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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1633/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10:54 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. DE LUCA FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ROBERTA RAGNETTI
Per l'avv. BRUNETTI BRUNO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Per l'avv. BRUNETTI BRUNO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e richieste allegate di parte attrice che vengono contestate fermante da parte convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 15:00, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:05.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Moricca, 12 89900 Vibo Valentia presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BRUNETTI BRUNO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNETTI BRUNO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Controparte_1 C.F._2
BRUNO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNETTI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato la società semplice Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio
[...] Parte_2 avanti al Tribunale di Ancona per l'udienza del 19.07.2024 Pt_1 Controparte_1 CP_2 per ivi veder accolte nei loro confronti le seguenti conclusioni:“ Voglia l'On. Tribunale
[...]
adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che la Eredi
pagina 3 di 7 in p.l.r.p.t. è proprietaria del terreno sito nel Comune di Ostra alla via Collina Parte_1
4 e censito ai mappali 29 e 66 del foglio 47 del comune di Ostra;
- accertare e dichiarare che sul lato ovest della linea di confine del citato appezzamento di terreno sono presenti i mappali 44 e 46 che, al catasto terreni di Ostra risultano intestati ai sig.ri nata a [...] il Controparte_2
10.05.1926 (c.f. ) e nato ad [...] il C.F._3 Controparte_1
30.01.1947 (c.f. ); - accertare e dichiarare che nell'anno 2019, sul predetto C.F._1 terreno di proprietà dell'attore sono state estirpate quattordici piante di ulivo;
- accertare e dichiarare che le suddette 14 piante d'ulivo sono state estirpate dal Sig. su commissione di Persona_1
; - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
1123,1224,1226 e 2059 C.C. che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza della suddetta condotta illegittima di estirpazione degli alberi sopra specificata, ammontano ad € 30.000,00=, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre accessori di legge;
- condannare, pertanto, i convenuti al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso, quantificabili nella somma di €
30.000,00 ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;
- condannare, altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di causa, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge”.
Parte attrice, nella propria domanda, asserisce di aver verificato nell'anno 2019 l'avvenuta estirpazione dalla porzione di terreno di sua proprietà, posta a confine con quella dei convenuti, sita in agro del
Comune di Ostra (AN), di n. 14 piante di ulivo da parte di che avrebbe agito su Persona_1
incarico di , subendo così un danno complessivo ammontante ad Controparte_1
€.30.000,00 per il cui ristoro chiedeva condanna di pagamento a carico dei convenuti.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversaria domanda, viziata a loro dire da significative e strumentali incongruenze ed omissioni, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in rito: dichiarare, preliminarmente e con carattere di pregiudizialità rispetto a qualsivoglia statuizione di merito, l'improcedibilità della domanda in conseguenza della mancata sperimentazione della negoziazione assistita , con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite nel merito: rigettare integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda avanzata dalla nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 [...]
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_1 Controparte_2 spese ed onorari di causa”.
pagina 4 di 7 Nei termini di rito, le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. nelle quali provvedevano ad articolare le rispettive prove.
All'udienza del 22.01.2025, sentite le parti in contraddittorio, le quali si riportavano ai rispetti scritti, il
GI riservava ordinanza, sciolta il giorno successivo con ammissione della sola prova orale e nei limiti di cui all'ordinanza stessa.
All'udienza del 23.04.2025 si procedeva all'escussione dei testi, all'esito della quale parte attrice insisteva per la CTU con opposizione di parte convenuta, richiesta per la quale il giudice riservava decisione.
Con ordinanza del 26.04.2025 il giudicante ritenuta non necessaria ai fini del decidere la CTU fissava per PC e discussione orale l'udienza del 22.05.2025, concedendo alle parti termine per il deposito delle memorie conclusionali.
Con istanza presentata dalla difesa di parte attrice il 23.04.2025 e reiterata il 15.05.2025, la stessa chiedeva ex art. 210 c.p.c. ovvero il rinvio della causa ad altra data onde consentire l'acquisizione del verbale di interrogatorio del teste , il quale a suo dire, avrebbe riferito circostanze Persona_1 contrarie ai Carabinieri di Ostra Vetere in sede d'istruttoria penale per una denuncia, per i medesimi, fatti, formulata da parte attrice nei confronti degli odierni convenuti la quale, dato il tempo trascorso, è stata archiviata (circostanza eccepita da parte convenuta e non contestata da parte attrice).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si prende posizione sulla richiesta formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. osservando, sul punto, che un'istanza ex articolo 210 c.p.c. presentata fuori dai termini previsti per la produzione di prove (anche documentali) e richieste istruttorie è generalmente inammissibile.
Tale istanza, riguardante l'ordine di esibizione di documenti, deve essere necessariamente presentata nei termini di preclusione previsti per la produzione delle prove in fase processuale.
Tale preclusione ha la funzione di garantire un giusto equilibrio tra le parti, evitando che le richieste istruttorie vengano formulate tardivamente, a sorpresa, e creando un impatto negativo sulla gestione efficiente del procedimento.
Nonostante tale regola generale ci sono comunque eccezioni all'inammissibilità della richiesta di esibizione tardiva, ma la loro ammissibilità è subordinata a particolari circostanze, come l'improvvisa emergenza di nuove prove o l'impossibilità di averle presentate in precedenza, ma ad ogni buon conto per essere ammissibile detta istanza deve essere specifica e riguardare documenti determinati e non generici.
pagina 5 di 7 Tuttavia, l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata come semplice sostituto della richiesta stragiudiziale di documenti e chi richiede l'esibizione ha l'onere di dimostrare l'esistenza del documento.
La giurisprudenza è, comunque, concorde nel ritenere che “l'esibizione non possa essere ordinata se la parte avrebbe potuto autonomamente acquisire la documentazione prima del processo”.
Non ve dubbio, esaminando la fattispecie oggetto di decisione, che parte attrice poteva richiedere ed ottenere, entro i termini istruttori, gli atti inerenti alla denuncia penale sopra indicata, facendo lo spoglio del fascicolo verosimilmente archiviato, prelevando la documentazione necessaria per il presente giudizio dimostrando così l'effettiva esistenza del documento richiesto e verificare, conseguentemente, l'esito della denuncia a suo tempo presentata, la quale verosimilmente è stata per qualche ragione archiviata.
Posto quanto sopra, l'istanza di parte attrice sopra indicata deve essere respinta perché inammissibile.
***
Passando al merito della questione oggetto di causa, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti è priva dei requisiti necessari per l'accoglimento perché basata su fatti non provati.
Le dichiarazioni testimoniali hanno, infatti, negato l'esistenza di piante d'ulivo poste nella porzione di terreno confinaria nonché, in ogni caso, della non riconducibilità in capo ai convenuti dell'asserita estirpazione di piante.
Sul punto appare dirimete quanto riferito dal teste geom. il quale operò - all'epoca Testimone_1 degli asseriti fatti - sul posto come tecnico fiduciario di “entrambe le parti”, effettuando in loco frazionamenti nel dicembre del 2001 e nel gennaio 2002.
Detto testimone ha confermato che la confinazione è avvenuta nell'anno 2001 con apposizione di termini e quindi nuovamente effettuata, per vetustà dei picchetti, nell'anno 2019, specificando, riguardo la presenza di piante di ulivo ivi insistenti nell'anno 2019, che “erano presenti degli arbusti che ho rilevato nell'anno 2019 … gli arbusti sono quelli indicati nelle fotografie che mi si mostrano depositate da parte convenuta”, confermando, pertanto, che nessuna pianta d'ulivo era presente in loco nel 2019.
Il teste di parte attrice , poi, nel confermare di aver svolto lavori agricoli in nome e Persona_1
per conto dei convenuti, sentito sulla domanda se avesse estirpato lui stesso le piante di ulivo oggetto di causa ha negato categoricamente detta circostanza rispondendo: “Non ho estirpato piante di ulivo”.
Riguardo la testimonianza del dott. e l'esame delle fotografie contenute nel proprio elaborato Tes_2
peritale, lo stesso ha solo stimato un danno e fotografato arbusti divelti senza che sia possibile identificare, dal loro esame, con precisione il luogo della loro effettiva ubicazione.
Posto quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande così come proposte;
Condanna altresì parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in
€.5.261,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 12 giugno 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1633/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 10:54 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. DE LUCA FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ROBERTA RAGNETTI
Per l'avv. BRUNETTI BRUNO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Per l'avv. BRUNETTI BRUNO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e richieste allegate di parte attrice che vengono contestate fermante da parte convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 15:00, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:05.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Moricca, 12 89900 Vibo Valentia presso il difensore avv. DE LUCA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BRUNETTI BRUNO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNETTI BRUNO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNETTI Controparte_1 C.F._2
BRUNO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRUNETTI BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato la società semplice Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio
[...] Parte_2 avanti al Tribunale di Ancona per l'udienza del 19.07.2024 Pt_1 Controparte_1 CP_2 per ivi veder accolte nei loro confronti le seguenti conclusioni:“ Voglia l'On. Tribunale
[...]
adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che la Eredi
pagina 3 di 7 in p.l.r.p.t. è proprietaria del terreno sito nel Comune di Ostra alla via Collina Parte_1
4 e censito ai mappali 29 e 66 del foglio 47 del comune di Ostra;
- accertare e dichiarare che sul lato ovest della linea di confine del citato appezzamento di terreno sono presenti i mappali 44 e 46 che, al catasto terreni di Ostra risultano intestati ai sig.ri nata a [...] il Controparte_2
10.05.1926 (c.f. ) e nato ad [...] il C.F._3 Controparte_1
30.01.1947 (c.f. ); - accertare e dichiarare che nell'anno 2019, sul predetto C.F._1 terreno di proprietà dell'attore sono state estirpate quattordici piante di ulivo;
- accertare e dichiarare che le suddette 14 piante d'ulivo sono state estirpate dal Sig. su commissione di Persona_1
; - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. Controparte_1
1123,1224,1226 e 2059 C.C. che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza della suddetta condotta illegittima di estirpazione degli alberi sopra specificata, ammontano ad € 30.000,00=, ovvero in quella somma, maggiore o minore, che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia, oltre accessori di legge;
- condannare, pertanto, i convenuti al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non, nessuno escluso, quantificabili nella somma di €
30.000,00 ovvero nell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;
- condannare, altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze di causa, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge”.
Parte attrice, nella propria domanda, asserisce di aver verificato nell'anno 2019 l'avvenuta estirpazione dalla porzione di terreno di sua proprietà, posta a confine con quella dei convenuti, sita in agro del
Comune di Ostra (AN), di n. 14 piante di ulivo da parte di che avrebbe agito su Persona_1
incarico di , subendo così un danno complessivo ammontante ad Controparte_1
€.30.000,00 per il cui ristoro chiedeva condanna di pagamento a carico dei convenuti.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversaria domanda, viziata a loro dire da significative e strumentali incongruenze ed omissioni, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in rito: dichiarare, preliminarmente e con carattere di pregiudizialità rispetto a qualsivoglia statuizione di merito, l'improcedibilità della domanda in conseguenza della mancata sperimentazione della negoziazione assistita , con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite nel merito: rigettare integralmente, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda avanzata dalla nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 [...]
e in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_1 Controparte_2 spese ed onorari di causa”.
pagina 4 di 7 Nei termini di rito, le parti provvedevano a depositare le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. nelle quali provvedevano ad articolare le rispettive prove.
All'udienza del 22.01.2025, sentite le parti in contraddittorio, le quali si riportavano ai rispetti scritti, il
GI riservava ordinanza, sciolta il giorno successivo con ammissione della sola prova orale e nei limiti di cui all'ordinanza stessa.
All'udienza del 23.04.2025 si procedeva all'escussione dei testi, all'esito della quale parte attrice insisteva per la CTU con opposizione di parte convenuta, richiesta per la quale il giudice riservava decisione.
Con ordinanza del 26.04.2025 il giudicante ritenuta non necessaria ai fini del decidere la CTU fissava per PC e discussione orale l'udienza del 22.05.2025, concedendo alle parti termine per il deposito delle memorie conclusionali.
Con istanza presentata dalla difesa di parte attrice il 23.04.2025 e reiterata il 15.05.2025, la stessa chiedeva ex art. 210 c.p.c. ovvero il rinvio della causa ad altra data onde consentire l'acquisizione del verbale di interrogatorio del teste , il quale a suo dire, avrebbe riferito circostanze Persona_1 contrarie ai Carabinieri di Ostra Vetere in sede d'istruttoria penale per una denuncia, per i medesimi, fatti, formulata da parte attrice nei confronti degli odierni convenuti la quale, dato il tempo trascorso, è stata archiviata (circostanza eccepita da parte convenuta e non contestata da parte attrice).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si prende posizione sulla richiesta formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. osservando, sul punto, che un'istanza ex articolo 210 c.p.c. presentata fuori dai termini previsti per la produzione di prove (anche documentali) e richieste istruttorie è generalmente inammissibile.
Tale istanza, riguardante l'ordine di esibizione di documenti, deve essere necessariamente presentata nei termini di preclusione previsti per la produzione delle prove in fase processuale.
Tale preclusione ha la funzione di garantire un giusto equilibrio tra le parti, evitando che le richieste istruttorie vengano formulate tardivamente, a sorpresa, e creando un impatto negativo sulla gestione efficiente del procedimento.
Nonostante tale regola generale ci sono comunque eccezioni all'inammissibilità della richiesta di esibizione tardiva, ma la loro ammissibilità è subordinata a particolari circostanze, come l'improvvisa emergenza di nuove prove o l'impossibilità di averle presentate in precedenza, ma ad ogni buon conto per essere ammissibile detta istanza deve essere specifica e riguardare documenti determinati e non generici.
pagina 5 di 7 Tuttavia, l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata come semplice sostituto della richiesta stragiudiziale di documenti e chi richiede l'esibizione ha l'onere di dimostrare l'esistenza del documento.
La giurisprudenza è, comunque, concorde nel ritenere che “l'esibizione non possa essere ordinata se la parte avrebbe potuto autonomamente acquisire la documentazione prima del processo”.
Non ve dubbio, esaminando la fattispecie oggetto di decisione, che parte attrice poteva richiedere ed ottenere, entro i termini istruttori, gli atti inerenti alla denuncia penale sopra indicata, facendo lo spoglio del fascicolo verosimilmente archiviato, prelevando la documentazione necessaria per il presente giudizio dimostrando così l'effettiva esistenza del documento richiesto e verificare, conseguentemente, l'esito della denuncia a suo tempo presentata, la quale verosimilmente è stata per qualche ragione archiviata.
Posto quanto sopra, l'istanza di parte attrice sopra indicata deve essere respinta perché inammissibile.
***
Passando al merito della questione oggetto di causa, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti dei convenuti è priva dei requisiti necessari per l'accoglimento perché basata su fatti non provati.
Le dichiarazioni testimoniali hanno, infatti, negato l'esistenza di piante d'ulivo poste nella porzione di terreno confinaria nonché, in ogni caso, della non riconducibilità in capo ai convenuti dell'asserita estirpazione di piante.
Sul punto appare dirimete quanto riferito dal teste geom. il quale operò - all'epoca Testimone_1 degli asseriti fatti - sul posto come tecnico fiduciario di “entrambe le parti”, effettuando in loco frazionamenti nel dicembre del 2001 e nel gennaio 2002.
Detto testimone ha confermato che la confinazione è avvenuta nell'anno 2001 con apposizione di termini e quindi nuovamente effettuata, per vetustà dei picchetti, nell'anno 2019, specificando, riguardo la presenza di piante di ulivo ivi insistenti nell'anno 2019, che “erano presenti degli arbusti che ho rilevato nell'anno 2019 … gli arbusti sono quelli indicati nelle fotografie che mi si mostrano depositate da parte convenuta”, confermando, pertanto, che nessuna pianta d'ulivo era presente in loco nel 2019.
Il teste di parte attrice , poi, nel confermare di aver svolto lavori agricoli in nome e Persona_1
per conto dei convenuti, sentito sulla domanda se avesse estirpato lui stesso le piante di ulivo oggetto di causa ha negato categoricamente detta circostanza rispondendo: “Non ho estirpato piante di ulivo”.
Riguardo la testimonianza del dott. e l'esame delle fotografie contenute nel proprio elaborato Tes_2
peritale, lo stesso ha solo stimato un danno e fotografato arbusti divelti senza che sia possibile identificare, dal loro esame, con precisione il luogo della loro effettiva ubicazione.
Posto quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande così come proposte;
Condanna altresì parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in
€.5.261,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 12 giugno 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7