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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
3041 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 3041/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
Parte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fiorina che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
Controparte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Viscardi e Craciun che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 20.1124, premesso di avere generato con Parte_1
Per_
la figlia (n. 1.3.16), chiedeva la regolamentazione dei rapporti Controparte_1
dei genitori con la prole in parziale modifica del decreto n. cronologico 1633/2021 emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Si costituiva la parte resistente.
Quindi le parti raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa in decisione in data 19.6.25 sulle seguenti conclusioni congiunte:
<
1) Stante la residenza della minore presso la madre in Romania (comune di Sanislau, Persona_2
frazione di Sanislau n. 1035, provincia di Satu Mare), le parti concordano nel mantenere l'affido
Per_ esclusivo della figlia minore in capo alla madre con facoltà di quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita della prole, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza, salvo quanto sotto precisato;
2) Le parti concordano un calendario contatti/ incontri padre- figlia del seguente tenore, con espresso impegno ad un'intensificazione con il passare del tempo: - Sino alla primavera del 2025, due videochiamate la settimana (il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina o pomeriggio a seconda delle disponibilità della sig.ra e dell'orario di lavoro del sig. , con onere di recupero in CP_1 Pt_1
caso di impossibilità di una o dell'altra parte il tutto senza alcuna interferenza o ingerenza di terzi nelle conversazioni tra la figlia e il padre;
- Dal mese di giugno 2025 tre videochiamate la settimana nella giornata di martedì, giovedì e sabato,
con orario da concordare di volta in volta a seconda degli impegni scolastici della bambina e i turni di lavoro del sig. con onere di recupero in caso di impossibilità di una o dell'altra parte il Pt_1
tutto senza alcuna interferenza o ingerenza di terzi nelle conversazioni tra la figlia e il padre;
- Durante le vacanze estive 2025, almeno cinque giorni di vacanza con il padre (il padre in Romania
o la minore in Italia), senza pernottamento, ma con la possibilità del sig. di stare con la Pt_1
minore almeno 4/5 ore al giorno;
- Durante le vacanze natalizie 2025 almeno 4/5 giorni in Italia con il padre, con o senza pernottamento;
- A decorrere dal 2026, fermo il regime delle videochiamate sopra dette, durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il criterio dell'alternanza (una volta la minore in Italia
e una volta il padre in Romania) almeno 5 gg nel periodo di Natale o di Pasqua ed almeno dieci giorni durante le vacanze estive;
- A decorrere dal 2027 fermo il regime delle videochiamate sopra dette, durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il criterio dell'alternanza (una volta la minore in Italia
e una volta il padre in Romania) almeno 5 gg nel periodo di Natale o di Pasqua ed almeno 15 giorni consecutivi con il padre;
- Con ulteriore incremento dei giorni e dei tempi di frequentazione padre-figlia, da intensificare nel periodo delle vacanze estive e nelle altre festività così da sopperire all'impossibilità di incontrare fisicamente la minore durante il restante periodo dell'anno;
- Resta inteso che le spese per i viaggi della minore dalla Romania all'Italia e viceversa saranno a carico dei genitori al 50%;
3) Resta comunque inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad
Per_ organizzare modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ad una crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà
della figlia minore.
In caso di difficoltà nella gestione degli incontri, le parti potranno avvalersi del SS competente.
4) La sig.ra si impegna comunque a comunicare al sig. tutte le scelte di maggior CP_1 Pt_1
interesse adottate in favore della figlia, impegnandosi comunque a rendere partecipe il padre nella vita della figlia minore.
5) Le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
Per_ genitoriale, comunque nel pieno rispetto delle volontà di;
6) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di un Pt_1
assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro 200,00 mensili, da versarsi a CP_1
mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra sostenute nell'interesse della minore che dovranno sempre essere previamente comunicate e concordate stante la distanza di residenza tra le parti, così come già disposto dal Tribunale di Ivrea;
7) Al fine di addivenire allo scioglimento della comunione della proprietà dell'immobile, la sig.ra si impegna a trasferire entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a titolo gratuito CP_1
al sig. con la richiesta nel rogito notarile delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 Pt_1
marzo 1987 n. 74, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Caluso (TO), Via
Guglielmo Marconi n. 50, contraddistinto a Catasto Fabbricati del Comune di Caluso al Foglio 9, n.
1037 sub 1 (A/3); al Foglio 9, n. 1037 sub 2 (C/6) e al Foglio 9, n. 1037 sub 3 (C/7);
8) A fronte del trasferimento di cui sopra, il sig. si fa carico delle spese notarili conseguenti Pt_1
e dichiara di rinunciare alla domanda di richiesta di pagamento delle rate di mutuo non corrisposte dalla sig.ra CP_1
La sig.ra accetta la rinuncia;
CP_1 9) La sig.ra dichiara di aver percepito in data 05.02.2025 la somma di euro 3.000,00 quale CP_1
acconto sulla somma dovuta a titolo di provvisionale (come statuita dalla sentenza del Tribunale di
Ivrea n. 44 del 19.01.2023).
10) La restante somma di euro 4.500,00 dovuta a titolo di provvisionale (come statuita dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 44 del 19.01.2023) viene così regolata tra le parti:
- Euro 2.500,00 viene compensato tra le parti stante il riconoscimento da parte della sig.ra ed CP_1
in favore del sig. di una somma di pari importo a titolo risarcitorio del danno arrecato per Pt_1
l'allontanamento della figlia minore sin dal mese di aprile 2022;
- Euro 2.000,00 viene corrisposto come segue: N. 1 rata da euro 100,00 entro e non oltre il 25.08.2026;
N. 6 rate da euro 300,00 entro e non oltre il 25 di ogni mese con decorrenza 25.09.2026 e sino al
25.02.2027;
N. 1 rata a saldo da euro 100,00 entro e non oltre il 25.03.2027.
11) La sig.ra dichiara di accettare la somma di cui al punto che precede nonché di accettare i CP_1
termini e le condizioni di pagamento. Resta inteso che il mancato versamento di anche solo una rata comporterà per il sig. la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 CC, con facoltà Pt_1
per la sig.ra di esigere immediatamente l'intero credito residuo;
CP_1
12) Il sig. a fronte di quanto sopra si impegna a rimettere la querela nei confronti della Pt_1
sig.ra entro e non oltre la data di udienza programmata (20.05.2025) e a condizione che la CP_1
presente scrittura venga sottoscritta e deposita nel fascicolo civile pendente (Trib. Ivrea, dott.
Scialabba, RG 3041/2024), con relativa precisazione di conclusioni congiunte di pari contenuto della presente scrittura. La sig.ra dichiara sin da ora di accettare la rimessione di querela;
CP_1
13) Le parti si impegnano a dare piena attuazione e ratifica al presente accordo avanti al dott.
Scialabba, nel corso del giudizio avente RG 3041/2024 depositando conclusioni congiunte (di contenuto identico alla presente scrittura) ed impegnandosi poi ad far apporre apostilla all'emanando provvedimento così da darne piena applicazione ed attuazione altresì nel territorio rumeno, e/o a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché il predetto emittendo provvedimento abbia pieno valore anche in Romania, stato di residenza della minore . Resta inteso che le Persona_2
eventuali spese legali necessarie per il riconoscimento del provvedimento in Romania saranno a carico del 50% fra le parti;
14) Spese legali integralmente compensate tra le parti;
15) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra detto, fermo l'accordo già
raggiunto avanti il Giudice di Pace di Ivrea RG 2476/2024, nulla hanno ulteriormente e reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per le causali sopra dedotte;
16) Le parti precisano che le condizioni sopra esposte devono considerarsi imprescindibili una dall'altra, frutto di un delicato equilibrio tra interessi diversi e a volte contrapposti;
-
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e , nonché su conformi conclusioni del Parte_1 Controparte_1
P.M., in parziale modifica del decreto n. cronologico 1633/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea, così
statuisce:
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 25.6.25
IL PRESIDENTE rel./est. Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 3041/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
Parte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fiorina che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro
Controparte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Viscardi e Craciun che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e - Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 20.1124, premesso di avere generato con Parte_1
Per_
la figlia (n. 1.3.16), chiedeva la regolamentazione dei rapporti Controparte_1
dei genitori con la prole in parziale modifica del decreto n. cronologico 1633/2021 emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Si costituiva la parte resistente.
Quindi le parti raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa in decisione in data 19.6.25 sulle seguenti conclusioni congiunte:
<
1) Stante la residenza della minore presso la madre in Romania (comune di Sanislau, Persona_2
frazione di Sanislau n. 1035, provincia di Satu Mare), le parti concordano nel mantenere l'affido
Per_ esclusivo della figlia minore in capo alla madre con facoltà di quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita della prole, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta di residenza, salvo quanto sotto precisato;
2) Le parti concordano un calendario contatti/ incontri padre- figlia del seguente tenore, con espresso impegno ad un'intensificazione con il passare del tempo: - Sino alla primavera del 2025, due videochiamate la settimana (il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina o pomeriggio a seconda delle disponibilità della sig.ra e dell'orario di lavoro del sig. , con onere di recupero in CP_1 Pt_1
caso di impossibilità di una o dell'altra parte il tutto senza alcuna interferenza o ingerenza di terzi nelle conversazioni tra la figlia e il padre;
- Dal mese di giugno 2025 tre videochiamate la settimana nella giornata di martedì, giovedì e sabato,
con orario da concordare di volta in volta a seconda degli impegni scolastici della bambina e i turni di lavoro del sig. con onere di recupero in caso di impossibilità di una o dell'altra parte il Pt_1
tutto senza alcuna interferenza o ingerenza di terzi nelle conversazioni tra la figlia e il padre;
- Durante le vacanze estive 2025, almeno cinque giorni di vacanza con il padre (il padre in Romania
o la minore in Italia), senza pernottamento, ma con la possibilità del sig. di stare con la Pt_1
minore almeno 4/5 ore al giorno;
- Durante le vacanze natalizie 2025 almeno 4/5 giorni in Italia con il padre, con o senza pernottamento;
- A decorrere dal 2026, fermo il regime delle videochiamate sopra dette, durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il criterio dell'alternanza (una volta la minore in Italia
e una volta il padre in Romania) almeno 5 gg nel periodo di Natale o di Pasqua ed almeno dieci giorni durante le vacanze estive;
- A decorrere dal 2027 fermo il regime delle videochiamate sopra dette, durante il periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo il criterio dell'alternanza (una volta la minore in Italia
e una volta il padre in Romania) almeno 5 gg nel periodo di Natale o di Pasqua ed almeno 15 giorni consecutivi con il padre;
- Con ulteriore incremento dei giorni e dei tempi di frequentazione padre-figlia, da intensificare nel periodo delle vacanze estive e nelle altre festività così da sopperire all'impossibilità di incontrare fisicamente la minore durante il restante periodo dell'anno;
- Resta inteso che le spese per i viaggi della minore dalla Romania all'Italia e viceversa saranno a carico dei genitori al 50%;
3) Resta comunque inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad
Per_ organizzare modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ad una crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà
della figlia minore.
In caso di difficoltà nella gestione degli incontri, le parti potranno avvalersi del SS competente.
4) La sig.ra si impegna comunque a comunicare al sig. tutte le scelte di maggior CP_1 Pt_1
interesse adottate in favore della figlia, impegnandosi comunque a rendere partecipe il padre nella vita della figlia minore.
5) Le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
Per_ genitoriale, comunque nel pieno rispetto delle volontà di;
6) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di un Pt_1
assegno di mantenimento in favore della sig.ra pari ad euro 200,00 mensili, da versarsi a CP_1
mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra sostenute nell'interesse della minore che dovranno sempre essere previamente comunicate e concordate stante la distanza di residenza tra le parti, così come già disposto dal Tribunale di Ivrea;
7) Al fine di addivenire allo scioglimento della comunione della proprietà dell'immobile, la sig.ra si impegna a trasferire entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a titolo gratuito CP_1
al sig. con la richiesta nel rogito notarile delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 Pt_1
marzo 1987 n. 74, la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Caluso (TO), Via
Guglielmo Marconi n. 50, contraddistinto a Catasto Fabbricati del Comune di Caluso al Foglio 9, n.
1037 sub 1 (A/3); al Foglio 9, n. 1037 sub 2 (C/6) e al Foglio 9, n. 1037 sub 3 (C/7);
8) A fronte del trasferimento di cui sopra, il sig. si fa carico delle spese notarili conseguenti Pt_1
e dichiara di rinunciare alla domanda di richiesta di pagamento delle rate di mutuo non corrisposte dalla sig.ra CP_1
La sig.ra accetta la rinuncia;
CP_1 9) La sig.ra dichiara di aver percepito in data 05.02.2025 la somma di euro 3.000,00 quale CP_1
acconto sulla somma dovuta a titolo di provvisionale (come statuita dalla sentenza del Tribunale di
Ivrea n. 44 del 19.01.2023).
10) La restante somma di euro 4.500,00 dovuta a titolo di provvisionale (come statuita dalla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 44 del 19.01.2023) viene così regolata tra le parti:
- Euro 2.500,00 viene compensato tra le parti stante il riconoscimento da parte della sig.ra ed CP_1
in favore del sig. di una somma di pari importo a titolo risarcitorio del danno arrecato per Pt_1
l'allontanamento della figlia minore sin dal mese di aprile 2022;
- Euro 2.000,00 viene corrisposto come segue: N. 1 rata da euro 100,00 entro e non oltre il 25.08.2026;
N. 6 rate da euro 300,00 entro e non oltre il 25 di ogni mese con decorrenza 25.09.2026 e sino al
25.02.2027;
N. 1 rata a saldo da euro 100,00 entro e non oltre il 25.03.2027.
11) La sig.ra dichiara di accettare la somma di cui al punto che precede nonché di accettare i CP_1
termini e le condizioni di pagamento. Resta inteso che il mancato versamento di anche solo una rata comporterà per il sig. la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 CC, con facoltà Pt_1
per la sig.ra di esigere immediatamente l'intero credito residuo;
CP_1
12) Il sig. a fronte di quanto sopra si impegna a rimettere la querela nei confronti della Pt_1
sig.ra entro e non oltre la data di udienza programmata (20.05.2025) e a condizione che la CP_1
presente scrittura venga sottoscritta e deposita nel fascicolo civile pendente (Trib. Ivrea, dott.
Scialabba, RG 3041/2024), con relativa precisazione di conclusioni congiunte di pari contenuto della presente scrittura. La sig.ra dichiara sin da ora di accettare la rimessione di querela;
CP_1
13) Le parti si impegnano a dare piena attuazione e ratifica al presente accordo avanti al dott.
Scialabba, nel corso del giudizio avente RG 3041/2024 depositando conclusioni congiunte (di contenuto identico alla presente scrittura) ed impegnandosi poi ad far apporre apostilla all'emanando provvedimento così da darne piena applicazione ed attuazione altresì nel territorio rumeno, e/o a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché il predetto emittendo provvedimento abbia pieno valore anche in Romania, stato di residenza della minore . Resta inteso che le Persona_2
eventuali spese legali necessarie per il riconoscimento del provvedimento in Romania saranno a carico del 50% fra le parti;
14) Spese legali integralmente compensate tra le parti;
15) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra detto, fermo l'accordo già
raggiunto avanti il Giudice di Pace di Ivrea RG 2476/2024, nulla hanno ulteriormente e reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per le causali sopra dedotte;
16) Le parti precisano che le condizioni sopra esposte devono considerarsi imprescindibili una dall'altra, frutto di un delicato equilibrio tra interessi diversi e a volte contrapposti;
-
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e , nonché su conformi conclusioni del Parte_1 Controparte_1
P.M., in parziale modifica del decreto n. cronologico 1633/2021 emesso dal Tribunale di Ivrea, così
statuisce:
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 25.6.25
IL PRESIDENTE rel./est. Alessandro Scialabba