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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nelle cause riunite iscritte al n. 2697/2018 R.G. e 2809/2018 R.G.
la n. 2697/2018 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
Avv. Landi Sandra
CONTRO
in La Spezia, Controparte_1
RESISTENTE
Avv. Morlacchi Gianluca
LI IN
RESISTENTE
Avv.ti Del Sarto Luca e Carminati Cristina
1
ATTRICE
Avv. Marianelli Claudio
Contro
in La Spezia, Controparte_1
CONVENUTO
Avv. Morlacchi Gianluca
LI IN
CONVENUTA
Avv.ti Del Sarto Luca e Carminati Cristina
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
e hanno precisato come da Parte_1 Parte_2 foglio allegato al verbale di udienza del 15/2/2024;
LI IN ha precisato come da foglio allegato al verbale di udienza del 15/2/2024;
2 ha precisato come da foglio allegato al verbale di Parte_3 udienza del 15/2/2024;
in La Spezia ha Controparte_1 precisato come da comparse di costituzione nelle due cause riunite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: con ricorso ex art. 702 bis cpc, poi trasformato in rito ordinario, e , condomini Parte_2 Parte_1 del hanno evocato in giudizio il Controparte_1
e la condomina LI IN Controparte_1 allegando quanto segue:
- di essere proprietari dell'immobile sito in La Spezia Salita Ruffino n° 11, iscritto al NCEU del Comune della Spezia al foglio 56, particella 2426 sub 6, zona censuaria 2 cat.a/2 classe 2 vani 5,5;
- di avere subito ingenti e ripetuti danni all'immobile di loro proprietà a seguito di numerose infiltrazioni di acqua, dovute sia alla rottura di un tubo nella proprietà LI sia per infiltrazioni provenienti dalle fondamenta;
- di avere insieme al Controparte_2
ed alla condomina RA UL, dato corso da un ATP
[...] affinché fossero accertate la natura, la causa e l'entità delle infiltrazioni di acqua negli appartamenti e nelle parti comuni.
3 - che il consulente nominato dal Tribunale Geometra CP_3
ha accertato le cause delle infiltrazioni verificatesi
[...] ed indicato tutta una serie di opere da realizzare per l'eliminazione delle cause e delle infiltrazioni stesse, indicandone i relativi costi sia per l'immobile di proprietà dei ricorrenti sia per le parti comuni.
Parti ricorrenti hanno concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti all'immobile di loro proprietà è riconducibile a responsabilità ex. art. 2051 c.c. del
in Controparte_4 persona dell'amministratore protempore ed alla signora LI IN, previa occorrenda ogni ulteriore indagine istruttoria, disposta in ogni caso l'acquisizione del fascicolo dell'ATP RG 2257/2016 dichiarare tenuto e per l'effetto condannare, per la quota di loro rispettiva spettanza, il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro-tempore avv. alla Controparte_5 esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti oltre al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti- attori e la signora LI IN al risarcimento del danno così come risultanti dal computo metrico del CTU e nella misura delle rispettive percentuali di cui all'ATP e/o nella misura che verrà determinata in giudizio. Il tutto con vittoria di spese.”
Si è costituito il Controparte_6
chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti;
ha svolto
[...] domanda riconvenzionale nei confronti di LI IN chiedendo che la LI sia condannata al risarcimento del danno patito dal Condominio in base alla sua corresponsabilità e, quindi, nell'importo indicato dal CTU dell'ATP, previa deduzione dall'importo dovuto di quanto erogato al Condominio dall'Assicurazione condominiale.
Si è costituita la convenuta LI IN contestando quanto richiesto dai ricorrenti in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4 Al procedimento n. 2697/2018 è stato riunito il procedimento n.
2809/2018 introdotto con citazione da RA UL, anch'essa condomina del . Controparte_1
RA UL ha evocato in giudizio il
[...]
, per sentirli condannare al Controparte_7 risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento a seguito di numerose infiltrazioni di acqua, dovute sia alla rottura di un tubo nella proprietà LI, sia per infiltrazioni provenienti dalle fondamenta del . Controparte_8
In particolare, parte ricorrente, RA UL, ha concluso chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, dichiarare ex art.2051 c.c. i convenuti tenuti, in ragione delle quote di rispettiva responsabilità -come individuate nella perizia resa dal Geom. o come meglio potrebbe CP_3 risultare, ed anche in solido tra loro- a tenere indenne l'attrice dai danni da infiltrazione di acqua ed umidità verificatisi nel proprio appartamento della Spezia Salita Ruffino n.11 p.t., e conseguentemente condannare i medesimi –pro quota e/o in solido tra loro- al pagamento della somma di € 18.215,00 per intervento di ripristino, oltre IVA (in oggi al 22%), di € 1.200,00 per mancato utilizzo dell'immobile, delle spese tecniche per pratiche edilizie e direzione lavori (come da preventivo del Geom. di € 2.580,00 oltre IVA 22% e Cassa Prev. o come CP_9 meglio determinate), oltre alla refusione della somma di € 3.044,26 versta al C.T.U. Geom. per quota del CP_10 compenso liquidatogli in sede di a.t.p., oppure di quelle che somme, maggiori o minori, che meglio potrebbero risultare a tali titoli dovute in sede istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, ma previa deduzione dell'importo di € 5.000,00 corrispondente alla quota di risarcimento erogato dalla Compagnia assicuratrice condominiale e già ricevuto dall'attrice. Con vittoria di spese e competenze.”
Costituendosi in questo procedimento il Controparte_7
hanno dedotto, tra l'altro, una corresponsabilità di
[...]
5 RA UL deducendo che la dedotta responsabilità del per mancanza di vespaio areato (o di secondo solaio CP_1 distaccato dalla fondazione) è, in realtà, un vizio costruttivo e che
RA UL è sempre stata rappresentante legale della
(indicata come ancora esistente Controparte_11 in limine litis) e, pertanto, legittimamente a conoscenza di tutto quanto avvenuto in fase di costruzione del fabbricato.
La domanda risarcitoria proposta da e da Parte_4
RA UL, ciascuno per i danni alle rispettivi unità immobiliari nonché la domanda di risarcimento proposta dal in CP_1 relazione al danno agli enti comuni, sono domande che attengono ad un preciso evento dannoso e, cioè, l'evento che si colloca negli anni successivi al 2012 in quanto è pacifico che in tali anni si è palesato un diffuso ed imponente fenomeno di infiltrazione di acqua per risalita (dalle fondamenta) che ha interessato per un apprezzabile lasso temporale il piano terra del
[...]
e, quindi, le unità abitative ivi collocate Controparte_1
e le parti condominiali.
Le predette domande risarcitorie sono inquadrabili (e così sono state inquadrate) nella fattispecie di cui all'art 2051 cc, responsabilità da cose in custodia;
tali domande sono fondate per quanto di ragione, per i seguenti motivi:
• nel procedimento di ATP introdotto nel 2016 il CTU - dopo accurata descrizione (anche fotografica) dell'imponente fenomeno di infiltrazioni per risalita che affliggeva il piano terra ove sono ubicate aree condominiali e gli appartamenti
RA, LI, attraverso lo studio Parte_4 delle evidenze ricavabili da due spacchi a pavimento nel corridoio cantine, di profondità tale da consentire di rilevare la stratigrafia dell'opera compresa tra le piastrelle del pavimento e la soletta di fondazione in cemento armato - andando in parziale difformità dalle allegazioni del ricorso ex art 696 cpc (introdotto dal e dai condomini CP_1
e RA nei confronti del condomino Parte_4
6 LI, ricorso che indicava come causa del fenomeni una prolungata perdita dall'impianto idrico dell'appartamento LI) ha motivatamente accertato e statuito che la allegata perdita della tubazione del bagno della LI
(databile nell'anno 2012) è stata solo una marginale concausa del fenomeno descritto.
• in particolare il CTU attraverso gli indicati spacchi a pavimento ha verificato che non esiste (nel senso che non è stato mai costruito) un secondo solaio di ventilazione della fondazione o un idoneo vespaio.
• Che sulla soletta di fondazione in cemento armato è stato (invece) inserito materiale proveniente da demolizione e quindi pregno anche di frazioni fini, materiale che determina la condizione affinché il fenomeno di capillarità possa manifestarsi in modo esteso e piuttosto massiccio;
• Il CTU ha precisato che la presenza di uno strato di materiali inerti di pezzatura anche fine, posizionato tra l'estradosso della fondazione e il pavimento, ha amplificato gli effetti della perdita della tubatura del locale bagno della proprietà
LI.
• La relazione di ATP evidenzia che se vi fosse stato un vespaio areato o meglio ancora un secondo solaio distaccato dalla fondazione, l'acqua dispersa dalla perdita avrebbe interessato il massetto localmente per poi allontanarsi per gravità verso la fondazione senza permettere una massiva diffusione alle altre proprietà confinanti;
• Per quanto concerne i danni riferibili all'imponente infiltrazione di risalita successiva alla perdita della tubazione del bagno dell'immobile di LI IN (del 2012) il CTU dell'ATP ha quantificato un concorso causale nella misura del 20% a carico di LI IN e nella misura dell'80% riconducibile alle fondamenta di proprietà , del CP_12 tutto sprovviste di idonea intercapedine tra estradosso di fondazione e pavimento.
7 • La consulenza svolta in sede di merito (nel 2023) ha confermato le valutazioni del CTU dell'ATP in punto di causalità del fenomeno di risalita capillarmente diffuso al piano terra e parimenti le conclusioni in punto determinazione delle percentuali di apporto causale;
non vi sono validi motivi per discostarsi da tali valutazioni.
• La seconda consulenza (del 2023) ha anche definitivamente sganciato l'attuale presenza di acqua nei descritti pozzetti di ispezione dall'episodio della rottura della tubazione del bagno della proprietà LI avvenuta nel 2012 evidenziando di non avere reperito alcuna perdita di acqua dagli impianti (né della LI né di altri condomini) ed escludendo categoricamente, con motivazione logica ed immune da dubbi o censure, che l'acqua in oggi presente nel sottopavimento (ed anzi evidenziando un aggravamento “dal 2016 ad oggi”) possa essere quella della perdita dalla tubazione dell'immobile LI, acqua necessariamente sparita per “lenta” evaporazione.
• Come chiaramente indicato nella seconda CTU l'acqua oggi presente nel sottopavimento (nelle fondazioni), attesa la pacifica assenza di fenomeni di infiltrazione dall'interno, deriva da una “continua alimentazione dall'esterno”; in effetti il secondo CTU ha ben stigmatizzato tutti i fattori che in oggi concorrono ad alimentare la problematica di risalita;
essi sono:
1. presenza di acqua nel terreno come risulta dalla visione dell'areale di monte;
2. assenza di idonea intercapedine tra estradosso di fondazione e pavimento, come doveva esserci secondo i progetti depositati assenza che sicuramente determina le condizioni affinché il fenomeno di capillarità non solo sia presente, ma possa anche svilupparsi con effetti impressionanti su tutto il piano oggetto di contenzioso;
3. Posa delle tramezze direttamente sull'estradosso delle fondazioni. Trattasi di un errore costruttivo che rende il problema non eliminabile in toto in quanto, anche
8 dopo aver rimosso i pavimenti e creato una intercapedine, l'appoggio diretto della tramezza sulla fondazione senza che sia separata dalla stessa determinerà, entro certi limiti, la prosecuzione del fenomeno di capillarità.
• Oggetto della domanda risarcitoria sono (solo) i danni manifestatisi dal 2012 a seguito della perdita di acqua nella proprietà LI ma in principalità ascrivibili a difetto costruttivo delle fondamenta e, quindi, dovuti alla condizione delle fondamenta (bene comune);
• Con riferimento ai predetti danni sussiste la delineata concorrente responsabilità del e di LI CP_1
IN, ai sensi della fattispecie di cui all'art 2051 cc;
quanto al Condominio si evidenzia che nessun dubbio può sussistere, alla stregua del disposto dell'art 1117 cc, sul fatto che le fondamenta dell'edificio essendo parti necessarie alla esistenza dell'edificio stesso e permanentemente destinate all'uso o al godimento comune, sono ente comune e così pure il vespaio compreso tra la fondamenta ed il pavimento, anch'esso necessario al fine di garantire la salubrità dell'edificio e, comunque parte del basamento dell'edificio (tra altre Cass. 18216/2017 secondo cui “il vespaio esistente tra suolo e pavimento, appartiene a tutti i condomini, assolvendo la funzione di aerazione e coibentazione del fabbricato”); l'art. 1117 c.c. citato si fonda su una presunzione di comproprietà in generale, superabile solo da diversa disposizione negoziale, disposizione che, nel caso di specie, né è stata allegata e ancor meno provata.
• Parimenti, è innegabile che il tubo del bagno della LI, oggetto di rottura (che ha causato prolungata e copiosa fuoriuscita di acqua nell'intercapedine sotto il pavimento) sia ente privato della cui custodia risponde la LI, sempre ex art 2051 cc. Sul punto appaiono infondate le allegazioni della difesa della LI secondo cui non vi è certezza che il tubo rotto sia riferibile all'impianto privato della LI;
in realtà il primo CTU ha fugato ogni dubbio in proposito in quanto il predetto ha indicato e richiamato la documentazione
9 esaminata da cui si evince che la tubazione è stata riparata all'interno del locale bagno della LI e che nella relazione della ditta termoidraulica è specificato che la riparazione ha interessato la tubazione di acqua calda al di sotto delle valvole del solo locale igienico quindi certamente in proprietà privata;
di tale intervento esiste ed è in atti documentazione fotografica.
• Nessuna corresponsabilità per il danno di cui alla domanda di risarcimento è, invece, ascrivibile a RA UL;
invero, sono del tutto infondate le allegazioni difensive del CP_1
e della LI su tale asserito concorso di responsabilità di RA UL quale ex Presidente della Controparte_11
; come correttamente evidenziato dalla difesa di
[...]
RA UL, da un lato, il ruolo di Presidente di una cooperativa edilizia è assai diverso dalla funzione del Presidente delle società aventi finalità speculative e di lucro;
il Presidente-socio della cooperativa edilizia è esattamente nella stessa condizione degli altri soci ovvero nella condizione di che è in attesa di vedersi attribuita una unità immobiliare;
peraltro, basti rilevare che RA UL è risultata assegnataria proprio di una unità a piano terra, una di quelle danneggiate dal fenomeno dell'umidità di risalita;
da altro lato, è noto che in materia di appalto non è configurabile alcuna responsabilità del committente per omessa vigilanza dei lavori (ben potendo egli essere sprovvisto di cognizioni di carattere tecnico), ma al più sarebbe ipotizzabile unicamente una culpa in eligendo qualora non si fosse avvalso di professionisti o ditte in grado di eseguire convenientemente l'opera (circostanza peraltro smentita dalla narrazione stessa effettuata in atti dal Condominio, ove si indicano gli ingegneri ed architetti che hanno seguito i lavori e la pratica edilizia).
• Il danno risarcibile in accoglimento della domanda ex art 2051 cc spiegata da RA UL e Parte_4
è quello individuato e quantificato Controparte_1 nella prima relazione di ATP, potendosi ipotizzare che esso si sia manifestato non immediatamente e che si sia protratto fino alla data dei sopralluoghi del primo CTU.
10 • E' certo, invece, che danni successivi (anche in termini di aggravamento) – non oggetto di questo giudizio – sono ascrivibili unicamente alla causa condominiale (inadeguatezza della fondazione), danni che già sussistono atteso che il secondo CTU ha evidenziato l'aggravamento della situazione rispetto al 2016.
• Quindi, avuto riguardo al computo metrico effettuato dalla CTU dell'AT il danno oggetto di causa è così liquidabile:
1. Euro 21.483,00 + iva per i ripristini all'interno dell'appartamento oltre euro Parte_4
1.600,00 per mancato utilizzo dell'immobile durante i ripristini.
2. Euro 18.215,00 + iva per i ripristini all'interno dell'appartamento RA UL (oggi
[...]
), oltre euro 1.200,00 per mancato utilizzo T_ dell'immobile durante i ripristini.
3. Euro 13.826,50 + iva sono i danni stimati dal CTU per i ripristini all'interno delle parti condominiali;
tenuto conto della prevalente corresponsabilità del danneggiato (per l'80%), al fine di CP_1 quantificare la quota parte di danno esigibile dal nei confronti di LI IN CP_1
(ragguagliabile al 20%) occorre prima sottrarre dal danno totale la somma di euro 8.500,00 incamerata dal a titolo di indennizzo assicurativo;
il CP_1
20% si calcola su tale differenza (che è il danno residuo) ed è pari ad euro 1.065,3 oltre iva.
4. Trattandosi di credito di valore, i predetti importi devono essere maggiorati di rivalutazione ed interessi legali secondo il criterio di cui alla sent Cass. S.U. n. 1712/1995; ciò a decorrere dal ricorso per AT (potendosi ricavare dagli atti che il danno si sia manifestato poco prima di tale ricorso e, quindi, nella prima parte del 2016).
5. Dagli importi sopra liquidati ciascuna parte privata dovrà detrarre quanto ricevuto dall'Assicurazione condominiale previa rivalutazione ad oggi del
11 predetto indennizzo;
per le parti condominiali è già stata operata la sottrazione dell'indennizzo assicurativo.
6. Nei confronti di e Parte_4 [...]
, i corresponsabili LI IN e T_
, rispondono in solido ex art Controparte_1
2055 cc in quanto il danno risarcibile è unitario e deriva da distinte ma concorrenti violazioni ex art 2051 cc imputabili a distinti soggetti. Non costituisce, invece, una voce di danno attuale quella indicata nella seconda CTU e concernente la demolizione dei pavimenti, delle tramezze (sia negli immobili che di Parte_4 [...]
che nella parti comuni) ed ovviamente la loro ricostruzione T_
a regola d'arte; invero, si tratta di opere molto invasive previste come passaggio necessario per potere eseguire le opere di competenza condominiale indicate specificamente e dettagliatamente nella seconda CTU;
infatti per porre un significativo argine al vizio costruttivo delle fondamenta ed alla conseguente umidità di risalita, entrambe le CTU (ma in forma più completa ed aggiornata la seconda CTU) hanno spiegato che è necessario eseguire i previsti interventi sopra l'estradosso delle fondamenta;
a tal fine è necessario togliere il pavimento per portare a vista l'estradosso ed effettuare, sopra l'estradosso, l'idonea intercapedine areata anche con la correzione della pendenza dell'estradosso della fondazione onde favorire l'allontanamento dell'acqua (che si forma nel sottosuolo) verso la cunetta esterna di areazione (anch'essa da predisporsi); solo dopo potrà essere ricostruito il massetto sottopavimento ed il pavimento. La predetta voce di danno non è, in oggi, attuale in quanto la domanda proposta da diretta ad ottenere la Parte_4 condanna del alla esecuzione delle opere Controparte_1 necessarie alla eliminazione degli inconvenienti, deve essere dichiarata inammissibile per come qui proposta in sede contenziosa.
Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 4213/1982; Cass. n. 7613/1997; Cass. n. 11802/2020), la lettura ed interpretazione delle norme in materia di comunione, richiamate
12 dalla disciplina del Condominio, per quanto qui interessa, consentono di evidenziare quanto segue:
• L'art 1105 comma 1 cc attribuisce ad ogni partecipante la comunione il potere-dovere di concorrere all'amministrazione della cosa comune;
• L'art 1104 cc impone a ciascun partecipante alla comunione l'obbligo di contribuire alle spese, sia nel caso in cui siano necessarie per la conservazione o il godimento della cosa comune sia che siano deliberate dalla maggioranze indicate;
tale norma non consente alcun distinguo tra le varie spese (conservazione e amministrazione/gestione) in quanto tutte, comunque, rientrano nell'ambito dell'amministrazione della cosa comune;
• Pertanto, perché sorga l'obbligo di contribuzione dei partecipanti, la spesa deve essere, necessariamente, prima deliberata dall'assemblea dei comunisti.
• Ne consegue la regola generale secondo cui il giudice non può sostituirsi all'assemblea condominiale e pronunciare se e come debba procedersi per riparare o innovare o, comunque, gestire la cosa comune;
• Tuttavia, ex art 1105, ult. c. cc se a causa dell'inerzia dell'amministratore non è mai stata convocata l'assemblea per discutere su interventi necessari alla cosa comune oppure l'assemblea, pur convocata, non ha raggiunto i quorum per assumere valide deliberazioni, ciascun partecipante alla comunione può rivolgersi al giudice in sede di volontaria giurisdizione;
il giudice provvede in camera di consiglio e può anche disporre la nomina di c.d. amministratore ad acta.
• Ancora, è possibile fare ricorso al giudice in via contenziosa quanto una delibera di maggioranza dovesse ledere i diritti individuali di un partecipante alla comunione;
infatti, le delibere di maggioranza sono sempre impugnabili davanti al Giudice in via contenziosa, quando ledano diritti individuali dei partecipanti alla comunione;
• Nel caso di specie, non consta che la problematica del vizio delle fondamenta dell'edificio e della connessa problematica
13 dell'umidità di risalita, problematica in oggi ascrivibile in via esclusiva ad un ente comune (essendo cessata la concausa della rottura del tubo in proprietà LI) sia stata messa espressamente all'ordine del giorno di una qualche assemblea con volontà e proposta di assumere deliberazioni in merito;
se, invece, vi fosse stata una assemblea con quell'oggetto, le strade percorribili dai condomini odierni ricorrenti/attori erano quelle sopra indicate: ricorso ex art 1105, ult. c. cc (in caso di mancanza di maggioranze o di delibera rimasta non eseguita)
o impugnazione della delibera lesiva dei loro diritti individuali. Quanto sopra ritenuto in ordine alla domanda di condanna del ad un facere in relazione ad amministrazione della cosa CP_1 comune (domanda qui inammissibile) non immuta la correttezza delle domande di risarcimento del danno proposte nei giudizi riuniti, ex art 2051 cc, ed accolte come sopra indicato;
infatti, come chiarito da Cass. sent. n. 11802/2020, in tema di comunione, l'art 1105, comma 4 cc, prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune riferita ai rapporti interni tra comunisti e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione che abbiano subito pregiudizio a causa della condizione della cosa di cui è comproprietario.
Sulla regolazione delle spese di lite: con riferimento alla posizione dei ricorrenti deve rilevarsi che tale parte Parte_4 ricorrente è soccombente nei confronti del in relazione CP_1 alla domanda di condanna al facere ma vittoriosa in relazione alla domanda risarcitoria;
nei confronti della resistente LI i ricorrenti sono vittoriosi sull'unica domanda Parte_4 proposta nei suoi confronti che è la stessa domanda risarcitoria
14 proposta anche nei confronti del Condominio. Come i due resistenti sono accomunati verso i ricorrenti in ragione del vincolo di solidarietà in relazione all'obbligo risarcitorio, parimenti tali resistenti sono tenuti a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese di lite che saranno liquidate con riferimento al quantum liquidato in solido a titolo risarcitorio ed applicando il valore massimo dello scaglione così individuato tenuto conto dell'attività profusa nel lungo procedimento. Nel rapporto processuale tra e Parte_3 [...]
: le spese sono a carico dei convenuti Controparte_13
e LI IN, integralmente soccombenti;
si CP_1 liquidano con riferimento al quantum riconosciuto a titolo risarcitorio tenuto conto dell'attività profusa nel lungo procedimento. Nel rapporto processuale originato dalla domanda riconvenzionale del verso LI IN, le spese seguono la CP_1 soccombenza e sono a carico di LI IN;
si liquidano con riferimento al quantum riconosciuto a titolo risarcitorio e si ha riguardo valore compreso tra i minimi ed i medi tenuto conto del fatto che l'importo liquidato si colloca al grado minimo della forbice dello scaglione di riferimento. Le spese delle CTU: sono poste a carico del CP_1
e LI IN in ragione delle rispettive responsabilità.
[...]
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nelle cause riunite di cui in epigrafe, così decide:
• in accoglimento della domanda di risarcimento proposta, ex art 2051 cc, dai ricorrenti nei confronti di Parte_4
e LI IN, accertata la Controparte_1 corresponsabilità dei predetti convenuti come da parte motiva, li condanna, in solido ex art 2055 cc, a corrispondere ai ricorrenti l'importo di euro 21.483,00 + iva Parte_4 per i ripristini all'interno dell'appartamento, oltre euro 1.600,00 per mancato utilizzo dell'immobile durante i ripristini, oltre rivalutazione e interessi legali secondo il criterio di cui alla sent Cass. S.U. n. 1712/1995, a decorrere dal ricorso per AT e con
15 detrazione da tale importo di quanto ricevuto dall'Assicurazione condominiale previa rivalutazione ad oggi del predetto indennizzo.
• Dichiara inammissibile la domanda dei predetti ricorrenti diretta ad ottenere la condanna del “alla Controparte_1 esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti”.
• in accoglimento della domanda di risarcimento proposta, ex art 2051 cc, da quale erede di RA UL nei Parte_3 confronti di Controparte_7 accertata la corresponsabilità dei predetti convenuti come da parte motiva, li condanna, in solido ex art 2055 cc, a corrispondere a l'importo di euro 18.215,00 + Parte_3 iva per i ripristini all'interno dell'appartamento RA UL (oggi ), oltre euro 1.200,00 per mancato utilizzo Parte_3 dell'immobile durante i ripristini, oltre rivalutazione e interessi legali secondo il criterio di cui alla sent Cass. S.U. n. 1712/1995, a decorrere dal ricorso per AT e con detrazione da tale importo di quanto ricevuto dall'Assicurazione condominiale previa rivalutazione ad oggi del predetto indennizzo.
• in accoglimento della domanda di risarcimento proposta, ex art 2051 cc, dal nei Controparte_6 confronti di LI IN, accertata la corresponsabilità di LI IN nei limiti di cui in parte motiva, la condanna a corrispondere al l'importo di euro Controparte_1
1.065,3 oltre iva pari al 20% dei danni stimati dal CTU per i ripristini all'interno delle parti condominiali, già al netto dell'indennizzo assicurazione percepito;
tale importo deve essere maggiorato per rivalutazione e interessi legali secondo il criterio di cui alla sent Cass. S.U. n. 1712/1995, a decorrere dal ricorso per AT.
• Condanna il in Controparte_7 solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti e Parte_2
le spese di lite che liquida in euro 7.600,00 Parte_1 per compenso;
euro 283,17 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
16 • Condanna il in Controparte_7 solido tra loro, a rifondere a le spese di lite che Parte_3 liquida in euro 7.600,00 per compenso;
euro 283,17 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
• Condanna LI IN a rifondere le spese di lite al che liquida in euro 1.400,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
• Pone la spesa delle CTU a carico del Controparte_7
in ragione delle rispettive responsabilità.
[...]
La Spezia, 9/4/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
17