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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8057/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 21/09/1962 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], PIAZZA DEI CAMPANI C.F._1
13, rappresentata e difesa dagli avv.ti DECANDIA CHIARA e
IADANZA ANGELA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], VIA NICOLO' C.F._2
PISANO 54
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo
[...]
stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è figlio del proprio marito, sig. , nato dalla precedente Persona_1
unione con la sig.ra , deceduta in data 19/03/2023 Persona_2
come da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del marito dell'adottante e padre biologico dell'adottanda, sig. Persona_1
;
[...]
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); 3
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, per le ragioni di cui in parte motiva e che, pertanto, il cognome diventi ”. Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 17/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8057/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...] il 21/09/1962 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], PIAZZA DEI CAMPANI C.F._1
13, rappresentata e difesa dagli avv.ti DECANDIA CHIARA e
IADANZA ANGELA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...], VIA NICOLO' C.F._2
PISANO 54
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo
[...]
stessa da decenni un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottando è figlio del proprio marito, sig. , nato dalla precedente Persona_1
unione con la sig.ra , deceduta in data 19/03/2023 Persona_2
come da certificato prodotto in atti;
acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso del marito dell'adottante e padre biologico dell'adottanda, sig. Persona_1
;
[...]
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); 3
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottando, per le ragioni di cui in parte motiva e che, pertanto, il cognome diventi ”. Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 17/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)