Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 10/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...]_1 C.F._1 il 03/05/1990, residente a [...], elettivamente domiciliata ad Agnone (IS) al corso Vittorio
Emanuele n. 63 presso lo studio dell'Avv. LIDIA DI CIOCCO che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
(C.F. nato il [...] ad [...]_2 C.F._2
(CH) e residente a [...], elettivamente domiciliato a Lanciano (CH) alla via Fabio Filzi n. 2 presso lo studio dell'avv. ANDREA CERRONE che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: Che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1. Disporre l'affido condiviso del figlio minore Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
[...]
1
Sant'Antonio n. 1;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - Parte_1 di trasferire altrove la propria residenza con quella del figlio
, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre, ovvero Per_1 non lo costringa a spostamenti lungo distanze eccessive o a correlativi importanti sacrifici in termini economici. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a Parte_1 darne notizia al sig. con congruo preavviso di almeno 20 Pt_2 giorni.
2. Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Pt_2 avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio due Per_1 pomeriggi a settimana: il martedì e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio in week
– end alternati: il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 così come anche la domenica.
Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica
WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima. In ogni caso nessuno dei due genitori potrà far venir meno la vigilanza sul bambino. Il padre avrà diritto di recuperare il tempo perduto degli incontri non tenuti col bambino per via, ad esempio, di impedimenti da malattia, lavoro, impegni personali di ciascuno dei due genitori, nei giorni successivi alla cessazione dell'impedimento, previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima.
2 Le parti concordemente ritengono di escludere il pernottamento del minore presso il padre fino all'età di 4 anni del figlio stante la tenera età.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Per quanto concerne le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena del 25 dicembre o la cena della Vigilia di Natale con il figlio e del I gennaio e del
6 gennaio. Analogamente, si seguirà tale modalità per il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente il pranzo o la cena delle festività con ciascun genitore.
➢ In ordine alle vacanze estive, il sig. – al compimento Pt_2
dei 4 anni del minore – avrà facoltà di trascorrere con il figlio almeno due settimane discontinue nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. . Pt_2
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il Parte_1 figlio dovrà darne notizia al sig. con congruo preavviso, Pt_2 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. I genitori, in tal caso, tenteranno di far recuperare, per quanto possibile e ragionevolmente, le giornate perse degli incontri col padre.
➢ Il figlio festeggerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà col padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, saranno festeggiati un anno con la madre e un anno con il padre;
➢ Il minore parteciperà a tutte le ricorrenze (onomastico, compleanno, ecc.) dei familiari (nonni e zii) del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
3 ➢ Il figlio trascorrerà ora con l'uno ora con l'altro le festività civili (carnevale, 25 aprile,1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
➢ resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo da renderli sempre compatibili anche con gli impegni futuri scolastici, di studio ed eventualmente extrascolastici del figlio;
eventuali impedimenti e/o imprevisti a trascorrere gli stabiliti periodi con il figlio, saranno comunicati, tempestivamente, telefonicamente o a mezzo sms e/o
WhatsApp, all'altro genitore.
3. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Pt_2 favore della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento del minore tramite accredito sul codice IBAN:
[...] oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il
50% delle spese straordinarie come di seguito: tali spese comprendono tutte quelle richiamate nelle note line guida del Consiglio Nazionale
Forense, col relativo regime. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto in uso ai figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie,
Scolastiche: iscrizioni e rette di nidi, di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-
4 universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione al concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, whatsapp, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa purché inferiore a 250,00 €. Per spese superiori solo a mezzo mail all'indirizzo con conferma di lettura o Email_1 sulla messaggistica WhatsApp o attraverso altro mezzo documentabile.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un
5 mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
➢ Disporre che la sig.ra sarà l'unica percettrice al Parte_1
100% beneficiaria dell'assegno unico familiare o di altro beneficio equipollente.
4. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute) relativi a spese deducibili.
5. Nel preminente e superiore interesse del minore, le parti concordano di introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita del figlio rispettando i tempi e le esigenze del minore e – comunque – vista la tenera età di
, non prima di 2 anni dalla cessazione della convivenza (a Per_1 far data dal 26 dicembre 2023) e concordano che quanto statuito nel presente punto debba avvenire solo se i genitori abbiano intrapreso una relazione stabile. All'avverarsi di quanto sopra, i genitori concordano, altresì, che la conoscenza del minore con il/la nuovo/a compagno/a, dovrà avvenire in presenza dell'altro genitore.
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
8. Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
9. Spese legali integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà passiva.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
6 Con ricorso depositato congiuntamente in data 10/01/2025
[...]
e premesso di aver intrattenuto una Parte_1 Parte_2 relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deteriorata, è nato il figlio Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337-ter c.c. relativi a quest'ultimo alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento del figlio minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiale del figlio minore.
Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore concordate Persona_1 dalle parti e sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 31/01/2025
7 IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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