Articolo 1 della Legge 27 giugno 1952, n. 676
Articolo 2
Versione
1 luglio 1952
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952