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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11707 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. SAVA ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1
dall'avv. SAVA ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/07/2005, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]) maggiorenne non Persona_1
1 economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.06.2010, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.8907/2010 del 22.07.2010 alle seguenti condizioni : “ art.1) l'abitazione familiare sita in Napoli alla via Cupa Orefici Scudillo 2 di proprietà di sarà abitata dalla stessa, mentre il coniuge si impegna ad Controparte_1 Parte_1
abbandonare la casa entro il 7 maggio 2010 asportando ogni bene ed effetto personale tra cui mobili e il
50% dei regali di nozze di comune accordo con la coniuge. Il dott. avrà cura di comunicare alla Pt_1
ove stabilirà la propria nuova residenza;
art. 2) entrambi i coniugi si impegnano a CP_1
comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza;
3) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti, 4) ai sensi della legge n. 54 dell' 8 febbraio 2006 il figlio minore viene affidato ad entrambi i coniugi secondo le modalità dell'affido condiviso con Per_1
domicilio privilegiato presso l'abitazione della madre;
5) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore il dott. versa alla dott.ssa entro il giorno 5 di ogni mese la CP_2 Controparte_1
somma complessiva di euro 600,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la avrà CP_1
cura di comunicare l'iban . Detta somma sarà adeguata di anno in anno secondo gli indici Istat a richiesta di parte creditrice;
6) tale somma di concorso mensile del papà è relativa al totale mantenimento del figlio minore e comprende le spese relative all'educazione del piccolo. Si esplicita che ogni altra spesa fuori dal mantenimento ordinario saranno decise di comune accordo e saranno finanziate al 50%; 7) nel caso in cui i genitori decidessero di comune accordo di trasferire gli studi del piccolo presso una Per_1
scuola privata le spese di iscrizione e di retta mensile saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Resta inteso che le restanti spese scolastiche di mensa e materiale didattico restano a carico della dr. 8) nel caso in cui questo accordo dovesse risultare vigente anche quando il piccolo CP_1
seguirà gli studi di scuola media inferiore si esplicita sin da ora che le spese per libri scolastici Per_1
che dovranno essere effettuate dalla prima media saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore;
9) le spese per attività sportiva, doposcuola per eventuali recupero del piccolo, eventuali campo scuola saranno supportate da entrambi i genitori tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e della loro compatibilità con i suoi futuri impegni scolastici. Queste spese saranno decise di comune accordo dai genitori e cadranno in egual misura tra i coniugi. Resta inteso che le attività sportive seguite da minore nei periodi in cui si trova con uno dei due genitori saranno integralmente a carico di quest'ultimo:
10) per quanto attiene le spese di carattere medico, visite specialistiche, indagini strumentali e di
2 laboratorio, i farmaci per patologie e ogni altra esigenza di carattere medico saranno anticipate dal in quanto in quanto socio di un' associazione fondo di solidarietà le spese non rimborsabili da Pt_1
tale fondo cadranno a carico tra le parti;
11) i farmaci da banco saranno a carico della sino CP_1
ad euro 30 mensili qualora si dovessero svolgere in un mese spese superiori a tale cifra allora la parte eccedente sarà divisa al 50% tra le parti;
12 )i coniugi dispongono che il minore compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre trascorrerà i fine settimana alternativamente con i genitori stabilendosi che il dott. nei week end di sua competenza potrà tenere con se il figlio dalle ore 18.30 del venerdì fino Pt_1
al lunedì mattina successivo curandone il relativo accompagnamento a scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso con la madre il dott. ha facoltà di tenere il minore il martedì dall'uscita Pt_1
di scuola e curandone l'accompagnamento a scuola stessa il mercoledì successivo, qualora il padre non possa per impegni lavorativi incontrare il minore nei giorni stabiliti lo comunicherà alla madre con almeno 4 giorni di preavviso pattuendo modalità sostituitevi;
per le vacanze si conviene che le vacanze natalizie il minore trascorrerà alternativamente con i genitori i giorni 24 25 26 31 dicembre 1 e 6 gennaio stabilendosi che per il primo anno lo stesso lo trascorrerà il 24 dicembre, nonché 1 e 6 gennaio con la madre mentre il giorni 25 26 31 con il padre, per gli anni successivi si alternerà fatta salva la possibilità di trascorrere nel periodo natalizio vacanze fuori città on uno dei genitori previ accordo;
per le vacanze primaverili la domenica di pasqua e lunedì in albis saranno trascorsi il primo anno con il padre mentre il ponte del 1 maggio sarà trascorso con la madre gli anni seguenti si alternerà; per le vacanze estive i genitori hanno facoltà di tenere il figlio con se per due settimane tra il periodo che corre tra la seconda metà di giungo e la prima meta di settembre previo avviso reciproco entro il 30 per ciascun anno compatibilmente con l'obbligo scolastico;
14) viene pattuito che qualora il dott. abbia la Pt_1
possibilità di vedere anche altri giorni il figlio oltre quelli stabili e saranno favori dalla previo CP_1
preavviso di almeno un giorno compatibilmente con gli impegni del padre, 15) i coniugi si rendono disponibili ad autorizzare l'altro a portare il minore all'estero per vacanze 16) i coniugi si impegno al rilascio e rinnovo del passaporto” chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
3 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Art. 1) I coniugi vivono e vivranno separatamente con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente;
Art. 2) Il domicilio coniugale in
Napoli alla via Cupa Orefici Scudillo, 2 resta assegnato alla moglie proprietaria del bene dove la stessa avrà la propria residenza e lo abiterà con il figlio maggiorenne. Il sig. mantiene la propria Pt_1
residenza in Bacoli alla Via Agrippina, 4; art. 3) Tenuto conto dell'età del figlio che oramai ha 19 anni non si dispone di un calendario di visite specifico ed entrambe le parti si impegnano ad organizzare i rapporti con il figlio al fine di favorire un rapporto equilibrato e sereno tra genitori e figlio;
art 4) I coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di assegno divorzile;
art. 5) Tenuto conto del raggiungimento della maggiore età del figlio le parti concordemente pattuiscono che sia il padre che la madre provvederanno a versare direttamente al figlio, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro € 250,00 mensili, ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 2 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente Iban IT 2836772223000EM002467826 – Banca Hype - intestato a;
art. Persona_1
6) le parti si obbligano, altresì, vicendevolmente, a provvedere al pagamento o al rimborso, nella misura del 50% ciascuno, delle somme erogate dall'altro, se anticipatario, di tutte le spese mediche generali e specialistiche, odontoiatriche, terapeutiche e per interventi chirurgici, che dovessero rendersi necessarie per il figlio e che non siano coperte da Assistenza I coniugi si obbligano, altresì, a Controparte_3
provvedere al pagamento o al rimborso nella misura del 50% ciascuno delle spese effettuate dall'altro, se anticipatario e se preventivamente concordate, per l'istruzione del figlio (università, corsi di lingue, viaggi studio – master- spese vitto e alloggio se fuori sede) e per lo svolgimento delle attività sportive (corsi di pallavolo) sempre se preventivamente concordate tra i genitori. Art. 7) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo saranno applicate le vigenti leggi in materia. Art. 8) Entrambe le parti prestano con la sottoscrizione del presente atto totale e anticipata acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 C.P.C. alla sentenza di scioglimento del matrimonio civile che sarà emessa da Codesto Ill.mo Tribunale;
”
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 20/07/2005 (atto n. 196 ,parte II , S. A, sez. G, reg. Atti Matrimonio anno
2005 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile)
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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