Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1986, n. 3873
CASS
Sentenza 11 giugno 1986

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La rivalutazione dei crediti di lavoro è dovuta anche per il tempo successivo alla pronuncia del giudice di primo grado quando, a seguito d'impugnazione sul punto, l'accertamento dei detti crediti sia stato comunque oggetto di cognizione da parte del giudice di appello, ma è limitata, alternativamente, al tempo trascorso sino alla pronuncia di questo - solo con essa ponendosi in essere la definitiva condanna cui si riferisce l'art. 429 cod. proc. civ. - o sino all'eventuale già avvenuto pagamento. Lo stesso principio opera in ordine agli interessi legali sui crediti predetti. ( Conf 1847/83, mass n 426688, sulla prima parte; ( Conf 3696/81, mass n 414338, sulla prima parte).*

In tema di rapporto di Agenzia con imprese industriali, l'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145, il quale, nel rendere obbligatoria "erga omnes" la disciplina dettata dall'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, espressamente prevede la inderogabilità dei minimi di trattamento economico e normativo, riguarda anche il termine trimestrale fissato dall'art. 6 del citato accordo per il pagamento delle provvigioni, ed esclude, pertanto, la validità ed efficacia del patto con il quale, in pregiudizio dello agente, si stabilisca un più lungo termine per detto pagamento. Tale Invalidità ed inefficacia deve essere affermata anche quando il patto sia inserito in un contratto stipulato fra preponente italiano ed agente straniero, ma soggetto alla legge italiana, a norma dello art. 25 primo comma disp. Prel. Cod. civ., in quanto conchiuso in Italia, atteso che detta norma di diritto internazionale privato, se consente alle parti di scegliere la legge di un diverso ordinamento al quale sottoporre l'intero rapporto obbligatorio, non le autorizza, ove tale scelta globale sia mancata, ad introdurre deroghe convenzionali a singole Disposizioni imperative dello ordinamento che risulta applicabile in base agli altri criteri posti dalla norma medesima. ( V 1680/66, mass n 323295).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1986, n. 3873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3873
    Data del deposito : 11 giugno 1986

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