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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3169 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto-cessazione effetti civili DA
– difeso e rappresentato dall'Avv. Vincenzo D'Elia Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Silvano Conte Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 07/10/2025 le parti indicate in epigrafe Parte_1
e dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio concordatario, CP_1 in Monteparano, il giorno 12.06.2010, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2010; che dall'unione coniugale, in data 02.03.2014 in Taranto era nato un figlio di nome;
che l'unione era naufragata senza possibilità di Per_1 riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 04/12/2025 tenutasi in presenza le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento immobiliare ed insistito per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e all'accordo depositato all'udienza predetta, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Va evidenziato che risulta provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale n. 1358/2016 pubbl. il 02 11 2026, emessa da codesto
Tribunale nel proc. R.G. n.4995/2016. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
All'udienza del 04 12 2025 il funzionario upp ha dato atto …” che i coniugi hanno reso, alle condizioni che precedono, la dichiarazione prevista dall'art. 29 comma 1 bis della Legge n. 52 del 1985…”, avendo le parti dato atto della conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Si rileva che con la sentenza n. 21761 la Cass. civ. Sez. Unite, Sent., del 29-07-2021,ha statuito che “…il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo
l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.”.
Va ,inoltre, rilevato che i coniugi hanno reo i loro rapporti economici e patrimoniali e con la prole secondo le condizioni economiche e personali sottoscritte dalle parti nel ricorso introduttivo e nel successivo verbale di udienza del 04.12.2025, da intendersi parti integranti del presente provvedimento.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo che segue.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteparano, il giorno 12.06.2010, dalla sig.ra , nata a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dei matrimoni del Comune
[...] di Monteparano, presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte
2, serie A, anno 2010, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 07/10/2025 e nell'allegato verbale di udienza datato 04.12.2025 ai quali ci si riporta integralmente;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Monteparano di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3169 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto-cessazione effetti civili DA
– difeso e rappresentato dall'Avv. Vincenzo D'Elia Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Silvano Conte Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 07/10/2025 le parti indicate in epigrafe Parte_1
e dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio concordatario, CP_1 in Monteparano, il giorno 12.06.2010, con atto trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie A, anno 2010; che dall'unione coniugale, in data 02.03.2014 in Taranto era nato un figlio di nome;
che l'unione era naufragata senza possibilità di Per_1 riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 04/12/2025 tenutasi in presenza le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento immobiliare ed insistito per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e all'accordo depositato all'udienza predetta, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Va evidenziato che risulta provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione consensuale n. 1358/2016 pubbl. il 02 11 2026, emessa da codesto
Tribunale nel proc. R.G. n.4995/2016. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protrae ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
All'udienza del 04 12 2025 il funzionario upp ha dato atto …” che i coniugi hanno reso, alle condizioni che precedono, la dichiarazione prevista dall'art. 29 comma 1 bis della Legge n. 52 del 1985…”, avendo le parti dato atto della conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Si rileva che con la sentenza n. 21761 la Cass. civ. Sez. Unite, Sent., del 29-07-2021,ha statuito che “…il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo
l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.”.
Va ,inoltre, rilevato che i coniugi hanno reo i loro rapporti economici e patrimoniali e con la prole secondo le condizioni economiche e personali sottoscritte dalle parti nel ricorso introduttivo e nel successivo verbale di udienza del 04.12.2025, da intendersi parti integranti del presente provvedimento.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo che segue.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
visto l'art. 3, n° 2, lett. b), l. n. 898/1970;
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteparano, il giorno 12.06.2010, dalla sig.ra , nata a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dei matrimoni del Comune
[...] di Monteparano, presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte
2, serie A, anno 2010, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 07/10/2025 e nell'allegato verbale di udienza datato 04.12.2025 ai quali ci si riporta integralmente;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Monteparano di procedere alla annotazione della presente sentenza.
C) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi