Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1299/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 20.06.2019 al n. 1299 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 94/2019 del 18.1.2019
promossa da elettivamente domiciliato in Viareggio, via S. Francesco n. 2, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Massari che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante - contro nato a [...] il [...] C.F. in CP_1 C.F._1 proprio e in qualità di ex socio accomandatario di Controparte_2
originariamente domiciliato elettivamente in Forte dei Marmi (LU), via
[...]
Montauti n. 6, presso e nello studio degli Avv.ti Barbara Calabrese e Alessandra
Calabrese, che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato
- appellato, contumace in riassunzione -
e nata a [...] il [...] C.F. , in CP_3 C.F._2 qualità di ex socia accomandante di Controparte_2 cancellata;
- appellata in riassunzione, contumace -
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
“…darsi atto che con sentenza inter partes n. 1814/2019 del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, è stato accertato ch ha rimborsato il prezzo di Parte_1
acquisto delle cucine corrispondendo a tale titolo l'importo di € 15.000,00 in data
20.1.2014 cioè prima della litispendenza del presente giudizio istaurata con atto di citazione 15.5.2015 notificato il 18.5.2015, e quindi in riforma della sentenza del
Tribunale di Lucca n. 94/2019, che ha condannato l'appellante al pagamento della medesima somma per il medesimo titolo, dichiararsi ch nulla deve a Parte_1
tale titolo. Per ogni altra valutazione si confermano le conclusioni formulate con l'atto di appello e quindi previa ove occorra rimessione in termini dell'appellante per la produzione dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle cucine, sentire in tesi respingere ogni domanda di rimborso proposta dagli appellati con condanna dei medesimi alle spese del giudizio di primo grado quali maggiori soccombenti e per aver proposto la domanda di rimborso del prezzo delle cucine in mala fede e aver negato in corso di causa di aver percepito il rimborso di € 15.000,00, in ipotesi compensare le spese di primo grado stante la soccombenza reciproca. Con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge del presente grado di giudizio…” per E. anteriormente all'interruzione: “…Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di CP_2
Firenze rigettare l'appello proposto perché inammissibile e/o infondato in fatto e/o in diritto, con vittoria di spese, compensi, spese generali 15% oltre accessori come per legge con distrazione in favore delle sottoscritte procuratrici che si dichiarano antistatarie…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. In qualità di sub-affittante d'azienda,
notificava alla sub-affittuaria Parte_1 Controparte_2
(d'ora in poi solo ) e al socio accomandatario il CP_2 CP_2
contratto di sub-affitto dell'azienda “Residence Caravel” – relativa a un complesso immobiliare di appartamenti per vacanze in Lido di Camaiore – stipulato in data
05.04.2012, munito di formula esecutiva assieme ad atto di precetto per il pagamento
2 della somma di € 30.000,00= quale corrispettivo del canone relativo al primo semestre del 2015. Con atto di citazione, in proprio e in qualità di legale CP_2
rappresentante di proponeva opposizione al precetto dinanzi al Tribunale CP_2
di Lucca in ragione della mancanza di idoneo titolo esecutivo, chiedendo altresì in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 41.071,63= a titolo di rimborso delle spese sostenute per arredare gli appartamenti dell'azienda turistica come da fatture allegate, nonché il pagamento di € 20.000,00= quale deposito cauzionale. Si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Pt_1
chiedendo il rigetto di tutto quanto dedotto da controparte. Disposta dal Giudice di prime cure la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, la causa era istruita documentalmente e mediante libero interrogatorio delle Parti;
quindi,
era trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusive.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Lucca così concludeva: “…dichiara che non sussiste il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 15.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in euro 4500,00 oltre iva e cap e spese generali come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari…”. Il Giudice di prime cure, in primo luogo, rilevava che nelle more del giudizio era intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 1758/2016 del Tribunale di Lucca tra le medesime Parti in cui era stata accertata l'insussistenza del diritto di a Pt_1
percepire i canoni del sub-affitto d'azienda. Quanto alla domanda riconvenzionale,
ridotta in corso di causa da parte opponente a soli € 15.000,00= relativi alle spese sostenute per le cucine, secondo il Giudice di prime cure anch'essa era fondata,
considerato che lo stesso in sede di interrogatorio aveva dichiarato che al Pt_1
momento della stipula del contratto di sub-affitto dovevano sostituirsi le cucine
(elettrodomestici e utensili) di circa 10 appartamenti, spese che, secondo il contratto,
3 erano le uniche poste a suo carico. Parte opponente aveva provato gli esborsi relativi agli acquisti sostenuti per le cucine, al contrario non aveva dimostrato di aver Pt_1
già rimborsato alla società le suddette spese.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la sentenza di cui in epigrafe, Pt_1
ovviamente limitatamente all'accoglimento della riconvenzionale di nei suoi confronti. CP_4
III.
1. In particolare, lamentava i seguenti specifici motivi: 1) nullità della sentenza per aver accolto una domanda nuova irritualmente proposta: controparte in primo grado non aveva ridotto il quantum della somma richiesta, bensì aveva proposto domanda nuova dopo i termini di decadenza, considerato che nella somma inizialmente richiesta tramite le fatture allegate non erano ricomprese le spese sostenute per le cucine, pertanto, la domanda in via riconvenzionale doveva dichiararsi inammissibile;
2) in ipotesi nullità della sentenza per nullità della editio actionis: in atto di citazione in primo grado non era stato specificato nulla del mobilio acquistato di cui si chiedeva il rimborso in via riconvenzionale, limitandosi controparte a richiamare le fatture allegate in cui tra le varie diciture non era specificato in alcun modo che i beni fossero destinati alle cucine, pertanto, l'odierno appellante non aveva potuto adeguatamente difendersi. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità della citazione per indeterminatezza delle ragioni della domanda;
3) nel merito e in subordine istanza di rimessione in termini: qualora la domanda di rimborso relativa alle cucine non fosse considerata domanda nuova, parte appellante chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito delle due ricevute aventi data
20.1.2014 relative al pagamento del rimborso delle spese per le cucine di €
15.000,00= firmate da il quale in mala fede aveva dichiarato in sede di CP_2
interrogatorio di non aver ricevuto tale rimborso;
4) produzione di documento nuovo: parte appellante sottolineava che controparte aveva chiesto il rimborso delle stesse spese sostenute per le cucine anche in altro procedimento dinanzi al Tribunale di Lucca (R.G. n. 2046/2015) ancora pendente, in cui era stata disposta CTU
grafologica sulle ricevute del rimborso sopra indicate a seguito del disconoscimento
4 delle sottoscrizioni da parte di La perizia grafologica era allegata da parte CP_2
appellante in questa fase di gravame in quanto documento di formazione successiva alla sentenza impugnata – depositata nel differente giudizio in data 15.2.2019 – e nella medesima il CTU aveva accertato l'autenticità delle sottoscrizioni del legale rappresentante di 5) ingiusta condanna alle spese di lite: in ogni caso, il CP_2
Giudice di prime cure errava nel condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite, considerato che da un lato l'opposto era soccombente rispetto alla somma richiesta di € 30.000,00=, tuttavia, dall'altro lato, gli opponenti erano soccombenti rispetto al quantum inizialmente richiesto di € 41.071,63=, a titolo di rimborso dei beni immessi nell'azienda, e di € 20.000,00= per il deposito cauzionale.
III.
2. Si costituiva solo in proprio, il quale preliminarmente CP_2
sottolineava che l'oggetto del gravame era limitato alla sola domanda riconvenzionale e non anche all'accoglimento dell'opposizione al precetto, circostanza ormai passata in giudicato con ogni conseguenza in punto di soccombenza e condanna alle spese. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità
delle ricevute e della perizia grafologica, nonché della domanda di 'rimessione in termini' in quanto in violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345
c.p.c.- Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello precisando di aver specificato, fra gli altri, quale titolo anche il rimborso delle spese sostenute per le cucine sia in sede di prima udienza con produzione fotografica sia nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c.; pertanto, né la domanda poteva considerarsi nuova né l'oggetto della domanda formulata in via riconvenzionale poteva ritenersi indeterminato.
III.
3. In sede di prima udienza, Parte appellante eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lucca n. 1814 del 20.12.2019 relativa alla causa n. R.G. 2046/2015 sopra citata, nella cui motivazione si leggeva: “…da detrarre il costo delle cucine, che è stato accertato essere stato rimborsato, a seguito dell'esito della ctu grafica (che ha verificato positivamente la firma d sulla quietanza CP_2
20.1.2014 e sul bollettario …”; Parte appellata, invece, eccepiva CP_2
l'intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della non CP_2
5 costituita, quindi, questa Corte con ordinanza del 6-9.12.2022 dichiarava l'interruzione del processo per sopravvenuto difetto della capacità di stare in giudizio della Parte contumace. In data 15.12.2022, Parte appellante depositava ricorso in riassunzione, e notificava ricorso e decreto di fissazione udienza ad e a CP_2
rispettivamente ex socio accomandatario ed ex socia accomandante di CP_3
– come da visura della società – i quali tuttavia non si costituivano in CP_2
riassunzione, né comparivano all'udienza fissata.
III.
4. Nella contumacia degli appellati in riassunzione ai sensi dell'art. 303/4
c.p.c. e senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. L'appello è fondato. In ordine all'esistenza della pretesa creditoria di Parte appellata deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di giudicato esterno della sentenza n. 1814/2019 del Tribunale di Lucca sollevata da in sede di Pt_1
prima udienza in appello. Questa Corte aderisce al più recente orientamento di legittimità in punto di ammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno secondo cui:
“…Ancorchè le decisioni allegate non rechino l'attestazione del passaggio in giudicato, deve condividersi il principio affermato da questa Corte secondo il quale il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;
l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem
(Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021). Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla
6 sentenza impugnata. In tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 1534/2018) …” (Cass. civ. sez.
V, ord. n. 16695/2022, 24/05/2022). L'eccezione è fondata, atteso il noto principio secondo cui qualora due giudizi tra le medesime Parti si riferiscano allo stesso rapporto giuridico e uno dei due giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto rispetto alla situazione giuridica comune ad entrambe le cause, premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già
accertato e risolto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. L., ord. n. 41895/2021, 29/12/2021;
Cass. civ., sez. L., ord. n. 16847/2018, 26/06/2018). Orbene, la causa relativa al rilascio dell'azienda oggetto del contratto di sub-affitto e al pagamento dei canoni scaduti, definita con la sopradetta sentenza passata in giudicato, e l'odierna causa di opposizione a precetto hanno entrambe ad oggetto la domanda formulata in via riconvenzionale da e di rimborso delle spese per gli acquisti CP_2 CP_2
sostenuti per gli alloggi turistici, in particolare per le cucine, e il pagamento del deposito cauzionale. Ciò detto, deve rimarcarsi che dall'esame della sopra richiamata sentenza, risulta che sia “…da detrarre il costo delle cucine, che è stato accertato essere stato rimborsato, a seguito dell'esito della ctu grafica (che ha verificato positivamente la firma di sulla quietanza 20.1.2014 e sul bollettario CP_2
…”. Si è, quindi, formato giudicato sull'accertata estinzione del credito di CP_2
nei confronti di pertanto, in accoglimento del presente gravame e CP_2 Pt_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza deve respingersi la domanda riconvenzionale formulata in primo grado da e ogni altra CP_2 CP_2
questione di rito e di merito assorbita.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle
7 spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite (cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n.
11491). Pertanto, atteso il concreto esito complessivo, nei suoi due gradi, della lite con sostanziale piena reciproca soccombenza delle Parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado, con riforma pertanto anche in parte qua della prima sentenza.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello originariamente proposta da
[...]
nei confronti di e Pt_1 CP_1 Controparte_2
in riassunzione nei confronti di e quale ex
[...] CP_1 CP_3
socia accomandante di avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. CP_2
94/2019 del 18.1.2019, in parziale riforma della stessa così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge la domanda riconvenzionale di parte opponente in primo grado;
CP_5
2) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite del doppio grado, come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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