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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7322 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. ROTELLA NATALIA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. ROTELLA NATALIA per Parte_2 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 06.03.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni (così modificate con le note di trattazione scritta sottoscritte anche dalle parti): “1) La casa familiare sita a Roma via Fabiano Landi 46 int.3 di proprietà della sig.ra rimane alla stessa assegnata con quanto ivi contenuto;
il sig. Parte_1 Pt_2 si è già allontanato;
[...]
2) il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente coabiterà con la madre”; Per_1
rilevato che nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, rilevandosi che, stante l'autosufficienza economica dell'unico figlio maggiorenne delle parti, l'assegnazione della casa familiare alla moglie va intesa quale attribuzione dell'immobile in godimento esclusivo alla stessa e che la condizione di cui al punto 2), relativa al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, va intesa come meramente ricognitiva dell'attuale situazione di fatto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
, coniugati in Roma l'8.9.2001, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva, con le specificazioni ivi indicate, ferma restando, pertanto, la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.937,
Parte 2 , Serie A05, Anno 2001);
- nulla sulle spese.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7322 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. ROTELLA NATALIA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. ROTELLA NATALIA per Parte_2 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 06.03.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni (così modificate con le note di trattazione scritta sottoscritte anche dalle parti): “1) La casa familiare sita a Roma via Fabiano Landi 46 int.3 di proprietà della sig.ra rimane alla stessa assegnata con quanto ivi contenuto;
il sig. Parte_1 Pt_2 si è già allontanato;
[...]
2) il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente coabiterà con la madre”; Per_1
rilevato che nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, rilevandosi che, stante l'autosufficienza economica dell'unico figlio maggiorenne delle parti, l'assegnazione della casa familiare alla moglie va intesa quale attribuzione dell'immobile in godimento esclusivo alla stessa e che la condizione di cui al punto 2), relativa al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, va intesa come meramente ricognitiva dell'attuale situazione di fatto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
, coniugati in Roma l'8.9.2001, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva, con le specificazioni ivi indicate, ferma restando, pertanto, la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.937,
Parte 2 , Serie A05, Anno 2001);
- nulla sulle spese.
Roma, 23.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi