Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg19278 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19278 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, in Piazza Carlo III n. 42,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, in Piazza Carlo III n. 42,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 e CP_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Afragola il 06/05/2011 e che dalla loro unione nasceva
1
di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio (14/01/2017) sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore. Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con il minore, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono del figlio, al fine di consentire al genitore che non si trovi con lui di potersi mettere in contatto con il figlio ed avere informazioni ad esso inerenti;
3) il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo CP_1
accordo con la sig.ra in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, CP_2
tenendo conto delle primarie esigenze del minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici
2 e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il Sig. CP_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità del seguente calendario:
4.a) durante la settimana: il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio i giorni di CP_1
martedì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
4.b) durante il week end: il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio il week- CP_1
end, a settimane alternate, dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento presso di lui;
4.c) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé il CP_1
figlio per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno alla Sig.ra Inoltre, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal CP_2
24 al 26 dicembre con il padre ed i giorni dal il 30 dicembre ed il 01 gennaio con la madre, compreso di pernottamento.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del lunedì in Albis, che il minore trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento.
Idem per i giorni del compleanno ed onomastico del minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio.
Per il giorno della Festa della Mamma e della Festa del Papà, il figlio sarà in compagnia del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
4.d) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé il figlio, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con il minore.
3 Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti della prole con l'altro genitore;
4) il Sig. verserà, quale contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
l'importo mensile di € 250,00, importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante versamento da effettuarsi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente postale intestato alla Sig.ra mediante CP_2
versamento all'Iban: [...] (o ricarica Poste Pay evolution), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore, preventivamente concordate con la Sig.ra e dietro esibizione di valido CP_2
documento che ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316
c.c.
L'importo mensile per l'Assegno Unico Figli sarà percepito al 100% dalla Sig.ra in quanto il Sig. fa espressa rinuncia a percepire il 50% a lui CP_2 CP_1
spettante per legge;
5) i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.24, Parte_1
parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2011);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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