TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/11/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2752/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2752/2023, avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 21.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Angela Cesarini (CF: ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Via S. Gregorio Magno, 45 Cupramarittima, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 11 (CF: ) rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Giuseppe Reccia (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Via A. Diaz n.12 Grumo Nevano, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle pagina 2 di 11 considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la dinanzi a questo Controparte_2 Controparte_3
Tribunale deducendo che a seguito del sinistro avvenuto in data 25/11/2020, alle ore 14.40 circa, in Arzano alla Terza traversa sette Re, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, in prossimità del Centro Medico, veniva investita dall'auto
Fiat 500 tg. AT820CC. Deduceva ancora che, stante la gravità delle lesioni subite,
veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del CTO di Napoli. Chiedeva,
pertanto, condannarsi i convenuti al ristoro dei danni fisici conseguenti ai fatti denunciati.
Si costituiva la spa convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità, l'infondatezza e l'inammissibilità; più in particolare deduceva che la era stata già Pt_1
integralmente risarcita con il versamento di due distinti assegni, rispettivamente di
€ 9.500,00 del 4/11/2021 e di € 10.589,51 del 20/2/2023, entrambi trattenuti in conto sul presunto maggior avere. Alla luce di tanto, la spa convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il convenuto che, nonostante fosse Controparte_2
stato ritualmente citato, non compariva né si costituiva in giudizio. pagina 3 di 11 Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice,
recapitata in data a mezzo pec il 30.11.2020; per converso, non risulta documentata alcuna contestazione inviata dalla all'attrice in relazione alle CP_3
eccepite deficienze dedotte in comparsa di costituzione, tal che si presume che sia inutilmente decorso il cd. periodo di comporto posto in favore della società
assicuratrice, previsto dalle leggi in materia, al fine di intraprendere i contatti con la danneggiata, onde sottoporla ai rituali accertamenti medici, espletati poi con le relazioni mediche depositate agli atti.
An debeatur
Ciò posto in fatto, dagli atti di causa nonché dalle risultanze della prova per testi svolta con i testi escussi in istruttoria, tutti legati da vincolo di parentela con l'attrice, la domanda risulta essere parzialmente fondata e, come tale, va accolta.
Le dichiarazioni rese dai testi, infatti, lasciano non pochi dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti, che non trova pieno riscontro nel racconto di Parte_2
e , da cui l'unico elemento desumibile è la conferma
[...] Testimone_1
dell'accadimento del fatto storico, senza possibilità di dedurre –però- indicazioni utili per risalire alla responsabilità esclusiva dello stesso. Dalle dichiarazioni rese,
infatti, non si evince la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato, né traspaiono profili di esenzione da corresponsabilità della danneggiata pagina 4 di 11 nella causazione del sinistro. Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Anche il comportamento dei pedoni rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la fluidità del traffico automobilistico. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità anche in tema di responsabilità aquiliana della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ.,
affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n.
21686 del 9.11.2005,). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum,
del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, pertanto, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la pagina 5 di 11 possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine,
tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità
dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In
tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod. Civ. con quella presunta del conducente del pagina 6 di 11 veicolo investitore.
Assunta, dalla deposizione dalla teste , unica ad aver assistito Parte_2
alla dinamica, come imprudente e non adeguata allo stato dei luoghi, la manovra operata dal conducente del veicolo assicurato, il teste, che peraltro indica un veicolo diverso da quello presunto investitore, non chiarisce il comportamento dell'attrice nello svolgersi della dinamica dei fatti. Inoltre, nemmeno chiarisce la reale conformazione della sede stradale, né tantomeno il punto in cui l'auto impattava il pedone. Né a tale deficienza istruttoria sopperisce la dichiarazione di responsabilità a firma dal conducente del veicolo investitore, prodotta agli atti di parte attrice, ma che non produce i suoi effetti non essendo stata confermata personalmente in corso di giudizio da parte del suo sottoscrittore.
Tale risultando la ricostruzione giudiziale dei fatti, va dichiarata la concorrente responsabilità della nella responsabilità del sinistro, nella Pt_1
misura pari a quella del conducente del veicolo investitore, con le conseguenze ad essa correlate.
Quantum debeatur
La descrizione dei fatti emersa in istruttoria, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione depositata agli atti ed, in particolare, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
esaminata dal C.T.U. dott. con motivazione pienamente Persona_1
condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in pagina 7 di 11 quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata.
Nelle sue conclusioni, il CTU ha affermato che l'attrice riportava “1) Esiti di
frattura amielica di D12 con moderato avvallamento della limitante somatica
superiore; 2) Esiti di trauma distorsivo e contusivo della caviglia e piede a sinistra
con tenosinovitedi trauma del ginocchio destro con interessamento meniscale e
legamentoso,esiti discromici multipli…”.
Tal che diventa inconfutabile il nesso di causalità materiale tra gli eventi patologici realizzatisi e la dinamica con cui si è conseguito il danno subito dall'attore e da cui esso è derivato, in connessione causale con il sinistro. Alla fine,
il consulente ha affermato che la a seguito dell'incidente de quo, Pt_1
presentava una percentuale tra l'8 ed il 9 % di danno biologico.
Sempre secondo l'ausiliario del Giudice, all'attrice sono derivati, in connessione causale con il sinistro 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, 30
giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 30 giorni di Inabilità Temporanea
Parziale al 50%, 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dalla tenuto conto che i postumi Pt_1
permanenti sono stati riconosciuti in una misura tale che può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro pagina 8 di 11 patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-
fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile,
risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica,
comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità
delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito va detto che l'attrice all'epoca del sinistro aveva 55 anni.
Danno biologico permanente € 15.455,34
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 4.213,50
TOTALE GENERALE: € 19.668,84 pagina 9 di 11 Lo scrivente, pertanto, ritiene equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico l'importo complessivo di € 19.668,84 applicando la tabella unica ministeriale all'attualità della liquidazione, così come sopra determinata. Tale
somma, per effetto del dichiarato concorso di colpa, va ridotta alla metà nella misura di € 9.834,42 in favore dell'attrice, oltre interessi a far data dal sinistro fino all'incasso dell'offerta dell'importo di € 10.589,51 formulata dalla spa convenuta ed accettata come acconto dalla come dichiarato all'udienza del 22.3.2024. Pt_1
Dalla prova per testi non è emerso se all'attrice, in conseguenza delle lesioni riportate e del successivo decorso di convalescenza, risultassero compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui, la liquidata personalizzazione non può trovare origine.
Il danno così liquidato, ridotto nel 50% per il dichiarato pari concorso nella responsabilità della sua produzione, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dall'attrice con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
A quanto sopra esposto, consegue la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, su cui vengono poste in via solidale le spese di CTU liquidate come da decreto a parte, al lordo dell'acconto eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 10 di 11 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della spa così provvede: Controparte_2 Controparte_1
- Dichiara il sinistro per cui è causa avvenuto per pari concorso dell'attrice e del conducente del veicolo investitore;
- In accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 9.834,42, con interessi a far data dal sinistro alla data di effettivo incasso dell'offerta della somma di euro 10.589,51, avanzata dalla spa convenuta ed accettata come acconto dalla attrice;
- Pone a carico delle parti in via solidale le spese di CTU liquidate come da decreto a parte, al lordo dell'acconto già versato.
Aversa, 9/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2752/2023, avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 21.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Angela Cesarini (CF: ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Via S. Gregorio Magno, 45 Cupramarittima, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 11 (CF: ) rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Giuseppe Reccia (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Via A. Diaz n.12 Grumo Nevano, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle pagina 2 di 11 considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la dinanzi a questo Controparte_2 Controparte_3
Tribunale deducendo che a seguito del sinistro avvenuto in data 25/11/2020, alle ore 14.40 circa, in Arzano alla Terza traversa sette Re, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, in prossimità del Centro Medico, veniva investita dall'auto
Fiat 500 tg. AT820CC. Deduceva ancora che, stante la gravità delle lesioni subite,
veniva trasportata presso il Pronto Soccorso del CTO di Napoli. Chiedeva,
pertanto, condannarsi i convenuti al ristoro dei danni fisici conseguenti ai fatti denunciati.
Si costituiva la spa convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, deducendone l'improcedibilità, l'infondatezza e l'inammissibilità; più in particolare deduceva che la era stata già Pt_1
integralmente risarcita con il versamento di due distinti assegni, rispettivamente di
€ 9.500,00 del 4/11/2021 e di € 10.589,51 del 20/2/2023, entrambi trattenuti in conto sul presunto maggior avere. Alla luce di tanto, la spa convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il convenuto che, nonostante fosse Controparte_2
stato ritualmente citato, non compariva né si costituiva in giudizio. pagina 3 di 11 Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice,
recapitata in data a mezzo pec il 30.11.2020; per converso, non risulta documentata alcuna contestazione inviata dalla all'attrice in relazione alle CP_3
eccepite deficienze dedotte in comparsa di costituzione, tal che si presume che sia inutilmente decorso il cd. periodo di comporto posto in favore della società
assicuratrice, previsto dalle leggi in materia, al fine di intraprendere i contatti con la danneggiata, onde sottoporla ai rituali accertamenti medici, espletati poi con le relazioni mediche depositate agli atti.
An debeatur
Ciò posto in fatto, dagli atti di causa nonché dalle risultanze della prova per testi svolta con i testi escussi in istruttoria, tutti legati da vincolo di parentela con l'attrice, la domanda risulta essere parzialmente fondata e, come tale, va accolta.
Le dichiarazioni rese dai testi, infatti, lasciano non pochi dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti, che non trova pieno riscontro nel racconto di Parte_2
e , da cui l'unico elemento desumibile è la conferma
[...] Testimone_1
dell'accadimento del fatto storico, senza possibilità di dedurre –però- indicazioni utili per risalire alla responsabilità esclusiva dello stesso. Dalle dichiarazioni rese,
infatti, non si evince la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato, né traspaiono profili di esenzione da corresponsabilità della danneggiata pagina 4 di 11 nella causazione del sinistro. Nell'ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell'investimento del pedone, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, anche in via esclusiva, a determinare l'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Anche il comportamento dei pedoni rimane soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell'art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determinino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria o degli altri utenti della strada. In particolare, il comma 4° dell'art. 190 del Codice della Strada prevede espressamente il divieto per il pedone di “indugiare” sulla carreggiata, sia singolarmente che in gruppo: il tutto all'evidente scopo di privilegiare da un lato la sicurezza del pedone e dall'altro la fluidità del traffico automobilistico. La recente giurisprudenza ha ormai definitivamente riconosciuto l'applicabilità anche in tema di responsabilità aquiliana della regola di cui all'art. 1227 co.
1. Cod. Civ.,
affermando il principio in virtù del quale non è dovuto alcun risarcimento per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato (Cass. civile III, n.
21686 del 9.11.2005,). Ne discende la sostanziale equiparazione, quoad effectum,
del fatto colposo del terzo al caso fortuito. Anche in materia di investimento del pedone, pertanto, la recente giurisprudenza ha riconosciuto al conducente la pagina 5 di 11 possibilità di andare esente da responsabilità fornendo la prova che l'investimento sia dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo del pedone. A tal fine,
tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato: in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli, in caso d'investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass. civile III, n. 21249 29.9.2006). Se la giurisprudenza degli ultimi anni ammette l'equiparazione, ai fini dell'esclusione della responsabilità
dell'automobilista, del fatto colposo del pedone al caso fortuito, essa a maggior ragione ritiene ravvisabile, ricorrendo condotte imprudenti del pedone, un concorso di colpa idoneo a determinare la riduzione del diritto al risarcimento del danno. In
tema di circolazione dei veicoli e per il caso di investimento da parte di automobilista che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054 co. 1 Cod. Civ. non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana. Di conseguenza, allorquando sia accertata l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227 co. 1 Cod. Civ. con quella presunta del conducente del pagina 6 di 11 veicolo investitore.
Assunta, dalla deposizione dalla teste , unica ad aver assistito Parte_2
alla dinamica, come imprudente e non adeguata allo stato dei luoghi, la manovra operata dal conducente del veicolo assicurato, il teste, che peraltro indica un veicolo diverso da quello presunto investitore, non chiarisce il comportamento dell'attrice nello svolgersi della dinamica dei fatti. Inoltre, nemmeno chiarisce la reale conformazione della sede stradale, né tantomeno il punto in cui l'auto impattava il pedone. Né a tale deficienza istruttoria sopperisce la dichiarazione di responsabilità a firma dal conducente del veicolo investitore, prodotta agli atti di parte attrice, ma che non produce i suoi effetti non essendo stata confermata personalmente in corso di giudizio da parte del suo sottoscrittore.
Tale risultando la ricostruzione giudiziale dei fatti, va dichiarata la concorrente responsabilità della nella responsabilità del sinistro, nella Pt_1
misura pari a quella del conducente del veicolo investitore, con le conseguenze ad essa correlate.
Quantum debeatur
La descrizione dei fatti emersa in istruttoria, risulta poi utile per il riscontro del nesso di causalità evento-danni provato con la documentazione depositata agli atti ed, in particolare, con la certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attore,
esaminata dal C.T.U. dott. con motivazione pienamente Persona_1
condivisibile, dalle cui conclusioni il Giudicante non ha motivo di discostarsi in pagina 7 di 11 quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato in aderenza alla documentazione medica esaminata.
Nelle sue conclusioni, il CTU ha affermato che l'attrice riportava “1) Esiti di
frattura amielica di D12 con moderato avvallamento della limitante somatica
superiore; 2) Esiti di trauma distorsivo e contusivo della caviglia e piede a sinistra
con tenosinovitedi trauma del ginocchio destro con interessamento meniscale e
legamentoso,esiti discromici multipli…”.
Tal che diventa inconfutabile il nesso di causalità materiale tra gli eventi patologici realizzatisi e la dinamica con cui si è conseguito il danno subito dall'attore e da cui esso è derivato, in connessione causale con il sinistro. Alla fine,
il consulente ha affermato che la a seguito dell'incidente de quo, Pt_1
presentava una percentuale tra l'8 ed il 9 % di danno biologico.
Sempre secondo l'ausiliario del Giudice, all'attrice sono derivati, in connessione causale con il sinistro 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, 30
giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%, 30 giorni di Inabilità Temporanea
Parziale al 50%, 30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dalla tenuto conto che i postumi Pt_1
permanenti sono stati riconosciuti in una misura tale che può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni. Ora, non vi è dubbio che il quadro pagina 8 di 11 patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-
fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile,
risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica,
comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno deve essere liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità
delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto). Sebbene la liquidazione debba essere effettuata alla attualità, lo scrivente è del parere di applicare i parametri relativi alla Tabella unica nazionale in quanto ritenuti applicabili.
In proposito va detto che l'attrice all'epoca del sinistro aveva 55 anni.
Danno biologico permanente € 15.455,34
Invalidità temporanea totale € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 4.213,50
TOTALE GENERALE: € 19.668,84 pagina 9 di 11 Lo scrivente, pertanto, ritiene equo liquidare in favore dell'attrice a titolo di danno biologico l'importo complessivo di € 19.668,84 applicando la tabella unica ministeriale all'attualità della liquidazione, così come sopra determinata. Tale
somma, per effetto del dichiarato concorso di colpa, va ridotta alla metà nella misura di € 9.834,42 in favore dell'attrice, oltre interessi a far data dal sinistro fino all'incasso dell'offerta dell'importo di € 10.589,51 formulata dalla spa convenuta ed accettata come acconto dalla come dichiarato all'udienza del 22.3.2024. Pt_1
Dalla prova per testi non è emerso se all'attrice, in conseguenza delle lesioni riportate e del successivo decorso di convalescenza, risultassero compromesse funzioni essenziali, in modo da impedire le ordinarie attività quotidiane, fatto per cui, la liquidata personalizzazione non può trovare origine.
Il danno così liquidato, ridotto nel 50% per il dichiarato pari concorso nella responsabilità della sua produzione, riportato all'attualità –quindi- già rivalutato dal momento del sinistro, appare idoneo a ristorare unicamente il pregiudizio subito dall'attrice con riferimento al cd. danno emergente, cioè alla concreta lesione subita per effetto dell'atto illecito del responsabile dell'incidente.
A quanto sopra esposto, consegue la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, su cui vengono poste in via solidale le spese di CTU liquidate come da decreto a parte, al lordo dell'acconto eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 10 di 11 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della spa così provvede: Controparte_2 Controparte_1
- Dichiara il sinistro per cui è causa avvenuto per pari concorso dell'attrice e del conducente del veicolo investitore;
- In accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna i convenuti al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 9.834,42, con interessi a far data dal sinistro alla data di effettivo incasso dell'offerta della somma di euro 10.589,51, avanzata dalla spa convenuta ed accettata come acconto dalla attrice;
- Pone a carico delle parti in via solidale le spese di CTU liquidate come da decreto a parte, al lordo dell'acconto già versato.
Aversa, 9/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 11 di 11