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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1627/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Silvana Rinallo che la rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferraro che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 23.9.2024, personalmente sottoscritto, i coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio il Parte_1 Parte_2
4.6.2005 a TÌ (Agrigento), con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TÌ (Agrigento) al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2005, hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale degli stessi alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi a causa di sopraggiunte ragioni di incompatibilità caratteriale, è risultata essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ed irreversibile la frattura del consorzio familiare;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, e che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalle allegazioni dei ricorrenti e dalla documentazione prodotta risultano sussistere i presupposti per la pronuncia della separazione ai sensi degli artt. 151, comma 1, e 158 c.c., stante la non contrarietà delle condizioni compiutamente articolate in ricorso con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio il 4.6.2005 a TÌ (Agrigento), con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TÌ (Agrigento) al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2005;
omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto datato 23.9.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 13.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1627/2024 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Maria Silvana Rinallo che la rappresenta e difende per procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferraro che lo rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 23.9.2024, personalmente sottoscritto, i coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio il Parte_1 Parte_2
4.6.2005 a TÌ (Agrigento), con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TÌ (Agrigento) al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2005, hanno chiesto che il Tribunale dichiarasse la separazione personale degli stessi alle condizioni ivi riportate;
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi a causa di sopraggiunte ragioni di incompatibilità caratteriale, è risultata essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, ed irreversibile la frattura del consorzio familiare;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e ivi dichiarato di non volersi riconciliare;
che, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni articolate dai coniugi, la causa veniva posta in decisione, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
considerato che non è intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti, e che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalle allegazioni dei ricorrenti e dalla documentazione prodotta risultano sussistere i presupposti per la pronuncia della separazione ai sensi degli artt. 151, comma 1, e 158 c.c., stante la non contrarietà delle condizioni compiutamente articolate in ricorso con gli interessi di ciascuno di essi e dei figli nati dall'unione, né a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio il 4.6.2005 a TÌ (Agrigento), con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di TÌ (Agrigento) al n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2005;
omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto datato 23.9.2024, personalmente sottoscritto, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite.
Dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento il 13.1.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori