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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 37/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9 aprile 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANDRONICO Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliata in VIA MATRIS DOMINI, 7 CP_1 responsabilità 24121 BERGAMO presso il difensore avv. ANDRONICO ANTONINO Extracontrattuale non
, come da procura allegata CP_1 ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 , rappresentata e difesa dall'avv. TOSCANO Parte_2
MARILENA elettivamente domiciliata in VIA MATRIS DOMINI, 21/A
24100 BERGAMO presso il difensore avv. TOSCANO MARILENA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza) n.
275823/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ RIGETTARE le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della
convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate
per le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA e nella
denegata ipotesi di accertamento anche solo parziale dei fatti dedotti
dell'attrice: ACCERTARE e DICHIARARE l'omessa cooperazione della
creditrice alla riconsegna dell'immobile come da diffida stragiudiziale
notificatale il 4 agosto 2018 e, per l'effetto, ESCLUDERE, ex artt. 1175 e
1227 c.c., il risarcimento dei danni richiesti dall'attrice in quanto evitabili
secondo correttezza e buona fede;
ovvero ancora- ACCERTARE e
DICHIARARE il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione di
danni che con correttezza e diligenza potevano essere evitati dall'attrice con
l'omessa cooperazione e, per l'effetto, ridurre – ex artt. 1175 e 1227 c.c. – pagina 2 di 12 l'entità del risarcimento ad 1/10 del richiesto, ovvero alla diversa misura che
verrà ritenuta di equità. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi
professionali, interamente rifusi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle
spese come per legge, anche per il primo giudizio”
Dell'appellata
“Respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato
l'appello proposto dalla signora , confermando la sentenza Parte_1
impugnata in ogni sua parte e per l'effetto -accertata e dichiarata la
responsabilità di , per i fatti di cui al ricorso, condannare Parte_1
la stessa al pagamento in favore della signora della Parte_2
somma di € 13.750,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti ( di cui €
9.500,00 per danneggiamento dell'immobile; € 4.250,00 per perdita della
disponibilità del bene con conseguente impossibilità per la ricorrente di
conseguire l'utilità normalmente rilevabile del bene medesimo), o quella
diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo -Rigettare le domande ed
eccezioni tutte di -Dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1
improcedibilità e infondatezza della querela di falso proposta da Parte_1
In via istruttoria: -Si chiede, se ritenuta necessaria, l'ammissione
[...]
della CTU di cui alla memoria istruttoria datata 9 settembre 2022, al fine di
accertare il valore locativo dell'immobile per la mancata consegna a seguito
dell'ordinanza di assegnazione, nonché accertare e quantificare i danni subiti pagina 3 di 12 dalla signora per i fatti di cui al ricorso introduttivo” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile sito in Comune di Bergamo, Via San Tomaso, che in data 28 marzo 2018 le era stato trasferito in qualità di aggiudicataria.
Assumeva l'attrice che, ottenuta la riconsegna del bene oltre due mesi dopo la notifica del decreto di trasferimento, nell'immobile erano stati riscontrati danni di tale gravità da renderlo inabitabile, così come descritti nella relazione di parte redatta dal geom. (manomissione dell'impianto elettrico CP_2
e di quello d'allarme, asportazione dei termo arredi nei bagni, di maniglie alla finestra, del motore di una tapparella elettrica, della chiave della cassaforte).
La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva di aver goduto dell'immobile in forza di contratto di comodato concluso con BI IG ( debitrice pignorata) e che all'inizio del godimento il bene era privo di zanzariere, di impianto di allarme, di automazioni elettriche, di zoccoletti e di mobilio;
mentre la cassaforte installata era priva di chiavi e di combinazione di apertura sicchè ella si era vista costretta ad acquistare a proprie spese gli accessori a lei più confacenti, installando un impianto di allarme “portatile” wi-fi, alcune zanzariere, un motorino per azionare la finestra delle scale, e mobili su misura per la casa che avrebbe abitato col compagno come la cucina, i mobili per il pagina 4 di 12 bagno, delle camere da letto e del salotto.
Con sentenza n. 2758/23 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e condannava a pagare la somma di euro 9.500, Parte_1
corrispondente al valore dei beni asportati, e euro 4.250, a titolo di danno per il mancato godimento dell'immobile; parte convenuta veniva condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato assumendo che l'attrice aveva richiesto non già la sua condanna al risarcimento del danno per i beni asportati, ma per i danni arrecati all'immobile.
Con il secondo motivo denuncia la illogicità della sentenza laddove si era ritenuto provato che l'inabitabilità dell'immobile fosse a lei imputabile sulla base della perizia stragiudiziale di parte redatta dal geom. senza CP_2
considerare che era nozione di comune esperienza quella secondo cui nessun immobile è abitabile dopo il trasloco del precedente inquilino.
pagina 5 di 12 Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1350
c.c. in relazione agli artt. 1804, 1809 c.c. laddove il primo giudice aveva ritenuto irrilevante il contratto di comodato perché privo di data certa.
Fa rilevare che l'esistenza del comodato risultava dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'BI IG (debitore pignorato) nonché
dalla perizia redatta in seno alla procedura esecutiva nella quale il Ctu aveva dato atto che l'immobile era abitato in forza di contratto di comodato.
Evidenzia che il possesso derivante dal comodato doveva essere desunto anche dal fatto che, su liquidazione dell'IVG, aveva pagato le spese condominiali e in ogni caso deduce di non aver mai ricevuto l'avviso di sloggio, pervenuto ad un numero civico diverso da quello ove risiedeva.
Con il quarto motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine alla sua condanna al risarcimento del danno subito dall'appellata per il mancato godimento del bene.
Assume che il danno era stato riconosciuto pur in assenza di qualsiasi allegazione da parte dell'originaria attrice
-------------------------
I primi due motivi, per la loro stretta correlazione, vengono trattati congiuntamente.
Il primo giudice riteneva che la prova dell'imputabilità all'appellante dei danni pagina 6 di 12 riscontrati nell'immobile di sua proprietà era costituita: dalla relazione redatta dal geom. confermata in sede testimoniale, nella quale si dava atto che il CP_2
sopralluogo era stato effettuato nello stesso giorno in cui l'appellante aveva rilasciato il bene, ossia il 7 agosto 2018, e dalle numerose fotografie, prodotte dalla difesa dell'originaria convenuta, dalle quale poteva evincersi che l'immobile, finchè fu abitato, era in ottime condizioni.
Un'ulteriore prova può desumersi dalla perizia di stima, redatta dall'ing.
, redatta in seno alla procedura esecutiva, nella quale si dava atto Per_1
delle buone condizioni degli infissi interni, dei bagni, delle pareti interne e dell'impianto elettrico.
La rilevanza probatoria di tali documenti non può essere revocata in dubbio in quanto entrambi i periti accertavano delle circostanze obbiettive: il geom.
la manomissione dell'impianto elettrico, l'asportazione dei termo arredi CP_2
nei bagni, delle maniglie delle finestre e dello zoccolino;
l'ing. che Per_1
l'impianto elettrico era funzionante e che gli infissi e i bagni non presentavano delle gravi carenze.
Ciò posto e considerato che la situazione dell'immobile, alla data del suo rilascio, si è provato essere stata quella descritta dalla teste era onere CP_2
dell'appellante dimostrare che l'immobile le era stato consegnato nelle medesime condizioni in cui lo aveva lasciato;
circostanza, peraltro, smentita sia dalla relazione che dalle fotografie prodotte. Per_1
pagina 7 di 12 Quanto alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è appena il caso di rilevare che l'azione originariamente proposta era una domanda risarcitoria e in tali termini è stata qualificata dal primo giudice il quale, tuttavia, ha errato nella individuazione e quantificazione del danno.
Ed invero, il danno non poteva essere quantificato in base al valore assegnato a taluni beni che l'appellante avrebbe voluto lasciare nell'immobile in quanto beni, pacificamente, di proprietà dell'appellante medesima.
Il danno subito doveva essere, invece, quantificato sulla base della documentazione fiscale prodotta dall'originaria attrice riguardante le fatture pagate per la riparazione di quegli stessi danni riscontrati all'atto del rilascio dell'immobile.
Pertanto, considerato che, in questa sede non è stata sollevata alcuna censura con riguardo alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante nei confronti della predetta documentazione, il danno deve essere desunto da tale documentazione che, logicamente, è stata emessa in epoca successiva al rilascio.
Attraverso il bonifico effettuato l'8 aprile 2019 in favore di di Controparte_3
di euro 6.360 si è provato il pagamento del corrispettivo per Controparte_4
la sistemazione dell'impianto elettrico e la motorizzazione di una finestra
Quanto alla riparazione degli infissi, l'appellata ha prodotto in giudizio due pagina 8 di 12 fatture, nn. 3 e 7, emesse da , emesse per : “ riparazioni Persona_2
finestra, fornitura e messa in opera di maniglie mancanti, fornitura e messa in
opera di zoccolino, fornitura e messa in opera di termoarredi, ripristino
finestra terrazzo” e n. 3 assegni emessi in favore di Persona_2
dell'importo complessivo di euro 2.850.
Quanto alla cassaforte, il danno per la sua estrazione non può essere risarcito non essendo provato che la cassaforte fosse dotata di chiave.
In riforma della sentenza gravata il danno arrecato all'immobile deve essere quantificato in complessivi euro 9.210; trattandosi di debito di valore sulla somma predetta rivalutata anno per anno a far tempo dal 7 agosto 2018 vanno corrisposti gli interessi legali.
Il terzo motivo è infondato.
Il contratto di comodato non è, infatti, opponibile all'aggiudicatario ( cfr.
Cass. 4357/2024).
Il quarto motivo è fondato.
Il primo giudice riconosceva in favore dell'appellata un danno per non aver concretamente potuto esercitare il diritto di godimento sull'immobile di sua proprietà.
Tale danno veniva ritenuto presunto sicchè in difetto di fatti estintivi,
modificativi e/o impeditivi, che era onere della danneggiante provare in pagina 9 di 12 giudizio, si riteneva che la presunzione non fosse stata superata.
Il ragionamento è contrario a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a sezioni unite, peraltro citata dal tribunale ( Cass. S.U.
33645/2022).
Nella predetta sentenza le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale,
volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì, direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Hanno chiarito che il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo,
quale danno conseguenza da risarcire.
Sicchè se la domanda risarcitoria ha avuto ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercat.
Accogliere l'impostazione del pregiudizio in re ipsa, precisa la Suprema
Corte, non comporterebbe soltanto un semplice alleggerimento del peso pagina 10 di 12 probatorio del danneggiato che verrebbe sollevato anche dall'onere di allegazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'autore della violazione, ma si porrebbe in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, per cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.
Nel caso di specie, il primo giudice, al di là della qualifica di tale voce di danno come danno presunto, riconosceva, in realtà, un danno in re ipsa, in quanto non desunto, in via presuntiva, dalle allegazioni delle parti, del tutto mancanti sul punto.
In riforma della sentenza gravata la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva va rigettata.
La prevalente soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano – in base al criterio del decisum – per il primo grado in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, condanna a pagare in Controparte_5
favore di la somma di euro 9.210, a titolo di risarcimento del Parte_2
danno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
respinge la domanda di condanna di al risarcimento del danno per Parte_1
occupazione senza titolo dell'immobile;
condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 37/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9 aprile 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. ANDRONICO Parte_1
Altre ipotesi di elettivamente domiciliata in VIA MATRIS DOMINI, 7 CP_1 responsabilità 24121 BERGAMO presso il difensore avv. ANDRONICO ANTONINO Extracontrattuale non
, come da procura allegata CP_1 ricomprese nelle altre
materie
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 , rappresentata e difesa dall'avv. TOSCANO Parte_2
MARILENA elettivamente domiciliata in VIA MATRIS DOMINI, 21/A
24100 BERGAMO presso il difensore avv. TOSCANO MARILENA, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza) n.
275823/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ RIGETTARE le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della
convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate
per le motivazioni di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA e nella
denegata ipotesi di accertamento anche solo parziale dei fatti dedotti
dell'attrice: ACCERTARE e DICHIARARE l'omessa cooperazione della
creditrice alla riconsegna dell'immobile come da diffida stragiudiziale
notificatale il 4 agosto 2018 e, per l'effetto, ESCLUDERE, ex artt. 1175 e
1227 c.c., il risarcimento dei danni richiesti dall'attrice in quanto evitabili
secondo correttezza e buona fede;
ovvero ancora- ACCERTARE e
DICHIARARE il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione di
danni che con correttezza e diligenza potevano essere evitati dall'attrice con
l'omessa cooperazione e, per l'effetto, ridurre – ex artt. 1175 e 1227 c.c. – pagina 2 di 12 l'entità del risarcimento ad 1/10 del richiesto, ovvero alla diversa misura che
verrà ritenuta di equità. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi
professionali, interamente rifusi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle
spese come per legge, anche per il primo giudizio”
Dell'appellata
“Respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato
l'appello proposto dalla signora , confermando la sentenza Parte_1
impugnata in ogni sua parte e per l'effetto -accertata e dichiarata la
responsabilità di , per i fatti di cui al ricorso, condannare Parte_1
la stessa al pagamento in favore della signora della Parte_2
somma di € 13.750,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti ( di cui €
9.500,00 per danneggiamento dell'immobile; € 4.250,00 per perdita della
disponibilità del bene con conseguente impossibilità per la ricorrente di
conseguire l'utilità normalmente rilevabile del bene medesimo), o quella
diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo -Rigettare le domande ed
eccezioni tutte di -Dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1
improcedibilità e infondatezza della querela di falso proposta da Parte_1
In via istruttoria: -Si chiede, se ritenuta necessaria, l'ammissione
[...]
della CTU di cui alla memoria istruttoria datata 9 settembre 2022, al fine di
accertare il valore locativo dell'immobile per la mancata consegna a seguito
dell'ordinanza di assegnazione, nonché accertare e quantificare i danni subiti pagina 3 di 12 dalla signora per i fatti di cui al ricorso introduttivo” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio Parte_2 Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati all'immobile sito in Comune di Bergamo, Via San Tomaso, che in data 28 marzo 2018 le era stato trasferito in qualità di aggiudicataria.
Assumeva l'attrice che, ottenuta la riconsegna del bene oltre due mesi dopo la notifica del decreto di trasferimento, nell'immobile erano stati riscontrati danni di tale gravità da renderlo inabitabile, così come descritti nella relazione di parte redatta dal geom. (manomissione dell'impianto elettrico CP_2
e di quello d'allarme, asportazione dei termo arredi nei bagni, di maniglie alla finestra, del motore di una tapparella elettrica, della chiave della cassaforte).
La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva di aver goduto dell'immobile in forza di contratto di comodato concluso con BI IG ( debitrice pignorata) e che all'inizio del godimento il bene era privo di zanzariere, di impianto di allarme, di automazioni elettriche, di zoccoletti e di mobilio;
mentre la cassaforte installata era priva di chiavi e di combinazione di apertura sicchè ella si era vista costretta ad acquistare a proprie spese gli accessori a lei più confacenti, installando un impianto di allarme “portatile” wi-fi, alcune zanzariere, un motorino per azionare la finestra delle scale, e mobili su misura per la casa che avrebbe abitato col compagno come la cucina, i mobili per il pagina 4 di 12 bagno, delle camere da letto e del salotto.
Con sentenza n. 2758/23 il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda e condannava a pagare la somma di euro 9.500, Parte_1
corrispondente al valore dei beni asportati, e euro 4.250, a titolo di danno per il mancato godimento dell'immobile; parte convenuta veniva condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite.
La sentenza è stata gravata da . Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato assumendo che l'attrice aveva richiesto non già la sua condanna al risarcimento del danno per i beni asportati, ma per i danni arrecati all'immobile.
Con il secondo motivo denuncia la illogicità della sentenza laddove si era ritenuto provato che l'inabitabilità dell'immobile fosse a lei imputabile sulla base della perizia stragiudiziale di parte redatta dal geom. senza CP_2
considerare che era nozione di comune esperienza quella secondo cui nessun immobile è abitabile dopo il trasloco del precedente inquilino.
pagina 5 di 12 Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1350
c.c. in relazione agli artt. 1804, 1809 c.c. laddove il primo giudice aveva ritenuto irrilevante il contratto di comodato perché privo di data certa.
Fa rilevare che l'esistenza del comodato risultava dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'BI IG (debitore pignorato) nonché
dalla perizia redatta in seno alla procedura esecutiva nella quale il Ctu aveva dato atto che l'immobile era abitato in forza di contratto di comodato.
Evidenzia che il possesso derivante dal comodato doveva essere desunto anche dal fatto che, su liquidazione dell'IVG, aveva pagato le spese condominiali e in ogni caso deduce di non aver mai ricevuto l'avviso di sloggio, pervenuto ad un numero civico diverso da quello ove risiedeva.
Con il quarto motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine alla sua condanna al risarcimento del danno subito dall'appellata per il mancato godimento del bene.
Assume che il danno era stato riconosciuto pur in assenza di qualsiasi allegazione da parte dell'originaria attrice
-------------------------
I primi due motivi, per la loro stretta correlazione, vengono trattati congiuntamente.
Il primo giudice riteneva che la prova dell'imputabilità all'appellante dei danni pagina 6 di 12 riscontrati nell'immobile di sua proprietà era costituita: dalla relazione redatta dal geom. confermata in sede testimoniale, nella quale si dava atto che il CP_2
sopralluogo era stato effettuato nello stesso giorno in cui l'appellante aveva rilasciato il bene, ossia il 7 agosto 2018, e dalle numerose fotografie, prodotte dalla difesa dell'originaria convenuta, dalle quale poteva evincersi che l'immobile, finchè fu abitato, era in ottime condizioni.
Un'ulteriore prova può desumersi dalla perizia di stima, redatta dall'ing.
, redatta in seno alla procedura esecutiva, nella quale si dava atto Per_1
delle buone condizioni degli infissi interni, dei bagni, delle pareti interne e dell'impianto elettrico.
La rilevanza probatoria di tali documenti non può essere revocata in dubbio in quanto entrambi i periti accertavano delle circostanze obbiettive: il geom.
la manomissione dell'impianto elettrico, l'asportazione dei termo arredi CP_2
nei bagni, delle maniglie delle finestre e dello zoccolino;
l'ing. che Per_1
l'impianto elettrico era funzionante e che gli infissi e i bagni non presentavano delle gravi carenze.
Ciò posto e considerato che la situazione dell'immobile, alla data del suo rilascio, si è provato essere stata quella descritta dalla teste era onere CP_2
dell'appellante dimostrare che l'immobile le era stato consegnato nelle medesime condizioni in cui lo aveva lasciato;
circostanza, peraltro, smentita sia dalla relazione che dalle fotografie prodotte. Per_1
pagina 7 di 12 Quanto alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è appena il caso di rilevare che l'azione originariamente proposta era una domanda risarcitoria e in tali termini è stata qualificata dal primo giudice il quale, tuttavia, ha errato nella individuazione e quantificazione del danno.
Ed invero, il danno non poteva essere quantificato in base al valore assegnato a taluni beni che l'appellante avrebbe voluto lasciare nell'immobile in quanto beni, pacificamente, di proprietà dell'appellante medesima.
Il danno subito doveva essere, invece, quantificato sulla base della documentazione fiscale prodotta dall'originaria attrice riguardante le fatture pagate per la riparazione di quegli stessi danni riscontrati all'atto del rilascio dell'immobile.
Pertanto, considerato che, in questa sede non è stata sollevata alcuna censura con riguardo alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante nei confronti della predetta documentazione, il danno deve essere desunto da tale documentazione che, logicamente, è stata emessa in epoca successiva al rilascio.
Attraverso il bonifico effettuato l'8 aprile 2019 in favore di di Controparte_3
di euro 6.360 si è provato il pagamento del corrispettivo per Controparte_4
la sistemazione dell'impianto elettrico e la motorizzazione di una finestra
Quanto alla riparazione degli infissi, l'appellata ha prodotto in giudizio due pagina 8 di 12 fatture, nn. 3 e 7, emesse da , emesse per : “ riparazioni Persona_2
finestra, fornitura e messa in opera di maniglie mancanti, fornitura e messa in
opera di zoccolino, fornitura e messa in opera di termoarredi, ripristino
finestra terrazzo” e n. 3 assegni emessi in favore di Persona_2
dell'importo complessivo di euro 2.850.
Quanto alla cassaforte, il danno per la sua estrazione non può essere risarcito non essendo provato che la cassaforte fosse dotata di chiave.
In riforma della sentenza gravata il danno arrecato all'immobile deve essere quantificato in complessivi euro 9.210; trattandosi di debito di valore sulla somma predetta rivalutata anno per anno a far tempo dal 7 agosto 2018 vanno corrisposti gli interessi legali.
Il terzo motivo è infondato.
Il contratto di comodato non è, infatti, opponibile all'aggiudicatario ( cfr.
Cass. 4357/2024).
Il quarto motivo è fondato.
Il primo giudice riconosceva in favore dell'appellata un danno per non aver concretamente potuto esercitare il diritto di godimento sull'immobile di sua proprietà.
Tale danno veniva ritenuto presunto sicchè in difetto di fatti estintivi,
modificativi e/o impeditivi, che era onere della danneggiante provare in pagina 9 di 12 giudizio, si riteneva che la presunzione non fosse stata superata.
Il ragionamento è contrario a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a sezioni unite, peraltro citata dal tribunale ( Cass. S.U.
33645/2022).
Nella predetta sentenza le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale,
volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì, direttamente, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Hanno chiarito che il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo,
quale danno conseguenza da risarcire.
Sicchè se la domanda risarcitoria ha avuto ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercat.
Accogliere l'impostazione del pregiudizio in re ipsa, precisa la Suprema
Corte, non comporterebbe soltanto un semplice alleggerimento del peso pagina 10 di 12 probatorio del danneggiato che verrebbe sollevato anche dall'onere di allegazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'autore della violazione, ma si porrebbe in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, per cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.
Nel caso di specie, il primo giudice, al di là della qualifica di tale voce di danno come danno presunto, riconosceva, in realtà, un danno in re ipsa, in quanto non desunto, in via presuntiva, dalle allegazioni delle parti, del tutto mancanti sul punto.
In riforma della sentenza gravata la domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva va rigettata.
La prevalente soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano – in base al criterio del decisum – per il primo grado in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, condanna a pagare in Controparte_5
favore di la somma di euro 9.210, a titolo di risarcimento del Parte_2
danno, oltre interessi legali da calcolarsi come in parte motiva;
respinge la domanda di condanna di al risarcimento del danno per Parte_1
occupazione senza titolo dell'immobile;
condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Parte_2
spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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