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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1804/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 21.08.2023; proposto da: (C.F. Parte_1
), in proprio e quale genitore del minore C.F._1 Persona_1
(C.F. ), entrambi in proprio e quali eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli avv. Gabriele Scaccia (C.F.
[...]
e Domenico Lanzone (C.F. ). C.F._3 C.F._4
Appellanti
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._5 Controparte_1
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
(C.F.: , rappresentate e difese dall'avv. Laura Chillon
[...] C.F._8
(C.F.: ), come da procura alle liti in atti. C.F._9
Appellate-appellanti incidentali
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._10
Francesco Pietricola (C.F.: , come da procura alle liti in atti. C.F._11 Appellato
(C.F. , P.I. del Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
, titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1° luglio
[...] P.IVA_2
2023, quale successore della già , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò (C.F.:
, come da procura alle liti in atti. C.F._12
Appellata
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale redatto in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore Parte_1
, entrambi in proprio e quali eredi di , Persona_1 Persona_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, e la Controparte_2
chiedendo l'accoglimento – nei loro Controparte_6
confronti – delle seguenti richieste: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, accertata la responsabilità del convenuto nella produzione Controparte_2
dell'evento dannoso di cui è causa, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori, ciascuno per quanto di
ragione, in proprio e nella loro qualità di eredi del signor in Persona_1
conseguenza dell'evento dannoso di cui è causa, avuto riguardo alle indicazioni
ponderali e quali-quantitative esposte in premessa, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, previa, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi sulla sorte così rivalutata dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo
soddisfo, detratto quanto già corrisposto, prima d'ora, dalla società convenuta. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”. Gli attori hanno dedotto a fondamento della su riportata richiesta che: -il 15.08.2019, alle ore 11.20 circa, mentre percorreva alla guida del motociclo SUZUKI Persona_1
GSXR 1000 targato DD84980 la S.P. Marittima Migliara con direzione monte/mare, in agro del comune di Pontinia, decedeva in seguito ad un sinistro provocato dall'autovettura
VW Golf targata DS808ZA, condotta dal proprietario il quale, mentre Controparte_2
percorreva la S.P. Marittima in direzione mare, giunto all'altezza del civico 23, dopo essersi fermato in corrispondenza della linea di mezzeria, iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'accesso contraddistinto dal suddetto numero civico,
omettendo di dare la precedenza a che sopraggiungeva dall'opposto Persona_1
senso di marcia;
-che il motociclo subiva danni tali da renderne antieconomica la riparazione;
-la società , compagnia assicuratrice del Controparte_6
veicolo del dapprima aveva formulato un'offerta di risarcimento del danno per CP_2
Pt_ l'importo di euro 210.000,00 per la e di euro 150.000,00 per il minore, sulla base della ritenuta corresponsabilità della vittima e tali somme venivano accettate dalla predetta attrice in acconto sul maggior avere;
-poi, all'esito del procedimento penale
Pt_ contro il responsabile del dedotto incidente, la aveva ricevuto l'ulteriore somma di euro 310.000,00, senza alcuna imputazione specifica;
-l'attrice aveva accettato tutte le ridette somme a titolo di acconto, riservandosi di agire per il residuo;
-tuttavia,
successivamente, le era pervenuta una nota della società assicurativa, nella quale si dava atto che gli importi appena indicati le erano stati corrisposti “a perfezione del concordato raggiunto corrisposto a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in conseguenza del sinistro suddetto”; -a seguito di tale comunicazione aveva Parte_1
sporto denuncia-querela nei confronti della , sul Controparte_6
presupposto dell'inesistenza di un preventivo accordo a tacitazione definitiva del proprio diritto all'indennizzo; -la sentenza penale di condanna del responsabile del dedotto incidente, nelle more intervenuta, era erronea nella parte in cui aveva accertato che la velocità di era pari a circa 100 km/h, in strada provinciale avente il Persona_1
limite di 50 km/h, atteso che nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro il limite era da considerarsi di 90 km/h, essendo fuori dal centro abitato;
-in conseguenza del decesso del loro congiunto all'attrice ed al minore competeva iure Persona_1
hereditatis il risarcimento del danno da perdita della vita nonché iure proprio il risarcimento del danno morale ed esistenziale, nonché, con riferimento al minore
[...]
il risarcimento del danno biologico;
-gli attori avevano inoltre, Persona_1
subito i danni patrimoniali da perdita del reddito, da perdita delle prestazioni del de cuius relative alla manutenzione della casa, nonché quelli derivanti dalla sopportazione di spese funerarie, legali stragiudiziali e per la perdita del motociclo Suzuki in proprietà di
. Persona_1
§1.1-Si è costituita in giudizio la e ha chiesto, in Controparte_6
via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza di procedimenti penali promossi in conseguenza dei fatti di causa;
ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, avendo le parti sottoscritto quietanza in tal senso. In via subordinata, ha contestato la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei danni prospettati dagli attori. Ha quindi concluso, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e rispettivamente madre e sorelle non conviventi della Parte_4 Parte_3
vittima, in favore delle quali la società aveva versato, in via stragiudiziale, somme a titolo di risarcimento del danno;
ha poi chiesto, in via subordinata, previo accertamento degli effettivi danni subiti, liquidarsi, in favore della parte attrice i danni nella giusta misura,
detratta, previa maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, la somma di euro
670.000,00, già corrisposta in favore di in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la potestà sul minore con compensazione delle spese di lite. Persona_1
§1.2- È rimasto contumace . Controparte_2 §1.3- All'udienza del 26.02.2015 ha proposto querela di falso avverso la Parte_1
quietanza di transazione prodotta dalla , e con Controparte_6
ordinanza del 23.03.2015 è stata respinta la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc;
inoltre, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. CP_7
, di e di , e quali apparenti
[...] Parte_2 CP_1 Pt_1 Parte_4
sottoscrittori dell'accordo transattivo dedotto dalla compagnia di assicurazione convenuta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
§1.4-Si sono costituite in giudizio nonché e Parte_2 Pt_1 CP_1 Parte_4
e hanno negato di aver accettato e sottoscritto la transazione, sostenendo di aver
[...]
ricevuto i soli importi di euro 100.000,00 la e di euro 30.000,00 ciascuna le Parte_2
altre tre, quali germane di . Hanno quindi chiesto accertarsi e Persona_1
dichiararsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del dedotto sinistro e CP_2
la condanna dei convenuti al pagamento delle ulteriori somme dovute. In via subordinata,
Pt_ la condanna della al pagamento di euro 84.000,00, laddove ad ella corrisposti dalla compagnia assicurativa, quale ulteriore acconto spettante ad esse chiamate in causa.
§1.4-All'udienza del 25.02.2016 il giudice ha ammesso la querela di falso e il procedimento è stato istruito mediante ctu grafologica e produzioni documentali;
poi definito con la sentenza n. 1346/2017 del 13.06.2017, con la quale è stata accolta la querela di falso proposta da avverso la scrittura denominata “quietanza di Parte_1
pagamento”, prodotta dalla compagnia assicurativa.
§1.5-Si è costituito l'avv. e la causa, rimessa sul ruolo, è stata istruita, Controparte_7
oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova per testi e con ctu medico legale e contabile;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui, dichiarata “la concorrente responsabilità di e Persona_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% Controparte_2 cadauno”, ha così statuito: “condanna e la società Controparte_2 [...]
con obbligo di manleva della seconda sul primo alla corresponsione: CP_5
in favore del minore di euro 32.062,75, in favore di Persona_1 CP_8
di euro 5.339,75 cadauna, in favore di di euro 9907,60,
[...] Pt_1 Parte_4
in favore di di euro 61.753,48 a titolo di danno non patrimoniale;
- Parte_2
condanna e la società con obbligo di Controparte_2 Controparte_5
manleva della seconda sul primo, alla corresponsione di euro 42.622,69 in favore del
minore a titolo di danno patrimoniale;
- accerta che sono Persona_1
stati corrisposti da euro 347.402,30 in Parte_5
eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto rigetta nel Parte_1
quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte;
- rigetta ogni altra domanda
da chiunque proposta;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione, in favore
degli attori, del 40% delle spese di lite che liquida conclusivamente in euro 5.600,00 per
compensi, 240,00 per spese, oltre accessori di legge, importi da distrarsi in favore dei
procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Marco Cianfrocca e Gabriele Scaccia, con
compensazione della quota residua;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione
in favore delle interventrici costituite delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario avv. Laura Chillon;
- pone definitivamente a carico delle convenute in via
solidale le spese di entrambe le c.t.u.”
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “
1. ERRONEA APPLICAZIONE DI
LEGGE CON CONSEGUENTE ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI
PRIME CURE IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO DI
COLPA ASCRITTO”. Il Giudice di prime cure ascrive erroneamente un concorso di colpa pari al 50% al de cuius e a , non considerando che, come emerge Controparte_2
dalla documentazione prodotta dagli attori/appellanti, il tratto di strada teatro del sinistro ricade in zona “extraurbana” e quindi il limite di velocità è di 90 km/h e non già di 50
Km./k, come erroneamente riferito dai verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e dal ctu nominato in sede penale, con affermazioni impugnate nelle competenti sedi e dagli stessi ritrattate e/o rettificate.
La decisione del primo giudice è dunque fondata su falsi presupposti e omessa valutazione di atti e documenti allegati, che hanno determinato l'attribuzione di una percentuale di colpa errata in capo a , la cui condotta di guida è stata pienamente Persona_1
osservante delle regole, diversamente dalla condotta del cui è addebitabile CP_2
l'esclusiva responsabilità del sinistro.
In subordine, essendo evidente la preponderanza della responsabilità del il CP_2
concorso del congiunto degli appellanti dovrebbe essere limitato al 20%.
“
2. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATITI DAGLI APPELLANTI”.
L'errata valutazione del concorso di colpa di ha determinato l'errata Persona_1
quantificazione degli importi attribuiti in sentenza agli istanti, sotto tutti i profili e in particolare:
a. Del danno non patrimoniale da lesione della relazione parentale;
b. Del danno patrimoniale da UC SS;
c. Dell'accertamento della somma asseritamente corrisposta in eccedenza a . Parte_1
Gli appellanti hanno poi evidenziato che l'errore del primo giudice non solo si è
riverberato sulla errata quantificazione delle poste risarcitorie dovute per l'erronea valutazione del pari concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel dedotto incidente,
secondo quanto dedotto in relazione al primo motivo di appello, ma anche nella omessa esatta quantificazione delle somme pur riconosciute dovute a titolo di UC SS e di danno patrimoniale;
siccome dette somme non solo state né compiutamente conteggiate né detratte dalla somma asseritamente corrisposta in eccesso dalla compagnia assicurativa, perciò, erroneamente indicata in €. 347.402,30.
Di contro, il tribunale, tenendo conto dei danni effettivamente patiti e delle somme ad
oggi corrisposte avrebbe dovuto aggiungere alle poste risarcitorie già attribuite: €.
5.390,00 per le spese funerarie, €. 12.000,00 per le spese legali di assistenza stragiudiziale
(così come valutate ad 1/3 per la causalità adeguata) ed €. 166.610,79 per il danno patrimoniale da UC SS, e così per un totale di euro 184.000,79 da defalcare dalla somma di euro 347.402,30 indicata in sentenza.
Ancora parte appellante ha segnalato: “Ad abundantiam, corre l'obbligo di evidenziare che il Giudice compie un accertamento, erroneo come su dimostrato, non richiesto e non
Pt_ dovuto, in quanto le somme rimesse dalla alla rappresentano Controparte_5
una dazione volontaria che annette un riconoscimento implicito. [………]
Ricapitolando quanto esposto, i danni da riconoscere alla , aderendo alla Parte_1
ricostruzione fornita sul punto dal giudice di prime cure sono: Euro 387.244,71 a titolo di
DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE PARENTALE;
Euro 333.221,58 a titolo di DANNO PATRIMONIALE DA UC CESSANTE Euro 41.390,00 a titolo di
DANNO PATRIMONIALE PER DANNO EMERGENTE Euro 11.400,00 a titolo di
DANNO PATRIMONIALE IURE HEREDITATIS.
TOTALE DANNI PER IORI SONIA: 773.256,29 euro.
Ad oggi ha ricevuto da controparte l'importo di euro 520.000,00. Ne consegue che ad oggi alla stessa sia dovuto l'importo di euro 253.256,29 oltre gli interessi di legge.
ha invece diritto del riconoscimento dei seguenti danni: Euro Persona_1
346.362,58 a titolo di DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE PARENTALE;
Euro 29.587,85 a titolo di DANNO BIOLOGICO;
Euro 85.245,39 a titolo di DANNO
PATRIMONIALE DA UC CESSANTE TOTALE DANNI PER
[...]
461.195,82 euro. Persona_1 Ad oggi ha ricevuto da controparte la somma di euro 224.685,44 pertanto ne consegue che gli sia dovuto il riconoscimento della somma di euro 236.510,38 oltre gli interessi di legge”.
La parte appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE accertare la erronea applicazione di legge
con conseguente errata valutazione del giudice di prime cure in relazione alla
quantificazione del concorso di colpa ascritto al per l'erronea Persona_1
identificazione del tratto di strada oggetto del sinistro in “urbano” quando trattavasi di
tratto “extra-urbano” con limite di velocità a 90 km/h e per l'effetto dichiarare
l'esclusiva responsabilità del Convenuto;
- IN VIA PRINCIPALE E Controparte_2
NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, annullare e riformare la sentenza n. 1804/2023 del Tribunale di Latina, Sezione
Civile, Giudice Dr. Gaetano Negro, proc. RG 5945/2014 depositata-pubblicata in data
21.08.2023, mai notificata, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni in favore degli appellanti così come analiticamente meglio
articolati in atti;
o IN SUBORDINE: in caso di parziale e minoritaria responsabilità
accertata in capo al riformare la sentenza condannando la ed Per_1 Controparte_9
il sig. in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore degli appellanti così CP_2
come analiticamente meglio articolati in atti detraendo la quota parte dell'accertanda
responsabilità; ▪ IN ESTREMO SUBORDINE: e sempre in riforma della sentenza
impugnata risarcire gli appellanti nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seconda
dell'accertanda responsabilità. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi
di giudizio”.
§2.1-Si sono costituite , , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello incidentale contestando anch'esse l'illogicità e
[...] l'erroneità della motivazione data dal primo giudice, in ordine alla dichiarazione del concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro e conseguentemente al risarcimento riconosciuto in loro favore, rassegnando le seguenti richieste: “Voglia l'On.le Giudice
adito, contrariis riectis, Nel merito e quale appello incidentale - Riformare i capi della
sentenza n. 1804/2023, N.R.G. 5945/2014, pubblicata in data 21.08.2023, che
erroneamente attribuiscono in via concorsuale ad entrambi i conducenti coinvolti la
responsabilità del sinistro del 15.08.2009 nella misura del 50% ciascuno, per tutte le
motivazioni di cui in premessa. Accertare, per l'effetto, l'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, Controparte_2
riformare i capi della sentenza che dimezzano gli importi riconosciuti alle sigg.re
, , e;
- Riformare, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
altresì, i capi della sentenza impugnata che erroneamente hanno quantificato il danno da
lesione della relazione parentale delle odierne appellanti in via incidentale. Condannare
in solido tra di loro la , in Controparte_10
persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. a risarcire in Controparte_2
favore della sig.ra la somma di € 264.780,90, in favore delle sigg.re Parte_2
e la somma di € 137.293,80 ciascuna ed in favore della Controparte_1 Parte_3
sig.ra l'importo di € 147.100,50. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_4
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi al procuratore antistatario”.
§2.2-Si è costituita titolare del rapporto giuridico controverso quale Controparte_3
successore di e ha eccepito innanzitutto Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ne ha poi contestato, nel merito,
l'infondatezza, in quanto volto a contestare fatti documentalmente provati da atti provenienti da pubblico ufficiale, quali il verbale redatto dagli agenti intervenuti, non debitamente impugnato, così come la sentenza emessa dal giudice penale e conseguentemente la correttezza della valutazione relativa alla determinazione del quantum debeatur da parte del primo giudice. L'appellata compagnia ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso e, in subordine, ha chiesto tenersi conto della corresponsabilità di , ai fini Persona_1
della determinazione del risarcimento eventualmente dovuto, con l'applicazione dei criteri e dei correttivi previsti nei metodi tabellari adottati all'epoca della precedente decisione, tenendo conto di quanto già corrisposto tanto in sede stragiudiziale che in esecuzione della sentenza appellata.
§2.2-Si è costituito e ha contestato le deduzioni degli appellanti Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnativa proposta.
§2.3- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, nel corso della quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale in quella sede redatto. All'esito il collegio ha riservato il deposito della decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§3-L'appello principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per essere sufficientemente individuati i capi della sentenza impugnati, le ragioni della contestazione e il diverso provvedimento auspicato. E, difatti, è anche parzialmente fondato nel merito,
per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale e quello incidentale, proposto da Parte_2
, , e , devono essere esaminati
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
congiuntamente, contestando entrambi la valutazione del primo giudice ove ha ravvisato non vinta la presunzione di pari responsabilità – ex art. 2054, II comma, c.c. – di entrambi i veicoli coinvolti nel dedotto incidente stradale.
La contestazione è fondata nella misura in cui denuncia la parziale valutazione – da parte del primo giudice – della documentazione acquisita in atti e, in particolare, degli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 1665/13 del 16.10.2013, nonché del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del suo verificarsi.
Invero, la documentazione acquisita in atti – oltre la certificazione del comune di Pontina
che classifica come extraurbana la strada teatro del dedotto incidente – induce ad escludere l'esistenza di segnale indicativo del limite di 50 Km./h, così come scritto dai verbalizzanti della C.C. Staz. di Pontina intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza è palesemente contraddetta da quanto evincibile dalla copia del verbale che contiene la deposizione resa nel procedimento penale innanzi indicato dal CTU del
P.M., ing. allegato alla produzione degli istanti-appellanti principali sin dalla Per_2
prima fase della lite (sulla utilizzabilità di tale mezzo di prova nel giudizio civile, cfr.
Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023; nonché sul concetto di prova
atipica Sez.
2 - Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023; Sez. 2 -, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019).
Il predetto ausiliario ha espressamente chiarito quanto scritto nella relazione peritale redatta per il P.M., specificando che la strada provinciale in questione dall'intersezione precedente al luogo in cui si è verificato l'impatto e sino al punto innanzi indicato non contiene nessun segnale indicante il limite di velocità di 50 Km/h; e quello posto prima della ridetta intersezione non può valere anche per il per il tratto di strada successivo,
valendo i segnali da un intersezione/incrocio a quello successivo e non oltre.
Tuttavia, in quel tratto ove si è verificato il dedotto incidente, al contrario di quello precedente e quello successivo, sulla strada provinciale in argomento, vi sono parecchie abitazioni civili nonché esercizi commerciali, persino un bar, per cui, il conducente del motociclo, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 141 del Cod. della Strada, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi e commisurare la sua velocità alla ben prevedibile possibilità di incrocio con altri mezzi in fase di svolta in corrispondenza dei vari accessi carrabili alle civili abitazioni e degli esercizi commerciali, sì da essere in grado di porre in essere tutte le manovre di emergenza necessarie a scongiurare eventi del tipo di quello in concreto poi verificatosi.
I primi tre commi dell'art. 141 innanzi indicato testualmente dispongono: <<
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici>>, tal che, non può essere revocata in dubbio la prova –
oltre che della grave imprudenza dell'appellato, , che ha invaso la Controparte_2
carreggiata senza dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra e senza accertarsi che non vi fossero ostacoli sulla sua traiettoria di marcia – della condotta imprudente anche della vittima dell'incidente per cui è causa, che viaggiava a velocità
non adeguata, tale da non consentirgli di porre in essere le manovre di emergenza necessarie e sufficienti ad evitare incidenti.
E, dunque, considerando tutti gli elementi di giudizio sopra indicati, il concorso di colpa della vittima nella causazione del dedotto incidente non può ritenersi paritario, per l'evidente preponderanza della responsabilità di colui che ha invaso la carreggiata opposta al suo senso di marcia in modo non accorto e imprudente, piuttosto dovendo essere contenuto nella misura del 30%.
Del resto, anche il giudice penale, nella parte motiva della sentenza allegata in atti dai medesimi appellanti, nell'analizzare la condotta del pure condannato per il CP_2
reato ascrittogli in seguito all'incidente oggetto di causa, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti, nella determinazione della pena da comminargli, oltre che in ragione del suo stato di incensurato, per il comportamento imprudente della vittima, che viaggiava a velocità non commisurata e non consona allo stato dei luoghi.
Il parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale induce solo in parte alla rideterminazione delle poste risarcitorie dovute agli appellanti, per i motivi di seguito illustrati.
La sentenza di primo grado sullo specifico punto è piuttosto lacunosa, essendo dato leggere nella parte motiva: <8. Con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente spettano le spese funerarie documentate dalla per il principio Pt_1
della causalità adeguata l'importo pari a 1\3 delle spese stragiudiziali affrontate. Tuttavia
i predetti importi sono assorbiti dalla eccedenza prima riscontrata in favore della Pt_1
con riferimento al danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
9. Nulla può essere liquidato a titolo di danno emergente futuro per le spese di manutenzione dell'abitazione prima eseguite dal defunto, in presenza della contestazione avversaria e in difetto di prova.
10. Con riferimento al danno patrimoniale da UC SS . occorre separare il caso del coniuge superstite da quello dei figli. Ed infatti nel caso del coniuge superstite, tale danno consiste nella perdita di quei contributi economici e di quelle utilità che il defunto avrebbe presumibilmente apportato in base ai precetti normativi e alla pratica di vita pregressa (cfr. Cass. civ. 1474\96, Cass. 1959\95). A tal fine devono essere prese in considerazione unicamente le voci della gestione familiare non suscettibili di contrazione dopo il decesso
( quali ad es. il mutuo) ( cfr. Cass. civ. 18800\09). Occorre pertanto valutare il reddito preesistente al decesso (ad es pensione) esclusa la cd. quota sibi (cfr. Cass. civ 18800
prima citata). In ogni caso alla premorienza del coniuge consegue la pensione di reversibilità che, traendo la sua fonte da un fatto diverso dall'illecito di cui si discute, in astratto non determina la compensatio lucri cum damno. Cionondimeno il danno da UC
SS viene eliso dalla somma corrispondente all'importo della pensione di reversibilità (cfr. Cass. civ. 13537\14). Sul punto parte attrice ha allegato di aver avuta corrisposta la somma di euro 4.685,00.
Sul tema del UC SS da perdita del reddito familiare del deceduto la Corte di
Cassazione ha elaborato il seguente principio: “la liquidazione del danno patrimoniale
da UC SS, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e
consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di
capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla
vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età
del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una
rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe
protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del
calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei
presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in
vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima
avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione
del reddito” ( cfr. Cass. civ.6619\18).
10.1 I predetti principi di diritto sono stati posti al ctu contabile, le cui risultanze sono state tuttavia in limine litis avversate in considerazione del fatto che il ctu ha elaborato le conclusioni presupponendo uno stato di salute ordinario in capo al minore
[...]
Sul punto la ctu medico legale ha tuttavia accertato che i postumi Persona_1
invalidanti del minorenne si sono ormai cronicizzati e che le conseguenze dei postumi rilevati sull'ingresso nel mercato del lavoro non sono agli stati prevedibili. Ha anche conclusivamente evidenziato che in assenza di problemi di socializzazione e di rendimento scolastico (non verificatisi) non si intravedono ripercussioni negative del minore nell'ingresso del mercato del lavoro. Tali conclusioni sono condivise dal giudice in assenza di evidenze probatorie contrarie. Deve inoltre ribadirsi che gli importi calcolati dal ctu dott. vanno dimezzati in considerazione della accertata paritaria Per_3
corresponsabilità ex art. 2054 c.c. del deceduto. Deve ancora ribadirsi che in
considerazione dell'integrale assorbimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale della nella maggior somma già corrisposta alla predetta da Pt_1
pari ad euro 347.402,30) non può darsi luogo alla Controparte_5
corresponsione richiesta per integrale compensazione>> (grassetto per pronta evidenza).
Come evincibile dalla parte della motivazione innanzi riportata, il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto comprovato e sussistente il diritto degli attori-appellanti principali al risarcimento del danno patrimoniale, per spese funerarie e il danno da UC SS
per la perdita dell'apporto economico del coniuge e genitore defunto, determinato sulla scorta delle indagini peritali acquisite in atti (cfr. relazione dott. depositata in Per_4
data 04.12.2019) e, dall'altro, nulla ha detto in merito alla concreta sua liquidazione e alla somma per i suddetti titoli dovuti, sia pure con la decurtazione del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima.
Ora, non essendo state svolte contestazioni in merito alle indagini peritali di cui innanzi e alle somme dall'ausiliario determinate quale contributo economico del de cuius in favore dei familiari istanti e non essendo state proposte impugnative incidentali, neppure da parte della compagnia assicurativa, al fine di contestare il dichiarato diritto dei predetti in ordine alle citate poste risarcitorie, le stesse, quanto a , devono essere Parte_1
rideterminate in ragione dell'accertato minore concorso di colpa di . Persona_1
Quanto al criterio tabellare per la liquidazione, deve condividersi la richiesta dell'appellante principale, come esposta nell'atto di appello: <
legge di cui al punto 1 del presente appello, determina l'erronea valutazione in relazione
Pt_ alle somme liquidate in favore della e del minore . Persona_1
Invero, il Giudice dimezza gli importi da egli calcolati come sopra, in ragione del concorso di colpa così come computato.
Ne consegue che l'Eccellentissima Corte, valutato correttamente il grado di concausalità
applicabile, debba procedere al ricalcolo di dette somme tenendo conto delle Tabelle
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale del Tribunale di Roma pubblicate nell'anno 2023>>.
In effetti, il primo giudice non dà conto delle ragioni per le quali ha applicato le Tabelle
in uso presso il Tribunale di Roma aggiornate al 2019, piuttosto che quelle in vigore al momento dell'adozione della sentenza, nell'anno 2023; per cui, deve senz'altro accogliersi la richiesta in argomento, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, più di recente, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 8352 del 30/03/2025).
Nel ridetto atto di citazione in appello, quanto a , è stato richiesto: €. 387.244,71 Parte_1
(cfr. pag. 20 dell'atto di appello), per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale;
€. 333.221,58, a titolo di UC SS, costituito dal “flusso economico che la vittima, nel caso non si fosse verificato l'evento mortale, avrebbe trasferito al coniuge superstite vita natural durante”; e, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, €. 5.390,00 per le spese funerarie ed €. 12.000,00 per le spese legali di assistenza stragiudiziale. Calcolando le dette somme per poste omogenee, diffalcate di un terzo per il concorso di colpa del danneggiato, spetteranno a : €. 285.163,14 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale ed €. 233.741,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e da UC SS, per un totale di €. 518.904,20.
Tale somma è di poco inferiore a quella complessivamente già corrispostale dalla compagnia assicurativa e, siccome debito di valore, essendo stati pagati gli acconti indicati negli scritti difensivi delle parti, il calcolo finale dovrà avvenire, sempre per poste omogenee, secondo i criteri indicati dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito); b) detraendo l'acconto dal credito, previo calcolo degli interessi compensativi al saggio legale, da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c) e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. per tutte Cass.
civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
§3.1-Considerazioni diverse meritano, invece, le richieste relative alle poste risarcitorie da attribuirsi in favore del minore, (€. 346.362,58 a titolo di Persona_1
danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale;
€. 85.245,39 a titolo di UC
SS; €. 29.587,85 a titolo di danno biologico subito dal minore a seguito della morte del padre nonché in favore delle appellanti incidentali in premessa indicate.
In proposito va anzitutto ribadito che la compagnia assicurativa appellata non ha svolto alcuna impugnativa incidentale e, anzi, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Va poi evidenziato quanto statuito nella parte dispositiva della sentenza appellata: < Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: - dichiara la concorrente responsabilità di e nella Persona_1 Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% cadauno;
- condanna e la società con obbligo Controparte_2 Controparte_5
di manleva della seconda sul primo alla corresponsione: in favore del minore
[...]
di euro 32.062,75, in favore di di euro Persona_1 Controparte_8 Pt_1
5.339,75 cadauna, in favore di di euro 9907,60, in favore di Parte_4 Parte_2
di euro 61.753,48 a titolo di danno non patrimoniale;
[...]
- condanna e la società con obbligo Controparte_2 Controparte_5
di manleva della seconda sul primo, alla corresponsione di euro 42.622,69 in favore del minore a titolo di danno patrimoniale;
Persona_1
- accerta che sono stati corrisposti da euro Parte_5
347.402,30 in eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto Parte_1
rigetta nel quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte;
- rigetta ogni altra domanda da chiunque proposta;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione, in favore degli attori, del 40% delle spese di lite che liquida conclusivamente in euro 5.600,00 per compensi, 240,00 per spese,
oltre accessori di legge, importi da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Marco Cianfrocca e Gabriele Scaccia, con compensazione della quota residua;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione in favore delle interventrici costituite delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Laura Chillon;
- pone definitivamente a carico delle convenute in via solidale le spese di entrambe le c.t.u.>>.
Ora, come chiaramente evincibile dal dispositivo innanzi riportato, solo con riferimento a il primo giudice ha tenuto conto degli acconti già corrisposti dalla compagnia Parte_1
assicurativa prima della sentenza e, perciò, ha dichiarato in dispositivo <<- accerta che sono stati corrisposti da euro 347.402,30 in Parte_5
eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto rigetta nel Parte_1
quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte>>. Di contro, rispetto a tutti gli altri istanti ha condannato la compagnia assicurativa in solido con il responsabile dell'incidente al pagamento delle somme di cui al su riportato dispositivo, senza dare atto degli acconti ricevuti e senza nulla dire, neppure quale pronuncia di mero accertamento,
riguardo alle somme eventualmente ricevute in esubero rispetto a quanto condannato a pagare in loro favore, nel medesimo dispositivo in esame. Ciò al contrario di quanto fatto riguardo a , in capo alla quale, proprio per tale motivo deve ravvisarsi un Parte_1
interesse giuridicamente rilevante all'impugnativa e alla riconsiderazione della determinazione delle poste risarcitorie ad ella spettanti, così come innanzi indicato.
Meglio volendo chiarire, in mancanza di qualsivoglia accenno all'eventuale esuberanza delle somme già pagate in acconto dalla compagnia assicurativa in favore degli istanti
, , , e Persona_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
rispetto a quanto riconosciuto nella parte dispositiva della sentenza Parte_4
impugnata, ove, come detto, è espressamente pronunciata la condanna al pagamento in favore delle medesime ridette parti di ulteriori somme, nella misura più innanzi indicata,
non può ravvisarsi nessun loro interesse alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non già accertato sussistente con pronuncia non sottoposta a gravame, nemmeno a seguito dell'accertato minor concorso di colpa del loro congiunto, poiché la revisione degli importi dovuti, considerando gli acconti ricevuti porterebbe ad una reformatio in peius in loro danno, inammissibile in appello in mancanza di impugnativa incidentale della compagnia assicurativa.
In concreto, ove si esaminasse e accogliesse nei termini fatti per l'appello Parte_1
proposto nell'interesse di , in riforma della sentenza Persona_1
impugnata, pur considerando il concorso di colpa di nella minor Persona_1 misura del 30%, spetterebbero allo stesso solo i seguenti importi: €. 230.908,39 per il risarcimento del danno non patrimoniale ed €. 19.725,24 per il risarcimento del danno da
UC SS, per un totale di €. 250.633,63.
Di contro, nell'atto di appello è dedotto che ad oggi ha Persona_1
ricevuto da controparte la somma di euro 224.685,44; e se sommiamo all'importo appena indicato quello per cui è stata disposta condanna nel dispositivo della sentenza impugnata,
euro 42.622,69, senza nessuna altra statuizione di ordine restitutorio, la cifra raggiunta è
evidentemente maggiore di quella che si otterrebbe con la riforma della sentenza di primo grado rispetto alla specifica posizione in esame.
Riguardo poi alle appellanti incidentali, rispetto a cui pure nessun ordine restitutorio o accertamento di non debenza di somme in eccedenza è stato disposto, va particolarmente osservato che nella comparsa di costituzione nel loro interesse depositate le stesse si sono limitate a contestare diffusamente il ravvisato paritario concorso di colpa del congiunto,
, ma riguardo alla richiesta di liquidazione di maggiori importi per il Persona_1
risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale null'altro hanno specificato o richiamato;
nemmeno avendo specificato quale tipo di legame avessero con il de cuius,
se con alcune vi fosse in atto o nel passato soltanto convivenza, l'età, il criterio tabellare invocato. Ma, soprattutto, in nessun modo hanno indicato come la diversa liquidazione del danno richiesta possa essere maggiore, nonostante la mancanza di qualsivoglia ordine di restituzione rispetto alle somme già incassate, oltre a quelle per le quali vi è condanna in dispositivo. Il che implica che l'inammissibilità della richiesta di riforma in esame anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
§3.2-L'ultimo motivo dell'appello principale, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, rimane superato dalla necessità di nuova regolamentazione delle stesse anche per il primo grado, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale. Le stesse,
quanto al rapporto processuale fra appellanti principali e appellati, compagnia assicurativa e , in applicazione del principio della soccombenza, vanno Controparte_2
per un terzo compensate e per la rimanente parte poste a carico di quest'ultimi, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti. Analogamente dovrà
disporsi anche per le spese del grado.
Quanto invece al rapporto processuale fra le predette parti appellate e le appellanti incidentali, essendo stato accolto il primo motivo di appello incidentale solo quanto al diverso concorso di colpa della vittima del dedotto incidente, senza nessuna conseguenza quanto alle poste risarcitorie in favore delle stesse riconosciute, rimane confermato il governo delle spese di lite primo grado, mentre vanno compensate per questa fase della lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione nonché il primo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) accerta la responsabilità concorrente di nella misura del 30% nella causazione Persona_1
dell'incidente per cui è causa;
b) ridetermina il risarcimento dovuto a in €. Parte_1
285.163,14, a titolo di danno non patrimoniale e in €. 233.741,06, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e da UC SS. Su tali somme dovranno applicarsi rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi, nella misura del saggio legale, ai fini del diffalco delle somme già ricevute in acconto dalla compagnia assicurativa appellata, come in parte motiva specificato.
2) Per entrambi i gradi compensa le spese di lite nella misura di un terzo, quanto al rapporto processuale fra appellanti principali e appellati, compagnia assicurativa e
, e pone i rimanenti due terzi a carico di questi ultimi, in via solidale, Controparte_2
liquidandole, quanto al primo grado, per tale parte, in €. 19.300 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, sempre limitatamente ai due terzi, in €. 12.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Compensa le spese del grado quanto al rapporto processuale fra le appellanti incidentali e gli appellati, compagnia assicurativa e . Controparte_2
Conferma il governo delle spese di CTU di primo grado come fatto nella sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in epigrafe indicata, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1804/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 21.08.2023; proposto da: (C.F. Parte_1
), in proprio e quale genitore del minore C.F._1 Persona_1
(C.F. ), entrambi in proprio e quali eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli avv. Gabriele Scaccia (C.F.
[...]
e Domenico Lanzone (C.F. ). C.F._3 C.F._4
Appellanti
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 C.F._5 Controparte_1
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
(C.F.: , rappresentate e difese dall'avv. Laura Chillon
[...] C.F._8
(C.F.: ), come da procura alle liti in atti. C.F._9
Appellate-appellanti incidentali
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._10
Francesco Pietricola (C.F.: , come da procura alle liti in atti. C.F._11 Appellato
(C.F. , P.I. del Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
, titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1° luglio
[...] P.IVA_2
2023, quale successore della già , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Corbò (C.F.:
, come da procura alle liti in atti. C.F._12
Appellata
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale redatto in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore Parte_1
, entrambi in proprio e quali eredi di , Persona_1 Persona_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, e la Controparte_2
chiedendo l'accoglimento – nei loro Controparte_6
confronti – delle seguenti richieste: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis
reiectis, accertata la responsabilità del convenuto nella produzione Controparte_2
dell'evento dannoso di cui è causa, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori, ciascuno per quanto di
ragione, in proprio e nella loro qualità di eredi del signor in Persona_1
conseguenza dell'evento dannoso di cui è causa, avuto riguardo alle indicazioni
ponderali e quali-quantitative esposte in premessa, nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, previa, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio, con la rivalutazione monetaria
e gli interessi sulla sorte così rivalutata dal giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo
soddisfo, detratto quanto già corrisposto, prima d'ora, dalla società convenuta. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario”. Gli attori hanno dedotto a fondamento della su riportata richiesta che: -il 15.08.2019, alle ore 11.20 circa, mentre percorreva alla guida del motociclo SUZUKI Persona_1
GSXR 1000 targato DD84980 la S.P. Marittima Migliara con direzione monte/mare, in agro del comune di Pontinia, decedeva in seguito ad un sinistro provocato dall'autovettura
VW Golf targata DS808ZA, condotta dal proprietario il quale, mentre Controparte_2
percorreva la S.P. Marittima in direzione mare, giunto all'altezza del civico 23, dopo essersi fermato in corrispondenza della linea di mezzeria, iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'accesso contraddistinto dal suddetto numero civico,
omettendo di dare la precedenza a che sopraggiungeva dall'opposto Persona_1
senso di marcia;
-che il motociclo subiva danni tali da renderne antieconomica la riparazione;
-la società , compagnia assicuratrice del Controparte_6
veicolo del dapprima aveva formulato un'offerta di risarcimento del danno per CP_2
Pt_ l'importo di euro 210.000,00 per la e di euro 150.000,00 per il minore, sulla base della ritenuta corresponsabilità della vittima e tali somme venivano accettate dalla predetta attrice in acconto sul maggior avere;
-poi, all'esito del procedimento penale
Pt_ contro il responsabile del dedotto incidente, la aveva ricevuto l'ulteriore somma di euro 310.000,00, senza alcuna imputazione specifica;
-l'attrice aveva accettato tutte le ridette somme a titolo di acconto, riservandosi di agire per il residuo;
-tuttavia,
successivamente, le era pervenuta una nota della società assicurativa, nella quale si dava atto che gli importi appena indicati le erano stati corrisposti “a perfezione del concordato raggiunto corrisposto a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in conseguenza del sinistro suddetto”; -a seguito di tale comunicazione aveva Parte_1
sporto denuncia-querela nei confronti della , sul Controparte_6
presupposto dell'inesistenza di un preventivo accordo a tacitazione definitiva del proprio diritto all'indennizzo; -la sentenza penale di condanna del responsabile del dedotto incidente, nelle more intervenuta, era erronea nella parte in cui aveva accertato che la velocità di era pari a circa 100 km/h, in strada provinciale avente il Persona_1
limite di 50 km/h, atteso che nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro il limite era da considerarsi di 90 km/h, essendo fuori dal centro abitato;
-in conseguenza del decesso del loro congiunto all'attrice ed al minore competeva iure Persona_1
hereditatis il risarcimento del danno da perdita della vita nonché iure proprio il risarcimento del danno morale ed esistenziale, nonché, con riferimento al minore
[...]
il risarcimento del danno biologico;
-gli attori avevano inoltre, Persona_1
subito i danni patrimoniali da perdita del reddito, da perdita delle prestazioni del de cuius relative alla manutenzione della casa, nonché quelli derivanti dalla sopportazione di spese funerarie, legali stragiudiziali e per la perdita del motociclo Suzuki in proprietà di
. Persona_1
§1.1-Si è costituita in giudizio la e ha chiesto, in Controparte_6
via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza di procedimenti penali promossi in conseguenza dei fatti di causa;
ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, avendo le parti sottoscritto quietanza in tal senso. In via subordinata, ha contestato la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei danni prospettati dagli attori. Ha quindi concluso, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e rispettivamente madre e sorelle non conviventi della Parte_4 Parte_3
vittima, in favore delle quali la società aveva versato, in via stragiudiziale, somme a titolo di risarcimento del danno;
ha poi chiesto, in via subordinata, previo accertamento degli effettivi danni subiti, liquidarsi, in favore della parte attrice i danni nella giusta misura,
detratta, previa maggiorazione degli interessi e della rivalutazione, la somma di euro
670.000,00, già corrisposta in favore di in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la potestà sul minore con compensazione delle spese di lite. Persona_1
§1.2- È rimasto contumace . Controparte_2 §1.3- All'udienza del 26.02.2015 ha proposto querela di falso avverso la Parte_1
quietanza di transazione prodotta dalla , e con Controparte_6
ordinanza del 23.03.2015 è stata respinta la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc;
inoltre, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. CP_7
, di e di , e quali apparenti
[...] Parte_2 CP_1 Pt_1 Parte_4
sottoscrittori dell'accordo transattivo dedotto dalla compagnia di assicurazione convenuta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria.
§1.4-Si sono costituite in giudizio nonché e Parte_2 Pt_1 CP_1 Parte_4
e hanno negato di aver accettato e sottoscritto la transazione, sostenendo di aver
[...]
ricevuto i soli importi di euro 100.000,00 la e di euro 30.000,00 ciascuna le Parte_2
altre tre, quali germane di . Hanno quindi chiesto accertarsi e Persona_1
dichiararsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del dedotto sinistro e CP_2
la condanna dei convenuti al pagamento delle ulteriori somme dovute. In via subordinata,
Pt_ la condanna della al pagamento di euro 84.000,00, laddove ad ella corrisposti dalla compagnia assicurativa, quale ulteriore acconto spettante ad esse chiamate in causa.
§1.4-All'udienza del 25.02.2016 il giudice ha ammesso la querela di falso e il procedimento è stato istruito mediante ctu grafologica e produzioni documentali;
poi definito con la sentenza n. 1346/2017 del 13.06.2017, con la quale è stata accolta la querela di falso proposta da avverso la scrittura denominata “quietanza di Parte_1
pagamento”, prodotta dalla compagnia assicurativa.
§1.5-Si è costituito l'avv. e la causa, rimessa sul ruolo, è stata istruita, Controparte_7
oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova per testi e con ctu medico legale e contabile;
successivamente, precisate le conclusioni e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., il giudice ha definito il giudizio con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui, dichiarata “la concorrente responsabilità di e Persona_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% Controparte_2 cadauno”, ha così statuito: “condanna e la società Controparte_2 [...]
con obbligo di manleva della seconda sul primo alla corresponsione: CP_5
in favore del minore di euro 32.062,75, in favore di Persona_1 CP_8
di euro 5.339,75 cadauna, in favore di di euro 9907,60,
[...] Pt_1 Parte_4
in favore di di euro 61.753,48 a titolo di danno non patrimoniale;
- Parte_2
condanna e la società con obbligo di Controparte_2 Controparte_5
manleva della seconda sul primo, alla corresponsione di euro 42.622,69 in favore del
minore a titolo di danno patrimoniale;
- accerta che sono Persona_1
stati corrisposti da euro 347.402,30 in Parte_5
eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto rigetta nel Parte_1
quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte;
- rigetta ogni altra domanda
da chiunque proposta;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione, in favore
degli attori, del 40% delle spese di lite che liquida conclusivamente in euro 5.600,00 per
compensi, 240,00 per spese, oltre accessori di legge, importi da distrarsi in favore dei
procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Marco Cianfrocca e Gabriele Scaccia, con
compensazione della quota residua;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione
in favore delle interventrici costituite delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario avv. Laura Chillon;
- pone definitivamente a carico delle convenute in via
solidale le spese di entrambe le c.t.u.”
§2-Tale decisione è stata qui impugnata con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sulla scorta di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “
1. ERRONEA APPLICAZIONE DI
LEGGE CON CONSEGUENTE ERRATA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI
PRIME CURE IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CONCORSO DI
COLPA ASCRITTO”. Il Giudice di prime cure ascrive erroneamente un concorso di colpa pari al 50% al de cuius e a , non considerando che, come emerge Controparte_2
dalla documentazione prodotta dagli attori/appellanti, il tratto di strada teatro del sinistro ricade in zona “extraurbana” e quindi il limite di velocità è di 90 km/h e non già di 50
Km./k, come erroneamente riferito dai verbalizzanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti e dal ctu nominato in sede penale, con affermazioni impugnate nelle competenti sedi e dagli stessi ritrattate e/o rettificate.
La decisione del primo giudice è dunque fondata su falsi presupposti e omessa valutazione di atti e documenti allegati, che hanno determinato l'attribuzione di una percentuale di colpa errata in capo a , la cui condotta di guida è stata pienamente Persona_1
osservante delle regole, diversamente dalla condotta del cui è addebitabile CP_2
l'esclusiva responsabilità del sinistro.
In subordine, essendo evidente la preponderanza della responsabilità del il CP_2
concorso del congiunto degli appellanti dovrebbe essere limitato al 20%.
“
2. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATITI DAGLI APPELLANTI”.
L'errata valutazione del concorso di colpa di ha determinato l'errata Persona_1
quantificazione degli importi attribuiti in sentenza agli istanti, sotto tutti i profili e in particolare:
a. Del danno non patrimoniale da lesione della relazione parentale;
b. Del danno patrimoniale da UC SS;
c. Dell'accertamento della somma asseritamente corrisposta in eccedenza a . Parte_1
Gli appellanti hanno poi evidenziato che l'errore del primo giudice non solo si è
riverberato sulla errata quantificazione delle poste risarcitorie dovute per l'erronea valutazione del pari concorso di colpa dei soggetti coinvolti nel dedotto incidente,
secondo quanto dedotto in relazione al primo motivo di appello, ma anche nella omessa esatta quantificazione delle somme pur riconosciute dovute a titolo di UC SS e di danno patrimoniale;
siccome dette somme non solo state né compiutamente conteggiate né detratte dalla somma asseritamente corrisposta in eccesso dalla compagnia assicurativa, perciò, erroneamente indicata in €. 347.402,30.
Di contro, il tribunale, tenendo conto dei danni effettivamente patiti e delle somme ad
oggi corrisposte avrebbe dovuto aggiungere alle poste risarcitorie già attribuite: €.
5.390,00 per le spese funerarie, €. 12.000,00 per le spese legali di assistenza stragiudiziale
(così come valutate ad 1/3 per la causalità adeguata) ed €. 166.610,79 per il danno patrimoniale da UC SS, e così per un totale di euro 184.000,79 da defalcare dalla somma di euro 347.402,30 indicata in sentenza.
Ancora parte appellante ha segnalato: “Ad abundantiam, corre l'obbligo di evidenziare che il Giudice compie un accertamento, erroneo come su dimostrato, non richiesto e non
Pt_ dovuto, in quanto le somme rimesse dalla alla rappresentano Controparte_5
una dazione volontaria che annette un riconoscimento implicito. [………]
Ricapitolando quanto esposto, i danni da riconoscere alla , aderendo alla Parte_1
ricostruzione fornita sul punto dal giudice di prime cure sono: Euro 387.244,71 a titolo di
DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE PARENTALE;
Euro 333.221,58 a titolo di DANNO PATRIMONIALE DA UC CESSANTE Euro 41.390,00 a titolo di
DANNO PATRIMONIALE PER DANNO EMERGENTE Euro 11.400,00 a titolo di
DANNO PATRIMONIALE IURE HEREDITATIS.
TOTALE DANNI PER IORI SONIA: 773.256,29 euro.
Ad oggi ha ricevuto da controparte l'importo di euro 520.000,00. Ne consegue che ad oggi alla stessa sia dovuto l'importo di euro 253.256,29 oltre gli interessi di legge.
ha invece diritto del riconoscimento dei seguenti danni: Euro Persona_1
346.362,58 a titolo di DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE PARENTALE;
Euro 29.587,85 a titolo di DANNO BIOLOGICO;
Euro 85.245,39 a titolo di DANNO
PATRIMONIALE DA UC CESSANTE TOTALE DANNI PER
[...]
461.195,82 euro. Persona_1 Ad oggi ha ricevuto da controparte la somma di euro 224.685,44 pertanto ne consegue che gli sia dovuto il riconoscimento della somma di euro 236.510,38 oltre gli interessi di legge”.
La parte appellante ha quindi così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE accertare la erronea applicazione di legge
con conseguente errata valutazione del giudice di prime cure in relazione alla
quantificazione del concorso di colpa ascritto al per l'erronea Persona_1
identificazione del tratto di strada oggetto del sinistro in “urbano” quando trattavasi di
tratto “extra-urbano” con limite di velocità a 90 km/h e per l'effetto dichiarare
l'esclusiva responsabilità del Convenuto;
- IN VIA PRINCIPALE E Controparte_2
NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, annullare e riformare la sentenza n. 1804/2023 del Tribunale di Latina, Sezione
Civile, Giudice Dr. Gaetano Negro, proc. RG 5945/2014 depositata-pubblicata in data
21.08.2023, mai notificata, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni in favore degli appellanti così come analiticamente meglio
articolati in atti;
o IN SUBORDINE: in caso di parziale e minoritaria responsabilità
accertata in capo al riformare la sentenza condannando la ed Per_1 Controparte_9
il sig. in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore degli appellanti così CP_2
come analiticamente meglio articolati in atti detraendo la quota parte dell'accertanda
responsabilità; ▪ IN ESTREMO SUBORDINE: e sempre in riforma della sentenza
impugnata risarcire gli appellanti nella misura che sarà ritenuta di giustizia a seconda
dell'accertanda responsabilità. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi
di giudizio”.
§2.1-Si sono costituite , , e Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e hanno proposto appello incidentale contestando anch'esse l'illogicità e
[...] l'erroneità della motivazione data dal primo giudice, in ordine alla dichiarazione del concorso di colpa delle parti coinvolte nel sinistro e conseguentemente al risarcimento riconosciuto in loro favore, rassegnando le seguenti richieste: “Voglia l'On.le Giudice
adito, contrariis riectis, Nel merito e quale appello incidentale - Riformare i capi della
sentenza n. 1804/2023, N.R.G. 5945/2014, pubblicata in data 21.08.2023, che
erroneamente attribuiscono in via concorsuale ad entrambi i conducenti coinvolti la
responsabilità del sinistro del 15.08.2009 nella misura del 50% ciascuno, per tutte le
motivazioni di cui in premessa. Accertare, per l'effetto, l'esclusiva responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, Controparte_2
riformare i capi della sentenza che dimezzano gli importi riconosciuti alle sigg.re
, , e;
- Riformare, Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
altresì, i capi della sentenza impugnata che erroneamente hanno quantificato il danno da
lesione della relazione parentale delle odierne appellanti in via incidentale. Condannare
in solido tra di loro la , in Controparte_10
persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. a risarcire in Controparte_2
favore della sig.ra la somma di € 264.780,90, in favore delle sigg.re Parte_2
e la somma di € 137.293,80 ciascuna ed in favore della Controparte_1 Parte_3
sig.ra l'importo di € 147.100,50. Con vittoria di spese, competenze ed Parte_4
onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi al procuratore antistatario”.
§2.2-Si è costituita titolare del rapporto giuridico controverso quale Controparte_3
successore di e ha eccepito innanzitutto Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ne ha poi contestato, nel merito,
l'infondatezza, in quanto volto a contestare fatti documentalmente provati da atti provenienti da pubblico ufficiale, quali il verbale redatto dagli agenti intervenuti, non debitamente impugnato, così come la sentenza emessa dal giudice penale e conseguentemente la correttezza della valutazione relativa alla determinazione del quantum debeatur da parte del primo giudice. L'appellata compagnia ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso e, in subordine, ha chiesto tenersi conto della corresponsabilità di , ai fini Persona_1
della determinazione del risarcimento eventualmente dovuto, con l'applicazione dei criteri e dei correttivi previsti nei metodi tabellari adottati all'epoca della precedente decisione, tenendo conto di quanto già corrisposto tanto in sede stragiudiziale che in esecuzione della sentenza appellata.
§2.2-Si è costituito e ha contestato le deduzioni degli appellanti Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnativa proposta.
§2.3- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, nel corso della quale le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, come da verbale in quella sede redatto. All'esito il collegio ha riservato il deposito della decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§3-L'appello principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per essere sufficientemente individuati i capi della sentenza impugnati, le ragioni della contestazione e il diverso provvedimento auspicato. E, difatti, è anche parzialmente fondato nel merito,
per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo dell'appello principale e quello incidentale, proposto da Parte_2
, , e , devono essere esaminati
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
congiuntamente, contestando entrambi la valutazione del primo giudice ove ha ravvisato non vinta la presunzione di pari responsabilità – ex art. 2054, II comma, c.c. – di entrambi i veicoli coinvolti nel dedotto incidente stradale.
La contestazione è fondata nella misura in cui denuncia la parziale valutazione – da parte del primo giudice – della documentazione acquisita in atti e, in particolare, degli atti del procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 1665/13 del 16.10.2013, nonché del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del suo verificarsi.
Invero, la documentazione acquisita in atti – oltre la certificazione del comune di Pontina
che classifica come extraurbana la strada teatro del dedotto incidente – induce ad escludere l'esistenza di segnale indicativo del limite di 50 Km./h, così come scritto dai verbalizzanti della C.C. Staz. di Pontina intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Tale circostanza è palesemente contraddetta da quanto evincibile dalla copia del verbale che contiene la deposizione resa nel procedimento penale innanzi indicato dal CTU del
P.M., ing. allegato alla produzione degli istanti-appellanti principali sin dalla Per_2
prima fase della lite (sulla utilizzabilità di tale mezzo di prova nel giudizio civile, cfr.
Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023; nonché sul concetto di prova
atipica Sez.
2 - Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del
01/02/2023; Sez. 2 -, Sentenza n. 18025 del 04/07/2019).
Il predetto ausiliario ha espressamente chiarito quanto scritto nella relazione peritale redatta per il P.M., specificando che la strada provinciale in questione dall'intersezione precedente al luogo in cui si è verificato l'impatto e sino al punto innanzi indicato non contiene nessun segnale indicante il limite di velocità di 50 Km/h; e quello posto prima della ridetta intersezione non può valere anche per il per il tratto di strada successivo,
valendo i segnali da un intersezione/incrocio a quello successivo e non oltre.
Tuttavia, in quel tratto ove si è verificato il dedotto incidente, al contrario di quello precedente e quello successivo, sulla strada provinciale in argomento, vi sono parecchie abitazioni civili nonché esercizi commerciali, persino un bar, per cui, il conducente del motociclo, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 141 del Cod. della Strada, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi e commisurare la sua velocità alla ben prevedibile possibilità di incrocio con altri mezzi in fase di svolta in corrispondenza dei vari accessi carrabili alle civili abitazioni e degli esercizi commerciali, sì da essere in grado di porre in essere tutte le manovre di emergenza necessarie a scongiurare eventi del tipo di quello in concreto poi verificatosi.
I primi tre commi dell'art. 141 innanzi indicato testualmente dispongono: <<
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici>>, tal che, non può essere revocata in dubbio la prova –
oltre che della grave imprudenza dell'appellato, , che ha invaso la Controparte_2
carreggiata senza dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra e senza accertarsi che non vi fossero ostacoli sulla sua traiettoria di marcia – della condotta imprudente anche della vittima dell'incidente per cui è causa, che viaggiava a velocità
non adeguata, tale da non consentirgli di porre in essere le manovre di emergenza necessarie e sufficienti ad evitare incidenti.
E, dunque, considerando tutti gli elementi di giudizio sopra indicati, il concorso di colpa della vittima nella causazione del dedotto incidente non può ritenersi paritario, per l'evidente preponderanza della responsabilità di colui che ha invaso la carreggiata opposta al suo senso di marcia in modo non accorto e imprudente, piuttosto dovendo essere contenuto nella misura del 30%.
Del resto, anche il giudice penale, nella parte motiva della sentenza allegata in atti dai medesimi appellanti, nell'analizzare la condotta del pure condannato per il CP_2
reato ascrittogli in seguito all'incidente oggetto di causa, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti, nella determinazione della pena da comminargli, oltre che in ragione del suo stato di incensurato, per il comportamento imprudente della vittima, che viaggiava a velocità non commisurata e non consona allo stato dei luoghi.
Il parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale induce solo in parte alla rideterminazione delle poste risarcitorie dovute agli appellanti, per i motivi di seguito illustrati.
La sentenza di primo grado sullo specifico punto è piuttosto lacunosa, essendo dato leggere nella parte motiva: <8. Con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente spettano le spese funerarie documentate dalla per il principio Pt_1
della causalità adeguata l'importo pari a 1\3 delle spese stragiudiziali affrontate. Tuttavia
i predetti importi sono assorbiti dalla eccedenza prima riscontrata in favore della Pt_1
con riferimento al danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
9. Nulla può essere liquidato a titolo di danno emergente futuro per le spese di manutenzione dell'abitazione prima eseguite dal defunto, in presenza della contestazione avversaria e in difetto di prova.
10. Con riferimento al danno patrimoniale da UC SS . occorre separare il caso del coniuge superstite da quello dei figli. Ed infatti nel caso del coniuge superstite, tale danno consiste nella perdita di quei contributi economici e di quelle utilità che il defunto avrebbe presumibilmente apportato in base ai precetti normativi e alla pratica di vita pregressa (cfr. Cass. civ. 1474\96, Cass. 1959\95). A tal fine devono essere prese in considerazione unicamente le voci della gestione familiare non suscettibili di contrazione dopo il decesso
( quali ad es. il mutuo) ( cfr. Cass. civ. 18800\09). Occorre pertanto valutare il reddito preesistente al decesso (ad es pensione) esclusa la cd. quota sibi (cfr. Cass. civ 18800
prima citata). In ogni caso alla premorienza del coniuge consegue la pensione di reversibilità che, traendo la sua fonte da un fatto diverso dall'illecito di cui si discute, in astratto non determina la compensatio lucri cum damno. Cionondimeno il danno da UC
SS viene eliso dalla somma corrispondente all'importo della pensione di reversibilità (cfr. Cass. civ. 13537\14). Sul punto parte attrice ha allegato di aver avuta corrisposta la somma di euro 4.685,00.
Sul tema del UC SS da perdita del reddito familiare del deceduto la Corte di
Cassazione ha elaborato il seguente principio: “la liquidazione del danno patrimoniale
da UC SS, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e
consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di
capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla
vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età
del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una
rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe
protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del
calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei
presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in
vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima
avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione
del reddito” ( cfr. Cass. civ.6619\18).
10.1 I predetti principi di diritto sono stati posti al ctu contabile, le cui risultanze sono state tuttavia in limine litis avversate in considerazione del fatto che il ctu ha elaborato le conclusioni presupponendo uno stato di salute ordinario in capo al minore
[...]
Sul punto la ctu medico legale ha tuttavia accertato che i postumi Persona_1
invalidanti del minorenne si sono ormai cronicizzati e che le conseguenze dei postumi rilevati sull'ingresso nel mercato del lavoro non sono agli stati prevedibili. Ha anche conclusivamente evidenziato che in assenza di problemi di socializzazione e di rendimento scolastico (non verificatisi) non si intravedono ripercussioni negative del minore nell'ingresso del mercato del lavoro. Tali conclusioni sono condivise dal giudice in assenza di evidenze probatorie contrarie. Deve inoltre ribadirsi che gli importi calcolati dal ctu dott. vanno dimezzati in considerazione della accertata paritaria Per_3
corresponsabilità ex art. 2054 c.c. del deceduto. Deve ancora ribadirsi che in
considerazione dell'integrale assorbimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale della nella maggior somma già corrisposta alla predetta da Pt_1
pari ad euro 347.402,30) non può darsi luogo alla Controparte_5
corresponsione richiesta per integrale compensazione>> (grassetto per pronta evidenza).
Come evincibile dalla parte della motivazione innanzi riportata, il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto comprovato e sussistente il diritto degli attori-appellanti principali al risarcimento del danno patrimoniale, per spese funerarie e il danno da UC SS
per la perdita dell'apporto economico del coniuge e genitore defunto, determinato sulla scorta delle indagini peritali acquisite in atti (cfr. relazione dott. depositata in Per_4
data 04.12.2019) e, dall'altro, nulla ha detto in merito alla concreta sua liquidazione e alla somma per i suddetti titoli dovuti, sia pure con la decurtazione del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima.
Ora, non essendo state svolte contestazioni in merito alle indagini peritali di cui innanzi e alle somme dall'ausiliario determinate quale contributo economico del de cuius in favore dei familiari istanti e non essendo state proposte impugnative incidentali, neppure da parte della compagnia assicurativa, al fine di contestare il dichiarato diritto dei predetti in ordine alle citate poste risarcitorie, le stesse, quanto a , devono essere Parte_1
rideterminate in ragione dell'accertato minore concorso di colpa di . Persona_1
Quanto al criterio tabellare per la liquidazione, deve condividersi la richiesta dell'appellante principale, come esposta nell'atto di appello: <
legge di cui al punto 1 del presente appello, determina l'erronea valutazione in relazione
Pt_ alle somme liquidate in favore della e del minore . Persona_1
Invero, il Giudice dimezza gli importi da egli calcolati come sopra, in ragione del concorso di colpa così come computato.
Ne consegue che l'Eccellentissima Corte, valutato correttamente il grado di concausalità
applicabile, debba procedere al ricalcolo di dette somme tenendo conto delle Tabelle
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale del Tribunale di Roma pubblicate nell'anno 2023>>.
In effetti, il primo giudice non dà conto delle ragioni per le quali ha applicato le Tabelle
in uso presso il Tribunale di Roma aggiornate al 2019, piuttosto che quelle in vigore al momento dell'adozione della sentenza, nell'anno 2023; per cui, deve senz'altro accogliersi la richiesta in argomento, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, più di recente, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 8352 del 30/03/2025).
Nel ridetto atto di citazione in appello, quanto a , è stato richiesto: €. 387.244,71 Parte_1
(cfr. pag. 20 dell'atto di appello), per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale;
€. 333.221,58, a titolo di UC SS, costituito dal “flusso economico che la vittima, nel caso non si fosse verificato l'evento mortale, avrebbe trasferito al coniuge superstite vita natural durante”; e, a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, €. 5.390,00 per le spese funerarie ed €. 12.000,00 per le spese legali di assistenza stragiudiziale. Calcolando le dette somme per poste omogenee, diffalcate di un terzo per il concorso di colpa del danneggiato, spetteranno a : €. 285.163,14 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale ed €. 233.741,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e da UC SS, per un totale di €. 518.904,20.
Tale somma è di poco inferiore a quella complessivamente già corrispostale dalla compagnia assicurativa e, siccome debito di valore, essendo stati pagati gli acconti indicati negli scritti difensivi delle parti, il calcolo finale dovrà avvenire, sempre per poste omogenee, secondo i criteri indicati dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito); b) detraendo l'acconto dal credito, previo calcolo degli interessi compensativi al saggio legale, da applicarsi per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c) e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. per tutte Cass.
civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).
§3.1-Considerazioni diverse meritano, invece, le richieste relative alle poste risarcitorie da attribuirsi in favore del minore, (€. 346.362,58 a titolo di Persona_1
danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale;
€. 85.245,39 a titolo di UC
SS; €. 29.587,85 a titolo di danno biologico subito dal minore a seguito della morte del padre nonché in favore delle appellanti incidentali in premessa indicate.
In proposito va anzitutto ribadito che la compagnia assicurativa appellata non ha svolto alcuna impugnativa incidentale e, anzi, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Va poi evidenziato quanto statuito nella parte dispositiva della sentenza appellata: < Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: - dichiara la concorrente responsabilità di e nella Persona_1 Controparte_2
causazione del sinistro per cui è causa, nella misura del 50% cadauno;
- condanna e la società con obbligo Controparte_2 Controparte_5
di manleva della seconda sul primo alla corresponsione: in favore del minore
[...]
di euro 32.062,75, in favore di di euro Persona_1 Controparte_8 Pt_1
5.339,75 cadauna, in favore di di euro 9907,60, in favore di Parte_4 Parte_2
di euro 61.753,48 a titolo di danno non patrimoniale;
[...]
- condanna e la società con obbligo Controparte_2 Controparte_5
di manleva della seconda sul primo, alla corresponsione di euro 42.622,69 in favore del minore a titolo di danno patrimoniale;
Persona_1
- accerta che sono stati corrisposti da euro Parte_5
347.402,30 in eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto Parte_1
rigetta nel quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte;
- rigetta ogni altra domanda da chiunque proposta;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione, in favore degli attori, del 40% delle spese di lite che liquida conclusivamente in euro 5.600,00 per compensi, 240,00 per spese,
oltre accessori di legge, importi da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv.ti Marco Cianfrocca e Gabriele Scaccia, con compensazione della quota residua;
- condanna le convenute in via solidale alla rifusione in favore delle interventrici costituite delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Laura Chillon;
- pone definitivamente a carico delle convenute in via solidale le spese di entrambe le c.t.u.>>.
Ora, come chiaramente evincibile dal dispositivo innanzi riportato, solo con riferimento a il primo giudice ha tenuto conto degli acconti già corrisposti dalla compagnia Parte_1
assicurativa prima della sentenza e, perciò, ha dichiarato in dispositivo <<- accerta che sono stati corrisposti da euro 347.402,30 in Parte_5
eccedenza rispetto al dovuto nei confronti di e per l'effetto rigetta nel Parte_1
quantum tutte le domande risarcitorie da questa proposte>>. Di contro, rispetto a tutti gli altri istanti ha condannato la compagnia assicurativa in solido con il responsabile dell'incidente al pagamento delle somme di cui al su riportato dispositivo, senza dare atto degli acconti ricevuti e senza nulla dire, neppure quale pronuncia di mero accertamento,
riguardo alle somme eventualmente ricevute in esubero rispetto a quanto condannato a pagare in loro favore, nel medesimo dispositivo in esame. Ciò al contrario di quanto fatto riguardo a , in capo alla quale, proprio per tale motivo deve ravvisarsi un Parte_1
interesse giuridicamente rilevante all'impugnativa e alla riconsiderazione della determinazione delle poste risarcitorie ad ella spettanti, così come innanzi indicato.
Meglio volendo chiarire, in mancanza di qualsivoglia accenno all'eventuale esuberanza delle somme già pagate in acconto dalla compagnia assicurativa in favore degli istanti
, , , e Persona_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_3
rispetto a quanto riconosciuto nella parte dispositiva della sentenza Parte_4
impugnata, ove, come detto, è espressamente pronunciata la condanna al pagamento in favore delle medesime ridette parti di ulteriori somme, nella misura più innanzi indicata,
non può ravvisarsi nessun loro interesse alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non già accertato sussistente con pronuncia non sottoposta a gravame, nemmeno a seguito dell'accertato minor concorso di colpa del loro congiunto, poiché la revisione degli importi dovuti, considerando gli acconti ricevuti porterebbe ad una reformatio in peius in loro danno, inammissibile in appello in mancanza di impugnativa incidentale della compagnia assicurativa.
In concreto, ove si esaminasse e accogliesse nei termini fatti per l'appello Parte_1
proposto nell'interesse di , in riforma della sentenza Persona_1
impugnata, pur considerando il concorso di colpa di nella minor Persona_1 misura del 30%, spetterebbero allo stesso solo i seguenti importi: €. 230.908,39 per il risarcimento del danno non patrimoniale ed €. 19.725,24 per il risarcimento del danno da
UC SS, per un totale di €. 250.633,63.
Di contro, nell'atto di appello è dedotto che ad oggi ha Persona_1
ricevuto da controparte la somma di euro 224.685,44; e se sommiamo all'importo appena indicato quello per cui è stata disposta condanna nel dispositivo della sentenza impugnata,
euro 42.622,69, senza nessuna altra statuizione di ordine restitutorio, la cifra raggiunta è
evidentemente maggiore di quella che si otterrebbe con la riforma della sentenza di primo grado rispetto alla specifica posizione in esame.
Riguardo poi alle appellanti incidentali, rispetto a cui pure nessun ordine restitutorio o accertamento di non debenza di somme in eccedenza è stato disposto, va particolarmente osservato che nella comparsa di costituzione nel loro interesse depositate le stesse si sono limitate a contestare diffusamente il ravvisato paritario concorso di colpa del congiunto,
, ma riguardo alla richiesta di liquidazione di maggiori importi per il Persona_1
risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale null'altro hanno specificato o richiamato;
nemmeno avendo specificato quale tipo di legame avessero con il de cuius,
se con alcune vi fosse in atto o nel passato soltanto convivenza, l'età, il criterio tabellare invocato. Ma, soprattutto, in nessun modo hanno indicato come la diversa liquidazione del danno richiesta possa essere maggiore, nonostante la mancanza di qualsivoglia ordine di restituzione rispetto alle somme già incassate, oltre a quelle per le quali vi è condanna in dispositivo. Il che implica che l'inammissibilità della richiesta di riforma in esame anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
§3.2-L'ultimo motivo dell'appello principale, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, rimane superato dalla necessità di nuova regolamentazione delle stesse anche per il primo grado, in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale. Le stesse,
quanto al rapporto processuale fra appellanti principali e appellati, compagnia assicurativa e , in applicazione del principio della soccombenza, vanno Controparte_2
per un terzo compensate e per la rimanente parte poste a carico di quest'ultimi, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti. Analogamente dovrà
disporsi anche per le spese del grado.
Quanto invece al rapporto processuale fra le predette parti appellate e le appellanti incidentali, essendo stato accolto il primo motivo di appello incidentale solo quanto al diverso concorso di colpa della vittima del dedotto incidente, senza nessuna conseguenza quanto alle poste risarcitorie in favore delle stesse riconosciute, rimane confermato il governo delle spese di lite primo grado, mentre vanno compensate per questa fase della lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione nonché il primo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) accerta la responsabilità concorrente di nella misura del 30% nella causazione Persona_1
dell'incidente per cui è causa;
b) ridetermina il risarcimento dovuto a in €. Parte_1
285.163,14, a titolo di danno non patrimoniale e in €. 233.741,06, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e da UC SS. Su tali somme dovranno applicarsi rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi, nella misura del saggio legale, ai fini del diffalco delle somme già ricevute in acconto dalla compagnia assicurativa appellata, come in parte motiva specificato.
2) Per entrambi i gradi compensa le spese di lite nella misura di un terzo, quanto al rapporto processuale fra appellanti principali e appellati, compagnia assicurativa e
, e pone i rimanenti due terzi a carico di questi ultimi, in via solidale, Controparte_2
liquidandole, quanto al primo grado, per tale parte, in €. 19.300 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, sempre limitatamente ai due terzi, in €. 12.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Compensa le spese del grado quanto al rapporto processuale fra le appellanti incidentali e gli appellati, compagnia assicurativa e . Controparte_2
Conferma il governo delle spese di CTU di primo grado come fatto nella sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino