TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3231/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...], il giorno 31.07.1974 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Ilare del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...], il giorno 31.08.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Ilare del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate (MI)
(anno 2008, atto n. 25 reg. parte I serie)
separati consensualmente con verbale in data 21.05.2019 omologato con decreto del giorno 14.06.2019 cronol. n. 10956/2019 con i seguenti figli: – C.F. – nata a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_3 giorno 07.08.2011 e residente in [...], cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso i medesimi, mentre la residenza anagrafica sarà collocata presso la madre.
Le scelte relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia dovranno sempre essere condivise da entrambi genitori.
2. I genitori concordano di alternarsi equamente nell'accudimento della figlia e di ripartire la sua cura e la sua permanenza presso i rispettivi domicili, a settimane alterne, secondo le seguenti modalità:
- La minore vivrà con il padre presso la di lui abitazione dal venerdì (giorno modificabile previo accordo tra i coniugi) dall'orario di uscita dall'istituto scolastico, quando il padre preleverà la figlia presso detto luogo o dal domicilio materno, fino alla mattina del venerdì successivo, quando la riaccompagnerà all'istituto scolastico ovvero, durante il periodo di sospensione delle lezioni, al domicilio della madre;
durante tale periodo il padre ne gestirà autonomamente le esigenze di vita e gli impegni giornalieri.
La settimana seguente la minore vivrà con la madre presso la di lei abitazione, dal venerdì (giorno modificabile previo accordo tra i coniugi) dall'orario di uscita dall'istituto scolastico, quando la madre preleverà la figlia presso detto luogo o dal domicilio paterno, fino alla mattina del venerdì successivo, quando la riaccompagnerà all'istituto scolastico ovvero, durante il periodo di sospensione delle lezioni, al domicilio del padre;
durante tale periodo la madre ne gestirà autonomamente le esigenze di vita e gli impegni giornalieri.
“Vacanze e festività”
- La madre e il padre trascorreranno le vacanze invernali e le festività natalizie con la minore, alternandosi di anno in anno, nei periodi di seguito individuati: dalle ore 09.00 del giorno 24/12 sino alle ore 21.30 del giorno 30/12 con un genitore, dalle ore 21.30 del giorno 30/12 sino alle ore 21.30 del giorno 06/01 con l'altro genitore.
- Per quanto concerne le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
- Il periodo di vacanza estiva, da intendersi dal giorno 01 luglio al giorno 31 agosto, sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia minore possa trascorrere con loro eguali periodi di vacanza di almeno giorni 15 consecutivi cadauno. I genitori convengono di concordare, di anno in anno, entro il giorno 30 maggio il periodo in cui la figlia trascorrerà le vacanze esclusivamente con ciascuno di essi.
- Durante i mesi di giugno-luglio, al termine del periodo scolastico, previo comune accordo dei genitori, la figlia minore potrà trascorrere giorni 15 con la zia materna e la madre presso una località turistica sita in Italia.
Entrambi i genitori, in ogni caso, potranno vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che la minore ne esprimerà il desiderio, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze e gli impegni, scolastici ed extrascolastici, della minore. Entrambi i genitori si impegnano e obbligano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati in merito al luogo di dimora, agli spostamenti e al luogo di pernottamento della propria figlia.
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 270,00 per dodici mesi, detto assegno sarà soggetto a rivalutazione Istat su base annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla personale comparizione dei coniugi innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale.
Tale assegno dovrà essere versato, anticipatamente, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra che la stessa provvederà a CP_1 comunicare al IG. . Pt_1
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita della minore e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno e i medicinali da banco (ossia senza necessità di prescrizione medica).
4. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludico-sportive) necessarie per la figlia minorenne così individuate:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo n. 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata oppure e-mail o messaggistica istantanea con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Le parti convengono che l'assegno unico relativo alla figlia, comunque denominato, sarà integralmente incassato dalla IG.ra e il IG. si impegna, sin d'ora, a CP_1 Parte_1 prestare il proprio consenso agli organi richiedenti e/o a fare quanto necessario al fine di far ottenere la sua erogazione alla IG.ra CP_1
Le altre detrazioni, agevolazioni e/o contributi economici relativi alla figlia e alle spese effettuate nel suo interesse saranno ripartite tra i genitori nella medesima misura prevista nel presente accordo per la ripartizione della spesa da cui derivano.
6. Le quote di proprietà dell'immobile sito in Lainate (MI), alla Via Garzoli n.17, censito al
Foglio n. 8, Mappale n. 481, Sub. 3, Cat. A/3, Cl. 5, Vani 4,5, R.C. 302,13, acquistato in epoca antecedente il matrimonio, resterà di proprietà comune dei Ricorrenti in ragione delle rispettive quote, pari al 50% cadauno.
Allo stesso modo i Ricorrenti resteranno proprietari dei conti correnti a loro personalmente intestati, unitamente ai relativi i saldi attivi, e dei beni mobili a loro esclusivamente intestati.
7. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimentare, nonché a qualunque diversa o ulteriore richiesta e/o rivendicazione di carattere economico.
8. I coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e che, con l'avverarsi delle condizioni sopra indicate, non avranno reciprocamente altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.06.2008 e trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lainate (MI), al n. 25 P. 1 anno 2008 tra il IG.
e la IG.ra Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura/Nulla sulle spese (SPECIFICARE)
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Lainate dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG