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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4265/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4265/2025 R.G. V.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Parabiago presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Alessandra Sala, che li rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
(Cod. Fiscale: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...];
-RESISTENTE
e elettivamente domiciliati in Busto Arsizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Ponti, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione;
-TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: In via principale: esperite sommarie informazioni, esaminati gli atti ed i documenti e sottoposta ad eventuale perizia medico-legale l'interdicenda tramite il nominando C.T.U. se ritenuto necessario, dichiarare l'interdizione di (Cod. CP_1
Fiscale ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Via G. Rossini n.25,
In via subordinata: adottare la misura di protezione, anche meno invasiva, ritenuta funzionale ed idonea a soddisfare le esigenze ed interessi dell'interdicenda.
In ogni caso: vinte le spese in caso di opposizione.
CONCLUSIONI DEI TERZI INTERVENUTI: Aderiscono alla domanda.
Disporsi la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata, essendo rilevabile l'effettiva sussistenza in capo alla resistente di uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Sottoposta ad esame dal Giudice Tutelare lo scorso luglio nel corso del procedimento per apertura di amministrazione di sostegno, la convenuta non è stata in grado di rispondere alle domande del
Magistrato, essendo apparsa totalmente disorientata nel tempo e nello spazio.
Ulteriori elementi a sostegno dell'opportunità di approntare un'adeguata tutela patrimoniale della resistente sono desumibili dalla documentazione in atti, con particolare riguardo al certificato rilasciato il 15/12/2020 dai sanitari della clinica Multimedica di Castellanza, che così hanno scritto:
“Conclusioni: risposta al quesito diagnostico
La valutazione neuropsicologica odierna conferma la presenza di un quadro di decadimento cognitivo ad espressione plurisettoriale e di attuale grave entità, associato a crescenti necessità assistenziali, attualmente in forma continuativa.
Rispetto alla precedente valutazione eseguita due anni fa, il quadro di deterioramento cognitivo appare peggiorato in maniera severa”.
Tale valutazione medica trova, del resto, riscontro nelle due relazioni cliniche redatte dalla dr.ssa
, medico geriatra della RSA di Cerro Maggiore nel novembre 2024 ed agosto 2025, attestanti Per_1 la sua totale mancanza di autosufficienza nella cura della persona e la sua necessità di continua assistenza.
Del resto, i terzi intervenuti hanno aderito alla domanda.
Ne consegue che deve dichiararsi l'interdizione della convenuta, stante la complessità dell'attività di gestione che dovrà essere effettuata dal tutore, consistente nella liquidazione del patrimonio immobiliare della anche mediante la promozione di una causa di scioglimento della comunione. CP_1
Devono compensarsi tra le parti costituite le spese di lite, in assenza di opposizione alla domanda attrice.
P . Q . M . Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara l'interdizione di , in atti generalizzata;
CP_1
2) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
3) dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 18/12/2025.
Il Presidente estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4265/2025 R.G. V.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Parabiago presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. Alessandra Sala, che li rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
(Cod. Fiscale: ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...];
-RESISTENTE
e elettivamente domiciliati in Busto Arsizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Ponti, che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione;
-TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: In via principale: esperite sommarie informazioni, esaminati gli atti ed i documenti e sottoposta ad eventuale perizia medico-legale l'interdicenda tramite il nominando C.T.U. se ritenuto necessario, dichiarare l'interdizione di (Cod. CP_1
Fiscale ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Via G. Rossini n.25,
In via subordinata: adottare la misura di protezione, anche meno invasiva, ritenuta funzionale ed idonea a soddisfare le esigenze ed interessi dell'interdicenda.
In ogni caso: vinte le spese in caso di opposizione.
CONCLUSIONI DEI TERZI INTERVENUTI: Aderiscono alla domanda.
Disporsi la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata, essendo rilevabile l'effettiva sussistenza in capo alla resistente di uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Sottoposta ad esame dal Giudice Tutelare lo scorso luglio nel corso del procedimento per apertura di amministrazione di sostegno, la convenuta non è stata in grado di rispondere alle domande del
Magistrato, essendo apparsa totalmente disorientata nel tempo e nello spazio.
Ulteriori elementi a sostegno dell'opportunità di approntare un'adeguata tutela patrimoniale della resistente sono desumibili dalla documentazione in atti, con particolare riguardo al certificato rilasciato il 15/12/2020 dai sanitari della clinica Multimedica di Castellanza, che così hanno scritto:
“Conclusioni: risposta al quesito diagnostico
La valutazione neuropsicologica odierna conferma la presenza di un quadro di decadimento cognitivo ad espressione plurisettoriale e di attuale grave entità, associato a crescenti necessità assistenziali, attualmente in forma continuativa.
Rispetto alla precedente valutazione eseguita due anni fa, il quadro di deterioramento cognitivo appare peggiorato in maniera severa”.
Tale valutazione medica trova, del resto, riscontro nelle due relazioni cliniche redatte dalla dr.ssa
, medico geriatra della RSA di Cerro Maggiore nel novembre 2024 ed agosto 2025, attestanti Per_1 la sua totale mancanza di autosufficienza nella cura della persona e la sua necessità di continua assistenza.
Del resto, i terzi intervenuti hanno aderito alla domanda.
Ne consegue che deve dichiararsi l'interdizione della convenuta, stante la complessità dell'attività di gestione che dovrà essere effettuata dal tutore, consistente nella liquidazione del patrimonio immobiliare della anche mediante la promozione di una causa di scioglimento della comunione. CP_1
Devono compensarsi tra le parti costituite le spese di lite, in assenza di opposizione alla domanda attrice.
P . Q . M . Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dichiara l'interdizione di , in atti generalizzata;
CP_1
2) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
3) dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 18/12/2025.
Il Presidente estensore