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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 126/2018
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24 giugno 2025, alle ore 10.16, innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. La Malfa per delega dell'avv. RÒ;
Per parte resistente l'avv. Emanuele Campisi in sostituzione dell'Avv. ZAPPALA' MARIO;
l'avv. La Malfa si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa nonché alla consulenza tecnica espletata;
chiede dunque l'accoglimento della domanda attorea;
l'avv. Campisi chiede il richiamo del consulente tecnico, riportandosi a quanto esposto nelle osservazioni alla stessa;
rappresenta che allo stato è impossibile imputare i danni ad alcuna delle parti del contratto medesimo;
chiede in subordine il rigetto della domanda;
l'avv. La Malfa rileva che le osservazioni formulate da controparte hanno trovato ampia risposta nella relazione peritale;
Il Giudice Istruttore
ritenuto che la causa è matura per la decisione;
P.Q.M.
Dispone come da sentenza che viene redatta contestualmente.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia R.G. 126/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'odierna udienza del 17.12.2024, il Giudice dott. Mirko Intravaia, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'artt. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile iscritta al n. R.G. 126/2018, promossa da:
, (C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Milazzo, via C. Colombo n. 10; C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. AR RÒ, giusta procura in atti.
Attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania, via Enrico Pantano n. 40/D; C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Zappalà giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – a seguito di declaratoria di incompetenza per materia con ordinanza n. 375/2017 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto - AR RÒ e Pt_3
convenivano in giudizio e chiedendo la condanna
[...] Controparte_1 Controparte_2 di questi ultimi al risarcimento dei danni da questi asseritamente cagionati all'immobile di proprietà di parte attrice, sito in Milazzo, via G. Matteotti n. 75, condotto in locazione dagli odierni convenuti con contratto del 16.07.2015.
In particolare, le attrici lamentavano che a seguito del rilascio dell'immobile in data 29.01.2016, lo stesso si presentava in cattivo stato di conservazione, avendo le stesse accertato, anche a seguito di consulenza tecnica di parte a firma del geom. la presenza di gravi danni, meglio descritti CP_3
nella relazione tecnica del 29.02.2016. R.G. 126/2018
Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di conciliazione stragiudiziale, le attrici richiamavano, dunque, il disposto di cui agli artt. 1587 e ss. c.c. in ordine agli obblighi del conduttore, oltre che il punto n. 10 del contratto di locazione, in forza del quale le opere di piccola manutenzione erano poste a carico dei conduttori, e chiedevano l'accertamento dei danni cagionati da parte convenuta all'immobile per cui è causa, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell'importo di €
5.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, e contestavano la domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Più nello specifico, parte convenuta deduceva l'insussistenza della pretesa delle attrici, posto che i danni lamentati sarebbero riconducibili all'omesso espletamento di interventi eccedenti la piccola manutenzione e, in ogni caso, eccepiva la carenza di prova in ordine ai danni lamentati nonché, in subordine, l'erronea quantificazione degli stessi, anche in ragione dell'esigua durata della locazione.
Con ordinanza dell'08.03.2019 il giudice istruttore, in persona di altro decidente, disponeva il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., e con ordinanza del 03.02.2021 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Con ordinanza del 04.04.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. ed all'udienza del 09.10.2024, a fronte dell'accettazione di parte attrice, la proposta veniva rigettata dai convenuti.
Con ordinanza del 23.12.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU nominato, ing. , prestato il giuramento di rito, depositava la relazione tecnica in data Persona_1
28.01.2025.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da AR RÒ e da deve ritenersi fondata e, Parte_3
pertanto, meritevole di accoglimento, in forza della seguente motivazione.
Giova rilevare, in diritto, che secondo i principi ricavabili dall'art. 1590 c.c., il conduttore non sopporta le conseguenze che derivano al bene dal passare del tempo, poiché le medesime conseguenze si sarebbero prodotte se il bene non fosse stato concesso in godimento. Né può ovviamente sussistere una responsabilità del conduttore per i danni arrecati da terzi durante il termine pattuito per la locazione.
Al contempo però se, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della consegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni. R.G. 126/2018
Ciò premesso, deve ritenersi che parte ricorrente ha sufficientemente provato la sussistenza dei lamentati danni presso l'unità abitativa oggetto del giudizio, come si evince dalla relazione di c.t.p.
a firma dell'Ing. completa di idonea documentazione fotografica e basata sul Persona_2
sopralluogo effettuato sul bene per cui è causa in data prossima al rilascio dello stesso da parte dei resistenti. Dalla predetta relazione, è emerso un cattivo stato di manutenzione, tale da richiedere interventi manutentivi, quali: “rifacimento delle tinteggiature di tutte le superfici dell'immobile, il ripristino degli scarichi e la sostituzione del buttatoio del locale igienico al piano seminterrato, la sigillatura delle fughe della zona vasca e la sostituzione della ferramenta dell'infisso del locale igienico piano rialzato, il restauro della porta di accesso alla camera da letto secondaria al piano rialzato, il restauro della scrivania nella zona living, un'accurata pulizia ed igienizzazione dell'intero immobile ed un idoneo intervento di sistemazione del verde e pulizia delle aree esterne”.
A fronte di tale allegazione - sebbene debba ribadirsi il valore della perizia di parte quale “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (v. Cassazione civile sez. II, 15/02/2022, n. 4933) posta al libero vaglio del Giudice – va osservato che parte resistente non ha contestato specificamente quanto argomentato dai ricorrenti in forza degli esiti della relazione del consulente di parte, né confutato la documentazione fotografica allegata al predetto elaborato. Per converso, le conclusioni rassegnate dal consulente di parte hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza dell'08.04.2022, ove Testimone_1
lo stesso ha confermato la sussistenza dei danni descritti dal consulente di parte, mentre nessuna richiesta istruttoria di segno contrario è stata addotta dagli odierni resistenti.
In ogni caso ed in disparte le superiori considerazioni, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che i pregiudizi non siano causalmente riconducibili alla normale usura e siano piuttosto con ogni probabilità dipendenti da un uso non conforme dell'immobile da parte conduttori, atteso che, sottoscrivendo il contratto di locazione del 13.07.2015, questi ultimi hanno dato atto al punto n. 2 delle condizioni ottimali del mobilio e degli accessori.
In conclusione, considerando, come illustrato dal c.t.u., i costi di ripristino necessari in relazione ai pregiudizi imputabili agli ex conduttori ammonta ad € 5.725,30 (cfr. pag. 3 della relazione peritale e computo metrico lavori).
Colgono nel segno le osservazioni formulate da parte resistente in ordine alla diversa consistenza degli spazi interni, che dal raffronto tra le planimetrie dell'immobile allegate alla relazione tecnica determinano una variazione del 5% rispetto alla superficie di tinteggiatura. Conseguentemente,
l'importo quantificato dal CTU per la tinteggiatura delle pareti, pari ad € 5.251,18, va ridotto del
5% (pari ad € 262,56) e rideterminato in € 4.988,62. R.G. 126/2018
Non paiono, per converso, meritevoli di accoglimento le ulteriori osservazioni formulate da parte resistente, non avendo documentato alcuna variazione in aumento in conseguenza dell'applicazione del prezziario relativo all'anno 2024, né contestato specificamente gli importi indicati in seno al computo metrico redatto dal CTU.
Ai fini del decidere, deve in ogni caso tenersi conto dei limiti di valore di cui alla domanda di parte ricorrente, che attraverso l'atto introduttivo ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento dell'importo di € 5.000,00 “ovvero al pagamento della minore somma che risulterà di giustizia”, circostanza confortata anche dalla dichiarazione di valore della controversia, indicata in € 5.000,00
(cfr. atto di citazione in riassunzione).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, i resistenti vanno condannati al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidate, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 126/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna i resistenti al risarcimento del danno, liquidato in complessivi €5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, in favore di parte resistente;
- condanna i resistenti alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.625,00, di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei resistenti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 24/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24 giugno 2025, alle ore 10.16, innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per parte ricorrente l'avv. La Malfa per delega dell'avv. RÒ;
Per parte resistente l'avv. Emanuele Campisi in sostituzione dell'Avv. ZAPPALA' MARIO;
l'avv. La Malfa si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa nonché alla consulenza tecnica espletata;
chiede dunque l'accoglimento della domanda attorea;
l'avv. Campisi chiede il richiamo del consulente tecnico, riportandosi a quanto esposto nelle osservazioni alla stessa;
rappresenta che allo stato è impossibile imputare i danni ad alcuna delle parti del contratto medesimo;
chiede in subordine il rigetto della domanda;
l'avv. La Malfa rileva che le osservazioni formulate da controparte hanno trovato ampia risposta nella relazione peritale;
Il Giudice Istruttore
ritenuto che la causa è matura per la decisione;
P.Q.M.
Dispone come da sentenza che viene redatta contestualmente.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia R.G. 126/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'odierna udienza del 17.12.2024, il Giudice dott. Mirko Intravaia, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'artt. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile iscritta al n. R.G. 126/2018, promossa da:
, (C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Milazzo, via C. Colombo n. 10; C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. AR RÒ, giusta procura in atti.
Attori contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania, via Enrico Pantano n. 40/D; C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Zappalà giusta procura in atti.
Convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – a seguito di declaratoria di incompetenza per materia con ordinanza n. 375/2017 del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto - AR RÒ e Pt_3
convenivano in giudizio e chiedendo la condanna
[...] Controparte_1 Controparte_2 di questi ultimi al risarcimento dei danni da questi asseritamente cagionati all'immobile di proprietà di parte attrice, sito in Milazzo, via G. Matteotti n. 75, condotto in locazione dagli odierni convenuti con contratto del 16.07.2015.
In particolare, le attrici lamentavano che a seguito del rilascio dell'immobile in data 29.01.2016, lo stesso si presentava in cattivo stato di conservazione, avendo le stesse accertato, anche a seguito di consulenza tecnica di parte a firma del geom. la presenza di gravi danni, meglio descritti CP_3
nella relazione tecnica del 29.02.2016. R.G. 126/2018
Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di conciliazione stragiudiziale, le attrici richiamavano, dunque, il disposto di cui agli artt. 1587 e ss. c.c. in ordine agli obblighi del conduttore, oltre che il punto n. 10 del contratto di locazione, in forza del quale le opere di piccola manutenzione erano poste a carico dei conduttori, e chiedevano l'accertamento dei danni cagionati da parte convenuta all'immobile per cui è causa, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento dell'importo di €
5.000,00, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, e contestavano la domanda Controparte_1 Controparte_2
attorea e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Più nello specifico, parte convenuta deduceva l'insussistenza della pretesa delle attrici, posto che i danni lamentati sarebbero riconducibili all'omesso espletamento di interventi eccedenti la piccola manutenzione e, in ogni caso, eccepiva la carenza di prova in ordine ai danni lamentati nonché, in subordine, l'erronea quantificazione degli stessi, anche in ragione dell'esigua durata della locazione.
Con ordinanza dell'08.03.2019 il giudice istruttore, in persona di altro decidente, disponeva il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., e con ordinanza del 03.02.2021 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
Con ordinanza del 04.04.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c. ed all'udienza del 09.10.2024, a fronte dell'accettazione di parte attrice, la proposta veniva rigettata dai convenuti.
Con ordinanza del 23.12.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU nominato, ing. , prestato il giuramento di rito, depositava la relazione tecnica in data Persona_1
28.01.2025.
Indi, all'udienza del 24.06.2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva posta in decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da AR RÒ e da deve ritenersi fondata e, Parte_3
pertanto, meritevole di accoglimento, in forza della seguente motivazione.
Giova rilevare, in diritto, che secondo i principi ricavabili dall'art. 1590 c.c., il conduttore non sopporta le conseguenze che derivano al bene dal passare del tempo, poiché le medesime conseguenze si sarebbero prodotte se il bene non fosse stato concesso in godimento. Né può ovviamente sussistere una responsabilità del conduttore per i danni arrecati da terzi durante il termine pattuito per la locazione.
Al contempo però se, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della consegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni. R.G. 126/2018
Ciò premesso, deve ritenersi che parte ricorrente ha sufficientemente provato la sussistenza dei lamentati danni presso l'unità abitativa oggetto del giudizio, come si evince dalla relazione di c.t.p.
a firma dell'Ing. completa di idonea documentazione fotografica e basata sul Persona_2
sopralluogo effettuato sul bene per cui è causa in data prossima al rilascio dello stesso da parte dei resistenti. Dalla predetta relazione, è emerso un cattivo stato di manutenzione, tale da richiedere interventi manutentivi, quali: “rifacimento delle tinteggiature di tutte le superfici dell'immobile, il ripristino degli scarichi e la sostituzione del buttatoio del locale igienico al piano seminterrato, la sigillatura delle fughe della zona vasca e la sostituzione della ferramenta dell'infisso del locale igienico piano rialzato, il restauro della porta di accesso alla camera da letto secondaria al piano rialzato, il restauro della scrivania nella zona living, un'accurata pulizia ed igienizzazione dell'intero immobile ed un idoneo intervento di sistemazione del verde e pulizia delle aree esterne”.
A fronte di tale allegazione - sebbene debba ribadirsi il valore della perizia di parte quale “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (v. Cassazione civile sez. II, 15/02/2022, n. 4933) posta al libero vaglio del Giudice – va osservato che parte resistente non ha contestato specificamente quanto argomentato dai ricorrenti in forza degli esiti della relazione del consulente di parte, né confutato la documentazione fotografica allegata al predetto elaborato. Per converso, le conclusioni rassegnate dal consulente di parte hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , escusso all'udienza dell'08.04.2022, ove Testimone_1
lo stesso ha confermato la sussistenza dei danni descritti dal consulente di parte, mentre nessuna richiesta istruttoria di segno contrario è stata addotta dagli odierni resistenti.
In ogni caso ed in disparte le superiori considerazioni, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che i pregiudizi non siano causalmente riconducibili alla normale usura e siano piuttosto con ogni probabilità dipendenti da un uso non conforme dell'immobile da parte conduttori, atteso che, sottoscrivendo il contratto di locazione del 13.07.2015, questi ultimi hanno dato atto al punto n. 2 delle condizioni ottimali del mobilio e degli accessori.
In conclusione, considerando, come illustrato dal c.t.u., i costi di ripristino necessari in relazione ai pregiudizi imputabili agli ex conduttori ammonta ad € 5.725,30 (cfr. pag. 3 della relazione peritale e computo metrico lavori).
Colgono nel segno le osservazioni formulate da parte resistente in ordine alla diversa consistenza degli spazi interni, che dal raffronto tra le planimetrie dell'immobile allegate alla relazione tecnica determinano una variazione del 5% rispetto alla superficie di tinteggiatura. Conseguentemente,
l'importo quantificato dal CTU per la tinteggiatura delle pareti, pari ad € 5.251,18, va ridotto del
5% (pari ad € 262,56) e rideterminato in € 4.988,62. R.G. 126/2018
Non paiono, per converso, meritevoli di accoglimento le ulteriori osservazioni formulate da parte resistente, non avendo documentato alcuna variazione in aumento in conseguenza dell'applicazione del prezziario relativo all'anno 2024, né contestato specificamente gli importi indicati in seno al computo metrico redatto dal CTU.
Ai fini del decidere, deve in ogni caso tenersi conto dei limiti di valore di cui alla domanda di parte ricorrente, che attraverso l'atto introduttivo ha chiesto la condanna dei resistenti al pagamento dell'importo di € 5.000,00 “ovvero al pagamento della minore somma che risulterà di giustizia”, circostanza confortata anche dalla dichiarazione di valore della controversia, indicata in € 5.000,00
(cfr. atto di citazione in riassunzione).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, i resistenti vanno condannati al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidate, vanno poste in via definitiva a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 126/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna i resistenti al risarcimento del danno, liquidato in complessivi €5.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, in favore di parte resistente;
- condanna i resistenti alla refusione, in favore di controparte, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.625,00, di cui € 125,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei resistenti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 24/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia