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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/07/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22/03/2024, vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. AUSILIO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Per la ricorrente:
“Confermare la statuizione di cui alla sentenza non definitiva n. 2035/2024 pubblicata in data 19.07.2024 e per l'effetto, pronunciare o confermare lo scioglimento del matrimonio marocchino atto n. 1466/1605/2016 del 31/08/2016 pratica atti di matrimonio n. 1466/1605/2016 depositata alla sezione famiglia del tribunale di prima istanza di – registrato col n. 302 foglio n. Controparte_2
393 registro n. 162 in data 06/09/2016 intervenuto tra e;
Parte_1 CP_1
Affidare la FI minore in via super esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vedere la Per_1 FI previo accordi assunti direttamente con la madre ed in presenza di persona di fiducia della stessa o, in subordine, confermare le statuizioni sul punto di cui alla sentenza non definitiva n. 2035/2024 pubblicata in data 19.07.2024;
Porre a carico del Sig. l'assegno mensile di giustizia a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della FI , da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% e/o alla Per_1 diversa misura delle spese straordinari come previste e disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 22 marzo 2024, agiva nei confronti di per Parte_1 CP_1 ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio e definire le condizioni relative alla gestione della FI minorenne , nata a [...] il [...]. Per_1
Il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso alle udienze calendarizzate.
Con Sentenza del Tribunale di Monza n. 460/2023 del 27 febbraio 2023 è stata pronunciata separazione con addebito al resistente per le condotte maltrattanti di quest'ultimo ai danni della Per_ moglie. Con la predetta Sentenza, il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di incontrare la FI previo accordo con la madre e in presenza di persona da lei designata quale figura di fiducia. Contestualmente, veniva posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Durante il periodo di separazione, i rapporti padre-FI si concretizzavano in incontri domenicali settimanali, della durata variabile tra un'ora e due, presso un esercizio commerciale.
Successivamente, la madre apprendeva che il padre era stato condotto presso la casa circondariale di Verona per l'espiazione di una pena detentiva conseguente a condanna per maltrattamenti nei suoi confronti, reato già menzionato nella pronuncia di separazione. Da tale momento, ogni rapporto tra il padre e la minore si interrompeva.
Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali competenti nel Comune di Cinisello Balsamo, infatti, è stato segnalato che “dal momento dell'uscita dall'abitazione familiare, il sig. e la sig.ra si CP_1 Pt_1 sono accordati in autonomia rispetto alle visite. Fino al mese di novembre u.s. il padre vedeva con regolarità la bambina, la domenica pomeriggio nel centro commerciale di Viale Sarca a Milano: mentre la sig.ra rimaneva all'interno del centro commerciale bevendosi un caffè o Pt_1 Per_ guardando le vetrine, il sig. con la FI sostavano nell'area giochi.” CP_1
I Servizi hanno altresì segnalato che gli incontri, senza apparente motivo, si sono interrotti per volontà paterna e da quel momento padre e FI hanno avuto solo relazioni telefoniche.
All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione e il giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Nessun provvedimento deve essere assunto in punto status essendo già stata emessa Sentenza di scioglimento del matrimonio in data 27 giugno 2024.
AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, appare come l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore Parte_1 Per_
Gli stessi Servizi Sociali hanno segnalato che “la sig.ra rappresenta l'unico punto di Pt_1 Per_ riferimento affettivo e concreto nella vita della piccola e per quanto emerso pare che la sig.ra Per_ si stia occupando in modo adeguato di . Pt_1 Nonostante i diverbi passati con il padre della minore, la sig.ra sta rivestendo in maniera Pt_1 positiva e proattiva il ruolo di facilitatore negli incontri tra la FI ed il padre.” Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dell'intermittenza della presenza paterna, risulta certamente conforme all'interesse della minore l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale sarà autorizzata ad assumere in via autonoma le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la FI (quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza). La minore resterà collocata presso l'abitazione materna, anche a fini anagrafici. In merito ai rapporti di frequentazione tra padre e FI, gli stessi dovranno essere concordati tra le parti e svolti, almeno in una fase iniziale, con l'assenso della madre e alla presenza di quest'ultima o di altra figura da lei indicata come persona di fiducia.
IN PUNTO ECONOMICO Prima della carcerazione, il resistente risiedeva a Verona presso il nonno paterno e prestava attività lavorativa presso una cooperativa operante nello smaltimento di prodotti ortofrutticoli, percependo un reddito mensile variabile tra € 900,00 e € 1.200,00. Non essendosi costituito in giudizio, allo stato attuale non sono disponibili informazioni aggiornate sulla sua situazione. Tuttavia, il resistente si trova in un'età favorevole sotto il profilo occupazionale e possiede competenze ed esperienze tali da poterne ragionevolmente presumere la ricollocazione lavorativa. Tenuto conto di quanto sopra, nonché dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., il Tribunale ritiene congruo porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della FI pari ad € 250,00 CP_1 mensili. Le spese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento super esclusivo della minore.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 Per_ I. Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con collocamento materno;
II. Dispone che il genitore non collocatario possa incontrare la minore previo accordo con la madre, definendo con quest'ultima tempistiche e modalità; III. Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 250 da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. IV. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
V. Dispone che l'assegno unico venga erogato interamente in favore di;
Parte_1
VI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 10 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 22/03/2024, vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. AUSILIO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Per la ricorrente:
“Confermare la statuizione di cui alla sentenza non definitiva n. 2035/2024 pubblicata in data 19.07.2024 e per l'effetto, pronunciare o confermare lo scioglimento del matrimonio marocchino atto n. 1466/1605/2016 del 31/08/2016 pratica atti di matrimonio n. 1466/1605/2016 depositata alla sezione famiglia del tribunale di prima istanza di – registrato col n. 302 foglio n. Controparte_2
393 registro n. 162 in data 06/09/2016 intervenuto tra e;
Parte_1 CP_1
Affidare la FI minore in via super esclusiva alla madre con facoltà per il padre di vedere la Per_1 FI previo accordi assunti direttamente con la madre ed in presenza di persona di fiducia della stessa o, in subordine, confermare le statuizioni sul punto di cui alla sentenza non definitiva n. 2035/2024 pubblicata in data 19.07.2024;
Porre a carico del Sig. l'assegno mensile di giustizia a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della FI , da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% e/o alla Per_1 diversa misura delle spese straordinari come previste e disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 22 marzo 2024, agiva nei confronti di per Parte_1 CP_1 ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio e definire le condizioni relative alla gestione della FI minorenne , nata a [...] il [...]. Per_1
Il resistente non si è costituito in giudizio né è comparso alle udienze calendarizzate.
Con Sentenza del Tribunale di Monza n. 460/2023 del 27 febbraio 2023 è stata pronunciata separazione con addebito al resistente per le condotte maltrattanti di quest'ultimo ai danni della Per_ moglie. Con la predetta Sentenza, il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di incontrare la FI previo accordo con la madre e in presenza di persona da lei designata quale figura di fiducia. Contestualmente, veniva posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Durante il periodo di separazione, i rapporti padre-FI si concretizzavano in incontri domenicali settimanali, della durata variabile tra un'ora e due, presso un esercizio commerciale.
Successivamente, la madre apprendeva che il padre era stato condotto presso la casa circondariale di Verona per l'espiazione di una pena detentiva conseguente a condanna per maltrattamenti nei suoi confronti, reato già menzionato nella pronuncia di separazione. Da tale momento, ogni rapporto tra il padre e la minore si interrompeva.
Nell'ultima relazione dei Servizi Sociali competenti nel Comune di Cinisello Balsamo, infatti, è stato segnalato che “dal momento dell'uscita dall'abitazione familiare, il sig. e la sig.ra si CP_1 Pt_1 sono accordati in autonomia rispetto alle visite. Fino al mese di novembre u.s. il padre vedeva con regolarità la bambina, la domenica pomeriggio nel centro commerciale di Viale Sarca a Milano: mentre la sig.ra rimaneva all'interno del centro commerciale bevendosi un caffè o Pt_1 Per_ guardando le vetrine, il sig. con la FI sostavano nell'area giochi.” CP_1
I Servizi hanno altresì segnalato che gli incontri, senza apparente motivo, si sono interrotti per volontà paterna e da quel momento padre e FI hanno avuto solo relazioni telefoniche.
All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente chiedeva di trattenere la causa in decisione e il giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Nessun provvedimento deve essere assunto in punto status essendo già stata emessa Sentenza di scioglimento del matrimonio in data 27 giugno 2024.
AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, appare come l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore Parte_1 Per_
Gli stessi Servizi Sociali hanno segnalato che “la sig.ra rappresenta l'unico punto di Pt_1 Per_ riferimento affettivo e concreto nella vita della piccola e per quanto emerso pare che la sig.ra Per_ si stia occupando in modo adeguato di . Pt_1 Nonostante i diverbi passati con il padre della minore, la sig.ra sta rivestendo in maniera Pt_1 positiva e proattiva il ruolo di facilitatore negli incontri tra la FI ed il padre.” Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dell'intermittenza della presenza paterna, risulta certamente conforme all'interesse della minore l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale sarà autorizzata ad assumere in via autonoma le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la FI (quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza). La minore resterà collocata presso l'abitazione materna, anche a fini anagrafici. In merito ai rapporti di frequentazione tra padre e FI, gli stessi dovranno essere concordati tra le parti e svolti, almeno in una fase iniziale, con l'assenso della madre e alla presenza di quest'ultima o di altra figura da lei indicata come persona di fiducia.
IN PUNTO ECONOMICO Prima della carcerazione, il resistente risiedeva a Verona presso il nonno paterno e prestava attività lavorativa presso una cooperativa operante nello smaltimento di prodotti ortofrutticoli, percependo un reddito mensile variabile tra € 900,00 e € 1.200,00. Non essendosi costituito in giudizio, allo stato attuale non sono disponibili informazioni aggiornate sulla sua situazione. Tuttavia, il resistente si trova in un'età favorevole sotto il profilo occupazionale e possiede competenze ed esperienze tali da poterne ragionevolmente presumere la ricollocazione lavorativa. Tenuto conto di quanto sopra, nonché dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c., il Tribunale ritiene congruo porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della FI pari ad € 250,00 CP_1 mensili. Le spese straordinarie relative alla minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza.
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento super esclusivo della minore.
SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1 Per_ I. Dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con collocamento materno;
II. Dispone che il genitore non collocatario possa incontrare la minore previo accordo con la madre, definendo con quest'ultima tempistiche e modalità; III. Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 250 da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. IV. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
V. Dispone che l'assegno unico venga erogato interamente in favore di;
Parte_1
VI. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 10 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti