Articolo 99 della Costituzione
Articolo 98Articolo 100
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1 gennaio 1948
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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