. 271, comma 1 cod. proc. pen.), inutilizzabilità che non si estende alla mancanza dei cd. Brogliacci di ascolto nei quali sono riportate, in sintesi, le conversazioni intercettate (Sez. 3, Sentenza n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075). L'inosservanza di queste due specifiche disposizioni, tra le varie contenute nell'art. 268, determina l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (art. 271, comma 1 cod.proc.pen.). Pertanto é solo in presenza dei verbali delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. che può escludersi la esistenza del radicale vizio di inutilizzabilità. 3. Nel caso in esame il ricorrente aveva fatto presente di aver richiesto copia di tutti gli atti relativi alle disposte intercettazioni al P.M. ed al Gip presso il Tribunale di Messina (ove il procedimento originariamente era stato instaurato) e che, fissato il giorno 15.1.2024 per il relativo ritiro, poi posticipato al giorno 3 successivo, il Gup aveva disposto lo stralcio della posizione del EL proprio al fine di consentire alla difesa di verificare il materiale acquisito. Il difensore una volta accortosi, dopo aver visionato la chiavetta USB rilasciata ed il fascicolo processuale TIAP, che mancavano i verbali di ascolto e trascrizione delle intercettazioni, non aveva potuto sollevare alcuna eccezione dinanzi al Gip del Tribunale di Messina, atteso che quest'ultimo all'udienza del 30.1.2024 aveva disposto ex art. 27 cod.proc.pen. con sentenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, con l'ordinanza oggi impugnata ha rigettato l'eccezione de qua sulla base di una duplice motivazione. Da un lato ha ritenuto che la doglianza relativa agli atti mancanti e richiesti alla precedente autorità giudiziaria non possa trovare accoglimento stante l'autonomia della attuale fase cautelare rispetto a quella precedente;
dall'altro ha concluso che gli atti richiesti erano stati comunque trasmessi alla difesa dell'indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina citando altresì giurisprudenza che esclude l'inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di mancata allegazione dei verbali delle relative operazioni. 4. Ebbene, l'ordinanza de qua non si conforma alle norme richiamate in quanto, a fronte dell'eccezione sollevata, peraltro confondendo e sovrapponendo il piano dell'allegazione di un atto a quello della sua stessa esistenza, offrendo una risposta sostanzialmente elusiva, ha ritenuto tout court utilizzabili dette intercettazioni, senza in realtà prendere posizione sul vero quesito sotteso alla censura, ovvero l'esistenza stessa dei verbali richiesti, atti che certamente non sono allegati al fascicolo processuale e di cui non risulta aliunde l'esistenza. 5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza de qua dovendosi in primis accertare l'esistenza dei verbali delle operazioni di registrazione e di ascolto delle intercettazioni disposte.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 23.5.2024
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che conclude per il rigetto del ricorso E' presente l'avvocato TRISCIUOGLIO NICOLA del foro di ORISTANO in difesa di LE AN che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 31152 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.2.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame proposta da EL NO avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod.proc.pen. con cui il Gip del locale Tribunale in data 9.2.2024, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Gup del Tribunale di Messina, gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con il divieto di comunicazione ed il presidio del braccialetto elettronico, ritenuto sussistente il grave quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a tre episodi di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina, commessi tra marzo e giugno 2022 (capi 18, 24 e 40 della contestazione). 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 268, commi 1 e 2, cod.proc.pen. ovvero "l'inutilizzabilità patologica" delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 cod.proc.pen. Si rappresenta che la difesa dell'indagato aveva richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina i verbali di ascolto e Ci trascrizione delle intercettazioni eseguite, i tabulati telefonici acquisiti ed files audio delle predette intercettazioni e che in data 15.1.2024 veniva fissato il ritiro che avveniva il giorno successivo. Il Gip del Tribunale di Messina aveva quindi disposto lo stralcio della posizione del EL al fine di permettere alla difesa del medesimo di consultare i files audio e confrontarli con i brogliacci. La difesa, tuttavia, visionata la chiavetta USB rilasciata ed il fascicolo processuale TIAP, constatava che risultavano mancanti non solo i tabulati telefonici acquisiti ma anche i verbali di ascolto e di trascrizione nei quali sono certificate le relative operazioni eseguite dagli operatori di polizia giudiziaria. Ed inoltre all'udienza fissata del 30.1.2024 il Gup del Tribunale di Messina aveva disposto con sentenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria sicché in quella sede non era stato possibile sollevare la questione della inutilizzabilità di dette intercettazioni. Aggiungeva che con memoria ex art. 121 cod.proc.pen. aveva rappresentato al Tribunale di Reggio Calabria come non fossero stati redatti i verbali delle operazioni di intercettazioni telefoniche (o comunque che non fossero presenti agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e del Gip procedente). Si censura quindi l'ordinanza del Tribunale del riesame oggi impugnata laddove ha ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità relativa gli atti mancanti e richiesti 2 alla precedente autorità giudiziaria non possa trovare ingresso, concludendo poi che la mancata allegazione di detti atti non comporti l'inutilizzabilità di tale forma di captazione. Si evidenzia infine che nella specie non si tratta di mera mancata allegazione dei verbali delle operazioni di intercettazione ma di inesistenza dei verbali stessi da cui consegue un'inutilizzabilità assoluta e patologica delle intercettazioni. 4. La difesa dell'imputato ha depositato motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. Il tema introdotto con l'odierno ricorso afferisce alla mancata trasmissione alla difesa dell'indagato dei verbali di ascolto e trascrizione relativi alle intercettazioni eseguite nel presente procedimento e poste a base dell'ordinanza cautelare da cui si fa derivare l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime ex art. 271 cod. proc. pen. Detta questione é stata sollevata nei medesimi termini dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, e compendiata nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. presentata al Tribunale medesimo. 2. Va premesso che in tema di intercettazioni l'art. 268 cod. proc. pen. prevede che le comunicazioni intercettate sono registrate e che delle operazioni è redatto verbale nel quale è sommariamente descritto il contenuto delle conversazioni: la redazione del verbale delle operazioni, che documenta l'attività di polizia giudiziaria, è prescritta a pena di inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni stesse (art. 271, comma 1 cod. proc. pen.), inutilizzabilità che non si estende alla mancanza dei cd. Brogliacci di ascolto nei quali sono riportate, in sintesi, le conversazioni intercettate (Sez. 3, Sentenza n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075). L'inosservanza di queste due specifiche disposizioni, tra le varie contenute nell'art. 268, determina l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (art. 271, comma 1 cod.proc.pen.). Pertanto é solo in presenza dei verbali delle operazioni di cui all'art. 268, comma 1, cod. proc. pen. che può escludersi la esistenza del radicale vizio di inutilizzabilità. 3. Nel caso in esame il ricorrente aveva fatto presente di aver richiesto copia di tutti gli atti relativi alle disposte intercettazioni al P.M. ed al Gip presso il Tribunale di Messina (ove il procedimento originariamente era stato instaurato) e che, fissato il giorno 15.1.2024 per il relativo ritiro, poi posticipato al giorno 3 successivo, il Gup aveva disposto lo stralcio della posizione del EL proprio al fine di consentire alla difesa di verificare il materiale acquisito. Il difensore una volta accortosi, dopo aver visionato la chiavetta USB rilasciata ed il fascicolo processuale TIAP, che mancavano i verbali di ascolto e trascrizione delle intercettazioni, non aveva potuto sollevare alcuna eccezione dinanzi al Gip del Tribunale di Messina, atteso che quest'ultimo all'udienza del 30.1.2024 aveva disposto ex art. 27 cod.proc.pen. con sentenza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, con l'ordinanza oggi impugnata ha rigettato l'eccezione de qua sulla base di una duplice motivazione. Da un lato ha ritenuto che la doglianza relativa agli atti mancanti e richiesti alla precedente autorità giudiziaria non possa trovare accoglimento stante l'autonomia della attuale fase cautelare rispetto a quella precedente;
dall'altro ha concluso che gli atti richiesti erano stati comunque trasmessi alla difesa dell'indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina citando altresì giurisprudenza che esclude l'inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di mancata allegazione dei verbali delle relative operazioni. 4. Ebbene, l'ordinanza de qua non si conforma alle norme richiamate in quanto, a fronte dell'eccezione sollevata, peraltro confondendo e sovrapponendo il piano dell'allegazione di un atto a quello della sua stessa esistenza, offrendo una risposta sostanzialmente elusiva, ha ritenuto tout court utilizzabili dette intercettazioni, senza in realtà prendere posizione sul vero quesito sotteso alla censura, ovvero l'esistenza stessa dei verbali richiesti, atti che certamente non sono allegati al fascicolo processuale e di cui non risulta aliunde l'esistenza. 5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza de qua dovendosi in primis accertare l'esistenza dei verbali delle operazioni di registrazione e di ascolto delle intercettazioni disposte.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter disp. att. cod.proc.pen. Così deciso il 23.5.2024