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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1775/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 7.8.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CAMPIOTTI MARGHERITA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Bernardino Castelli n. 11, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 2.7.2024;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.3.1981;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 30.8.2024);
pagina 1 di 10 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“il Tribunale di Varese- sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni come segue:
A. Affidamento di e a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei medesimi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. Il padre terrà con sé e a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del Per_1 Per_2
sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa e durante la settimana il mercoledì dalle
18,30/19 alle 21, cena altrettanto compresa. Il tutto compatibilmente con gli impegni dei figli per attività sportive o di catechismo che, solo indicativamente si riferisce che nell'anno trascorso sono state per calcio il martedì e il giovedì e skate la domenica nonché catechismo il Per_1
sabato, per skate la domenica. Per_2
C. Per quanto concerne le festività natalizie la sig.ra e il sig. si Pt_1 CP_1
alterneranno nella giornata di Natale (mattina e pranzo con un genitore e pomeriggio e cena con
l'altro e viceversa).
D. Per quanto riguarda Santo NO e le festività natalizie (vacanze invernali), le visite seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto B. Per quanto concerne le vacanze
Pasquali il sig. avrà facoltà di trascorrere la Pasqua con i figli e la sig.ra la CP_1 Pt_1
giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno. In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso CP_1
nei mesi delle vacanze scolastiche (usualmente luglio e agosto) di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
pagina 2 di 10 E. Il Sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori, l'importo di € 900,00 (novecento) il mese con scadenza il 5 di ogni mese. Detto importo sarà da rivalutarsi ai sensi degli indici ISTAT ogni anno al mese di agosto. Prima rivalutazione da effettuarsi ad agosto 2025 con riferimento al mese di agosto 2024.
F. Il padre rimborserà, inoltre, alla madre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di e/o dietro presentazione del Per_1 Per_2
documento fiscale comprovante la relativa spesa. La determinazione delle spese straordinarie e della necessità o meno di preventivo accordo, dovrà fare riferimento alle tabelle del Tribunale di
Varese del 2018 e di seguito meglio indicate:
i) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti Pubblici, b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, compreso anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, d) dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento, h) spese per mezzi di trasporto pubblico extraurbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tasse e rette scolastiche di istituti privati e universitarie;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione e master universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria).
ii) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se già presenti nell'organizzazione, b) centro ricreativo – es: oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali – scorporando la quota dovuta per il pasto, avendo carattere ordinario, c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive extra oltre a quelle di cui al punto c) sopraindicato e pertinenti abbigliamento e attrezzature, comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei, sport elitari tipo golf e equitazione, d) spese di attività ludiche e ricreative – pittura, teatro, boyscout – e) viaggi studio all'estero, stage sportivi senza genitori, g) spese di
pagina 3 di 10 conseguimento della patente di guida, h) acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli, i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
e) baby sitter;
iii) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico corrente, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista, f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Nazionale, cure mediche urgenti e non dilazionabili;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia, haloterapia, c) trattamenti sanitari non erogati dal SS Nazionale ovvero previsti ma effettuati privatamente, d) farmaci fisioterapici e omeopatici.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato che: il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche a mezzo email o SMS) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G. Disponga altresì il tribunale adito che il signor corrisponda alla madre Controparte_1 dei minori e l'importo di € 9.000,00 corrispondente a n. 10 mesi di mancato Per_1 Per_2
versamento, dalla separazione della coppia, per un contributo mensile di € 900,00.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 7.8.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse dei figli minori nato il [...], e , nata il [...]. Ha Persona_3 Persona_4 chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto dell'importo complessivo di euro 900,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo di euro 9.000,00 corrispondente a dieci mensilità di mancato versamento, dalla separazione delle parti, per un contributo mensile di euro 900,00.
Ha dedotto di aver intrattenuto una relazione affettiva e di convivenza con il sig. CP_1
dalla quale sono nati i figli (3.5.2013) e (3.8.2017); la coppia ha vissuto
[...] Per_1 Per_2
insieme ai figli dalla loro nascita sino al 24.1.2023, data in cui la ricorrente decideva di abbandonare l'abitazione familiare in accordo con il convivente;
preso atto della fine del rapporto affettivo, la coppia decideva di vivere separatamente e i figli andavano ad abitare con la madre presso Carnago, via Lanfranco Saporiti n. 5; le parti concordavano che il padre avrebbe corrisposto l'importo di euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, importo che sarebbe stato aumentato dopo qualche mese ad euro 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
secondo gli accordi presi, il padre avrebbe inoltre tenuto i bambini con sé il mercoledì dalle ore 18.30/19.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati con la mamma, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00/15.30 alla domenica mattina;
dalla separazione il sig. CP_1
aveva versato esclusivamente un importo complessivo di euro 4.200,00 non ottemperando ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nonostante i diversi solleciti;
inoltre, il resistente aveva omesso di rispettare gli accordi sulle frequentazioni con i figli, prendendoli con sé secondo il suo esclusivo piacimento.
Nonostante la regolarità della notificazione ritirata a mani di persona di famiglia in data
28.8.2024, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
pagina 5 di 10 All'udienza del 17.12.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 18.12.2024, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c.: Controparte_1
“1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e Persona_3
nata il [...], ad [...] i genitori con collocamento preferenziale e Persona_4
residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle
18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso
(settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
All'udienza del 6.5.2025 la parte ricorrente, riportandosi alla documentazione depositata in atti in data 30.4.2025 relativa ai certificati salariali del resistente, chiedeva di accogliere la domanda di mantenimento a carico del padre come da ricorso introduttivo, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento condiviso dei minori (3.5.2013) e (3.8.2017) è Per_1 Per_2
fondata e merita accoglimento.
pagina 6 di 10 Dalle deduzioni della parte ricorrente, nonché da quanto affermato dalla stessa all'udienza del
17.12.2024, emerge che entrambe le figure genitoriali sono presenti nella vita dei figli minori. La madre rappresenta il principale punto di riferimento per i figli, soprattutto riguardo il supporto nelle attività scolastiche e per i bisogni primari e, sin dalla separazione dall'ex convivente, ha sempre vissuto con gli stessi a Carnago in Via Lanfranco Saporiti n.
5. I bambini, nonostante qualche resistenza, hanno manifestato alla madre di stare bene in compagnia del padre (“Ad oggi il papà tiene con sé i bambini il mercoledì pomeriggio dalle 19 alle 20/21 e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio (15.30-16), poi riporta alle 19.30 mentre si Per_2 Per_1
ferma a dormire da lui e rientra la domenica mattina, a pranzo di solito sta con me. Dopo che mi sono allontanata da casa inizialmente non c'è stata una regolarità nella loro frequentazione, poi abbiamo trovato questa regolarità che io gli ho chiesto per il bene dei bambini, ad oggi siamo abbastanza regolari su questo andamento ma la bambina non vuole fermarsi a dormire da lui e neanche restare a cena.” […] “I bambini stanno bene con il papà anche se io sono la persona di riferimento per i compiti, la scuola etc.” […] “ e però sono sereni, a parte quando Per_1 Per_2
vedono me e lui litigare, io sono abbastanza tranquilla quando loro sono con il papà, mi dicono che stanno bene.”, cfr. udienza del 17.12.2024).
In tale contesto, considerato che non sono emersi né sono stati dedotti elementi di inidoneità genitoriale in capo ad alcuno dei genitori, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Quanto alle frequentazioni dei figli minori con il padre, conformemente alla consuetudine familiare già in essere come descritta dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e all'udienza del 17.12.2024, tenuto conto dell'interesse dei minori, ritiene il Collegio che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore
21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle 18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
pagina 7 di 10
2. Il contributo al mantenimento dei figli minori
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di lavorare come coadiutore nel negozio di abbigliamento della sorella, vive a Carnago con i figli e riceve l'aiuto dei genitori, percepisce integralmente l'assegno unico universale pari ad euro 467,00 mensili;
dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la stessa ha avuto un reddito annuo lordo nel 2021 di euro 90,00 e un utile di euro 449,00 per la partecipazione societaria del 49% nella SAM S.n.c. di SA KA e AN (cfr. dichiarazione dei redditi 2022, doc. 7 ricorrente), nel 2022 di euro 2679,00 e un utile di euro 4.236,00 per la partecipazione nella predetta società (cfr. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 6 ricorrente), nessun reddito nel 2023 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 14 ricorrente).
Quanto alla parte resistente, non risultano in atti informazioni aggiornate circa l'attuale situazione economico reddituale. La ricorrente ha dedotto che quest'ultimo, finché erano conviventi, lavorava in Svizzera come operaio in un'azienda agricola percependo uno stipendio di circa
2.500,00 euro mensili;
la sola documentazione reddituale in atti relativa al resistente riguarda i certificati salariali 2022-2023, dai quali emerge che lo stesso ha percepito un salario netto nel
2022 di CHF 30.757,00, corrispondenti ad euro 32.784,22 (cfr. certificato salariale 2022 di cui al doc. 16 ricorrente) e nel 2023 di CHF 33.625,25, corrispondenti ad euro 35.979,01 (cfr. certificato salariale 2023 di cui al doc. 17 ricorrente), che diviso per dodici mensilità consiste in un reddito di circa euro 2.998,00 mensili. Non vi è in atti documentazione relativa ai redditi percepiti dal resistente nel 2024 e nel 2025.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto conto dell'età dei figli minori, rispettivamente di 12 e 8 anni, e delle esigenze fisiologicamente correlate alla loro età, il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento pagina 8 di 10 indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso (settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario dei minori.
Nulla può essere disposto a titolo di rimborso per il contributo di mantenimento asseritamente omesso antecedentemente alla proposizione della domanda giudiziale trattandosi di domanda inammissibile nel presente contenzioso.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente che, pur regolarmente notiziato, non ha inteso contrastare le avverse richieste, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) AFFIDA i figli minori (3.5.2013) e (3.8.2017) ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) DISPONE che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, tenuto conto dell'interesse dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle 18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di
Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di
Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
pagina 9 di 10 3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi
(euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso (settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
4) Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 7.8.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CAMPIOTTI MARGHERITA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Bernardino Castelli n. 11, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 2.7.2024;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.3.1981;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 30.8.2024);
pagina 1 di 10 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“il Tribunale di Varese- sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e i figli minorenni come segue:
A. Affidamento di e a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei medesimi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B. Il padre terrà con sé e a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del Per_1 Per_2
sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa e durante la settimana il mercoledì dalle
18,30/19 alle 21, cena altrettanto compresa. Il tutto compatibilmente con gli impegni dei figli per attività sportive o di catechismo che, solo indicativamente si riferisce che nell'anno trascorso sono state per calcio il martedì e il giovedì e skate la domenica nonché catechismo il Per_1
sabato, per skate la domenica. Per_2
C. Per quanto concerne le festività natalizie la sig.ra e il sig. si Pt_1 CP_1
alterneranno nella giornata di Natale (mattina e pranzo con un genitore e pomeriggio e cena con
l'altro e viceversa).
D. Per quanto riguarda Santo NO e le festività natalizie (vacanze invernali), le visite seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto B. Per quanto concerne le vacanze
Pasquali il sig. avrà facoltà di trascorrere la Pasqua con i figli e la sig.ra la CP_1 Pt_1
giornata di Pasquetta, alternandosi di anno in anno. In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso CP_1
nei mesi delle vacanze scolastiche (usualmente luglio e agosto) di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
pagina 2 di 10 E. Il Sig. sarà tenuto a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori, l'importo di € 900,00 (novecento) il mese con scadenza il 5 di ogni mese. Detto importo sarà da rivalutarsi ai sensi degli indici ISTAT ogni anno al mese di agosto. Prima rivalutazione da effettuarsi ad agosto 2025 con riferimento al mese di agosto 2024.
F. Il padre rimborserà, inoltre, alla madre il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di e/o dietro presentazione del Per_1 Per_2
documento fiscale comprovante la relativa spesa. La determinazione delle spese straordinarie e della necessità o meno di preventivo accordo, dovrà fare riferimento alle tabelle del Tribunale di
Varese del 2018 e di seguito meglio indicate:
i) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti Pubblici, b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, compreso anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, d) dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, e) assicurazione scolastica, f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento, h) spese per mezzi di trasporto pubblico extraurbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tasse e rette scolastiche di istituti privati e universitarie;
b) gite scolastiche con pernottamento, c) corsi di recupero e lezioni private, d) corsi di specializzazione e master universitari in Italia e all'estero, e) alloggio presso la sede universitaria).
ii) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se già presenti nell'organizzazione, b) centro ricreativo – es: oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali – scorporando la quota dovuta per il pasto, avendo carattere ordinario, c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive extra oltre a quelle di cui al punto c) sopraindicato e pertinenti abbigliamento e attrezzature, comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei, sport elitari tipo golf e equitazione, d) spese di attività ludiche e ricreative – pittura, teatro, boyscout – e) viaggi studio all'estero, stage sportivi senza genitori, g) spese di
pagina 3 di 10 conseguimento della patente di guida, h) acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto dei figli, i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
e) baby sitter;
iii) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico corrente, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) tickets sanitari, e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista, f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Nazionale, cure mediche urgenti e non dilazionabili;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, da documentare: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia, haloterapia, c) trattamenti sanitari non erogati dal SS Nazionale ovvero previsti ma effettuati privatamente, d) farmaci fisioterapici e omeopatici.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato che: il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche a mezzo email o SMS) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G. Disponga altresì il tribunale adito che il signor corrisponda alla madre Controparte_1 dei minori e l'importo di € 9.000,00 corrispondente a n. 10 mesi di mancato Per_1 Per_2
versamento, dalla separazione della coppia, per un contributo mensile di € 900,00.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 7.8.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse dei figli minori nato il [...], e , nata il [...]. Ha Persona_3 Persona_4 chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con i figli, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto dell'importo complessivo di euro 900,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo di euro 9.000,00 corrispondente a dieci mensilità di mancato versamento, dalla separazione delle parti, per un contributo mensile di euro 900,00.
Ha dedotto di aver intrattenuto una relazione affettiva e di convivenza con il sig. CP_1
dalla quale sono nati i figli (3.5.2013) e (3.8.2017); la coppia ha vissuto
[...] Per_1 Per_2
insieme ai figli dalla loro nascita sino al 24.1.2023, data in cui la ricorrente decideva di abbandonare l'abitazione familiare in accordo con il convivente;
preso atto della fine del rapporto affettivo, la coppia decideva di vivere separatamente e i figli andavano ad abitare con la madre presso Carnago, via Lanfranco Saporiti n. 5; le parti concordavano che il padre avrebbe corrisposto l'importo di euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli minori, importo che sarebbe stato aumentato dopo qualche mese ad euro 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
secondo gli accordi presi, il padre avrebbe inoltre tenuto i bambini con sé il mercoledì dalle ore 18.30/19.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati con la mamma, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00/15.30 alla domenica mattina;
dalla separazione il sig. CP_1
aveva versato esclusivamente un importo complessivo di euro 4.200,00 non ottemperando ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nonostante i diversi solleciti;
inoltre, il resistente aveva omesso di rispettare gli accordi sulle frequentazioni con i figli, prendendoli con sé secondo il suo esclusivo piacimento.
Nonostante la regolarità della notificazione ritirata a mani di persona di famiglia in data
28.8.2024, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
pagina 5 di 10 All'udienza del 17.12.2024 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 18.12.2024, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c.: Controparte_1
“1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nato il [...] e Persona_3
nata il [...], ad [...] i genitori con collocamento preferenziale e Persona_4
residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle
18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso
(settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; l'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra ; Pt_1
All'udienza del 6.5.2025 la parte ricorrente, riportandosi alla documentazione depositata in atti in data 30.4.2025 relativa ai certificati salariali del resistente, chiedeva di accogliere la domanda di mantenimento a carico del padre come da ricorso introduttivo, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento condiviso dei minori (3.5.2013) e (3.8.2017) è Per_1 Per_2
fondata e merita accoglimento.
pagina 6 di 10 Dalle deduzioni della parte ricorrente, nonché da quanto affermato dalla stessa all'udienza del
17.12.2024, emerge che entrambe le figure genitoriali sono presenti nella vita dei figli minori. La madre rappresenta il principale punto di riferimento per i figli, soprattutto riguardo il supporto nelle attività scolastiche e per i bisogni primari e, sin dalla separazione dall'ex convivente, ha sempre vissuto con gli stessi a Carnago in Via Lanfranco Saporiti n.
5. I bambini, nonostante qualche resistenza, hanno manifestato alla madre di stare bene in compagnia del padre (“Ad oggi il papà tiene con sé i bambini il mercoledì pomeriggio dalle 19 alle 20/21 e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio (15.30-16), poi riporta alle 19.30 mentre si Per_2 Per_1
ferma a dormire da lui e rientra la domenica mattina, a pranzo di solito sta con me. Dopo che mi sono allontanata da casa inizialmente non c'è stata una regolarità nella loro frequentazione, poi abbiamo trovato questa regolarità che io gli ho chiesto per il bene dei bambini, ad oggi siamo abbastanza regolari su questo andamento ma la bambina non vuole fermarsi a dormire da lui e neanche restare a cena.” […] “I bambini stanno bene con il papà anche se io sono la persona di riferimento per i compiti, la scuola etc.” […] “ e però sono sereni, a parte quando Per_1 Per_2
vedono me e lui litigare, io sono abbastanza tranquilla quando loro sono con il papà, mi dicono che stanno bene.”, cfr. udienza del 17.12.2024).
In tale contesto, considerato che non sono emersi né sono stati dedotti elementi di inidoneità genitoriale in capo ad alcuno dei genitori, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Quanto alle frequentazioni dei figli minori con il padre, conformemente alla consuetudine familiare già in essere come descritta dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo e all'udienza del 17.12.2024, tenuto conto dell'interesse dei minori, ritiene il Collegio che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore
21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle 18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.
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2. Il contributo al mantenimento dei figli minori
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La parte ricorrente ha dedotto di lavorare come coadiutore nel negozio di abbigliamento della sorella, vive a Carnago con i figli e riceve l'aiuto dei genitori, percepisce integralmente l'assegno unico universale pari ad euro 467,00 mensili;
dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge che la stessa ha avuto un reddito annuo lordo nel 2021 di euro 90,00 e un utile di euro 449,00 per la partecipazione societaria del 49% nella SAM S.n.c. di SA KA e AN (cfr. dichiarazione dei redditi 2022, doc. 7 ricorrente), nel 2022 di euro 2679,00 e un utile di euro 4.236,00 per la partecipazione nella predetta società (cfr. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 6 ricorrente), nessun reddito nel 2023 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 14 ricorrente).
Quanto alla parte resistente, non risultano in atti informazioni aggiornate circa l'attuale situazione economico reddituale. La ricorrente ha dedotto che quest'ultimo, finché erano conviventi, lavorava in Svizzera come operaio in un'azienda agricola percependo uno stipendio di circa
2.500,00 euro mensili;
la sola documentazione reddituale in atti relativa al resistente riguarda i certificati salariali 2022-2023, dai quali emerge che lo stesso ha percepito un salario netto nel
2022 di CHF 30.757,00, corrispondenti ad euro 32.784,22 (cfr. certificato salariale 2022 di cui al doc. 16 ricorrente) e nel 2023 di CHF 33.625,25, corrispondenti ad euro 35.979,01 (cfr. certificato salariale 2023 di cui al doc. 17 ricorrente), che diviso per dodici mensilità consiste in un reddito di circa euro 2.998,00 mensili. Non vi è in atti documentazione relativa ai redditi percepiti dal resistente nel 2024 e nel 2025.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto conto dell'età dei figli minori, rispettivamente di 12 e 8 anni, e delle esigenze fisiologicamente correlate alla loro età, il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento pagina 8 di 10 indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso (settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario dei minori.
Nulla può essere disposto a titolo di rimborso per il contributo di mantenimento asseritamente omesso antecedentemente alla proposizione della domanda giudiziale trattandosi di domanda inammissibile nel presente contenzioso.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente che, pur regolarmente notiziato, non ha inteso contrastare le avverse richieste, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1) AFFIDA i figli minori (3.5.2013) e (3.8.2017) ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) DISPONE che, salvo diverso e migliore accordo direttamente assunto dai genitori, tenuto conto dell'interesse dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati dal primo pomeriggio del sabato alla domenica sera alle ore 21, cena compresa, e durante la settimana il mercoledì dalle 18,30/19 alle 21 cena altrettanto compresa;
- alla Vigilia di
Natale o il Giorno di Natale alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- il giorno di
Pasqua o di Pasquetta alternandosi di anno in anno con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
pagina 9 di 10 3) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi
(euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione del ricorso (settembre 2024), oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
4) Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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