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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ERICA CASTELLUZZO ( ), presso la quale è elettivamente C.F._2 domiciliato ricorrente-adottante per l'adozione di
( ), nato a [...] il Persona_1 C.F._3
13/03/1992 resistente-adottando con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: All'udienza del 07/11/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10/06/2024, il ricorrente chiedeva pronunciarsi l'adozione di
[...] nato a [...]. A sostegno della domanda esponeva di aver Persona_1 instaurato, nell'anno 2004, una relazione sentimentale con madre Persona_2 dell'adottando, con la quale aveva contratto matrimonio il 16/06/2009. Aggiungeva che, sin dall'inizio della predetta relazione, si era instaurato un legame affettivo con parificabile ad Per_1
1 un rapporto di filiazione. Rappresentava, inoltre, di essere privo di discendenti. Rilevava, infine, che l'adottando viveva a Milano ed era orfano di padre sin dal quarto anno di età.
Regolarmente instaurato il contradditorio, all'udienza del 13/12/2024 venivano sentite sia l'adottante, che confermava la volontà di adottare, che l'adottando, il quale dichiarava di voler essere adottato dal ricorrente, nonché la madre biologica (moglie del ricorrente) di quest'ultimo, la quale non si opponeva all'adozione. All'udienza del 07/11/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha di recente rammentato i presupposti e i principi sottostanti l'istituto dell'adozione di maggiorenne, anche alla luce dei diversi interventi della Corte
Costituzionale sul tema, affermando che: “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'a dottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante
(Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte del genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
L'adozione in esame è «essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)» (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto).
Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993; Cass. 3766/2024).
L'art. 298, comma 2, c.c. stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte (Cass. 1133/1988) ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte
d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale».
Effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una
2 storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una Interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'ar.8 della
CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art. 291 c.c. tra adottante ed adottato «al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris»; Cass. 3577/2024).
La Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem): «l'adozione di persone maggiori di età non persegue più,
e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte
- in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata».
La Corte Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.».
Infine, la Corte ha concluso affermando che "il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per
3 caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua".
I principi si trovano già ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2023.
Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione.
Deve dunque escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione civile soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento” (vd. Cass., Sez. I, 19/11/2024, n. 22865).
Inoltre, con particolare riferimento alla derogabilità del divario di età previsto dall'art. 291, I comma, c.c., la Corte Costituzionale, come evidenziato anche nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto atti fra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, evidenziando che: "- Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.
L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale. L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte.
L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. E la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti,
4 individuati in ragione della muova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato"
(vd. C. Cost. 23/11/2023, n. 5).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'adottante è sposato con la madre biologica dell'adottando, non ha figli e ha quarantasei anni mentre l'adottando ha trentatré anni, non sussistendo quindi l'intervallo minimo dei diciotto anni tra i due, così come previsto dall'art. 291, I comma, c.c.
Tuttavia, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, è rimessa alla valutazione del giudice l'opportunità di derogare a tale regola in caso di differenza esigua e in presenza di motivi meritevoli.
Quanto al primo profilo, vi è un divario anagrafico tra i due di tredici anni invece di diciotto con una differenza di cinque anni rispetto al limite previsto per legge tale da poter essere considerata esigua dal Tribunale anche in ragione delle motivazioni di seguito elencate (cfr. C. App. Bologna,
20/05/2024-14/06/2024, n. 14, ove l'adottante era nato nell'anno 1990 e l'adottando nell'anno 2004 con una conseguente differenza di età di quattordici anni in luogo di diciotto).
Quanto al secondo profilo, il Collegio reputa meritevoli le ragioni dell'adozione in quanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, è emerso che le parti si conoscono, frequentano e sentono quotidianamente da ventidue anni, ovvero da quando l'adottando aveva undici anni e l'adottante ventiquattro. In particolare, la loro relazione è iniziata quando l'adottante ha instaurato la relazione sentimentale con la madre biologica dell'adottando, poi divenuta moglie. Infatti, l'adottante e l'adottando, sin da quando si sono conosciuti, hanno instaurato un rapporto familiare parificabile a quello di filiazione anche perché l'adottando è orfano di padre da quando aveva appena quattro anni. La madre dell'adottando (e moglie dell'adottante) ha confermato tale rapporto tra le parti (cfr. verbale di udienza del 13/12/2024), manifestando il suo assenso all'adozione. Tali elementi risultano quindi meritevoli di essere considerati ai fini dell'adozione richiesta, nonché a ritenere l'adozione conveniente per l'adottando.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'adozione e la convenienza per l'adottando.
Attesa la natura del giudizio, dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 - pronuncia l'adozione di nato a [...] il Persona_1
13/03/1992, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c.;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ERICA CASTELLUZZO ( ), presso la quale è elettivamente C.F._2 domiciliato ricorrente-adottante per l'adozione di
( ), nato a [...] il Persona_1 C.F._3
13/03/1992 resistente-adottando con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: All'udienza del 07/11/2025 il ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10/06/2024, il ricorrente chiedeva pronunciarsi l'adozione di
[...] nato a [...]. A sostegno della domanda esponeva di aver Persona_1 instaurato, nell'anno 2004, una relazione sentimentale con madre Persona_2 dell'adottando, con la quale aveva contratto matrimonio il 16/06/2009. Aggiungeva che, sin dall'inizio della predetta relazione, si era instaurato un legame affettivo con parificabile ad Per_1
1 un rapporto di filiazione. Rappresentava, inoltre, di essere privo di discendenti. Rilevava, infine, che l'adottando viveva a Milano ed era orfano di padre sin dal quarto anno di età.
Regolarmente instaurato il contradditorio, all'udienza del 13/12/2024 venivano sentite sia l'adottante, che confermava la volontà di adottare, che l'adottando, il quale dichiarava di voler essere adottato dal ricorrente, nonché la madre biologica (moglie del ricorrente) di quest'ultimo, la quale non si opponeva all'adozione. All'udienza del 07/11/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha di recente rammentato i presupposti e i principi sottostanti l'istituto dell'adozione di maggiorenne, anche alla luce dei diversi interventi della Corte
Costituzionale sul tema, affermando che: “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'a dottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante
(Corte Costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte del genitori o dei discendenti dell'adottante, Corte Cost. n. 345/1992).
L'adozione in esame è «essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)» (Corte Costituzionale sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto).
Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti (Corte Costituzionale n. 89/1993; Cass. 3766/2024).
L'art. 298, comma 2, c.c. stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte (Cass. 1133/1988) ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte
d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale».
Effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una
2 storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una Interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'ar.8 della
CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art. 291 c.c. tra adottante ed adottato «al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris»; Cass. 3577/2024).
La Corte Costituzionale, da ultimo, si è nuovamente occupata dell'istituto con la recentissima sentenza n. 5/2024, del 18/1/2024 (di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli,
l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando), nella quale si è ribadita la linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, secondo la quale l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem): «l'adozione di persone maggiori di età non persegue più,
e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte
- in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata».
La Corte Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.».
Infine, la Corte ha concluso affermando che "il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per
3 caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua".
I principi si trovano già ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2023.
Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione.
Deve dunque escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione civile soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento” (vd. Cass., Sez. I, 19/11/2024, n. 22865).
Inoltre, con particolare riferimento alla derogabilità del divario di età previsto dall'art. 291, I comma, c.c., la Corte Costituzionale, come evidenziato anche nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di età di diciotto atti fra adottante e adottando nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, evidenziando che: "- Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.
La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.
L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale. L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte.
L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. E la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti,
4 individuati in ragione della muova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato"
(vd. C. Cost. 23/11/2023, n. 5).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'adottante è sposato con la madre biologica dell'adottando, non ha figli e ha quarantasei anni mentre l'adottando ha trentatré anni, non sussistendo quindi l'intervallo minimo dei diciotto anni tra i due, così come previsto dall'art. 291, I comma, c.c.
Tuttavia, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, è rimessa alla valutazione del giudice l'opportunità di derogare a tale regola in caso di differenza esigua e in presenza di motivi meritevoli.
Quanto al primo profilo, vi è un divario anagrafico tra i due di tredici anni invece di diciotto con una differenza di cinque anni rispetto al limite previsto per legge tale da poter essere considerata esigua dal Tribunale anche in ragione delle motivazioni di seguito elencate (cfr. C. App. Bologna,
20/05/2024-14/06/2024, n. 14, ove l'adottante era nato nell'anno 1990 e l'adottando nell'anno 2004 con una conseguente differenza di età di quattordici anni in luogo di diciotto).
Quanto al secondo profilo, il Collegio reputa meritevoli le ragioni dell'adozione in quanto, dalle dichiarazioni rese dalle parti, è emerso che le parti si conoscono, frequentano e sentono quotidianamente da ventidue anni, ovvero da quando l'adottando aveva undici anni e l'adottante ventiquattro. In particolare, la loro relazione è iniziata quando l'adottante ha instaurato la relazione sentimentale con la madre biologica dell'adottando, poi divenuta moglie. Infatti, l'adottante e l'adottando, sin da quando si sono conosciuti, hanno instaurato un rapporto familiare parificabile a quello di filiazione anche perché l'adottando è orfano di padre da quando aveva appena quattro anni. La madre dell'adottando (e moglie dell'adottante) ha confermato tale rapporto tra le parti (cfr. verbale di udienza del 13/12/2024), manifestando il suo assenso all'adozione. Tali elementi risultano quindi meritevoli di essere considerati ai fini dell'adozione richiesta, nonché a ritenere l'adozione conveniente per l'adottando.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'adozione e la convenienza per l'adottando.
Attesa la natura del giudizio, dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 - pronuncia l'adozione di nato a [...] il Persona_1
13/03/1992, da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
- manda alla cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 314 c.c.;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
6