CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1698 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avv. Daša Kopernická Parte_1 appellante nei confronti di
AVV. MICHELA INCALZA, con l'Avv. Pietro Ferrari
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2248/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 13 settembre
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.mo Corte di Parte_1
Appello di Firenze adita, in accoglimento del dispiegato appello, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n. 2248/2021 e in accoglimento dell'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che l'Avv. Incalza ha chiesto all'udienza del 05/12/2017 la vendita dell'immobile di proprietà dell'esecutata in assenza di presupposti di legge e/o in assenza di un titolo esecutivo valido, efficace ed esigibile dalla
[...]
[...
[...]
[...]
[...] avendo la predetta già chiesto e percepito dalla CP_1 alla suddetta data il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 13.250,00 di cui € 1.750,00 in data
21/05/2015; € 1.500,00 in data 06/08/2015; € 7.500,00 in data 05/05/2016; € 1.250,00 in data 10/06/2016 ed €
1.250,00 in data 10/08/2016, accertare e dichiarare che la procedura di esecuzione immobiliare RGE 69/2011 riunita con la procedura RGE 257/2013 alla data del
05/12/2017 non era più sorretta da alcun titolo esecutivo valido ed efficace contro conseguentemente Parte_1 dichiarare la nullità della disposta ordinanza di vendita
e di tutti i successivi atti di esecuzione, (comprese le condanne alle spese di lite erogate all'esecutata e/o revocarle e riformarle) e per l'effetto, anche per la violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. ai sensi dell'art. 92 c.p.c., porre le spese e onorari di esecuzione immobiliare successive al 05/12/2017 a carico dell'Avv. Incalza e per l'effetto condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61, rimborsate a tale titolo agli aventi diritto con le modalità indicate nella parte espositiva;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare che l'importo di € 1.500,00 corrisposto all'Avv. Incalza a mezzo del bonifico bancario del
04/01/2018 era allo stato degli atti sufficiente per estinguere tutto quanto dovuto dall'opponente compresi gli onorari dell'esecuzione, dichiarare che la restituzione della predetta somma era ingiustificata e che l'Avv. Incalza ha proseguito nell'esecuzione illegittimamente e in mala fede, e, conseguentemente, anche per la violazione dei doveri di cui all'art. 88
c.p.c. ai sensi dell'art. 92 c.p.c., porre le spese e onorari di esecuzione immobiliare successive al
05/12/2017 a carico dell'Avv. Incalza e per l'effetto
2 condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61, pagate a tale titolo agli aventi diritto con le modalità indicate nella parte espositiva;
IN OGNI CASO 3) accertare
e dichiarare che la condanna alle spese di lite di cui all'ordinanza del GE 18/12/2014 è stata disposta illegittimamente e conseguentemente revocare la condanna alle spese di lite disposta e riformare la statuizione in punto delle spese di lite, condannando l'Avv. Incalza alla restituzione dell'importo di € 1.459,12 percepito a tale titolo;
4) accertare e dichiarare l'ammontare complessivo per cui l'Avv. Incalza ha proceduto esecutivamente in danni alla in data Parte_1
05/12/2017 senza averne diritto e in assenza dei presupposti di legge;
quindi, accertare e dichiarare
l'ammontare dovuto dalla all'Avv. Incalza Parte_1 alla suddetta data;
accertare e dichiarare che la
[...] ha corrisposto all'Avv. Incalza complessivamente Pt_1
€ 32.090,00 e, conseguentemente, condannare la predetta alla restituzione di tutti gli importi non dovuti, chiesti
e ottenuti senza titolo con gli interessi dal giorno di ricevimento del non dovuto;
5) rideterminare le spese e onorari di esecuzione (ove dovute) dell'Avv. Incalza in conformità con il DM 55/2014; 6) IN OGNI CASO - condannare
l'Avv. Incalza al risarcimento danni di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex art. 96 c.p.c.
I, II, e III comma ed ex art. 2043 c.c. per aver condotto
l'azione esecutiva in mala fede e/o senza normale prudenza
e per violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. anche in proporzione alla somma per cui l'Avv. Incalza ha proceduto senza averne titolo nella misura non inferiore ad € 20.000,00. riformare la sentenza in punto della condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Incalza, accertare che la ha pagato Parte_1
3 a titolo della suddetta rifusione, su richiesta della predetta la somma di € 8.074,76 e conseguentemente condannare l'Avv. Incalza alla restituzione del predetto importo con gli interessi dal giorno di ricevimento della somma (All. 6,7). Con vittoria di spese e di competenze del giudizio della fase cautelare, del giudizio di primo grado e di quello di appello”; per l'appellata LA Incalza: “Piaccia alla Corte di
Appello Ill.ma respingere l'appello proposto perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese diritti
e onorari e condanna, ex art. 89 c.p.c. al risarcimento per le espressioni sconvenienti ed offensive e cancellazione delle medesime contenute in atto di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., si è opposta alla richiesta di Parte_1 pagamento, da parte dell'avvocato LA Incalza, di somme a titolo di spese legali liquidate per alcune procedure esecutive e per una revocatoria ordinaria.
Essendo il precetto rimasto senza esito, parte opposta promuoveva pignoramento immobiliare sull'unità immobiliare posta in Firenze, via Landino 2 – Foglio 76, particella 135, sub 506 di proprietà della Parte_1 dando origine al procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 257/2013, incardinato dinanzi al Tribunale di
Firenze. dichiarava in atti di non essere Parte_1 stata a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. 69/2011 R.G.E., che era stata promossa nei confronti del suo dante causa, I due Per_1 procedimenti di esecuzione immobiliare venivano riuniti e il giudice dell'esecuzione statuiva che l'avvocato
LA Incalza poteva procedere in forza del titolo
4 ottenuto tramite la causa di revocatoria ordinaria e che comunque precedentemente, l'esecuzione era sostenuta dai titoli ottenuti dalla parte e Agenzia della CP_2
Entrate, nel frattempo intervenuta. ha Parte_1 effettuato pagamenti parziali in corso di causa e chiesto il controllo del conteggio delle spese legali dell'Avv.
Incalza. Infine, le parti si sono accordate in udienza su tali conti, detratte alcune voci di spese contenute nel precetto che risultavano duplicate, mentre mancavano ancora i pagamenti di alcuni professionisti che avevano lavorato alla definizione della procedura, cioè l' Pt_2
e il delegato alla vendita. Il GE, con l'ordinanza del
16/11/2018, ha preso atto della rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c. di e di e ha dato atto CP_2 CP_3 della improseguibilità dell'esecuzione da parte di
. Non essendo intervenuta la rinuncia da parte CP_4 dell'Avv. Incalza, appunto perché non erano ancora stati pagati i professionisti addetti alla vendita, il GE ha sospeso l'esecuzione, compensato le spese della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione e ha assegnato alla parte interessata termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito oppositivo. Dopo il pagamento di questi ultimi creditori, l'Avv. Incalza ha rinunciato all'esecuzione e il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento. La fase di merito dell'opposizione è stata istruita documentalmente e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
trattenuta la causa in decisione, il
Tribunale concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il
Tribunale ha quindi deciso la causa respingendo l'opposizione e condannando parte opponente alle spese di lite a favore di LA Incalza.
5 LA SENTENZA IMPUGNATA
Preliminarmente, il Tribunale ha dato atto di essersi attenuto al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve essere altresì succinta e che può fondarsi su precedenti conformi. Il giudice di prime cure si è dunque limitato a valutare le richieste delle parti e la fondatezza della domanda proposta nel merito dalla parte opponente.
Innanzitutto, il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte opponente di accertare e dichiarare la Parte_1 nullità dell'ordinanza di vendita e di tutti i successivi atti di esecuzione, nonché di porre le spese e gli onorari relativi alla esecuzione immobiliare, successive al 05/12/2017, a carico dell'Avv. Incalza, e per l'effetto, di condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61. Tale richiesta è stata giudicata inammissibile, trattandosi di richiesta di declaratoria della nullità dell'ordinanza di vendita e degli atti conseguenti, costituenti atti esecutivi da contestare ed opporre attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta norma;
nel caso di specie, risultava inutilmente decorso il termine di legge di 20 giorni, previsto in via perentoria. Ha giudicato altresì inammissibile e infondata la richiesta di dichiarare che
”l'importo di € 1.500,00 corrisposto all'Avv. Incalza a mezzo del bonifico bancario del 04/01/2018 era allo stato degli atti sufficiente per estinguere tutto quanto dovuto dall'opponente compresi gli onorari dell'esecuzione, dichiarare che la restituzione della
6 predetta somma era ingiustificata e che l'Avv. Incalza ha proseguito nell'esecuzione illegittimamente e in mala fede”. Tale decisione è derivata dall'esame dei documenti, dai quali risulta che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.11.18, ha sospeso l'esecuzione (a seguito di pagamento da parte del debitore, in udienza, delle competenze dovute all'Avv.
Incalza, ma in assenza del pagamento dei compensi previsti per il Professionista Delegato alla Vendita e dell'IVG), con termine per l'inizio della causa di merito fino al 16.1.19. Valutava quindi che “ In data 14.1.19 la , avviava la causa di merito, senza averne Parte_1 apparentemente interesse, visto che dopo la sospensione dell'esecuzione (all, 9) e dopo il successivo pagamento da parte della del delegato e dell'Ivg, Pt_1 CP_5
(allegato 6) il Tribunale di Firenze estingueva la procedura esecutiva con provvedimento (allegato 18) emesso a seguito di rinunzia all'esecuzione da parte dell'Avv. Incalza (allegato 14)”(cfr. pag.3). Il
Tribunale evidenzia poi che in data 29 novembre 2018
l'Avv. Incalza, dopo essere stata notiziata dai professionisti dell'avvenuto pagamento, rinunciava formalmente all'esecuzione. Approfondisce poi il ragionamento operato spiegando che la sospensione era stata disposta dal Giudice dell'Esecuzione in ragione dei pagamenti effettuati da , non in forza Pt_1 dell'istanza che questa società aveva precedentemente depositato. Quindi, solo in seguito al pagamento totale e satisfattivo dei debiti emergenti dalla procedura esecutiva e dopo che l'ultimo creditore aveva acconsentito all'estinzione rinunciando agli atti della procedura, il Tribunale aveva pronunciato il provvedimento di estinzione. Il Tribunale ha infine
7 giudicato inammissibile la richiesta di parte opponente di “accertare e dichiarare che la condanna alle spese di lite di cui all'ordinanza del GE 18/12/2014 è stata disposta illegittimamente e conseguentemente revocare la condanna alle spese di lite disposta e riformare la statuizione in punto delle spese di lite, condannando
l'Avv. Incalza alla restituzione dell'importo di €
1.459,12 percepito a tale titolo” perché si trattava di contestazione inerente il provvedimento di liquidazione delle spese legali emesso dal GE in data 18.12.2014, atto esecutivo che andava impugnato nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., “essendo preclusa ogni valutazione in questa sede”. Vista quindi l'infondatezza di tutte le domande dell'opponente, il
Tribunale l'ha condannata alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'ERRORE
DI FATTO CIRCA L'ESISTENZA DI UN “ACCORDO A SALDO” INTER
PARTES E CIRCA LA CORRETTEZZA DELL'OPERATO DELL'AVV.
INCALZA - MANCATA O ERRATA LETTURA DEL VERBALE
DELL'UDIENZA DEL 15/11/2018 (discussione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in seguito all'opposizione ex art. 615 c.p.c.) E DELL'ORDINANZA DEL GE DEL
16/11/2018 DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE. Il
Tribunale ha violato gli articoli 112 c.p.c. e 183 c.p.c. per non aver letto con la dovuta attenzione gli atti di parte perché non era intervenuto alcun accordo, Pt_1 pronunciando quindi sulla base di un presupposto
8 fattuale erroneo e sconfinando nella decisione ultra petitum.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4 e 116 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Cedu, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 2907 c.c. e degli art. 112, 113, 115,116 c.p.c. per aver mancato di esaminare i presupposti dell'azione esecutiva in capo all'Avv. Incalza dal 05/12/2017 in poi, ovvero per omesso esame dei titoli esecutivi per cui l'Avv. Incalza dichiarava di procedere all'udienza del 05/12/2017 e/o per omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'ordinanza di vendita del 28/12/2017 e per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della somma per cui l'Avv. Incalza procedeva senza il titolo e, quindi sulla domanda di determinazione della somma complessiva dovuta all'Avv. Incalza all'udienza del
05/12/2017; ciò anche con riferimento all'intervenuta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.-
Error in procedendo - nullità della sentenza ex artt.
132 co. 2 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l'assenza di un'idonea motivazione e quindi per motivazione meramente apparente circa i punti decisivi della controversia anche con riferimento all'intervenuta violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 della
Costituzione, degli artt. 99, 101, 112, 113, 115, 116,
189, 474, 480, 495, 615, 617, 618 e 602, 603 c.p.c. – violazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. In sintesi, parte appellante ritiene che non avendo il Tribunale dato conto degli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la controversia, la sentenza che ne è derivata
è inintelligibile e viziata di nullità.
9 Rubricandolo come terzo paragrafo, parte ha Parte_1 poi riproposto le doglianze che a suo avviso il Tribunale ha omesso di valutare.
Si costituiva in giudizio l'appellata Avv. LA
Incalza, contestando analiticamente i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Ha chiarito che, quando ella è intervenuta nella esecuzione promossa da , era già munita di un titolo nei CP_2 confronti della costituito dalla condanna Parte_1 alle spese legali ottenuta in sede di revocatoria ordinaria. Tale titolo, quindi, era già consolidato al momento del suo intervento. Successivamente, sino al dicembre 2017 l'esecuzione immobiliare è stata sostenuta dai titoli esecutivi della di (nel CP_2 CP_4 frattempo intervenuta) e da quelli dell'Incalza, titoli che si venivano via via formando anche nei confronti della Negava quindi di essere stata Parte_1 sprovvista di titoli contro la al momento Parte_1 della rinunzia all'esecuzione da parte di . CP_2
All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali ex art. 190
c.p.c..
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Come illustrato dal Tribunale a pagina tre e
10 a pagina quattro della sentenza impugnata, dalla documentazione offerta in comunicazione risulta anzitutto come il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 16.11.18 emessa a scioglimento di riserva, abbia sospeso l'esecuzione R.G.E. n. 69/2011, cui era stata riunita la procedura R.G.E. n. 257/2013, a seguito di pagamento, da parte del debitore, all'udienza del
15.11.2018, delle competenze dovute all'Avv. Incalza, ma in assenza del pagamento dei compensi dovuti al
Professionista Delegato alla Vendita e all'IVG/ISVEG, concedendo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito fino al 16.1.19.
Dopodiché la Feji S.r.l. provvide al pagamento delle spettanze dell' e del Dott. Pt_2 Persona_2 professionista delegato alla vendita, il quale, con messaggio di posta elettronica certificata del
26.11.2018, confermò all'Avv. Pietro Ferrari, difensore di LA Incalza, l'avvenuto saldo.
Il 29.11.18 l'Avv. Incalza, atteso il pagamento dei professionisti da parte della debitrice, rinunziava all'esecuzione, con atto poi rinnovato, per contestazione formale della debitrice, in data 30.11.18.
Con provvedimento del 03.12.2018 il Giudice dell'Esecuzione, vista la rituale rinuncia agli atti da parte dell'unico creditore che poteva proseguire nella esecuzione (essendo il credito azionato ai sensi dell'art. 499 c.p.c. da Controparte_6 ammontante ad € 23.661,88 e, dunque, inferiore ad €
120.000,00, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 602/1973 quest'ultima non poteva dare impulso alla procedura), ai sensi dell'art. 629 c.p.c. dichiarava l'estinzione delle procedure riunite.
Il giudice di prime cure osserva dunque come in data
11 14.1.19 la abbia instaurato la causa di Parte_1 merito senza averne apparentemente interesse, alla luce degli anzidetti eventi, così come riepilogati.
La sentenza di primo grado, quindi, ripercorre ogni passaggio e descrive pedissequamente lo svolgimento della fase processuale celebrata avanti al Giudice dell'Esecuzione proprio al fine di fare compiutamente chiarezza sull'infondatezza delle doglianze di parte
Nella sentenza oggetto di gravame si Parte_1 sottolinea altresì come il Giudice non abbia sospeso l'esecuzione in virtù della istanza presentata dalla in data 27.8.18, bensì in conseguenza del Parte_1 successivo pagamento di € 10.000,00 eseguito dal debitore nel novembre del 2018, e del pagamento del residuo importo di € 8.840,00 eseguito nell'udienza del
15.11.18, quindi, in definitiva, per intervenuta estinzione del debito, con riserva di liquidazione delle spese esecutive relativa ai delegati alla vendita. Dalla lettura del provvedimento e degli allegati agli atti di primo grado emerge in maniera palese la forzatura operata dall'appellante laddove sostiene che l'esecuzione era stata sospesa per presunti errori di calcolo commessi dall'Avv. Incalza. I suddetti errori, e cioè la duplicazione di alcune spese indicate nel precetto, erano già stati corretti alla presenza del Giudice dell'esecuzione, proprio alla udienza nel corso della quale il difensore di corrispondeva le ultime Parte_1 competenze dovute alla controparte senza fare riserva di ripetizione e dunque dando atto di avere raggiunto l'accordo, con la decurtazione di solo alcune competenze di parte appellata (cfr. verbale dell'udienza del
15.11.2018, allegato n. 2 alla prima memoria ex art. 183
c.p.c. della difesa di parte opposta: “le parti nel
12 contraddittorio hanno concordato di definire a saldo degli acconti ricevuti l'importo complessivo di €
8.840,00”; si legge a pag. 4 della sentenza: “Quindi nel pieno contraddittorio delle parti, veniva definito
l'importo del debito dovuto senza che l'Avv. CP_7 facesse riserva alcuna di ripetizione delle somme pagate, ma anzi dava atto che “con il pagamento ora ricevuto da Incalza LA i crediti azionati, ivi compresi, i compensi della procedura esecutiva, sono stati corrisposti”). La sospensione dell'esecuzione è quindi stata disposta dal giudice a seguito dei pagamenti effettuati in udienza a favore dell'Avv. Incalza, che tuttavia non poteva rinunciare tout court all'esecuzione, non risultando ancora il pagamento in favore dei professionisti delegati alla vendita.
Infatti, appena tale pagamento è avvenuto, l'appellata ha rinunciato all'esecuzione e il giudice ne ha deliberato l'estinzione. Ne deriva che il giudice di prime cure ha letto con la dovuta attenzione gli scritti difensivi i documenti prodotti e ha correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria. L'iter logico giuridico che ha condotto il Tribunale a rigettare l'opposizione, in quanto totalmente infondata, è dunque pienamente intelligibile.
Il secondo motivo d'appello è infondato e anche parzialmente inammissibile. Nella disamina del motivo precedente la Corte ha già dato conto del fatto che il ragionamento sotteso alla sentenza di primo grado è sorretto documentalmente e segue un iter logico giuridico ineccepibile, a tacere del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nella sentenza è perfettamente presente l'esposizione dei fatti di causa ed essa è perfettamente intelligibile
13 e logicamente motivata. Tuttavia, il risultato portato dalla sentenza non era in linea con le aspettative di parte appellante e dunque le doglianze vengono di fatto riproposte.
Il Tribunale ha espressamente statuito l'inaccoglibilità delle doglianze relative a presunti vizi di atti esecutivi (come, ad esempio, l'ordinanza di vendita) in quanto i suddetti atti/provvedimenti avrebbero dovuto essere singolarmente impugnati esperendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c. nel rispetto del termine contemplato dalla disposizione codicistica. Riproporre tale doglianza in appello, dopo che il primo giudice ha comunque qualificato in maniera esplicita l'azione proposta, non
è possibile stante la previsione di cui all'art. 618, ultimo comma, c.p.c. Infatti, le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; il mezzo di impugnazione deve essere individuato sempre in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso (non rileva che la qualificazione dell'azione sia stata effettuata dal giudice sulla base degli atti così come formulati o della loro operata sussunzione all'interno degli istituti processuali, essendo comunque la qualificazione cui il giudice perviene l'opzione interpretativa che ne consegue, cfr. Cass. civ., Sez.
Lav., ord. 19 giugno 2019, n. 16424), indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2021,
14 n. 36500, Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 giugno 2022, n.
20886, Cass. civ., Sez. III, ord. 26 giugno 2023, n.
18214, App. Palermo, sent. 15 gennaio 2024, n. 62).
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza n. 2248/2021 del
Tribunale di Firenze.
Le spese di lite relative al presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 come da dichiarazione contenute in atto di citazione in appello;
adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza numero 2248/2021 del Pt_1
Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma integralmente;
- CONDANNA la parte appellante a rimborsare Parte_1 alla controparte Avv. LA Incalza le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese
15 generali nella misura del 15% del compenso, Iva e c.p.a. come per legge;
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il versamento di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,17 aprile 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'Avv. Daša Kopernická Parte_1 appellante nei confronti di
AVV. MICHELA INCALZA, con l'Avv. Pietro Ferrari
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2248/2021 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 13 settembre
2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.mo Corte di Parte_1
Appello di Firenze adita, in accoglimento del dispiegato appello, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n. 2248/2021 e in accoglimento dell'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che l'Avv. Incalza ha chiesto all'udienza del 05/12/2017 la vendita dell'immobile di proprietà dell'esecutata in assenza di presupposti di legge e/o in assenza di un titolo esecutivo valido, efficace ed esigibile dalla
[...]
[...
[...]
[...]
[...] avendo la predetta già chiesto e percepito dalla CP_1 alla suddetta data il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 13.250,00 di cui € 1.750,00 in data
21/05/2015; € 1.500,00 in data 06/08/2015; € 7.500,00 in data 05/05/2016; € 1.250,00 in data 10/06/2016 ed €
1.250,00 in data 10/08/2016, accertare e dichiarare che la procedura di esecuzione immobiliare RGE 69/2011 riunita con la procedura RGE 257/2013 alla data del
05/12/2017 non era più sorretta da alcun titolo esecutivo valido ed efficace contro conseguentemente Parte_1 dichiarare la nullità della disposta ordinanza di vendita
e di tutti i successivi atti di esecuzione, (comprese le condanne alle spese di lite erogate all'esecutata e/o revocarle e riformarle) e per l'effetto, anche per la violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. ai sensi dell'art. 92 c.p.c., porre le spese e onorari di esecuzione immobiliare successive al 05/12/2017 a carico dell'Avv. Incalza e per l'effetto condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61, rimborsate a tale titolo agli aventi diritto con le modalità indicate nella parte espositiva;
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare che l'importo di € 1.500,00 corrisposto all'Avv. Incalza a mezzo del bonifico bancario del
04/01/2018 era allo stato degli atti sufficiente per estinguere tutto quanto dovuto dall'opponente compresi gli onorari dell'esecuzione, dichiarare che la restituzione della predetta somma era ingiustificata e che l'Avv. Incalza ha proseguito nell'esecuzione illegittimamente e in mala fede, e, conseguentemente, anche per la violazione dei doveri di cui all'art. 88
c.p.c. ai sensi dell'art. 92 c.p.c., porre le spese e onorari di esecuzione immobiliare successive al
05/12/2017 a carico dell'Avv. Incalza e per l'effetto
2 condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61, pagate a tale titolo agli aventi diritto con le modalità indicate nella parte espositiva;
IN OGNI CASO 3) accertare
e dichiarare che la condanna alle spese di lite di cui all'ordinanza del GE 18/12/2014 è stata disposta illegittimamente e conseguentemente revocare la condanna alle spese di lite disposta e riformare la statuizione in punto delle spese di lite, condannando l'Avv. Incalza alla restituzione dell'importo di € 1.459,12 percepito a tale titolo;
4) accertare e dichiarare l'ammontare complessivo per cui l'Avv. Incalza ha proceduto esecutivamente in danni alla in data Parte_1
05/12/2017 senza averne diritto e in assenza dei presupposti di legge;
quindi, accertare e dichiarare
l'ammontare dovuto dalla all'Avv. Incalza Parte_1 alla suddetta data;
accertare e dichiarare che la
[...] ha corrisposto all'Avv. Incalza complessivamente Pt_1
€ 32.090,00 e, conseguentemente, condannare la predetta alla restituzione di tutti gli importi non dovuti, chiesti
e ottenuti senza titolo con gli interessi dal giorno di ricevimento del non dovuto;
5) rideterminare le spese e onorari di esecuzione (ove dovute) dell'Avv. Incalza in conformità con il DM 55/2014; 6) IN OGNI CASO - condannare
l'Avv. Incalza al risarcimento danni di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex art. 96 c.p.c.
I, II, e III comma ed ex art. 2043 c.c. per aver condotto
l'azione esecutiva in mala fede e/o senza normale prudenza
e per violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. anche in proporzione alla somma per cui l'Avv. Incalza ha proceduto senza averne titolo nella misura non inferiore ad € 20.000,00. riformare la sentenza in punto della condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Incalza, accertare che la ha pagato Parte_1
3 a titolo della suddetta rifusione, su richiesta della predetta la somma di € 8.074,76 e conseguentemente condannare l'Avv. Incalza alla restituzione del predetto importo con gli interessi dal giorno di ricevimento della somma (All. 6,7). Con vittoria di spese e di competenze del giudizio della fase cautelare, del giudizio di primo grado e di quello di appello”; per l'appellata LA Incalza: “Piaccia alla Corte di
Appello Ill.ma respingere l'appello proposto perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese diritti
e onorari e condanna, ex art. 89 c.p.c. al risarcimento per le espressioni sconvenienti ed offensive e cancellazione delle medesime contenute in atto di appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., si è opposta alla richiesta di Parte_1 pagamento, da parte dell'avvocato LA Incalza, di somme a titolo di spese legali liquidate per alcune procedure esecutive e per una revocatoria ordinaria.
Essendo il precetto rimasto senza esito, parte opposta promuoveva pignoramento immobiliare sull'unità immobiliare posta in Firenze, via Landino 2 – Foglio 76, particella 135, sub 506 di proprietà della Parte_1 dando origine al procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 257/2013, incardinato dinanzi al Tribunale di
Firenze. dichiarava in atti di non essere Parte_1 stata a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. 69/2011 R.G.E., che era stata promossa nei confronti del suo dante causa, I due Per_1 procedimenti di esecuzione immobiliare venivano riuniti e il giudice dell'esecuzione statuiva che l'avvocato
LA Incalza poteva procedere in forza del titolo
4 ottenuto tramite la causa di revocatoria ordinaria e che comunque precedentemente, l'esecuzione era sostenuta dai titoli ottenuti dalla parte e Agenzia della CP_2
Entrate, nel frattempo intervenuta. ha Parte_1 effettuato pagamenti parziali in corso di causa e chiesto il controllo del conteggio delle spese legali dell'Avv.
Incalza. Infine, le parti si sono accordate in udienza su tali conti, detratte alcune voci di spese contenute nel precetto che risultavano duplicate, mentre mancavano ancora i pagamenti di alcuni professionisti che avevano lavorato alla definizione della procedura, cioè l' Pt_2
e il delegato alla vendita. Il GE, con l'ordinanza del
16/11/2018, ha preso atto della rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c. di e di e ha dato atto CP_2 CP_3 della improseguibilità dell'esecuzione da parte di
. Non essendo intervenuta la rinuncia da parte CP_4 dell'Avv. Incalza, appunto perché non erano ancora stati pagati i professionisti addetti alla vendita, il GE ha sospeso l'esecuzione, compensato le spese della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione e ha assegnato alla parte interessata termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito oppositivo. Dopo il pagamento di questi ultimi creditori, l'Avv. Incalza ha rinunciato all'esecuzione e il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento. La fase di merito dell'opposizione è stata istruita documentalmente e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
trattenuta la causa in decisione, il
Tribunale concedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il
Tribunale ha quindi deciso la causa respingendo l'opposizione e condannando parte opponente alle spese di lite a favore di LA Incalza.
5 LA SENTENZA IMPUGNATA
Preliminarmente, il Tribunale ha dato atto di essersi attenuto al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve essere altresì succinta e che può fondarsi su precedenti conformi. Il giudice di prime cure si è dunque limitato a valutare le richieste delle parti e la fondatezza della domanda proposta nel merito dalla parte opponente.
Innanzitutto, il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte opponente di accertare e dichiarare la Parte_1 nullità dell'ordinanza di vendita e di tutti i successivi atti di esecuzione, nonché di porre le spese e gli onorari relativi alla esecuzione immobiliare, successive al 05/12/2017, a carico dell'Avv. Incalza, e per l'effetto, di condannarla alla restituzione di complessivi € 7.817,61. Tale richiesta è stata giudicata inammissibile, trattandosi di richiesta di declaratoria della nullità dell'ordinanza di vendita e degli atti conseguenti, costituenti atti esecutivi da contestare ed opporre attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta norma;
nel caso di specie, risultava inutilmente decorso il termine di legge di 20 giorni, previsto in via perentoria. Ha giudicato altresì inammissibile e infondata la richiesta di dichiarare che
”l'importo di € 1.500,00 corrisposto all'Avv. Incalza a mezzo del bonifico bancario del 04/01/2018 era allo stato degli atti sufficiente per estinguere tutto quanto dovuto dall'opponente compresi gli onorari dell'esecuzione, dichiarare che la restituzione della
6 predetta somma era ingiustificata e che l'Avv. Incalza ha proseguito nell'esecuzione illegittimamente e in mala fede”. Tale decisione è derivata dall'esame dei documenti, dai quali risulta che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.11.18, ha sospeso l'esecuzione (a seguito di pagamento da parte del debitore, in udienza, delle competenze dovute all'Avv.
Incalza, ma in assenza del pagamento dei compensi previsti per il Professionista Delegato alla Vendita e dell'IVG), con termine per l'inizio della causa di merito fino al 16.1.19. Valutava quindi che “ In data 14.1.19 la , avviava la causa di merito, senza averne Parte_1 apparentemente interesse, visto che dopo la sospensione dell'esecuzione (all, 9) e dopo il successivo pagamento da parte della del delegato e dell'Ivg, Pt_1 CP_5
(allegato 6) il Tribunale di Firenze estingueva la procedura esecutiva con provvedimento (allegato 18) emesso a seguito di rinunzia all'esecuzione da parte dell'Avv. Incalza (allegato 14)”(cfr. pag.3). Il
Tribunale evidenzia poi che in data 29 novembre 2018
l'Avv. Incalza, dopo essere stata notiziata dai professionisti dell'avvenuto pagamento, rinunciava formalmente all'esecuzione. Approfondisce poi il ragionamento operato spiegando che la sospensione era stata disposta dal Giudice dell'Esecuzione in ragione dei pagamenti effettuati da , non in forza Pt_1 dell'istanza che questa società aveva precedentemente depositato. Quindi, solo in seguito al pagamento totale e satisfattivo dei debiti emergenti dalla procedura esecutiva e dopo che l'ultimo creditore aveva acconsentito all'estinzione rinunciando agli atti della procedura, il Tribunale aveva pronunciato il provvedimento di estinzione. Il Tribunale ha infine
7 giudicato inammissibile la richiesta di parte opponente di “accertare e dichiarare che la condanna alle spese di lite di cui all'ordinanza del GE 18/12/2014 è stata disposta illegittimamente e conseguentemente revocare la condanna alle spese di lite disposta e riformare la statuizione in punto delle spese di lite, condannando
l'Avv. Incalza alla restituzione dell'importo di €
1.459,12 percepito a tale titolo” perché si trattava di contestazione inerente il provvedimento di liquidazione delle spese legali emesso dal GE in data 18.12.2014, atto esecutivo che andava impugnato nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., “essendo preclusa ogni valutazione in questa sede”. Vista quindi l'infondatezza di tutte le domande dell'opponente, il
Tribunale l'ha condannata alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'ERRORE
DI FATTO CIRCA L'ESISTENZA DI UN “ACCORDO A SALDO” INTER
PARTES E CIRCA LA CORRETTEZZA DELL'OPERATO DELL'AVV.
INCALZA - MANCATA O ERRATA LETTURA DEL VERBALE
DELL'UDIENZA DEL 15/11/2018 (discussione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in seguito all'opposizione ex art. 615 c.p.c.) E DELL'ORDINANZA DEL GE DEL
16/11/2018 DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE. Il
Tribunale ha violato gli articoli 112 c.p.c. e 183 c.p.c. per non aver letto con la dovuta attenzione gli atti di parte perché non era intervenuto alcun accordo, Pt_1 pronunciando quindi sulla base di un presupposto
8 fattuale erroneo e sconfinando nella decisione ultra petitum.
Col secondo motivo d'appello ha lamentato la nullità della sentenza ex artt. 132 co. 2 n. 4 e 116 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Cedu, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 2907 c.c. e degli art. 112, 113, 115,116 c.p.c. per aver mancato di esaminare i presupposti dell'azione esecutiva in capo all'Avv. Incalza dal 05/12/2017 in poi, ovvero per omesso esame dei titoli esecutivi per cui l'Avv. Incalza dichiarava di procedere all'udienza del 05/12/2017 e/o per omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'ordinanza di vendita del 28/12/2017 e per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della somma per cui l'Avv. Incalza procedeva senza il titolo e, quindi sulla domanda di determinazione della somma complessiva dovuta all'Avv. Incalza all'udienza del
05/12/2017; ciò anche con riferimento all'intervenuta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.-
Error in procedendo - nullità della sentenza ex artt.
132 co. 2 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per l'assenza di un'idonea motivazione e quindi per motivazione meramente apparente circa i punti decisivi della controversia anche con riferimento all'intervenuta violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 111 della
Costituzione, degli artt. 99, 101, 112, 113, 115, 116,
189, 474, 480, 495, 615, 617, 618 e 602, 603 c.p.c. – violazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. In sintesi, parte appellante ritiene che non avendo il Tribunale dato conto degli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la controversia, la sentenza che ne è derivata
è inintelligibile e viziata di nullità.
9 Rubricandolo come terzo paragrafo, parte ha Parte_1 poi riproposto le doglianze che a suo avviso il Tribunale ha omesso di valutare.
Si costituiva in giudizio l'appellata Avv. LA
Incalza, contestando analiticamente i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Ha chiarito che, quando ella è intervenuta nella esecuzione promossa da , era già munita di un titolo nei CP_2 confronti della costituito dalla condanna Parte_1 alle spese legali ottenuta in sede di revocatoria ordinaria. Tale titolo, quindi, era già consolidato al momento del suo intervento. Successivamente, sino al dicembre 2017 l'esecuzione immobiliare è stata sostenuta dai titoli esecutivi della di (nel CP_2 CP_4 frattempo intervenuta) e da quelli dell'Incalza, titoli che si venivano via via formando anche nei confronti della Negava quindi di essere stata Parte_1 sprovvista di titoli contro la al momento Parte_1 della rinunzia all'esecuzione da parte di . CP_2
All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21 maggio 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali ex art. 190
c.p.c..
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Come illustrato dal Tribunale a pagina tre e
10 a pagina quattro della sentenza impugnata, dalla documentazione offerta in comunicazione risulta anzitutto come il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 16.11.18 emessa a scioglimento di riserva, abbia sospeso l'esecuzione R.G.E. n. 69/2011, cui era stata riunita la procedura R.G.E. n. 257/2013, a seguito di pagamento, da parte del debitore, all'udienza del
15.11.2018, delle competenze dovute all'Avv. Incalza, ma in assenza del pagamento dei compensi dovuti al
Professionista Delegato alla Vendita e all'IVG/ISVEG, concedendo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito fino al 16.1.19.
Dopodiché la Feji S.r.l. provvide al pagamento delle spettanze dell' e del Dott. Pt_2 Persona_2 professionista delegato alla vendita, il quale, con messaggio di posta elettronica certificata del
26.11.2018, confermò all'Avv. Pietro Ferrari, difensore di LA Incalza, l'avvenuto saldo.
Il 29.11.18 l'Avv. Incalza, atteso il pagamento dei professionisti da parte della debitrice, rinunziava all'esecuzione, con atto poi rinnovato, per contestazione formale della debitrice, in data 30.11.18.
Con provvedimento del 03.12.2018 il Giudice dell'Esecuzione, vista la rituale rinuncia agli atti da parte dell'unico creditore che poteva proseguire nella esecuzione (essendo il credito azionato ai sensi dell'art. 499 c.p.c. da Controparte_6 ammontante ad € 23.661,88 e, dunque, inferiore ad €
120.000,00, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 602/1973 quest'ultima non poteva dare impulso alla procedura), ai sensi dell'art. 629 c.p.c. dichiarava l'estinzione delle procedure riunite.
Il giudice di prime cure osserva dunque come in data
11 14.1.19 la abbia instaurato la causa di Parte_1 merito senza averne apparentemente interesse, alla luce degli anzidetti eventi, così come riepilogati.
La sentenza di primo grado, quindi, ripercorre ogni passaggio e descrive pedissequamente lo svolgimento della fase processuale celebrata avanti al Giudice dell'Esecuzione proprio al fine di fare compiutamente chiarezza sull'infondatezza delle doglianze di parte
Nella sentenza oggetto di gravame si Parte_1 sottolinea altresì come il Giudice non abbia sospeso l'esecuzione in virtù della istanza presentata dalla in data 27.8.18, bensì in conseguenza del Parte_1 successivo pagamento di € 10.000,00 eseguito dal debitore nel novembre del 2018, e del pagamento del residuo importo di € 8.840,00 eseguito nell'udienza del
15.11.18, quindi, in definitiva, per intervenuta estinzione del debito, con riserva di liquidazione delle spese esecutive relativa ai delegati alla vendita. Dalla lettura del provvedimento e degli allegati agli atti di primo grado emerge in maniera palese la forzatura operata dall'appellante laddove sostiene che l'esecuzione era stata sospesa per presunti errori di calcolo commessi dall'Avv. Incalza. I suddetti errori, e cioè la duplicazione di alcune spese indicate nel precetto, erano già stati corretti alla presenza del Giudice dell'esecuzione, proprio alla udienza nel corso della quale il difensore di corrispondeva le ultime Parte_1 competenze dovute alla controparte senza fare riserva di ripetizione e dunque dando atto di avere raggiunto l'accordo, con la decurtazione di solo alcune competenze di parte appellata (cfr. verbale dell'udienza del
15.11.2018, allegato n. 2 alla prima memoria ex art. 183
c.p.c. della difesa di parte opposta: “le parti nel
12 contraddittorio hanno concordato di definire a saldo degli acconti ricevuti l'importo complessivo di €
8.840,00”; si legge a pag. 4 della sentenza: “Quindi nel pieno contraddittorio delle parti, veniva definito
l'importo del debito dovuto senza che l'Avv. CP_7 facesse riserva alcuna di ripetizione delle somme pagate, ma anzi dava atto che “con il pagamento ora ricevuto da Incalza LA i crediti azionati, ivi compresi, i compensi della procedura esecutiva, sono stati corrisposti”). La sospensione dell'esecuzione è quindi stata disposta dal giudice a seguito dei pagamenti effettuati in udienza a favore dell'Avv. Incalza, che tuttavia non poteva rinunciare tout court all'esecuzione, non risultando ancora il pagamento in favore dei professionisti delegati alla vendita.
Infatti, appena tale pagamento è avvenuto, l'appellata ha rinunciato all'esecuzione e il giudice ne ha deliberato l'estinzione. Ne deriva che il giudice di prime cure ha letto con la dovuta attenzione gli scritti difensivi i documenti prodotti e ha correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria. L'iter logico giuridico che ha condotto il Tribunale a rigettare l'opposizione, in quanto totalmente infondata, è dunque pienamente intelligibile.
Il secondo motivo d'appello è infondato e anche parzialmente inammissibile. Nella disamina del motivo precedente la Corte ha già dato conto del fatto che il ragionamento sotteso alla sentenza di primo grado è sorretto documentalmente e segue un iter logico giuridico ineccepibile, a tacere del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nella sentenza è perfettamente presente l'esposizione dei fatti di causa ed essa è perfettamente intelligibile
13 e logicamente motivata. Tuttavia, il risultato portato dalla sentenza non era in linea con le aspettative di parte appellante e dunque le doglianze vengono di fatto riproposte.
Il Tribunale ha espressamente statuito l'inaccoglibilità delle doglianze relative a presunti vizi di atti esecutivi (come, ad esempio, l'ordinanza di vendita) in quanto i suddetti atti/provvedimenti avrebbero dovuto essere singolarmente impugnati esperendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c. nel rispetto del termine contemplato dalla disposizione codicistica. Riproporre tale doglianza in appello, dopo che il primo giudice ha comunque qualificato in maniera esplicita l'azione proposta, non
è possibile stante la previsione di cui all'art. 618, ultimo comma, c.p.c. Infatti, le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.; il mezzo di impugnazione deve essere individuato sempre in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso (non rileva che la qualificazione dell'azione sia stata effettuata dal giudice sulla base degli atti così come formulati o della loro operata sussunzione all'interno degli istituti processuali, essendo comunque la qualificazione cui il giudice perviene l'opzione interpretativa che ne consegue, cfr. Cass. civ., Sez.
Lav., ord. 19 giugno 2019, n. 16424), indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 24 novembre 2021,
14 n. 36500, Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 giugno 2022, n.
20886, Cass. civ., Sez. III, ord. 26 giugno 2023, n.
18214, App. Palermo, sent. 15 gennaio 2024, n. 62).
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza n. 2248/2021 del
Tribunale di Firenze.
Le spese di lite relative al presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 come da dichiarazione contenute in atto di citazione in appello;
adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...]
avverso la sentenza numero 2248/2021 del Pt_1
Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma integralmente;
- CONDANNA la parte appellante a rimborsare Parte_1 alla controparte Avv. LA Incalza le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese
15 generali nella misura del 15% del compenso, Iva e c.p.a. come per legge;
- DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono, a carico di
[...]
i presupposti per il versamento di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze,17 aprile 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
16