CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 8620-2013, proposto da: CONTER s.r.I., c.f. 02921610156, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Beethoven n. 52, presso lo studio dell'avv. Rita Inbrioscia, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo CI - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore pt., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrente Avverso la sentenza n. 97/22/2012 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27.09.2012; udita la relazione della causa svolta dal SIgliere dott. Francesco Federic nell'udienza pubblica del 27 settembre 2022, celebrata nelle forme dell'art 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, convertito con modificazioni con I. 18 dicembre 2020, n. 176; RGN 8620/2013 SI e e t. Fede rici Civile Sent. Sez. 5 Num. 1033 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 16/01/2023 lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Fichera, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti. FATTI DI CAUSA Per quanto si evince dalla sentenza impugnata l'Agenzia delle entrate notificò alla IN Italiana s.p.a. (successivamente incorporata della Conter s.p.a., ora s.r.I.) l'avviso d'accertamento con cui rideterminò il debito fiscale della società relativo all'anno 2004, riconoscendo maggiori tributi a titolo di RE, AP ed VA e irrogando sanzioni. L'atto impositivo aveva trovato genesi nei controlli eseguiti nei confronti del "Gruppo Mythos", costituito da numerosissime società, di persone e di capitali, cui si attribuiva, nello svolgimento di attività di acquisto, gestione e vendita di partecipazioni sociali, la pianificazione di operazioni volte a generare illeciti risparmi d'imposta a favore dei propri clienti. Nello specifico, secondo la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, alla IN (ora incorporata) era stata addebitata la pianificazione di operazioni tese a contabilizzare componenti negative di reddito sotto forma di minusvalenze da cessioni di partecipazioni -da dedursi dall'imponibile RE-, consistite nell'acquisto dalla Evolvo s.s., società della galassia Mythos, di quote sociali di altra società (la VIAM s.s.), nella percezione dei relativi utili, ne:la retrocessione alla Evolvo delle medesime partecipazioni. La finalità esclusivamente volta al conseguimento di vantaggi fiscali aveva dunque indotto l'Agenzia delle entrate a ritenere quelle operazioni inesistenti perché elusive ed a emettere il conseguente avviso d'accertamento. La società aveva impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi, che ne aveva respinto tuttavia le ragioni con sentenza n. n. 139/01/2011. L'appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 97/22/2012, ora oggetto d'impugnazione. Il giudice regionale ha ritenuto di confermare integralmente la decisione del giudice di primo grado. A tal fine ha definito "marginali" le critiche rivolte dalla contribuente alla sentenza di primo grado con i motivi d'appello, che ha ritenuto insufficienti a dimostrare i vizi delle statuizioni qe , giudice provinciale, perché ripropositive delle precedenti difese. 4V) -t- Vn. La ricorrente ha censurato la sentenza con cinque motiv, , chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. RGN 8620/2013 SIg ise est. Fede rici , All'esito della udienza pubblica del 27 settembre 2022, la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 36, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alle domande formulate con l'atto d'appello avverso la decisione di primo grado;
con il secondo motivo ha lamentato la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver basato la motivazione su presupposti inesistenti, quali l'appartenenza della IN Italia al Gruppo Mythos;
con il terzo motivo si è doluta della violazione dell'art. 14, comma 1, dei d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 40, comma 2 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla invocata esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la ricorrente e la società Viam s.s -le cui quote sociali erano state acquistate dalla ricorrente ed i cui utili erano stati distribuiti-; con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 cod. civ., l'art. 116, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa motivazione e omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla critica, mossa alla decisione di primo grado, relativa all'assenza di allegazioni probatorie nell'atto impositivo sui fatti addebitati alla contribuente;
con il quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia sula questione della indeducibilità del costo sostenuto per le prestazioni fatturate dalla Mythos s.p.a. e dell'indetraibilità dell'iva relativa alle suddette prestazioni. Il primo, secondo, quarto e quinto motivo possono essere trattat congiuntamente, perché connessi dalla natura delle critiche elevate nei riguardi della decisione impugnata, e devono ritenersi fondati. RGN 8620/2013 SIglieest. rT ER .\ , i /' I Con il primo di essi si sostiene che il giudice d'appello avrebbe omesso la pronuncia sulle domande formulate dalla contribuente, comprensive anche di una richiesta pregiudiziale di rito, mentre con il secondo e il terzo ha evidenziato che, a fronte delle difese e della denuncia dell'assenza di riscontri sul suo coinvolgimento negli artifici fiscali posti in essere dal gruppo Mythos, il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto la ricorrente "facente parte" di quel gruppo, senza neppure considerare che alcuni degli addebiti afferivano a questioni interne alla società VIAM s.s., del tutto estranee alla medesima ricorrente, e comunque prive di prove ad essa riconducibili. Con il quinto ha censurato la decisione per l'omessa motivazione, da intendersi quale motivazione solo apparente, sulla ripresa ad imponibile dei costi relativi ai servizi resi dalla Mythos Sistema di Consulenze Integrate spa, perché disconosciuti. Dalla lettura della pronuncia emerge che il giudice d'appello ha ritenuto corrette le statuizioni di primo grado. A tal fine ha criticato l'appello della contribuente, che anziché sollevare questioni sul merito della sentenza d , primo grado e sulle ragioni dell'accertamento, si sarebbe limitata a contestare aspetti marginali. Il giudice d'appello ha condiviso il giudizio formulato dalla commissione provinciale, ribadendo l'appartenenza della IN al gruppo Mythos, il concatenamento a società cartiere, che schermavano lo schema evasivo delle imposte posto in atto, l'intreccio partecipazioni azionarie, mediante cui erano perseguite finalità elusive tese ad evitare il pagamento delle imposte. Ha concluso con il riconoscimento del carattere fraudolento delle operazioni poste in essere. Ebbene, questa Corte ha affermato che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qual, elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Ed in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso RGN 8620/2013 SIgere est. Fede rici t. / -V argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Va invece cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). Vi è peraltro apparenza ogni qual volta la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto i I giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie la decisione, che pur è corredata da argomentazioni "quantitativamente" apprezzabili, laddove non si traduce in una omessa pronuncia rispetto a taluni motivi d'appello, è viziata dall'apparenza, nella pluralità di forme in cui essa può manifestarsi. Essa rinvia alla motivazione della decisione assunta in primo grado, ma senza dare conto di quale sia stato il contenuto di questa, e neppure delle ragioni, sia pur sinteticamente rappresentate, per le quali ha ritenuto d, aderire a quelle statuizioni. Critica le ragioni dell'appello per aver evidenziato aspetti marginali della sentenza di primo grado, senza riuscire a criticare i, contenuto essenziale delle argomentazioni utilizzate dalla commissione provinciale. Sennonché, nel riaffermare quanto già rilevato dal giudice provinciale, ossia che la IN faceva parte del gruppo Mythos, reitera un errore ricostruttivo dei fatti, mai sostenuto nell'avviso d'accertamento, e comunque non veritiero per quanto ricostruito nel controricorso della medesima Agenzia delle entrate. Offre addirittura una motivazione perplessa, perché mentre nella ricostruzione dei fatti riferisce di operazioni RGN 8620/2013 SIgl' re es;
. ER elusive, messe in atto con l'utilizzo di minusvalenze per la riduzione o sterilizzazione dei ricavi, nelle ragioni della decisione afferma che le operazioni sarebbero state concatenate e ricollegate a società cartiere, dato privo di riscontri nella ricostruzione dell'ufficio, che comunque contraddice la denunciata elusività delle operazioni medesime, la quale richiede l'artificiosa ma effettiva operazione e non la sua simulazione, oggettiva o soggettiva. La pronuncia è poi omessa quanto alla questione, riferita con il quinto motivo, del recupero ad imponibile dei costi dichiarati e relativi alle prestazioni di consulenza fatturate dalla Mythos s.p.a. in occasione delle operazioni per cui è causa, nonché per il recupero dell'iva detratta, relativa alle suddette prestazioni. Non può trovare invece accoglimento il terzo motivo, con cui, ribadendo quanto già richiesto in primo grado, la contribuente ha lamentato il mancato esame della prospettazione di un litisconsorzio necessario con la società VIAM s.s. per l'eventuale contenzioso in cui sarebbe coinvolta quest'ultima società. A tal fine, a parte che deve ribadirsi il principio secondo cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche per questioni processuali (Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; 15 aprile 2019, n. 10422), nel caso di specie della controversia pendente con la VIAM s.s. non vi è era neppure certezza, essendo pertanto proposta solo in termini meramente eventuali. In conclusione il ricorso trova accoglimento nei termini chiariti e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che in diversa composizione dovrà riesaminare le ragioni dell'appello, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2022 Il SIgliere est.
con il secondo motivo ha lamentato la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver basato la motivazione su presupposti inesistenti, quali l'appartenenza della IN Italia al Gruppo Mythos;
con il terzo motivo si è doluta della violazione dell'art. 14, comma 1, dei d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 40, comma 2 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla invocata esistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la ricorrente e la società Viam s.s -le cui quote sociali erano state acquistate dalla ricorrente ed i cui utili erano stati distribuiti-; con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 cod. civ., l'art. 116, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa motivazione e omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., quanto alla critica, mossa alla decisione di primo grado, relativa all'assenza di allegazioni probatorie nell'atto impositivo sui fatti addebitati alla contribuente;
con il quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia sula questione della indeducibilità del costo sostenuto per le prestazioni fatturate dalla Mythos s.p.a. e dell'indetraibilità dell'iva relativa alle suddette prestazioni. Il primo, secondo, quarto e quinto motivo possono essere trattat congiuntamente, perché connessi dalla natura delle critiche elevate nei riguardi della decisione impugnata, e devono ritenersi fondati. RGN 8620/2013 SIglieest. rT ER .\ , i /' I Con il primo di essi si sostiene che il giudice d'appello avrebbe omesso la pronuncia sulle domande formulate dalla contribuente, comprensive anche di una richiesta pregiudiziale di rito, mentre con il secondo e il terzo ha evidenziato che, a fronte delle difese e della denuncia dell'assenza di riscontri sul suo coinvolgimento negli artifici fiscali posti in essere dal gruppo Mythos, il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto la ricorrente "facente parte" di quel gruppo, senza neppure considerare che alcuni degli addebiti afferivano a questioni interne alla società VIAM s.s., del tutto estranee alla medesima ricorrente, e comunque prive di prove ad essa riconducibili. Con il quinto ha censurato la decisione per l'omessa motivazione, da intendersi quale motivazione solo apparente, sulla ripresa ad imponibile dei costi relativi ai servizi resi dalla Mythos Sistema di Consulenze Integrate spa, perché disconosciuti. Dalla lettura della pronuncia emerge che il giudice d'appello ha ritenuto corrette le statuizioni di primo grado. A tal fine ha criticato l'appello della contribuente, che anziché sollevare questioni sul merito della sentenza d , primo grado e sulle ragioni dell'accertamento, si sarebbe limitata a contestare aspetti marginali. Il giudice d'appello ha condiviso il giudizio formulato dalla commissione provinciale, ribadendo l'appartenenza della IN al gruppo Mythos, il concatenamento a società cartiere, che schermavano lo schema evasivo delle imposte posto in atto, l'intreccio partecipazioni azionarie, mediante cui erano perseguite finalità elusive tese ad evitare il pagamento delle imposte. Ha concluso con il riconoscimento del carattere fraudolento delle operazioni poste in essere. Ebbene, questa Corte ha affermato che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qual, elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento. Ed in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso RGN 8620/2013 SIgere est. Fede rici t. / -V argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Va invece cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). Vi è peraltro apparenza ogni qual volta la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto i I giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). Nel caso di specie la decisione, che pur è corredata da argomentazioni "quantitativamente" apprezzabili, laddove non si traduce in una omessa pronuncia rispetto a taluni motivi d'appello, è viziata dall'apparenza, nella pluralità di forme in cui essa può manifestarsi. Essa rinvia alla motivazione della decisione assunta in primo grado, ma senza dare conto di quale sia stato il contenuto di questa, e neppure delle ragioni, sia pur sinteticamente rappresentate, per le quali ha ritenuto d, aderire a quelle statuizioni. Critica le ragioni dell'appello per aver evidenziato aspetti marginali della sentenza di primo grado, senza riuscire a criticare i, contenuto essenziale delle argomentazioni utilizzate dalla commissione provinciale. Sennonché, nel riaffermare quanto già rilevato dal giudice provinciale, ossia che la IN faceva parte del gruppo Mythos, reitera un errore ricostruttivo dei fatti, mai sostenuto nell'avviso d'accertamento, e comunque non veritiero per quanto ricostruito nel controricorso della medesima Agenzia delle entrate. Offre addirittura una motivazione perplessa, perché mentre nella ricostruzione dei fatti riferisce di operazioni RGN 8620/2013 SIgl' re es;
. ER elusive, messe in atto con l'utilizzo di minusvalenze per la riduzione o sterilizzazione dei ricavi, nelle ragioni della decisione afferma che le operazioni sarebbero state concatenate e ricollegate a società cartiere, dato privo di riscontri nella ricostruzione dell'ufficio, che comunque contraddice la denunciata elusività delle operazioni medesime, la quale richiede l'artificiosa ma effettiva operazione e non la sua simulazione, oggettiva o soggettiva. La pronuncia è poi omessa quanto alla questione, riferita con il quinto motivo, del recupero ad imponibile dei costi dichiarati e relativi alle prestazioni di consulenza fatturate dalla Mythos s.p.a. in occasione delle operazioni per cui è causa, nonché per il recupero dell'iva detratta, relativa alle suddette prestazioni. Non può trovare invece accoglimento il terzo motivo, con cui, ribadendo quanto già richiesto in primo grado, la contribuente ha lamentato il mancato esame della prospettazione di un litisconsorzio necessario con la società VIAM s.s. per l'eventuale contenzioso in cui sarebbe coinvolta quest'ultima società. A tal fine, a parte che deve ribadirsi il principio secondo cui il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche per questioni processuali (Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; 15 aprile 2019, n. 10422), nel caso di specie della controversia pendente con la VIAM s.s. non vi è era neppure certezza, essendo pertanto proposta solo in termini meramente eventuali. In conclusione il ricorso trova accoglimento nei termini chiariti e la sentenza va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che in diversa composizione dovrà riesaminare le ragioni dell'appello, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2022 Il SIgliere est.