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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2458 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n° 5, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore,
RESISTENTE contumace
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione provinciale di Vibo
Valentia, via E. P. Murmura, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC
t) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, Email_2
giusta procura generale alle liti in atti.
Altro RESISTENTE
1
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie veicolate dall'intimazione impugnata avente n. 13920229001280491000, notificata il 09.10.2022, per contributi IVS per l'anno
2011. A tal fine detta parte eccepisce la prescrizione delle suddette poste a motivo della denunciata omessa notifica dell'atto sotteso: avviso di addebito n. 43920130000192557000.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO – In accoglimento del presente ricorso dichiarare nulla l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella di pagamento sopra richiamata e, di conseguenza, ordinarne la cancellazione dal ruolo atteso che si tratta di contributi già prescritti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge, da distrarsi ai costituiti procuratori anticipatari (ex art. 93 c.p.c.).”.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il Concessionario, il quale va, pertanto, dichiarato contumace. Si costituiva invece in giudizio l'Ente impositore, contestando le avverse pretese, instando per la reiezione della domanda attorea e, in subordine per la cessazione della materia contenziosa per sgravio integrale dei crediti per cui è causa.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle sole parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
2 interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. L'epilogo fattuale, anche condizionato dalla novità normativa, consiglia per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n° 5, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore,
RESISTENTE contumace
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione provinciale di Vibo
Valentia, via E. P. Murmura, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC
t) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, Email_2
giusta procura generale alle liti in atti.
Altro RESISTENTE
1
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie veicolate dall'intimazione impugnata avente n. 13920229001280491000, notificata il 09.10.2022, per contributi IVS per l'anno
2011. A tal fine detta parte eccepisce la prescrizione delle suddette poste a motivo della denunciata omessa notifica dell'atto sotteso: avviso di addebito n. 43920130000192557000.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO – In accoglimento del presente ricorso dichiarare nulla l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella di pagamento sopra richiamata e, di conseguenza, ordinarne la cancellazione dal ruolo atteso che si tratta di contributi già prescritti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge, da distrarsi ai costituiti procuratori anticipatari (ex art. 93 c.p.c.).”.
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il Concessionario, il quale va, pertanto, dichiarato contumace. Si costituiva invece in giudizio l'Ente impositore, contestando le avverse pretese, instando per la reiezione della domanda attorea e, in subordine per la cessazione della materia contenziosa per sgravio integrale dei crediti per cui è causa.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle sole parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché, come sostenuto e dimostrato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
2. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
2 interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
4. L'epilogo fattuale, anche condizionato dalla novità normativa, consiglia per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 23/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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