Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
16 luglio 2016
16 luglio 2016
>
Versione
1 marzo 2017
1 marzo 2017
Art. 812. Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;(37)
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)) ;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;(37)
i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)) ;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
c) ruolo dei musicisti;
d) ruolo dei sergenti;
e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
--------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;(37)
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)) ;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;(37)
i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)) ;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;
n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto;
c) ruolo dei musicisti;
d) ruolo dei sergenti;
e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
--------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Commentari • 20
- 1. ter del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Arbitrato irrituale Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 85
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 1431Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice AN DI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 17/12/2025, lette le note depositate dall'avv. LV ZI nell'interesse di Parte_1 e dall'avv. TOSI PAOLO nell'interesse di CP_1 , ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2277/2023 R.G., promossa DA Parte_1 , (CF. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LV ZI RICORRENTE CONTRO CP_1 in persona …Leggi di più...
- mancata notifica verbale costituzione collegio arbitrale·
- violazione contratto di mandato·
- mancata remissione in termini·
- principio del contraddittorio·
- mancata assegnazione note conclusive·
- arbitrato irrituale·
- art. 1429 c.c.·
- art. 808 ter c.p.c.·
- impugnazione lodo arbitrale·
- mancata produzione documentazione