Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 6736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 14/03/2025 nella causa n. 6736/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. LUCIA Parte_1 C.F._1
FRANZESE
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
1. la ricorrente propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1030/23 del 20/07/2023, notificatole il 23/08/2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di € CP_1
11.021,57 oltre interessi legali e spese della fase monitoria;
afferma la sig.ra di aver gestito l'omonima impresa individuale dal 14/03/1973 Pt_1 al 07/09/2015, data di cancellazione dal Registro delle Imprese, e che il credito per cui il proprio ex dipendente si era rivolto al CP_2
Fondo di garanzia era prescritto, stante la cessazione del rapporto di CP_1 lavoro nel 2006;
2. la ricorrente eccepisce l'estinzione per prescrizione del credito del lavoratore, nel quale il Fondo di garanzia afferma di essersi surrogato CP_1
a seguito del pagamento effettuato, e nel merito eccepisce l'errata contabilizzazione delle somme ingiunte con conseguente incertezza del
1
dovuto; conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del credito del lavoratore e decadenza del Fondo di Garanzia, con dichiarazione che nulla è dovuto dalla sig.ra Pt_1 all' in subordine la ricorrente chiede la determinazione della minor CP_1 somma dovuta, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
CP_1
3. parte convenuta opposta si è costituita affermando il proprio diritto a surrogarsi nel credito del lavoratore per TFR e crediti diversi, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in considerazione delle iniziative giudiziarie attivate dal sig. nei confronti della CP_2 ricorrente, idonee a determinare l'interruzione del termine di prescrizione;
4. parte convenuta in data 07/03/2024 ha depositato una nota esplicativa delle modalità con cui è stato determinato l'importo oggetto della domanda di ingiunzione in relazione al contenuto della domanda di accesso al Fondo avanzata dal lavoratore;
la ricorrente ha rilevato come oggetto del decreto ingiuntivo fosse soltanto il TFR, e come l' non avesse dedotto l'acconto CP_1 di € 1.000,00 già ricevuto dal lavoratore prima dell'accesso al Fondo di garanzia;
5. con ordinanza 28/05/2024 è stato richiesto alla sede onde evitare CP_1 tempi e costi di una CTU, di simulare il conteggio degli importi dovuti al sig. a titolo di TFR, comprensivi di interessi e rivalutazione sino alla CP_2 data del pagamento, tenendo conto degli acconti indicati nella domanda di intervento del Fondo di garanzia;
a seguito della indisponibilità dell' CP_1 ad effettuare i conteggi, è stata disposta CTU affidata alla rag. Persona_1
alle cui conclusioni le parti hanno aderito;
[...]
6. all'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato alle eccezioni di prescrizione e decadenza ed alla domanda principale, chiedendo l'accoglimento della domanda subordinata con rideterminazione della somma dovuta in conformità alle risultanze peritali;
analogamente ha concluso la parte convenuta opposta con riguardo alla propria domanda subordinata;
7. come già evidenziato nell'ordinanza 28/05/2024, il ricorso presentato dal sig. , già dipendente della ditta individuale Cusin, al giudice del lavoro CP_2
2 RGL n. 6736/2023
era relativo al credito complessivo di € 10.748,42: importo risultante dalla somma dei crediti relativi alle retribuzioni delle ultime tre mensilità
(complessivamente, € 4.467,95) e del credito maturato a titolo di TFR (€
7.280,47), detratta la somma di € 1.000,00 già percepita (senza espressa imputazione dell'acconto ad un credito o all'altro); la sentenza n. 566/2010 ha accolto la domanda per l'importo richiesto di € 10.748,42 oltre interessi e rivalutazione, a sua volta senza indicare l'imputazione dell'acconto;
8. con la domanda di intervento del Fondo di Garanzia il sig. ha indicato CP_2 quali prestazioni richieste il TFR nell'importo originario di € 7.280,47 indicando di aver percepito un anticipo di € 1.000,00, e i crediti diversi per complessivi € 4.467,95, così imputando espressamente l'acconto ricevuto al credito relativo al TFR;
in base a tale imputazione il credito portato dalla sentenza per complessivi € 10.748,42 deve essere riferito per l'importo di
€ 6.280,47 a TFR;
9. il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la surroga dell' nel CP_1 credito del lavoratore per il TFR, e non per i crediti diversi;
10. dal prospetto di calcolo fornito dall' emerge che il Fondo di CP_1
Garanzia ha erogato al sig. , in relazione al credito per TFR, un CP_2 importo superiore a quello richiesto con la domanda amministrativa, non essendo stato considerato l'acconto indicato: al sig. è stato erogato CP_2
l'importo netto di € 8.486,61, e l'azione in surroga riguarda l'importo di €
11.021,57 corrispondente al predetto importo maggiorato dell'Irpef per €
2.534,96; si tratta dell'importo corrispondente ad un TFR di € 7.280,47 maggiorato degli interessi per € 1.907,88 e della rivalutazione per €
1.833,22;
11. la CTU rag. ha provveduto a determinare Persona_1
l'importo lordo dovuto dalla sig.ra al proprio ex dipendente Pt_1 [...]
a titolo di TFR, comprensivo di interessi e rivalutazione, sino alla CP_2 data del pagamento da parte del Fondo di garanzia tenendo conto CP_1 degli acconti precedentemente ricevuti dal sig. (€ 500,00 in data CP_2
17/11/2007 ed € 500,00 il 12/02/2008): il credito per il quale l' può CP_1 fondatamente surrogarsi al lavoratore è pertanto da determinare – in
3 RGL n. 6736/2023
conformità alle conclusioni della relazione della rag. Cauda – in € 9.586,68
(pari ad € 6.280,47 a titolo di TFR lordo, € 1.647,36 per rivalutazione monetaria, ed € 1.658,85 per interessi legali sul capitale rivalutato), oltre interessi legali dal 19/04/2022, data di pagamento da parte del Fondo di garanzia di quanto spettante al sig. ; CP_1 CP_2
12. occorre pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, e condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' della somma CP_1 sopraindicata;
13. quanto alla regolazione delle spese del giudizio, si osserva che la ricorrente ha rinunciato all'odierna udienza alle eccezioni di prescrizione e decadenza sull'evidente presupposto della loro infondatezza, che la rideterminazione del dovuto è dipesa dalla mancata considerazione dell'acconto che non costituiva oggetto specifico di doglianza della ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso, in cui viene contestato l'avvenuto pagamento al lavoratore di somma inferiore, anziché superiore, a quella richiesta in via monitoria), e che le parti hanno rassegnato conclusioni di merito sostanzialmente conformi: sussistono pertanto le ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dall' in sede di discussione;
CP_1
14. le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' in applicazione del principio di causalità, in quanto la CP_1 necessità dell'accertamento contabile è conseguita all'erronea valutazione da parte dell'Istituto della domanda amministrativa del sig. , ed alla CP_2 mancata collaborazione dell' nel riformulare i conteggi come Pt_2 richiesto nell'ordinanza 28/05/2024;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 RGL n. 6736/2023
- condanna al pagamento in favore dell' della somma di € Parte_1 CP_1
9.586,68 oltre interessi legali dal 19/04/2022;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di giudizio, liquidate con CP_1 separato decreto.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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