Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.