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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8904 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GATTI MICHELE presso lo studio del quale in Reggio Emilia Via
Cadoppi n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SPERATI LORENZO e dall'avv. SPERATI LAURA presso lo studio dei quali in Roma Viale Liegi n. 28 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.7.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -Sezione Lavoro –
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla , in persona Controparte_3
del legale rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e
P.I. , al Sig. in data 10.10.2023 e per l'effetto P.IVA_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Condannare la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e P.I.
, a reintegrare il Sig. , ai sensi e per gli effetti di P.IVA_1 Parte_1 cui all'art. 18, commi IV° e VII°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nella misura massima di 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, somme maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA condannare la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e P.I.
, a corrispondere al Sig. , ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 Parte_1 di cui all'art. 18, commi V° e VII, Legge 300/70, 24 mensilità dell'ultima RGF percepita dal lavoratore, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza l'espletamento di attività istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 16.1.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
2 Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze dalla società convenuta come pilota di elicotteri con qualifica di comandante e primo comandante, maturando altresì la qualifica di “fly instructor” – ha eccepito la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dal datore di lavoro il
6.9.2023 all'esito del procedimento avviato con lettera del 30.5.2023.
fonda la pretesa illegittimità del licenziamento sulla insussistenza Parte_1 del giustificato motivo addotto dalla società, vale a dire la “impossibilità assoluta
e sopravvenuta dello stesso di offrire la propria prestazione lavorativa, con conseguente risoluzione automatica del rapporto di lavoro e recedibilità ad nutum” per il sopravenuto compimento del 65° anno di età.
Il ricorrente ha dedotto che la società avrebbe dovuto valutare la possibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni equivalenti sussistendo “molteplici attività cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito”. In particolare, il ricorrente ha dedotto che vi sarebbero almeno tre aree nelle quali poteva essere utilmente assegnato dalla società nonostante il compimento di 65 anni di età: i voli di manutenzione, trasferimenti di elicotteri e pure attività diversificate come “ a)
Trasporto Aereo di Passeggeri per Collegamenti con Piattaforme Petrolifere:
Operazioni di trasporto verso e da piattaforme offshore, cruciali per il supporto logistico delle piattaforme petrolifere;
b) Servizi Medici di Emergenza: Elicotteri utilizzati per il trasporto medico urgente e di emergenza, che richiedono piloti esperti e addestrati per operazioni in condizioni spesso critiche;
c) Ricerca e
Soccorso in Montagna: Missioni di soccorso in aree montuose e difficilmente accessibili, che necessitano di elevate competenze di volo e conoscenza del territorio;
d) compiti di fly instruction previo rinnovo delle licenze”, trattandosi di attività che, a detta del ricorrente, “non sono soggette ai limiti di età imposti per i voli commerciali (CAT)”, con l'effetto che, anche superati i 65 anni, il ricorrente poteva svolgere attività di volo non commerciale, garantendo così l'utilizzo delle sue competenze ed esperienza senza violare le normative vigenti.
Queste le prospettazioni attoree.
*
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3 La materia è normativamente disciplinata dal D.P.R. 566/88 che, all'art. 1, inserisce, tra le varie definizioni, quelle di “d): titolare di una licenza aeronautica
e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili … g) titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra. PILOTA
RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore. i)
COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile. l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali”.
Sulla base di quanto allegato nel presente giudizio, il ricorrente ha svolto, alle dipendenze della resistente, mansioni di pilota di elicotteri con qualifica di comandante e di primo comandante, richiedenti la licenza aeronautica professionale e le relative abilitazioni.
Ai sensi del successivo art. 9 del D.P.R. in esame, rubricato “Limite massimo di età”, poi, “
1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per: a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno
4 uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;
b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;
c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
d) istruttori di paracadutismo”.
Non vi è dubbio che anche per lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente, siano necessarie licenze ed attestati di volo, sicché il limite massimo di età non può che essere quello del 65° anno normativamente previsto ex art. 9, I co., D.P.R. cit.
Deve poi rilevarsi come alcuna delle definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. in esame distingua l'attività di trasporto aereo, inteso come “voli commerciali” come dedotto dal ricorrente, da quelle di manutenzione, di trasferimento di elicotteri tra varie basi operative o, genericamente, di “attività diversificate” come “a)
Trasporto Aereo di Passeggeri per Collegamenti con Piattaforme Petrolifere:
Operazioni di trasporto verso e da piattaforme offshore, cruciali per il supporto logistico delle piattaforme petrolifere;
b) Servizi Medici di Emergenza: Elicotteri utilizzati per il trasporto medico urgente e di emergenza, che richiedono piloti esperti e addestrati per operazioni in condizioni spesso critiche;
c) Ricerca e
Soccorso in Montagna: Missioni di soccorso in aree montuose e difficilmente accessibili, che necessitano di elevate competenze di volo e conoscenza del territorio;
d) compiti di fly instruction previo rinnovo delle licenze”.
A detta del ricorrente si tratterebbero di attività che lo stesso potrebbe continuare ad esercitare anche superato il 65° anno di età, il quale varrebbe solo per i voli commerciali.
A opinione dello scrivente giudice, si tratta di una distinzione suggestiva elaborata dal ricorrente per sostenere la propria tesi difensiva, ma che non trova alcun supporto normativo.
La normativa in esame, infatti, non contempla minimamente il concetto di lavoro aereo, inteso come attività di volo non commerciale, e, unicamente, all'art. 9, co.
2, prevede che “Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per: a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo”. Di trasporto aereo di linea e non di linea, quindi, nella normativa in esame, si tratta al
5 solo fine di ridurre il limite di età al 60° anno, con riferimento allo svolgimento di
“funzioni connesse alla licenza su aeromobili impiegati in operazioni di trasporto aereo commerciale”.
In altri termini, la normativa specifica di settore prevede che tutte le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo (ivi compresa, quindi, quella svolta dal ricorrente) possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; non sono previste disposizioni che consentano di dilatare oltre tale età anagrafica la continuazione della relativa attività professionale;
eventuali eccezioni sono solo nel senso di ridurre il limite massimo di età al 60° compleanno, in presenza di particolari condizioni.
In conclusione, non è ravvisabile alcun supporto normativo che consenta di elevare oltre il 65° anno di età lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente, essendo previste, per contro, solo eccezioni a tale regola generale che riducano l'età massima lavorativa ai 60 anni di età.
La chiara disposizione normativa che preclude al lavoratore di proseguire la sua attività professionale, peraltro, risulta anche dettata da motivi di sicurezza che necessariamente devono presiedere ad una attività professionale svolta in volo e ciò indipendentemente che si tratti di attività di volo commerciale o, come preteso dal ricorrente, di attività di volo di manutenzione, di trasferimento di elicotteri tra varie basi operative o, genericamente, di altre “attività diversificate” come indicate dal . Parte_1
Ne consegue che legittimamente la società resistente ha intimato il licenziamento all'istante al compimento del 65° anno di età e, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
6 condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GATTI MICHELE presso lo studio del quale in Reggio Emilia Via
Cadoppi n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SPERATI LORENZO e dall'avv. SPERATI LAURA presso lo studio dei quali in Roma Viale Liegi n. 28 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.7.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -Sezione Lavoro –
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e comunque invalidità del licenziamento intimato dalla , in persona Controparte_3
del legale rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e
P.I. , al Sig. in data 10.10.2023 e per l'effetto P.IVA_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
Condannare la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e P.I.
, a reintegrare il Sig. , ai sensi e per gli effetti di P.IVA_1 Parte_1 cui all'art. 18, commi IV° e VII°, Legge 300/70 nel posto di lavoro precedentemente occupato con il medesimo inquadramento contrattuale e normativo nonché a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nella misura massima di 12 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, somme maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA condannare la società , in persona del legale Controparte_3
rappresentante, con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, C.F. e P.I.
, a corrispondere al Sig. , ai sensi e per gli effetti P.IVA_1 Parte_1 di cui all'art. 18, commi V° e VII, Legge 300/70, 24 mensilità dell'ultima RGF percepita dal lavoratore, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da maggiorare degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza l'espletamento di attività istruttoria, ha fissato per la discussione l'udienza del 16.1.2025 all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
2 Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze dalla società convenuta come pilota di elicotteri con qualifica di comandante e primo comandante, maturando altresì la qualifica di “fly instructor” – ha eccepito la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dal datore di lavoro il
6.9.2023 all'esito del procedimento avviato con lettera del 30.5.2023.
fonda la pretesa illegittimità del licenziamento sulla insussistenza Parte_1 del giustificato motivo addotto dalla società, vale a dire la “impossibilità assoluta
e sopravvenuta dello stesso di offrire la propria prestazione lavorativa, con conseguente risoluzione automatica del rapporto di lavoro e recedibilità ad nutum” per il sopravenuto compimento del 65° anno di età.
Il ricorrente ha dedotto che la società avrebbe dovuto valutare la possibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni equivalenti sussistendo “molteplici attività cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito”. In particolare, il ricorrente ha dedotto che vi sarebbero almeno tre aree nelle quali poteva essere utilmente assegnato dalla società nonostante il compimento di 65 anni di età: i voli di manutenzione, trasferimenti di elicotteri e pure attività diversificate come “ a)
Trasporto Aereo di Passeggeri per Collegamenti con Piattaforme Petrolifere:
Operazioni di trasporto verso e da piattaforme offshore, cruciali per il supporto logistico delle piattaforme petrolifere;
b) Servizi Medici di Emergenza: Elicotteri utilizzati per il trasporto medico urgente e di emergenza, che richiedono piloti esperti e addestrati per operazioni in condizioni spesso critiche;
c) Ricerca e
Soccorso in Montagna: Missioni di soccorso in aree montuose e difficilmente accessibili, che necessitano di elevate competenze di volo e conoscenza del territorio;
d) compiti di fly instruction previo rinnovo delle licenze”, trattandosi di attività che, a detta del ricorrente, “non sono soggette ai limiti di età imposti per i voli commerciali (CAT)”, con l'effetto che, anche superati i 65 anni, il ricorrente poteva svolgere attività di volo non commerciale, garantendo così l'utilizzo delle sue competenze ed esperienza senza violare le normative vigenti.
Queste le prospettazioni attoree.
*
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3 La materia è normativamente disciplinata dal D.P.R. 566/88 che, all'art. 1, inserisce, tra le varie definizioni, quelle di “d): titolare di una licenza aeronautica
e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili … g) titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, addetto al pilotaggio di un aeromobile in collaborazione con il pilota responsabile quando sia richiesto un equipaggio di condotta plurimo. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il copilota occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a destra e negli elicotteri il posto di pilotaggio a sinistra. PILOTA
RESPONSABILE: pilota titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, che ha la responsabilità della condotta e della sicurezza dell'aeromobile durante il tempo di volo e di rullaggio. Ove non sia diversamente specificato sul manuale d'impiego dell'aeromobile, il pilota responsabile occupa nei velivoli il posto di pilotaggio a sinistra, negli elicotteri il posto di pilotaggio a destra e negli aeromobili, con posti di pilotaggio in tandem, il posto anteriore. i)
COMANDANTE DI AEROMOBILE: pilota titolare di licenza professionale, iscritto con tale qualifica negli albi professionali, a cui l'esercente affida il comando dell'aeromobile. l) PILOTA DI SUPPORTO: titolare di licenza di pilotaggio (velivolo o elicottero) autorizzato ad assistere il pilota responsabile nei casi previsti dai programmi ministeriali”.
Sulla base di quanto allegato nel presente giudizio, il ricorrente ha svolto, alle dipendenze della resistente, mansioni di pilota di elicotteri con qualifica di comandante e di primo comandante, richiedenti la licenza aeronautica professionale e le relative abilitazioni.
Ai sensi del successivo art. 9 del D.P.R. in esame, rubricato “Limite massimo di età”, poi, “
1. Le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per: a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purché almeno
4 uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;
b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;
c) piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
d) istruttori di paracadutismo”.
Non vi è dubbio che anche per lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente, siano necessarie licenze ed attestati di volo, sicché il limite massimo di età non può che essere quello del 65° anno normativamente previsto ex art. 9, I co., D.P.R. cit.
Deve poi rilevarsi come alcuna delle definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. in esame distingua l'attività di trasporto aereo, inteso come “voli commerciali” come dedotto dal ricorrente, da quelle di manutenzione, di trasferimento di elicotteri tra varie basi operative o, genericamente, di “attività diversificate” come “a)
Trasporto Aereo di Passeggeri per Collegamenti con Piattaforme Petrolifere:
Operazioni di trasporto verso e da piattaforme offshore, cruciali per il supporto logistico delle piattaforme petrolifere;
b) Servizi Medici di Emergenza: Elicotteri utilizzati per il trasporto medico urgente e di emergenza, che richiedono piloti esperti e addestrati per operazioni in condizioni spesso critiche;
c) Ricerca e
Soccorso in Montagna: Missioni di soccorso in aree montuose e difficilmente accessibili, che necessitano di elevate competenze di volo e conoscenza del territorio;
d) compiti di fly instruction previo rinnovo delle licenze”.
A detta del ricorrente si tratterebbero di attività che lo stesso potrebbe continuare ad esercitare anche superato il 65° anno di età, il quale varrebbe solo per i voli commerciali.
A opinione dello scrivente giudice, si tratta di una distinzione suggestiva elaborata dal ricorrente per sostenere la propria tesi difensiva, ma che non trova alcun supporto normativo.
La normativa in esame, infatti, non contempla minimamente il concetto di lavoro aereo, inteso come attività di volo non commerciale, e, unicamente, all'art. 9, co.
2, prevede che “Il limite di cui al comma 1 è ridotto al compimento del sessantesimo anno di età per: a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo”. Di trasporto aereo di linea e non di linea, quindi, nella normativa in esame, si tratta al
5 solo fine di ridurre il limite di età al 60° anno, con riferimento allo svolgimento di
“funzioni connesse alla licenza su aeromobili impiegati in operazioni di trasporto aereo commerciale”.
In altri termini, la normativa specifica di settore prevede che tutte le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo (ivi compresa, quindi, quella svolta dal ricorrente) possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; non sono previste disposizioni che consentano di dilatare oltre tale età anagrafica la continuazione della relativa attività professionale;
eventuali eccezioni sono solo nel senso di ridurre il limite massimo di età al 60° compleanno, in presenza di particolari condizioni.
In conclusione, non è ravvisabile alcun supporto normativo che consenta di elevare oltre il 65° anno di età lo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente, essendo previste, per contro, solo eccezioni a tale regola generale che riducano l'età massima lavorativa ai 60 anni di età.
La chiara disposizione normativa che preclude al lavoratore di proseguire la sua attività professionale, peraltro, risulta anche dettata da motivi di sicurezza che necessariamente devono presiedere ad una attività professionale svolta in volo e ciò indipendentemente che si tratti di attività di volo commerciale o, come preteso dal ricorrente, di attività di volo di manutenzione, di trasferimento di elicotteri tra varie basi operative o, genericamente, di altre “attività diversificate” come indicate dal . Parte_1
Ne consegue che legittimamente la società resistente ha intimato il licenziamento all'istante al compimento del 65° anno di età e, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
6 condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
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