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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2151/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data 23.11.2023
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati CHECCHETTO ALBERTO e SCOPINICH MARIO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia Mestre, Via
Cappuccina n. 40
contro
, Controparte_1 [...]
e in Controparte_2 Controparte_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
- resistenti –
rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. Dott.ssa
[...] CP_4 Controparte_5 Persona_1
, ed elettivamente domiciliati in Venezia presso l' ,
[...] Controparte_2
via Forte Marghera n. 191
OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della l. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M.
del 23 settembre 2015 e/o dell'art 3 del d.P.C.M. del 28 Novembre 2016, per contrarietà ai fondamentali principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. nonché per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore del credito formativo annuale di importo pari ad Euro 500,00, di cui all'art. 1, comma 121 della l. 107/2015
(c.d. Carta elettronica del docente), diretto a sostenere l'aggiornamento dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1
normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici;
in subordine nel merito, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della l. 107/215, per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024, condannare il al pagamento della somma di Euro 1.000,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Per parte resistente:
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in Controparte_1
quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il negava la spettanza al personale assunto a tempo Controparte_1
determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, evidenziando in particolare che la ricorrente nel corso dell'a.s. 2022/23 aveva svolto servizi di supplenza breve e saltuaria per soli 85 giorni;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa subiva alcuni rinvii in attesa di pronuncia della CGUE in elazione alle cd. supplenze brevi e saltuarie, nonché da ultimo per acquisire documentazione riferita all'attualità
dell'inserimento della ricorrente nel cd. circuito scolastico, ed perveniva in discussione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2022/23: varie supplenze brevi, per circa 159 giorni tra il 16.9.2022 ed il 30.6.2023, in diversi Istituti Scolastici;
a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
5.1. A proposito dell'a.s. 2022/23 si rileva che il numero di giornate in cui la ricorrente ha prestato servizio sulla base di contratti di supplenza deve ritenersi provato da quanto risulta attestato nel contratto di supplenza per il successivo a.s. 2023/24 (cfr. doc. 2 ric., pag. 4), mentre le minori giornate lavorative riportate dello stato matricolare devono ritenersi frutto di un solo parziale aggiornamento.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata
8. Uguale conclusione va assunta peraltro anche in relazione al personale docente utilizzato in supplenze brevi e saltuarie, come nella fattispecie in esame per l'a.s. 2022/23 in cui la ricorrente ha insegnato con continuità per svariati mesi, in quanto la mancata erogazione a detto personale della carta docente per il solo fatto di essere titolare di incarichi a tempo determinato sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva
1999/70/CE. In questo senso la recentissima sentenza CGUE del 3.7.2025 (resa nella causa
C-268/22), secondo cui la carta docente costituisce un beneficio a favore dei docenti che rientra nella nozione di “condizione d'impiego” e che sarebbe discriminatorio non riconoscere al personale precario solo per la sua condizione di precarietà, a parità di mansioni svolte,
anche in considerazione delle esigenze formative che sussistono per i docenti precari non meno che per i docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali/fino al termine delle attività
didattiche.
Posto che nella fattispecie di causa le supplenze in cui è stata utilizzata la ricorrente, anche nell'a.s. in discussione, per la loro durata senz'altro a) rendevano opportuna una sua formazione e b) le richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza – solo per incarichi di durata estremamente ridotta si può ritenere verosimile che il dipendente non sia messo in grado di svolgere attività propriamente didattica -, ne consegue la spettanza della carta docente.
Non si pone una questione di possibile riconoscimento proporzionale all'attività svolta, in forza del principio del cd. “pro-rata”, in quanto come evidenziato anche dalla CGUE nella sentenza citata questo è un meccanismo non previsto dalla normativa interna che, anzi,
prevede la spettanza della carta docente nella sua misura intera anche a favore del personale utilizzato a part time.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere CP_1
al relativo accredito a suo favore, per € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 700,00, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo